E’illegittima la sanzione elevata all’incrocio di una strada provinciale mediante Photored installato da un Comune.

sentenza 03/04/08
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E’ questo uno dei motivi con cui il Giudice di Pace di Lecce, Avv. ******************, con la recente sentenza in commento, depositata il 27.02.08, ha accolto il ricorso di un automobilista multato dai VV.UU. di Melendugno per il presunto attraversamento di un incrocio mentre il semaforo proiettava ancora la luce rossa.
Il Giudice di Pace del capoluogo salentino ha, tra l’altro, accolto anche le censure di merito mosse dal ricorrente avverso il verbale impugnato e, in particolare, la violazione da parte dell’Amministrazione comunale, delle norme che prevedono per la legittimità dell’accertamento lo scatto di almeno due fotografie (una al momento del superamento della linea di arresto e l’altra quando il veicolo si trova al centro della intersezione controllata) nonché di quelle che prescrivono che il posizionamento dell’apparecchiatura debba avvenire ad una altezza tale da impedire la manomissione dell’apparecchio.
Per il Giudice di Pace di Lecce, al contrario, nella fattispecie “Nel secondo fotogramma il veicolo è ben oltre la linea d’arresto, contrariamente a quanto invece richiesto dalla normativa in atto e recepita dalla nota sentenza della Suprema Corte n. 11327/07 ed in più la targa non è leggibile”.
 
Avv. **************** 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
 
ha pronunciato la seguente
 
                      SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 6.2..2008
 
promossa da: ……….., rappresentata e difesa, dall’avv. **********************
                                                                      ricorrente
 
CONTRO
 
Comune di Melendugno, rappresentato e difeso dall’avv. ***** DeGiorgi
 
                                                    resistente
 
               Svolgimento del processo
 
Con ricorso depositato il 22.10.2007, …….. proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n.453/07 del 9.6.2007 con il quale veniva accertata la violazione dell’ari. 146, comma 3, C.d.S.
Il ricorrente, pertanto, rassegnava l’accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale – previa immediata sospensione — accogliere il ricorso per le ragioni di cui alla narrativa e, per l’effetto, dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti giuridici o, comunque, annullare il provvedimento in epigrafe indicato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.


 
 
Il Giudice di pace, verificata la tempestività del ricorso, fissava la comparizione delle parti per l’udienza del 6.2.2008; ordinava all’autorità amministrativa che aveva emesso il provvedimento impugnato di depositare nella cancelleria dell’odierno giudicante, almeno dieci giorni prima dell’udienza, gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione od alla notifica della violazione.
L’autorità amministrativa resistente provvedeva al deposito di memoria difensiva, degli atti relativi all’ accertamento, nonché alla contestazione e alla notifica della violazione, insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 6.2.2008 la parte ricorrente si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi e chiedeva l’accoglimento delle conclusioni sopra indicate. La parte resistente insisteva per il rigetto del ricorso.
Il giudice di pace al termine della discussione si ritirava per la redazione del dispositivo della sentenza.
 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Preliminarmente va valutata la questione, eccepita dalla ricorrente, circa la legittimità del Comune di Melendugno a poter elevare contravvenzioni all’incrocio tra la SP. 366 e la SP. 148. A fronte ditale eccezione il Comune di Melendugno si è limitata a riferire che tale incrocio è ubicato in zona centrale, dal che ne deriverebbe la competenza a poter installare l’apparecchio di rilevazione delle infrazioni al C.d.S..
Questo giudice di pace ritiene non condivisibile la difesa dell’autorità resistente giacché le stesse foto mostrano chiaramente che trattasi di incrocio posto al di fiori del centro abitato (non si vede alcuna abitazione), sicché appare inverosimile quanto sostenuto dalla difesa del Comune di Melendungo il quale, tra l’altro, non ha provato, a fronte dell’eccezione mossagli, la proprietà di una strada denominata Provinciale che lascerebbe verosimilmente presuppone l’esistenza della proprietà in capo all’Ente Provincia.
Nel merito il ricorso va accolto. Dall’accertamento di violazione risulta che il “conducente del veicolo proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa nella sua direzione”. L’infrazione risulta per mezzo di apparecchiatura elettronica denominata Photored F17A con rilievi fotografici; omologata con Decreto Dirigenziale D.T.T. n. 1130 del 18.03.2004.
 
Le condizioni indicate dalla commissione tecnica per l’utilizzo di tale apparecchiatura prevedono tra l’altro che debba essere fornita documentazione fotografica e debbano essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi di cui (.. uno al momento del superamento della linea di arresto e l’altro quando il veicolo si trova al centro dell’intersezione controllata…”).Tale precisazione deve essere intesa nel senso che il segnale di rosso al superamento della linea d’arresto deve essere potenzialmente visibile al conducente. Nel caso di specie, infatti, non è possibile stabilire con certezza se al momento del superamento della linea d’arresto, la luce semaforica visibile al ricorrente, proiettasse luce gialla ovvero rossa, nè è possibile rilevare i tempi di durata della luce gialla, nel senso che non è possibile dagli atti verificare se detti tempi siano tali da consentire la frenata in sicurezza ovvero la possibilità di liberare l’incrocio.
 
Nel secondo fotogramma, inoltre il veicolo è ben oltre la linea di arresto, contrariamente a quanto invece richiesto dalla normativa in atto e recepita dalla nota Sentenza della Suprema Corte n. 11327/07 ed in più la targa non è leggibile.
 
Vi è di più, detta Sentenza ritiene, annullabile anche la sanzione amministrativa redatta con l’uso dell’apparecchiatura applicata in posizione non prescritta (altezza da terra per impedirne la manomissione), come nel caso di specie si evince dalle fotografie in atti.
 
Questo giudicante, quindi, ritiene tale motivo di opposizione idoneo ad annullare il verbale di contravvenzione opposto ai sensi e per gli effetti dell’art.23, penultimo comma, L.689/81, in quanto dagli atti e dai documenti non emergono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
 
All’annullamento della contravvenzione segue, naturalmente l’annullamento della sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente di guida.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite.
 
P.Q.M.
udite le conclusioni delle parti;
visti gli articoli 22, 22 ‘bis e 23 legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni;
visto l’art.204 bis C.d.S definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ………
contro il Comune di Melendugno, così provvede:
accoglie il ricorso; compensa le spese di lite. Lecce, 6.2.2008

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