DURC: chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi

Redazione 23/10/13
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro, d’intesa con gli Istituti previdenziali, ha fornito le prime importanti indicazioni per la corretta applicazione dell’art. 13-bis, comma 5, del D.L. 52/2012 e del D.M. 13 marzo 2013, che prevedono il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

La circolare mira, dunque, ad affrontare e superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità, in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Con il meccanismo precisato dal Ministero si è voluto consentire alle imprese di cui sopra di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

Più precisamente, secondo l’art. 2 del decreto, in presenza della certificazione in questione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (…) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”.

Trattasi, pertanto, di una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse. Tale specifico documento è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”.

“Ciò significa – si legge nella circolare – che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A., il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite piattaforma informatica e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012.

Gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta piattaforma, per il tramite dell’amministrazione richiedente ovvero direttamente dall’interessato nella fase di regolarizzazione, l’esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC”.

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