Diritti dei consumatori: recepita la nuova direttiva in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza

Redazione 18/03/14
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Anna Costagliola

Nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo scorso è stato pubblicato il D.Lgs. 21/2014, di recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. La direttiva unifica e sostituisce la direttiva 85/577/CEE sulla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Essa inoltre apporta una modifica alla direttiva 93/13/CE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e alla direttiva 99/44/CE su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

Tale nuova direttiva è motivata innanzitutto dall’esigenza di semplificare e aggiornare le norme di cui alle due precedenti, per rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate in tale normativa, sostituendole con un’unica direttiva con norme standard per gli aspetti comuni, consentendosi, al contempo, agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti.

Il recepimento da parte del nostro ordinamento della direttiva 2011/83/UE realizza, pertanto, la completa armonizzazione delle informazioni e della disciplina del diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali (cd. vendite dirette). L’armonizzazione di tali aspetti, come sottolineato nella direttiva medesima, è necessario presupposto per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando allo stesso tempo il rispetto del principio di sussidiarietà.

Le principali novità della disciplina sono la previsione di maggiori informazioni precontrattuali da fornire al consumatore non solo per i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali ma anche per le altre tipologie di contratti, nonché un termine più ampio e modalità semplificate per l’esercizio del diritto di recesso del consumatore nei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali.

Una delle novità di maggior rilievo rispetto alla precedente normativa è data proprio dalla previsione di un più ampio lasso di tempo per l’esercizio del diritto di recesso. Alla stregua della nuova normativa, infatti, il consumatore  dispone di un periodo  di  14 giorni (in luogo degli originari 10)  per  recedere  da  un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali  commerciali, senza dover fornire alcuna motivazione. In caso di omessa comunicazione al consumatore dell’informazione sull’esistenza del diritto di recesso, il periodo entro il quale questo può essere esercitato termina dopo l anno e 14 gg. dalla conclusione del contratto o della consegna del bene, mentre nel regime previgente il termine era di 60 gg. (per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali) e 90 gg. (per i contratti a distanza).

Inoltre, a differenza del regime previgente, viene introdotto un modello-tipo armonizzato di recesso, attraverso cui poter esercitare il relativo diritto. Ciò al fine di semplificare le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, ma soprattutto al fine di ridurre i costi per il professionista che vende a livello transfrontaliero.

Ulteriore rilevante novità in tema di recesso attiene alla possibilità riconosciuta al consumatore, in caso di ripensamento, di restituire il bene, anche se in parte deteriorato perchè sarà responsabile solo della diminuzione del valore del bene risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento del bene medesimo, e dunque non con la dovuta diligenza. Tale disposizione, incidendo unicamente sul valore del bene e non già sulla possibilità di esercitare il diritto di recesso, si configura come una disposizione più favorevole al consumatore rispetto a quella che inibiva l’esercizio del diritto di recesso in ipotesi di utilizzo non diligente del bene.

Sono infine previste alcune novità in materia di consegna dei beni e di passaggio del rischio nel caso di spedizione dei beni, che si applicano ai contratti di vendita e ai contratti di servizio. La competenza per la tutela amministrativa è affidata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

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