Domanda di risarcimento: nullità se non sono indicate le inadempienze

È nulla la domanda di risarcimento se il paziente non indica le specifiche inadempienze del sanitario.

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È nulla la domanda di risarcimento se il paziente non indica le specifiche inadempienze del sanitario. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Napoli -sez. VIII civ.- sentenza n. 7591 del 04-08-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_NAPOLI_N._7591_2025_-_N._R.G._00009255_2021_DEPOSITO_MINUTA_04_08_2025__PUBBLICAZIONE_04_08_2025.pdf 370 KB

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Indice

1. I fatti


Una signora conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Napoli il dottore che aveva eseguito un intervento chirurgico al naso nonché la struttura sanitaria dove la stessa si era sottoposta a detto intervento, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
In particolare, l’attrice sosteneva di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico di rinosettoplastica primaria al naso, in quanto lo stesso presentava una deformità tale da condizionarla nella vita sociale, di lavorativa. Prima di effettuare l’intervento chirurgico, il medico, né altro personale della struttura sanitaria dove era stata eseguita l’operazione, svolgevano alcuna visita specialistica porta ad accettare la funzionalità respiratoria dell’asso della paziente (che, fino a quel momento, risultava perfetta).
Tuttavia, secondo l’attrice, l’intervento chirurgico non riusciva a risolvere la problematica lamentato dalla paziente, la quale – anche all’esito dell’intervento – presentava la stessa deformità nasale che aveva in precedenza. Inoltre, a seguito dell’operazione, l’attrice lamentava anche la riduzione della capacità respiratoria.
In considerazione di ciò, la struttura sanitaria proponeva alla paziente di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per rimediare all’errore precedentemente commesso.
Secondo l’attrice, però, anche il secondo intervento chirurgico non riusciva a raggiungere il risultato sperato, in quanto la paziente presentava ancora delle aderenze cicatriziali alla punta del naso che avevano ulteriormente peggiorato aspetto estetico del suo volto nonché la funzionalità del naso. Pertanto, la struttura sanitaria proponeva attrice un terzo intervento chirurgico per riparare gli errori commessi precedentemente. Secondo l’attrice, anche detto ultimo intervento chirurgico non risolveva le problematiche della paziente, ma addirittura peggiorato la situazione sia dal punto di vista estetico che funzionale.
Infine, riferiva l’attrice, di essere stata costretta a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico presso un’altra struttura sanitaria per poter rimediare agli errori professionali compiuti dalla struttura sanitaria convenuta; anche se comunque la funzionalità del naso era rimasta compromessa e la paziente aveva subito uno stato depressivo, con conseguente perdita di opportunità lavorative e di autostima.
Si costituivano in giudizio sia il dottore che aveva eseguito l’operazione, sia la struttura sanitaria presso la quale intervento era avvenuto, chiedendo – per quanto qui di interesse – di rigettare la domanda attorea in considerazione della nullità dell’atto di citazione stante la mancata esposizione in maniera chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda medesima.
In considerazione del fatto che i due suddetti convenuti avevano spiegato altresì una chiamata in causa delle rispettive compagnie assicurative, si costituivano in giudizio anche dette ultime due società, le quali percepivano anch’esse la nullità dell’atto di citazione per genericità e indeterminatezza dell’oggetto. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Le valutazioni del Tribunale


Al fine di valutare l’eccezione di nullità dell’atto di citazione sollevata dai convenuti per la genericità e l’indeterminatezza delle ragioni di fatto di diritto posti a fondamento della domanda attorea, il giudice ha ricordato come nel ricorso o nell’atto di citazione introduttivo del giudizio devono essere indicati, fra i suoi elementi essenziali, l’oggetto della domanda e i fatti che sono posti a suo fondamento.
In particolare, l’oggetto della domanda a due distinti contenuti: il cosiddetto petitum immediato, che si sostanza nel provvedimento giurisdizionale che l’attore chiede al giudice di emettere; il cosiddetto petitum immediato, che si sostanza nel bene della vita di cui l’attore chiede al giudice l’attribuzione.
La valutazione in ordine all’eventuale mancanza o all’incertezza dell’oggetto della domanda impone al giudice di analizzare il singolo caso concreto, tenendo conto che l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata considerando tutte le indicazioni contenute nell’atto di citazione e nei documenti adesso allegati. Inoltre, detta valutazione deve altresì tenere conto che l’esigenza di imporre all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo del giudizio l’oggetto della sua domanda, è finalizzata a mettere il convenuto nelle condizioni di poter immediatamente svolgere delle difese adeguate e puntuali.

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3. La decisione del Tribunale


Nel caso di specie, il giudice ha analizzato in maniera attenta l’intero corpo dell’atto di citazione, includendovi anche l’esame della parte espositiva dell’atto e non soltanto delle sue conclusioni, senza però individuare quale fosse l’oggetto della domanda formulata dall’attrice.
In particolare, il giudice ha rilevato come la parte attrice si sia limitata soltanto a lamentare che dopo gli interventi chirurgici compiuti dal medico convenuto la paziente presentava stessa sale che aveva in precedenza nonché limitate capacità respiratorie. L’attrice non ha quindi indicato delle specifiche inadempienze da parte del sanitario convenuto, né tanto meno a indicato degli elementi probatori che potessero fondare la sua pretesa risarcitoria (non allegando neanche una relazione medica di parte che potesse giustificare la richiesta di risarcimento del danno).
Secondo il tribunale, infatti dal complessivo esame dell’atto introduttivo del giudizio non è possibile comprendere quale sia il danno lamentato dall’attrice ed a quale evento questo sia da imputare, né tantomeno è possibile individuare quale sarebbe la responsabilità del medico e della struttura sanitaria correlate alla imperizia nella esecuzione della prestazione professionale loro richiesta.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto che la domanda attore a fosse da respingere in considerazione della assoluta nullità dell’atto di citazione, per indeterminatezza dell’oggetto, e comunque per infondatezza della domanda, in quanto generica e non provata.
Conseguentemente, il tribunale ha escluso ogni tipo di responsabilità in capo al medico e alla struttura sanitaria convenuti ed ha altresì condannato la paziente a rimborsare a questi ultimi le spese legali del giudizio quantificate in circa 8000 € cadauno nonché a rimborsare le spese legali (quantificate in circa euro 3000 ciascuno) anche ai terzi chiamati in causa in forza del principio di causazione (in virtù del quale, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate).

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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