Dimensionamento scolastico: la competenza statale ad emanare norme generali sull’istruzione, prevale sulle altre con cui si interseca.
Indice
- 1. Il caso della Regione Toscana
- 2. La questione di legittimità costituzionale
- 3. Istruzione: norme generali e principi fondamentali
- 4. La decisione della Corte: la riconducibilità delle norme impugnate alla categoria delle norme generali
- 5. Le ragioni della decisione
- 6. Considerazioni
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1. Il caso della Regione Toscana
La Regione Toscana ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20 nella parte in cui introduce, nel testo del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, l’art. 9-bis, comma 2, che prevede: a) l’anticipazione del termine (dal 30 novembre al 31 ottobre) di conclusione dell’iter per l’approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica; b) la previsione di un decreto ministeriale (in luogo della deliberazione regionale) per prorogare il termine di approvazione dei piani.
2. La questione di legittimità costituzionale
In particolare, è stata eccepita la violazione degli artt. 5, 117, comma terzo, e 118 Cost., sostenendo che la disciplina statale eccedesse i limiti delle “norme generali sull’istruzione”.
Ad avviso della difesa statale, di converso, le disposizioni impugnate sono state introdotte in attuazione degli impegni assunti dall’Italia con i partners e le istituzioni europee, nella cornice del PNRR.
3. Istruzione: norme generali e principi fondamentali
Nel ricostruire il giudizio, si prendono le mosse dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione, in forza del quale “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione”
Peraltro, la sentenza n.13 del 2014 Cort. Cost., ha statuito che, nella materia dell’istruzione, si intrecciano, oltre alle norme generali, “principi fondamentali, leggi regionali, oltre che determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche”
Pertanto, è stato ritenuto opportuno riconnettersi all’individuazione di una precisa linea di demarcazione (individuata con la sentenza Cort. Cost. n. 279 del 2005) tra le «norme generali sull’istruzione» e i «princìpi fondamentali» di tale materia, essendo le prime di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed i secondi esercizio di una competenza legislativa concorrente con quella regionale. Nella citata pronuncia si è chiarito che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale» e che «[l]e norme generali così intese si differenziano, nell’ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose».
4. La decisione della Corte: la riconducibilità delle norme impugnate alla categoria delle norme generali
Per la Corte, nel caso in esame, le norme impugnate sono riconducibili alla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato «norme generali sull’istruzione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione, dal momento che la loro funzione consiste nell’introdurre una disciplina che per ragioni di necessaria unità e uniformità deve essere operante sull’intero territorio nazionale.
Pertanto, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, confermando la legittimità dell’intervento statale sul dimensionamento scolastico.
5. Le ragioni della decisione
La Consulta, connettendosi alle sue precedenti pronunce, in particolare alle sentenze nn. 13/2004 e 200/2009, ha chiarito che la disciplina sul dimensionamento della rete scolastica rientra nelle norme generali sull’istruzione, di competenza statale, in quanto finalizzata a garantire un assetto unitario del sistema educativo nazionale.
Tali norme possono incidere anche su profili organizzativi, purché siano funzionali ad assicurare l’efficienza del servizio e livelli omogenei delle prestazioni su tutto il territorio.
6. Considerazioni
La Consulta ribadisce che le norme generali sull’istruzione sono idonee ad incidere su profili organizzativi regionali, quando questi sono funzionali all’unitarietà del sistema. La pronuncia, in questo senso, si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che attribuisce allo Stato un ruolo centrale nella definizione delle regole fondamentali del sistema scolastico.
Il dimensionamento scolastico viene così ricondotto a una logica di coordinamento nazionale, ritenuta necessaria per assicurare sostenibilità, razionalizzazione della spesa e uniformità del servizio pubblico dell’istruzione, anche, come in questo caso, in chiave di rispetto degli impegni e degli obiettivi di matrice eurounitaria.
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