E’ del G.A. la competenza nell’ipotesi di revisione della patente di guida per perdita totale del punteggio

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E’ del G.A. la competenza nell’ipotesi di revisione della patente di guida per perdita totale del punteggio

Anche per il TAR Lombardia i provvedimenti con i quali viene disposto che il titolare della patente di guida debba sottoporsi a nuovi esami per esaurimento del punteggio, ancorchè non comportino esercizio di discrezionalità, hanno una finalità analoga a quelli di revoca della patente per sospetta perdita dei requisiti di idoneità alla guida (ex art. 128 del codice della strada) e, pertanto, la competenza a decidere sulla impugnazione spetta al GA.

In entrambi i casi, infatti, ha proseguito il TAR, il provvedimento restrittivo viene emanato a tutela della sicurezza stradale in relazione ad eventi che fanno presumere la sopravvenuta inidoneità del titolare del permesso di guida a condurre il veicolo con la prescritta prudenza ed attenzione.

Quanto al merito della questione, la Sezione, conformandosi al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha affermato che va annullato il provvedimento recante l’ordine dispositivo della revisione della patente di guida nel caso in cui il ricorrente provi di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida circa la decurtazione dei punti operata nei suoi confronti.

 

N. 00891/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02436/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2436 del 2009, proposto da:
………….., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa dall’avv. ************** nel cui studio in Milano via Washington n. 102 è elettivamente domiciliata;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per legge domiciliata nel suo ufficio di Milano via Freguglia, 1;

per l’annullamento

del provvedimento n. 2/6149 emesso in data 16.6.2009 dall’Ufficio Provinciale di Milano -Direzione Generale per la motorizzazione -Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificato alla ricorrente in data 18.7.09, avente ad oggetto la revisione della patente di guida categoria B n. MI5379945D di cui è titolare , nonchè di tutti gli atti connessi.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2011 il dott. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La ………….. impugna il provvedimento di cui in epigrafe lamentando che la revisione della sua patente di guida sarebbe stata disposta in violazione degli artt. 126 bis del Codice della strada e dell’art. 7 della L. 24 del 1990.

L’anagrafe degli abilitati alla guida, infatti, non avrebbe mai comunicato alla ricorrente le singole decurtazioni che hanno condotto all’azzeramento del punteggio della sua patente. Inoltre, il provvedimento di revisione sarebbe stato adottato senza la previa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento.

Si è costituita l’avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 16 marzo 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’Avvocatura dello Stato eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia avente ad oggetto il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida a seguito di esaurimento del punteggio.

A sostegno di tale assunto essa cita recenti pronunce del giudice amministrativo che, in casi analoghi a quello di specie, hanno declinato la propria giurisdizione sostenendo talvolta che il citato provvedimento avrebbe natura vincolata e, talaltra, che esso costituirebbe una sanzione accessoria alle infrazioni al codice della strada.

Il Collegio non condivide siffatte argomentazioni e ritiene che il ricorso debba essere deciso dal giudice amministrativo.

Invero, la natura vincolata del provvedimento non implica necessariamente che a fronte di esso debba necessariamente sussistere un diritto soggettivo. Anche le controversie attinenti l’esercizio di poteri vincolati appartengono alla giurisdizione del g.a. quando ad essi sia sottesa la cura di un interesse pubblico.

I provvedimenti con i quali viene disposto che il titolare della patente di guida debba sottoporsi a nuovi esami per esaurimento del punteggio, ancorchè non comportino esercizio di discrezionalità, hanno, tuttavia, una finalità analoga a quelli di revoca della patente per sospetta perdita dei requisiti di idoneità alla guida (ex art. 128 del codice della strada). In entrambi i casi, infatti, il provvedimento restrittivo viene emanato a tutela della sicurezza stradale in relazione ad eventi che fanno presumere la sopravvenuta inidoneità del titolare del permesso di guida a condurre il veicolo con la prescritta prudenza ed attenzione (TAR Veneto, Sez. III, 2/09/2010 n. 4880).

Nè appare meritevole di credito la tesi secondo cui la revisione della patente per perdita integrale del punteggio costituirebbe una sanzione accessoria alle infrazioni al codice della strada che ne costituiscono il presupposto.

La revisione prevista dall’art. 126 bis del codice della strada, infatti, non costituisce la conseguenza di una specifica infrazione ma ha un presupposto del tutto autonomo che è dato dalla perdita del punteggio la quale, nonostante le violazioni commesse, può essere evitata frequentando appositi corsi o qualora sia trascorso un determinato periodo di tempo senza la commissione di ulteriori violazioni.

Nel merito il ricorso è fondato.

La mancata comunicazione delle variazioni del punteggio non è stata contestata dall’Avvocatura e deve, perciò, ritenersi fatto non necessitante di prova ai sensi dell’art. 64 comma 2 del codice del processo amministrativo.

Il comportamento tenuto dall’amministrazione contrasta con l’art. 126 bis del codice della strada il quale prevede che ogni variazione del punteggio debba essere comunicata al patentato a cura dell’anagrafe degli abilitati alla guida.

Si tratta di un adempimento distinto rispetto all’inserimento per via telematica dell’infrazione nei registri dell’anagrafe da parte dell’accertatore il quale, all’evidenza, rimane interno agli uffici dell’amministrazione ed è privo di quella valenza recettizia che, invece, è prescritta dalla legge al fine di consentire all’interessato di frequentare i corsi di aggiornamento che gli consentono il parziale recupero del punteggio perduto (art. 126 bis comma 4).

Per questa ragione questa Sezione, conformandosi al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha già più volte affermato che va annullato il provvedimento recante l’ordine dispositivo della revisione della patente di guida nel caso in cui il ricorrente provi di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida circa la decurtazione dei punti operata nei suoi confronti (TAR Lombardia, Sez. III, 3/11/2009 n. 4952, TAR Piemonte, Sez. II, 14/01/2010 n. 188; TAR Veneto, Sez. III 4880/2010 cit.).

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il relativo pagamento è disposto in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 D.P.R. n. 115/02.

Il difensore del ricorrente, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 217 del 17 settembre 2009 della speciale Commissione istituita presso questo Tribunale (in atti), ha prodotto nota spese per la liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese nel giudizio.

Al riguardo, il Collegio osserva che l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 rimette all’Autorità Giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’ “impegno professionale”. L’art. 2, comma secondo, del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, ha mantenuto fermo il riferimento alle tariffe professionali agli effetti della liquidazione di compensi per gratuito patrocinio.

Ciò posto, in relazione alla natura della controversia, alla circostanza che l’attività difensiva si è sostanzialmente esaurita nella fase cautelare e all’impegno professionale richiesto ed applicato l’art. 130 del menzionato D.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti ai difensori di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, si configura congrua la liquidazione di euro 860,00 per onorari, euro 320,00 per diritti, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, che liquida in Euro 1.300,00 oltre IVA e c.p.a.

Liquida in favore dell’avv.to ************** i corrispettivi per gratuito patrocinio indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

*********************, Referendario

*****************, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Matranga Alfredo

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