DURC: chiarimenti dal Ministero sulle cause ostative al non rilascio

Redazione 13/12/13
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Biancamaria Consales

Con interpello n. 33 dell’11 dicembre 2013, il Ministero del lavoro ha dato seguito ad un’istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con cui questi chiedeva chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del D.M. 24 ottobre 2007 recante le “le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva”.

Nello specifico, dette precisazioni riguardavano la corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A allegata al D.M. 24 ottobre 2007.

Il Ministero ha precisato al riguardo che la succitata Tabella A stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” (v. art. 1, comma 1175, L. 296/2006) per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi.

Tali periodi decorrono evidentemente dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati. Dunque, una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali.

In tal senso, sarà possibile godere di eventuali benefici legati alla corresponsione di “premi di risultato” laddove il termine per l’effettiva erogazione, liberamente scelto dal datore di lavoro e, dunque, non soggetto a decadenze, ricada in un periodo di assenza di una causa ostativa al rilascio del DURC, ai sensi dell’allegato A dell’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007.

“Viceversa – si legge nell’interpello – non sarà possibile usufruire per tutto il periodo di non rilascio del DURC di benefici concernenti ad esempio l’abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell’INPS nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base a scadenze legali mensili. Va, infatti, chiarito che, trattandosi di agevolazioni correlate ad un preciso termine di fruizione, la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese dell’erogazione ovvero al periodo temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione prevista dalla normativa di riferimento che, per ciascun periodo retributivo, legittima il datore di lavoro a fruire dell’agevolazione. Pertanto ove la richiesta di rimborso o di fruizione dell’agevolazione venga effettuata in un momento successivo rispetto a quelli sopra definiti, la verifica da parte dell’INPS, chiamato a riconoscere l’agevolazione, deve continuare a riferirsi all’arco temporale in cui l’agevolazione stessa avrebbe dovuto essere fruita”.

Il Ministero, poi, si è soffermato su alcune novità introdotte dall’art. 31 del D.L. 69/2013 (conv. da L. 98/2013), chiarendo che la disciplina delle c.d. cause ostative al rilascio del DURC trova applicazione anche per i Documenti acquisiti d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti le quali, ai sensi del successivo comma 8 quater, “ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, (…) anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC”.

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