Il diritto di recesso nelle SRL

Redazione 19/07/04
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di Alessandro Allaria
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IL diritto di recesso è la facoltà riconosciuta ad un socio di porsi al di
fuori della propria azienda mediante una manifestazione di volontà
comunicata agli altri compartecipanti.E’ ammesso in ipotesi particolari
perché rappresenta una eccezione alla regola generale per la quale dal
vincolo contrattuale ( quale è appunto la società ) ci si può liberare
solo
col consenso di tutte le altre parti.
Si tratta in definitiva di una ipotesi di scioglimento della società ma
con
riguardo unicamente ad un singolo socio e può attuarsi nelle società di
capitali nei soli casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo.

Le ipotesi previste dalla legge riguardavano i soci dissenzienti od
assenti
nei casi in cui l’assemblea ha deliberato l’approvazione del cambiamento
dell’oggetto sociale, la trasformazione della società ed il trasferimento
della sede sociale all’estero.

La riforma societaria del 2003 ha cambiato radicalmente la disciplina
delle
SRL che non ricalca più quello della SPA ma ha ricevuto una propria
fisionomia che si ispira maggiormente a quella delle società di persone.
In particolare assume un ruolo centrale la figura del singolo socio che
diventa destinatario di una serie di strumenti
che hanno lo scopo di tutelarlo nei confronti della posizione precedente
di
predominanza dell’organo assembleare.
Una delle conseguenze più immediate e di grande importanza è la
innovazione
della disciplina del diritto di recesso che non rispecchia più quella
della
SPA ma assume particolari caratteristiche.

La disciplina precedente alla riforma aveva lo scopo di preservare il
capitale sociale nell’ottica di tutelare quella che è la principale
garanzia
per i diritti dei creditori e pertanto la facoltà di esercitare il diritto
di recesso era limitata a soli tre casi trasformando la società in una
sorta
di “prigione” per il socio.

Il principio ispiratore della Riforma societaria del 2003 è appunto quello
di liberalizzare gli scambi economici allo scopo di favorirli e quindi di
responsabilizzare maggiormente i soggetti che a vario titolo ne vengono
coinvolti e quindi anche i creditori.

Il tenore della disciplina muta a seconda della durata della SRL che può
essere a tempo determinato oppure indeterminato:

Nella prima ipotesi le ipotesi in cui è possibile esercitare il diritto di
recesso sono state ampliate e in particolare riguarda i casi di dissenso
sul
cambiamento dell’oggetto sociale e del tipo di società, sulla fusione e
sulla scissione della società, sulla revoca dello stato di liquidazione,
sul
trasferimento della sede all’estero, sulla eliminazione di una o più cause
di recesso previste dall’atto costitutivo, sulle operazioni che comportino
modificazioni sostanziali della società o rilevanti dei diritti
riconosciuti
ai soci dall’atto costitutivo, riguardanti l’amministrazione o la
distribuizione degli utili.

Nel secondo caso si assiste all’introduzione di una della più
significative
novità a dimostrazione dell’applicazione alle SRL dei principi propri
delle
società di persone in quanto in questa ipotesi il diritto di recesso
rappresenta una delle massime espressione dei principi liberali.

La disciplina della cause determinabili dallo statuto è anche essa
ispirata
a principi liberali e di valorizzazione dell’autonomia privata che trova
il
solo limite nella tutela degli altri soggetti coinvolti negli scambi
economici quali sono appunto i creditori e gli investitori.

Alessandro Allaria
alessandroallaria@contrattiesocieta.com
WWW.CONTRATTIESOCIETA.COM

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