Disconoscimento operazioni bancarie: l’onere della prova

Tutela dei correntisti e del principio dell’onere probatorio per operazioni bancarie disconosciute: una recente pronuncia dell’ABF di Palermo.

La recente pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) del Collegio di Palermo offre un’importante riflessione sull’equilibrio tra diritti dei consumatori e obblighi degli intermediari finanziari, evidenziando aspetti cruciali legati al disconoscimento delle operazioni di pagamento e all’applicazione della normativa sulla Strong Customer Authentication (SCA). Il caso in esame riguarda un correntista che ha contestato una serie di addebiti su carta di credito per un presunto servizio di abbonamento, sollevando questioni interpretative di grande rilievo in tema di onere della prova e operazioni ricorrenti.
L’analisi di questa decisione si concentra sulle argomentazioni giuridiche adottate dall’ABF, che ha accolto il ricorso del cliente, sancendo principi fondamentali sia per i consumatori sia per gli operatori del settore bancario.
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Indice

1. La vicenda e il disconoscimento delle operazioni


La vicenda oggetto della pronuncia dell’ABF riguarda il caso di un correntista, che si avvede dell’addebito mensile su carta di credito di 12 operazioni, la prima di € 9,99, le successive di € 37,00, in favore di una società per un presunto servizio di abbonamento attivato.
Dopo aver disconosciuto le operazioni mediante reclamo, e vedendosi rigettata la richiesta di rimborso dall’intermediario, il cliente presenta il ricorso all’ABF contestando alla banca di non aver mai autorizzato e disposto le singole operazioni addebitate mensilmente su carta.
L’intermediario, tuttavia, sostiene nelle proprie difese che con il primo pagamento della serie l’utente avrebbe sottoscritto un abbonamento con rinnovo automatico dei pagamenti periodici, e che per le operazioni successive di addebito, definite “recurring” (ricorrenti), non sarebbe stata necessaria l’autenticazione per ogni singola operazione successiva mediante autorizzazione dell’utente. Il ricorso viene accolto con le seguenti motivazioni. Per approfondimenti su questi temi, consigliamo il volume La difesa del cliente dalle pratiche bancarie scorrette, che ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche.

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La difesa del cliente dalle pratiche bancarie scorrette

Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche.Al fine di fornire una panoramica completa sul credito in generale, l’opera si articola con un’introduzione che descrive la nozione del credito con la gestione bancaria e le seguenti due parti distinte:- Prima Parte: in cui sono stati trattati gli aspetti giuridici relativi al rapporto bancario e finanziario, alle aziende di credito e alle varie tipologie dei contratti bancari e finanziari;- Seconda Parte in cui sono stati esaminati gli strumenti di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie, con la valutazione delle pratiche commerciali scorrette.Particolare attenzione è stata posta alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (ABF e ACF), nonché a quelle di vigilanza delle operazioni di investimento.Renzo PravisanoDottore commercialista, Tributarista, Revisore legale, Maestro del Lavoro e Cavaliere della Repubblica. Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto (1996-2015) e la Commissione Tributaria Centrale – Sezione Veneta (2010-2013). Esperto in diritto e pratica negli ambiti contrattuali, contabili, fiscali, doganali e del commercio internazionale. Docente a chiamata in diritto tributario e doganale presso la Scuola Superiore Economia e Finanze – Roma, nonché in corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo presso le CCIAA.

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2. Le motivazioni dell’ABF


Innanzitutto, l’ABF esordisce in motivazione richiamando l’applicazione del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, statuendo il seguente principio di diritto: “La soprarichiamata normativa fissa una sostanziale inversione al principio dell’onere della prova fissato dall’art. 2697 c.c., chiaramente improntata al c.d. principio di vicinanza o riferibilità della prova, secondo cui l’onere della prova, in caso di disconoscimento di una operazione, deve essere attribuito dalla legge alla parte che a tale prova è più “vicina”, ossia al soggetto che ha predisposto la piattaforma poi utilizzata dal cliente”. Tale punto della motivazione appare interessante perché l’ABF si esprime espressamente sull’inversione del principio dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.. laddove solitamente le decisioni del Collegio su fattispecie analoghe si limitano a richiamare la normativa speciale applicabile, senza tuttavia fare richiamo alle disposizioni del codice civile in materia di prova ed onere probatorio.
Sotto altro profilo, la pronuncia merita attenzione in quanto l’ABF ha rigettato la tesi dell’intermediario, secondo cui, nel caso di specie, si tratterebbe di operazioni ricorrenti, sicché la SCA sarebbe stata richiesta solo per la prima operazione di € 9,99, e non per le successive di € 37,00, non essendovi un obbligo in tal senso.

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3. La decisione: l’onere della prova per operazioni ricorrenti disconosciute


Ebbene, l’ABF rigetta le difese avversarie, prendendo le mosse dal dettato normativo per le operazioni “ricorrenti”, ossia l’art. 14 del Regolamento UE 2018/389, secondo cui “1. I prestatori di servizi di pagamento applicano l’autenticazione forte del cliente quando un pagatore crea, modifica o dispone per la prima volta una serie di operazioni ricorrenti dello stesso importo e a favore dello stesso beneficiario. 2. I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l’autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare gli obblighi generali di autenticazione, per l’avvio di tutte le operazioni di pagamento successive incluse nella serie di operazioni di pagamento di cui al paragrafo 1”.
Sulla base di tale norma l’ABF ritiene che la SCA era obbligatoria per tutte le operazioni, e non solo per la prima, in quanto l’operazione indicata dall’Intermediario come “prima della serie”, ha un importo differente dalle altre, ossia € 9,99 anziché € 37,00. Ne consegue che la successiva operazione, la prima di € 37,00, non aveva natura ricorrente, ma andava considerata a ogni effetto come una nuova operazione, non esentata dall’obbligo di SCA. Mancando la prova della SCA per la prima operazione di € 37,00 e per le successive, è stato riconosciuto il diritto al rimborso, precisando che “L’esclusione della SCA va interpretata in modo rigoroso, dal momento che ha natura di norma eccezionale”.

Palmigiano Alessandro

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