Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo coordinato del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, entra stabilmente nell’ordinamento un pacchetto di interventi che mira a ripensare la politica pubblica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro lungo tre direttrici: incentivi economici e premialità, potenziamento delle attività ispettive, e costruzione di una “infrastruttura informativa” capace di rendere tracciabili competenze, posizioni lavorative e flussi di manodopera. Il decreto, come modificato in sede di conversione, non si limita dunque a ritoccare alcune norme del Testo Unico 81/2008, ma tenta di consolidare un modello di prevenzione fondato su cultura della sicurezza, responsabilità di filiera e interoperabilità digitale, affiancando a questo impianto anche misure specifiche in materia di protezione civile. Sul decreto e la sua prima fase abbiamo scritto nell’articolo Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: le nuove misure del D.L. n. 159/2025. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.
Indice
- 1. Incentivi INAIL e logica premiale: la sicurezza come leva economica (dal 2026)
- 2. Agricoltura: la Rete del lavoro agricolo di qualità diventa anche rete “di sicurezza”
- 3. Cantieri, subappalti e badge digitale: tracciabilità come “nuovo obbligo organizzativo”
- 4. Più ispettori e più Carabinieri tutela lavoro: la conversione rende strutturale la “capacità di controllo”
- 5. Formazione, cultura della sicurezza e strumenti digitali: dal modello “adempimento” al modello “evidenza”
- 6. Lavori in quota, scale verticali e DPI: aggiornamenti tecnici con un transitorio significativo
- 7. Accreditamento dei formatori: entro 90 giorni un riordino del mercato della formazione
- 8. Studenti e scuola-lavoro: tutela INAIL anche in itinere e divieto di attività ad alto rischio
- 9. Borse di studio ai superstiti: tutela sociale oltre la rendita, con esenzione fiscale
- 10. SIISL e incentivi: dal 1° aprile 2026 la trasparenza diventa condizione per i benefici contributivi
- 11. Mancati infortuni: l’ingresso del “near miss” nel diritto vivente della prevenzione
- Formazione per professionisti
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1. Incentivi INAIL e logica premiale: la sicurezza come leva economica (dal 2026)
Il primo blocco di interventi riguarda il ruolo dell’INAIL, che viene rafforzato come soggetto non solo assicuratore, ma anche “regolatore di fatto” della prevenzione attraverso la leva tariffaria. Dal 1° gennaio 2026, l’Istituto è autorizzato a rivedere le aliquote di oscillazione in bonus connesse all’andamento infortunistico, in modo da rafforzare la premialità per le imprese che dimostrano migliori risultati in termini di riduzione del rischio. Contestualmente, è prevista la revisione dei contributi in agricoltura, sempre nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria e tramite decreti attuativi del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF e sentito il Ministero dell’Agricoltura.
È una scelta che incide sul lavoro in modo immediato, perché richiama le imprese ad una compliance sostanziale: non si premiano soltanto gli adempimenti “formali”, ma il risultato in termini di prevenzione. Non a caso, la norma stabilisce che restano escluse dalla premialità le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza. Il legislatore crea anche un collegamento operativo tra autorità giudiziaria e INAIL per garantire l’effettiva applicazione di questa esclusione.
In sede di conversione viene inoltre inserito un articolo 1-bis di taglio pratico, destinato a due comparti caratterizzati da stagionalità, elevata rotazione e forza lavoro spesso giovane: imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Qui la formazione e l’eventuale addestramento specifico richiesti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 devono concludersi entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto o dall’avvio dell’utilizzazione in somministrazione. Si tratta di un termine massimo che, in concreto, costringe il datore di lavoro a strutturare percorsi formativi “di onboarding” rapidi e tracciabili, perché la distanza tra assunzione e formazione diventa temporalmente tipizzata e, quindi, più facilmente verificabile in sede ispettiva.
2. Agricoltura: la Rete del lavoro agricolo di qualità diventa anche rete “di sicurezza”
Il decreto converte in requisito di qualità ciò che spesso era gestito come obbligo separato: la sicurezza entra a pieno titolo nei criteri di accesso e permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità. La conversione è particolarmente significativa perché non si limita alle violazioni definitive, ma considera rilevanti anche contravvenzioni e sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza, ancorché non definitive. In prospettiva, questo potrebbe incidere sulle strategie difensive delle aziende: contestazioni in materia di sicurezza non sono più soltanto “rischio sanzionatorio”, ma possono diventare fattore che compromette l’appartenenza alla Rete e quindi la possibilità di beneficiare delle leve reputazionali ed economiche collegate a quel circuito.
La norma, inoltre, dispone che una quota dei finanziamenti INAIL destinati a progetti di prevenzione venga riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete che abbiano adottato misure migliorative in tema di salute e sicurezza. Anche qui la logica è chiara: la sicurezza non è un costo inevitabile, ma una condizione per accedere ad un circuito di sostegno pubblico e di mercato.
3. Cantieri, subappalti e badge digitale: tracciabilità come “nuovo obbligo organizzativo”
Il cuore più incisivo del provvedimento sta nel sistema che riguarda cantieri e subappalti, dove la prevenzione viene rafforzata attraverso due strumenti: la vigilanza mirata e la tracciabilità digitale dei flussi di manodopera. Da un lato, l’Ispettorato nazionale del lavoro viene orientato a disporre in via prioritaria controlli verso i datori che operano in regime di subappalto, pubblici o privati. Questo significa che nella filiera dell’appalto il subappalto diventa “zona rossa” di rischio ispettivo, e i soggetti coinvolti sono spinti a presidiare non soltanto il proprio DVR, ma anche i meccanismi di controllo delle presenze, dell’identità e delle condizioni di lavoro.
Dall’altro lato, viene introdotto l’obbligo di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, utilizzabile come badge, che deve essere resa disponibile anche in modalità digitale tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL. Il dato più innovativo è che, per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate su SIISL, la tessera digitale viene prodotta automaticamente e precompilata. In sede di conversione si chiarisce anche l’estensione della disciplina sanzionatoria agli ulteriori ambiti ad alto rischio che saranno individuati con decreto. Il risultato è un sistema nel quale identificazione e presenza diventano informazioni tracciate, con inevitabili ricadute su privacy, gestione dei dati e organizzazione del lavoro, ma anche con un evidente intento di riduzione del lavoro irregolare e dell’intermediazione illecita.
Nello stesso articolo viene rafforzata la disciplina della patente a crediti, attraverso modifiche all’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e ai relativi allegati: per alcune violazioni la decurtazione dei crediti avviene già a seguito della notificazione del verbale di accertamento, anticipando gli effetti pratici rispetto ai tempi fisiologici del contenzioso. La conversione incide anche sulla struttura dell’allegato I-bis, eliminando alcune voci e riscrivendo le condotte sanzionate, oltre a raddoppiare una soglia sanzionatoria (da 6.000 a 12.000 euro) in un passaggio dell’art. 27. È importante, sul piano operativo, la scelta di rendere applicabili le decurtazioni nella nuova formulazione agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, delineando così una linea netta di demarcazione temporale.
4. Più ispettori e più Carabinieri tutela lavoro: la conversione rende strutturale la “capacità di controllo”
La conversione consolida anche la dimensione amministrativa dell’intervento, potenziando l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. INL è autorizzato ad assumere 300 unità nel triennio 2026-2028, con procedure concorsuali su base regionale e meccanismi di scorrimento. L’effetto atteso non è soltanto quantitativo: la norma dettaglia famiglie professionali e richiama esplicitamente profili tecnici legati a salute e sicurezza, cioè proprio l’area oggi più critica. Sul versante Carabinieri, aumenta il contingente e si prevedono assunzioni in deroga. La conseguenza pratica è intuitiva: più risorse dedicate alla vigilanza rendono più probabile l’emersione di irregolarità, soprattutto nelle filiere più frammentate, e rafforzano il collegamento tra prevenzione e enforcement.
5. Formazione, cultura della sicurezza e strumenti digitali: dal modello “adempimento” al modello “evidenza”
Il decreto interviene in modo esteso sulla prevenzione e sulla formazione, con modifiche che spingono verso un sistema nel quale la formazione non è soltanto un obbligo, ma un dato strutturato e riutilizzabile. Dal 2026 l’INAIL trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro, destinato a interventi mirati di promozione della cultura della sicurezza, anche attraverso supporti digitali come realtà simulata e aumentata e percorsi duali. Parallelamente vengono promosse iniziative per la formazione degli RLS e campagne informative rivolte anche alle scuole.
Un punto decisivo, con ricadute operative immediate, è l’obbligo di registrare le competenze acquisite in materia di sicurezza nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, con integrazione in SIISL. Qui cambia la prospettiva: non è più sufficiente “fare” la formazione, occorre poterla dimostrare in modo interoperabile e verificabile, perché gli organi di vigilanza sono chiamati a considerare queste informazioni nella verifica degli obblighi. È un salto culturale che impatta su HR, consulenti e RSPP: la gestione della formazione diventa parte integrante della governance digitale del lavoro.
Tra le novità introdotte dalla conversione merita attenzione l’inserimento tra le misure generali di tutela della programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori. Questa scelta allarga il perimetro della prevenzione, riconoscendo che la sicurezza non è solo fisica e tecnica ma anche organizzativa e relazionale, con possibili riflessi su valutazione del rischio e politiche interne, soprattutto in settori a elevata esposizione al pubblico.
6. Lavori in quota, scale verticali e DPI: aggiornamenti tecnici con un transitorio significativo
Il decreto riscrive anche alcune norme tecniche del Testo Unico, intervenendo sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto e sulle scale verticali permanenti oltre i 5 metri. La conversione introduce una disciplina puntuale che consente, in alternativa, l’adozione di sistemi anticaduta o di gabbie di sicurezza, e prevede un differimento al 1° febbraio 2026 dell’efficacia per le scale installate entro il 31 ottobre 2025. La norma opera quindi una transizione che evita effetti retroattivi troppo gravosi, ma impone un adeguamento programmato, soprattutto per impianti e strutture esistenti.
7. Accreditamento dei formatori: entro 90 giorni un riordino del mercato della formazione
Un altro passaggio rilevante è l’art. 6, che impone un accordo Stato-Regioni per definire criteri e requisiti di accreditamento dei soggetti formatori in materia di sicurezza. Qui l’intento è chiaramente quello di innalzare la qualità dell’offerta formativa e superare la frammentazione attuale, che spesso produce percorsi formalmente validi ma non sempre efficaci. Per imprese e consulenti il messaggio è chiaro: si dovrà verificare con maggiore attenzione l’affidabilità e l’accreditamento dei provider, perché la formazione diventerà un campo sempre più controllato e standardizzato.
8. Studenti e scuola-lavoro: tutela INAIL anche in itinere e divieto di attività ad alto rischio
Il decreto chiarisce che la tutela assicurativa INAIL prevista per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro si applica anche agli infortuni occorsi nel tragitto da casa al luogo di svolgimento del percorso e viceversa. Inoltre, viene introdotto un vincolo importante nelle convenzioni tra scuole e imprese ospitanti, che non possono prevedere l’assegnazione degli studenti a lavorazioni ad elevato rischio. Per le imprese, ciò impone un controllo più rigoroso tra DVR e attività effettivamente svolte dagli studenti, rafforzando la funzione orientativa del percorso e riducendo zone grigie.
9. Borse di studio ai superstiti: tutela sociale oltre la rendita, con esenzione fiscale
Dal 1° gennaio 2026 viene istituita una borsa di studio annuale erogata da INAIL a favore degli studenti titolari di rendita a superstiti, con importi differenziati per grado di istruzione e con esplicita esenzione fiscale introdotta in sede di conversione. Si tratta di una misura che affianca alla tutela assicurativa classica un intervento di sostegno allo studio, finanziato entro limiti di spesa, e che assume valore simbolico e sociale nel quadro di una politica pubblica che cerca di “coprire” le conseguenze dell’evento infortunistico anche sul piano educativo.
10. SIISL e incentivi: dal 1° aprile 2026 la trasparenza diventa condizione per i benefici contributivi
Particolarmente innovativo, per la disciplina del lavoro, è l’art. 14, che collega l’accesso ai benefici contributivi pubblici all’obbligo di pubblicazione della posizione lavorativa su SIISL. Dal 1° aprile 2026, chi chiede incentivi per assunzione deve rendere tracciabile la vacancy sul sistema informativo nazionale. Non è solo un adempimento: è una scelta di politica del lavoro che mira a rendere osservabile il mercato incentivato e a costruire dati di monitoraggio degli effetti della spesa pubblica. Il decreto consente anche di effettuare comunicazioni obbligatorie tramite SIISL e impone alle agenzie per il lavoro di pubblicare tutte le posizioni gestite.
In sede di conversione viene aggiunto l’art. 14-bis, che rafforza strumenti di inserimento per lavoratori fragili e amplia il novero dei soggetti coinvolti (enti del Terzo settore non commerciali e società benefit), intervenendo sulla L. 68/1999 e sul D.Lgs. 276/2003. Il profilo rilevante è che inclusione lavorativa e politiche attive vengono agganciate ad una disciplina che riconosce esplicitamente il ruolo di nuovi attori sociali, favorendo modelli di collaborazione e convenzionamento più ampi.
11. Mancati infortuni: l’ingresso del “near miss” nel diritto vivente della prevenzione
Infine, un tassello di grande importanza culturale e organizzativa è l’art. 15, che prevede linee guida nazionali per identificazione, tracciamento e analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Il legislatore costruisce un ponte tra prevenzione e gestione organizzativa: l’obiettivo non è solo intervenire dopo l’evento, ma usare l’informazione sul quasi-incidente come indicatore di rischio e leva di miglioramento continuo. La conversione precisa che si dovrà tener conto di procedure già elaborate da INAIL, evitando duplicazioni di adempimenti e valorizzando pratiche organizzative esistenti. È un passaggio che può spingere le imprese più strutturate verso modelli di gestione della sicurezza sempre più vicini agli standard dei sistemi di gestione.
Formazione per professionisti
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