È ammesso il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno a cittadino extra-UE entrato illegalmente in Italia?

Scarica PDF Stampa
Il Consiglio di Stato Sezione III 2 novembre 2019 n. 7477, esamina il caso di un rigetto dell’istanza di aggiornamento per cambio di nazionalità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per motivi di lavoro.

Il soggetto in questione aveva chiesto ed ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno in primo luogo per asilo politico, in seguito aveva chiesto la conversione del titolo per motivi di lavoro subordinato più volte rinnovato.

Tale soggetto aveva richiesto, infine, la conversione del titolo da ultimo conseguito in permesso CE producendo un passaporto rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica in Italia previa esibizione di un certificato di nascita in originale.

In particolare, dal certificato di nascita emergeva che il soggetto aveva fatto ingresso sul territorio italiano esibendo falsi documenti. Pertanto, il primo titolo di soggiorno per asilo politico era stato ottenuto esclusivamente in ragione della dichiarata nazionalità.

I nuovi elementi sopravvenuti che consentono il rilascio del permesso di soggiorno

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lvo n. 286/1998, il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato quando manchino i requisiti che ne consentono il rilascio, “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentono il rilascio”

Tuttavia, la sopravvenienza di elementi favorevoli, nel caso di specie essenzialmente connessi alla disponibilità di redditi sufficienti al suo sostentamento, non rende affatto irrilevante la contestata condotta falsificatrice, inerente alla cittadinanza e connessa all’originario conseguimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Deve infatti osservarsi che, nella specie, non si tratta di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno ma di porre in risalto che il soggiorno in Italia dello straniero è iniziato in maniera illegittima, ovvero in virtù di un titolo di soggiorno conseguito mediante una condotta fraudolenta: vizio non superabile in virtù di fatti sopravvenuti, proprio perché inficiante in maniera irreversibile ed insanabile il titolo originario.

Sul tema si è inoltre già espressa la Terza Sezione del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 5069 del 29 agosto 2018), allorché ha evidenziato, in una analoga situazione di fatto, che “alcun rilievo assumono (…) fatti sopravvenuti positivi (…): infatti si tratta di situazioni lavorative che, comunque, andrebbero considerate in caso di redditi temporaneamente ridotti e che, comunque, devono trovare il loro presupposto nel possesso di un titolo di soggiorno, mentre, nel caso di specie, l’immigrato risulta titolare di un permesso di soggiorno (prima permesso di soggiorno per attesa occupazione e poi permesso per lavoro autonomo) rilasciato a seguito della rappresentazione di una situazione fittizia, che, quindi, ne preclude ogni valutazione”.

La condotta falsificatrice vizia in maniera radicale il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno

Inoltre, deve osservarsi che le disposizioni in tema di regolarizzazione, siccome volte eccezionalmente a legittimare la presenza sul territorio nazionale di soggetti privi di titolo di soggiorno, non possono essere invocate al fine di desumere, al di fuor del relativo tipizzato procedimento, un generale ed indefinito principio di irrilevanza delle modalità di ingresso dello straniero in Italia, anche nell’ipotesi in cui siano caratterizzate dalla presentazione di dichiarazione non veritiere.

É interesse dello Stato consentire la legittima permanenza in Italia degli stranieri lavorativamente integrati ma al contempo è interesse dello Stato ritenuto dalla Giurisprudenza prioritario non consentire la permanenza sul territorio nazionale di persone che abbiano trasgredito i doveri basilari di lealtà nei confronti dello Stato di accoglienza, come nel caso di trasgressione per dichiarazione fraudolenta.

Il riferimento normativo a fondamento di quanto sostenuto dal Consiglio di Stato è l’articolo 4, comma 2, d.lvo n. 286/1998, il quale, nel prevedere che “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda, dimostra che la condotta falsificatrice vizia in maniera radicale il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, precludendo la possibilità di assumere quello eventualmente rilasciato a presupposto di ulteriori e successivi procedimenti la cui positiva conclusione finirebbe per protrarre e reiterare il vizio originario.

I diversi motivi per presentare richiesta di permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per diversi motivi, di studio, lavoro, protezione o altri casi specifici.

In primo luogo, il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di lavoro. E ne sussistono di sei tipi: permesso di soggiorno per lavoro subordinato, permesso di soggiorno in attesa di occupazione, permesso di soggiorno per lavoro stagionale, permesso di soggiorno per lavoro autonomo, permesso di soggiorno per casi particolari e permesso di soggiorno ICT.

Il permesso di soggiorno può, inoltre, essere rilasciato per motivi di ricerca, studio e volontariato.

Inoltre, il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di protezione. In particolare, viene rilasciato per motivi di protezione sociale, per le vittime di violenza domestica, per le vittime di tratta e per asilo politico, per protezione sussidiaria o motivi umanitari.

Il permesso di soggiorno può essere inoltre rilasciato per motivi familiari, per minore età e per affidamento.

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato a soggetto in attesa di riacquisto della cittadinanza, per cure mediche, per missione per motivi religiosi e per residenza e dimora elettiva.

Il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

L’ingresso nel territorio dello Stato italiano è consentito secondo il testo unico agli stranieri in possesso di passaporto o documento equipollente valido e del visto d’ingresso.

La richiesta deve essere presentata alla Questura territorialmente competente.

Non è dovuto alcun contributo, solo marca da bollo.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero alla questura della provincia in cui dimora almeno sessanta giorni prima della scadenza.

È ammessa richiesta tardiva solo in caso di forza maggiore.

Il rinnovo è sottoposto alle stesse verifiche della sussistenza delle condizioni previste per il rilascio.

In particolare, è necessario dimostrare di avere un reddito sufficiente al proprio mantenimento per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il reddito minimo necessario è pari a 5.825 euro per partecipare fiscalmente alla spesa pubblica.

Volume consigliato

Dott.ssa Laura Facondini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento