CORTE DI APPELLO DI *************
SEZIONE SECONDA PENALE
PRESIDENTE: *********
CONSIGLIERE ESTENSORE: *****
SENTENZA N.??? 604?? DEL? 20 GIUGNO 2005
?
In tema di concorso in diffamazione e responsabilit? del giornalista l’avere riportato "alla lettera" le dichiarazioni del soggetto intervistato ? come si verifica nel caso dell?intervista diffusa col mezzo televisivo? qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso (o diffamatorio), integra la scriminante del diritto di cronaca. quando il fatto "in s?" dell’intervista, in relazione alla qualit? dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al pi? generale contesto dell’intervista, presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo cui le dichiarazioni ingiuriose (o diffamatorie) si riferiscono
?
in tema di diffamazione l?esimente della provocazione pu? essere applicata nella sua ipotesi ?putativa?, ovvero quando l?agente abbia agito nel (l?erroneo) convincimento del fatto illecito altrui, purch? tale convinzione trovi fondamento in una plausibile (e ragionevole) condizione.
?
L?esimente di cui all?art.599 comma secondo ? configurabile pur quando la reazione non sia immediata rispetto alla collocazione del fatto ingiusto purch? si accerti la constatata permanenza di tale particolare stato d?animo nell?agente ravvivato da? particolari circostanze.
?
?
?
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 novembre 2003? il Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale condannava ***********, ***********, ********* e ********* alla pena di ? 100 di multa ciascuno ritenendoli tutti responsabili del delitto di diffamazione in danno di ***********, ********************* della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, nei cui confronti venivano anche condannati al risarcimento del danno liquidato in ? 5000.
I fatti presi in considerazione dal Giudice di primo grado riguardano una trasmissione televisiva messa in onda in Agrigento il 2 maggio 1997 dalla emittente locale T.V.A., nel corso della quale l?A. accusava il dott. M. di alcune irregolarit? in tema di repressione degli abusi edilizi:? in particolare,? in relazione alla trattazione del procedimento nei confronti di tali V., autori di alcuni illeciti edilizi commessi nell?esecuzione di lavori di realizzazione di un albergo nel parco pirandelliano di Agrigento, asseritamente ritenuti legati da vincoli di stretta amicizia con il M..
In tale contesto, l?A. riferiva che il M. non soltanto si era occu- pato del procedimento V., ma aveva archiviato anche la denunzia presen- tata in ordine a tale vicenda dall?associazione ambientalista ?Legambiente?, sicch? dopo una seconda denunzia il processo era stato riaperto ma a causa del tempo intercorso grazie alle precedenti archiviazioni, i reati dei quali i suddetti autori del pretesi illeciti edilizi avrebbero dovuto essere dichiarati responsabili, erano stati? poi dichiarati prescritti.
Premesse alcune considerazioni generali in ordine al diritto di cronaca e di critica giornalistica,? con l?esposizione dei prevalenti orientamenti giurispru- denziali espressi in ordine a tali questioni,ed alla scriminante della provocazione, il Tribunale ha? ricostruito i fatti per cui ? processo sulla base delle dichiarazioni testimoniali, della relazione ispettiva predisposta su delega del Ministro della Giustizia in carica dall?Ispettore? De Augustinis, e degli altri elementi di prova valutati utilizzabili, nei seguenti termini:
1) in seguito ad alcuni esposti presentati dalla Sezione di Agrigento della? suddetta associazione ambientalista ?Legambiente?, venivano segnalate all?Auto- rit? Giudiziaria requirente agrigentina, le attivit? di edificazione di strutture al- berghiere intraprese da tale D., e dai suddetti V., nel parco pirandelliano, aventi ad oggetto la costruzione ed ampliamento delle strutture denominate ?Caos? ed ?Eos?;
2) in tale contesto veniva iscritta notizia di reato a carico dei V.-T. dinanzi
3) trasmessi successivamente gli atti alla (allora) Procura della Repubblica presso
4) in seguito ad ulteriori allegazioni, il fascicolo relativo agli illeciti edilizi era stato successivamente riaperto (sempre dal dott. *********), e le indagini si conclusero con il rinvio a giudizio, e la successiva condanna, dei tre proprietari (V.-T.) dell?hotel ?Villa Eos?;
5) oltre al suddetto procedimento n?5885/90, del quale il dott. M. non risultava si fosse mai occupato, il Tribunale evidenziava che sussistevano altri procedimenti connessi ai medesimi fatti per i quali era intervenuta la suddetta condanna, ed in particolare un fascicolo iscritto in ?atti relativi? (col n? 5556/89, assegnato al dott. ******), ed? un altro fascicolo ? iscritto? al n?18/ 1989 del ?registro *******? anch?esso assegnato allo stesso Magistrato, successivamente andato disperso, in relazione ai quali parimenti il Giudice di primo grado escludeva che il dott. M. si fosse occupato nell?esercizio delle funzioni alle quali era stato addetto;
6) affermava, per?, il Tribunale che il dott. M. si era invece effettiva- mente occupato di un fascicolo (iscritto al n?8703/90), riguardante gli illeciti edilizi commessi dai suddetti V., che non era stato iscritto in seguito ad una denuncia di ?Legambiente?, ma piuttosto da una segnalazione (inoltrata con ?fonogramma?) dai Carabinieri di Villaseta.
?In detto procedimento ? nel cui contesto si inserisce anche la vicenda del contrasto insorto tra l?odierna parte offesa, magistrato titolare all?epoca del relativo procedimento, ed il brigadiere dei Carabinieri G. ? il dott. M. disponeva in data 19-10-1989 la trasmissione degli atti per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di AGRIGENTO, perch? presso questo Ufficio pendeva altro procedimento per fatti connessi.
Concludeva, pertanto, il primo Giudice, affermando che anche per tale procedimento il dott. M. non aveva chiesto ? n? tantomeno disposto ???? alcuna archiviazione sicch?, anche in relazione a detto profilo, le affermazioni dell?A. si profilavano non corrispondenti al vero, ed esclusa l?esimente (dell?esercizio) del diritto di critica, il Tribunale concludeva affermando la responsabilit? dell?imputato A. quale autore materiale della diffamazione, e dei coimputati materiale B.,C. e L. quali concessionari privati del- l?emittente televisiva TVA.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la difesa del dott.M., co- stituito parte civile nei confronti degli imputati, che ha lamentato l?esiguit? della somma stabilita dai primi Giudici a titolo di risarcimento dei danni, evidenzian- do il particolare pregiudizio causato alla reputazione del suddetto Magistrato,? e la mancata concessione di una provvisionale.
Proponeva appello anche la difesa degli imputati, lamentando che:
a) il M. in relazione alla vicenda degli abusi edilizi realizzati dai V. aveva tenuto una condotta pienamente censurabile, ben pi? grave di quella posta in essere dall?A.;
b) il M. si era effettivamente ?autoassegnato? un procedimento pena- le, il n?8703/89, iscritto a carico di soggetti con i quali egli intratteneva vincoli di amicizia, strumentalizzando inoltre tale assegnazione al fine di minacciare il predetto sottoufficiale G., autore di indagini nei confronti dei medesimi V.;
c) il M. inoltre aveva anche trattato il procedimento iscritto al n?18/ 89 del ?registro *******?, derivato da una denunzia della medesima associazione ?Legambiente?: procedimento irregolarmente iscritto, ed in seguito soppresso;
d) l?A. ha in ogni caso agito in buona fede, sulla base di una serie di elementi individuati di riscontro, nella motivata convinzione che il dott. M. avesse effettivamente disposto l?archiviazione;
e) in ogni caso, il suddetto imputato ha agito in stato di provocazione determinato dal fatto illecito altrui, costituito nella fattispecie dalla ingiusta richiesta di rinvio a giudizio a suo carico, nel proc. penale iscritto al n?635/1995 in cui era stato coinvolto unitamente alla Sovrintendente ai Beni Architettonici e Artistici di Agrigento all?epoca dei fatti, F.;
f) nei confronti dei coimputati C., B. e L., doveva essere comunque riconosciuta l?esimente del diritto di cronaca, poich? gli stessi ave- vano operato al solo fine di garantire ai cittadini il pieno diritto all?informazione.
Infine, la difesa dei predetti imputati reiterava varie istanze probatorie di acquisizioni documentali e di prove testimoniali tutte riguardanti i procedimenti connessi? instaurati anche nei confronti del M. per le condotte dallo stesso poste in essere, contestualmente e successivamente alle indagini nei confronti del V. ed alla denuncia dell?A..
Con successivi motivi aggiunti, la difesa degli odierni imputati ha chiesto inoltre la riapertura dell?istruzione dibattimentale al fine di acquisire:
– la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta (iscritta al n?886/03,? deliberata il 18 dicembre 2003) nel contesto della quale si affermerebbe la legittimit? delle critiche mosse dall?A. al M.;
– il provvedimento del Ministro di Giustizia pro-tempore, che richiedeva al Consiglio Superiore della Magistratura di trasferire il dottore M. per incompatibilit? ambientale (in applicazione dell?art.2 della Legge sulle guarenti- gie), perch? il suddetto magistrato aveva trattato un affare riguardante un soggetto con il quale intratteneva rapporti di amicizia, concludendo per l?insussistenza degli abusi edilizi
Ribadiva inoltre la difesa dell?A. che il M. si era comunque? ?autoassegnato? il procedimento penale iscritto nei confronti del V. (gi? assessore del Comune di Agrigento), commettendo un grave illecito come era? emerso dall?esito della richiamata ispezione ministeriale, e tale fatto affermato dall?A. corrispondeva alla verit? dei fatti, come risulta dalla relazione ispettiva,? e dagli esiti dello stesso procedimento penale.
L?A. andava peraltro assolto, avuto riguardo alla condotta tenuta dal dott. M. nei confronti del citato ******** in occasione delle indagini espletate da quest?ultimo nei confronti del V., o per assenza di dolo poich? al momento in cui effettu? le dichiarazioni era effettivamente convinto che la denuncia presentata da ?Legambiente? era stata archiviata dal M., ovvero per avere agito per errore involontario: ovvero,infine, avrebbe dovuto essere ricono- sciuta la scriminante della provocazione, in presenza di un?attivit? persecutoria posta in essere dallo stesso M. nei confronti dell?A. nel procedimento penale dallo stesso istruito, e nel corso del quale era stato effettuato l?arresto della Sovrintendente F..
Aggiungeva ancora? la difesa degli odierni imputati nei predetti motivi aggiunti, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le anomalie del citato proc. penale n?18/1989 iscritto nel ?reg. Anonimi? avente ancora ad og- getto gli illeciti commessi dai V., e che la sentenza di primo grado si fonderebbe comunque su atti non utilizzabili poich? il M. avrebbe dovuto essere sentito quale imputato di reato connesso, e non quale testimone, mentre in motivazione risultano utilizzate alcuni atti di indagine (s.i.t. *****, s.i.t. ******, informativa Squadra Mobile) per i quali non ? stato prestato alcun consenso da parte degli imputati.
Infine, gli imputati C., B. e L. dovevano ritenersi ingiustamente condannati per il delitto di diffamazione televisiva ed omesso controllo (sui contenuti delle trasmissioni diffuse con? la suddetta emittente televisiva), poich? gli stessi avevano preventivamente visionato l?intervista eliminandone le parti pezzi ritenuti diffamatorie, cosicch? nessuna omissione pu? ritenersi esservi stata; in ogni caso nei loro confronti dovrebbe essere fatta applicazione del principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia deliberata dalle? Sezioni? Unite Penali? (sent. n? 37140/2001), secon- do la quale al giornalista non pu? attribuirsi il compito di censurare le dichia- razioni rilasciate nel corso di un?intervista.
All?udienza del 20 giugno 2005, acquisite le pronunce giurisdizionali definitive richieste della difesa dell?imputato, il quale rendeva inoltre dichiara- zioni spontanee, le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene? questa Corte di Appello che il motivo di gravame proposto dalla difesa degli imputati C., B. e L., ed avente ad oggetto la dedotta insussistenza della condotta di concorso in diffamazione aggravata per avere essi agito al fine comunque di tutelare l?interesse pubblico all?informazione, che in? particolari casi assume valenza prevalente sulla posizione soggettiva della perso- na alla quale l?informazione si riferisce ? e quindi? sul diritto all?onore del singolo titolare ? sia fondato e debba essere accolto.
Infatti, secondo il pi? recente orientamento interpretativo espresso dalle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte: ?In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un’intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell’altrui reputazione, non e’ scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicita’ delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa e’ da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in se’ dell’intervista, in relazione alla qualita’ dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al piu’ generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca, l’individuazione dei cui presupposti e’ riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimita? (cfr., CASS. Sez.Un. penali, sent. n? 37140/2001).
Rimandando all?ampia esposizione contenuta nell?impugnata sentenza ? che
Valuta peraltro
?Pertanto, quanto pi? ? elevata la posizione sociale dell’intervistato, maggiore risulta l’interesse del pubblico ad essere informato del suo pensiero, e ci? indipendentemente dalla veridicit? dei fatti narrati, o dalla intrinseca offensi- vit? delle espressioni usate: circostanze, queste, che non possono influire sulla responsabilit? penale del giornalista il quale si ? limitato a riprodurre fedel- mente tali dichiarazioni. In ipotesi siffatte, ? indubitabile che la notizia sia costituita dal fatto in s? delle dichiarazioni del personaggio altamente qualificato, risultando l’interesse del pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto, e dalla continenza del linguaggio adottato.
Seguire l’orientamento giurisprudenziale che richiede ? per la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca ? che il giornalista, prima di pubblicare un’intervista, controlli in ogni caso la veridicit? oggettiva di quanto dichiarato dell’intervistato e si astenga comunque dal pubblicare espressioni offensive, significa voler privilegiare ? in presenza di un conflitto fra diritti di pari dignit? costituzionale ? la tutela del diritto all’integrit? morale del singolo cittadino a scapito del diritto degli organi di stampa, o televisivi, e degli addetti ai servizi? giornalistici che vi lavorano, a fornire una completa informazione su fatti di rilevante pubblico interesse, e del diritto della la collettivit? ad essere informata.
Pretendere che il giornalista intervistatore controlli in ogni caso la verit? storica del contenuto dell’intervista, potrebbe comportare una grave limitazione alla libert? di stampa e di informazione, atteso che le obbiettive difficolt? che costui potrebbe incontrare nel verificare la corrispondenza a verit? di quanto dichiarato da un personaggio che riveste una posizione di rilievo nella vita pubblica, magari su argomenti riservati, potrebbe indurlo, per prudenza, a rinun- ciare alla pubblicazione dell’intervista. Ugualmente, pretendere che il giornalista o l?operatore dell?informazione radio-televisiva si astenga dal pubblicare ? o dal trasmettere ? un’intervista rilasciata da un personaggio che occupa una posi- zione di riconosciuto rilievo nella vita pubblica, perch? contiene espressioni offensive nei riguardi di altro personaggio parimenti noto, significherebbe com- primere il diritto-dovere di informare l’opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l’altro, attribuirsi secondo diritto al giornalista ? o all?operatore dell?informazione radio televisiva ? il compito di ?purgare? il contenuto dell’in- tervista dalle espressioni offensive, sia perch? gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perch? la notizia, costituita appunto nella fatti- specie dal giudizio (anche pesantemente) critico o non lusinghiero, espresso con parole forti ? o comunque valutate offensive secondo la comune accezione ? da un personaggio noto all’indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato.
E ci? non solo in ambito nazionale o internazionale, ma anche in ambiti pi? ristretti, fino a quello locale o settoriale.
Il giornalista che pubblica un’intervista prescindendo dal controllo della veridicit? del suo contenuto, deve peraltro essere certo della posizione di alto rilievo occupata dall’intervistato, e dell’interesse della collettivit? ad essere in- formata del pensiero del medesimo intervistato sull’argomento che forma og- getto della? medesima intervista.
Per distinguere il lecito dall’illecito,
Occorre quindi precisare che l’avere riportato "alla lettera" le dichiara- zioni del soggetto intervistato ? come si verifica nel caso dell?intervista diffusa col mezzo televisivo? qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso (o diffamatorio), integra la scriminante del diritto di cronaca. quando il fatto "in s?" dell’intervista, in relazione alla qualit? dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al pi? generale contesto dell’intervista, presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo cui le dichiarazioni ingiuriose (o diffamatorie) si riferiscono.
. In tal caso,il giornalista deve essere scriminato anche se riporter? espres- sioni (oggettivamente) offensive che l’intervistato ha pronunciato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda ? ovvero per la loro indiscussa notoriet? in un determi- nato ambiente? l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore.
Nel caso in esame, ? indubbio che gli imputati nella loro qualit? di? titola- ri dell?emittente privata T.V.A. hanno trasmesso l?intervista rilasciata dall?Arno- ne, limitandosi a riportare le frasi riferite da quest?ultimo, agendo quindi inequi- vocamente quali semplici osservatori estranei ai fatti, e senza in alcun modo quindi concorrere con la condotta illecita.
Peraltro, che la suddetta intervista rivestisse una rilevanza particolare ? e costituisse quindi una ?notizia? per s? stessa ? deriva dal particolare ruolo, e dal- la posizione sociale, rivestita da entrambi gli interessati,dato che? il M. svolge- va a quel tempo le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, ed aveva inoltre trattato numerosi procedimenti in materia di abusivismo edilizio, mentre l?A., agendo quale Presidente della sezione agrigentina di Legambiente ed esponente politico di rilievo regionale, ave- va ripetutamente denunciato la scarsa efficacia delle iniziative giudiziarie tese a reprimere il fenomeno dell?abusivismo nella zona agrigentina che, per le parti- colari caratteristiche del territorio e la presenza di beni archeologici di massimo rilievo internazionale, induce questa Corte a considerare la notizia pubblicata attraverso la diffusione col mezzo televisivo della richiamata intervista, di sicuro rilievo per la sua specificit?, e per l?attinenza ad argomenti di pubblico dibattito.
L?intervista dell?A., pertanto, doveva ritenersi di massimo rilievo per la pubblica informazione locale avendo ad oggetto la denuncia di presunte irregolarit? nella trattazione di procedimenti penali aventi ad oggetto gravi feno- meni di abusivismo realizzati mediante l?edificazione, o la ristrutturazione, di complessi alberghieri da parte di soggetti, quali i V., che avevano anche essi rivestito cariche pubbliche nell?amministrazione comunale di Agrigento? e, quindi, rappresentava una notizia la quale ? considerati i soggetti coinvolti e gli argomenti trattati ? costituiva per l?interesse pubblico all?informazione un dato non censurabile.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto,? B. Gerlando, C. Arturo e ********* devono essere assolti dal reato loro contestato perch? il fatto non sussiste.
In ordine poi ai motivi di gravame proposti dalla difesa dell?imputato A., ritiene
Ha infatti sostenuto la difesa, che l?A. ha agito in stato di provocazione determinato dal fatto illecito altrui, che nella fattispecie considerata si identifica nella richiesta di rinvio a giudizio ? considerata ingiusta dall?odierno appellante ? disposta a suo carico nel proc. penale n?635/1995, nel quale era stato coinvolto unitamente alla Sovrintendente F.: procedimento istruito inizialmente proprio dal dott. M., e nel corso del quale erano stati emessi anche provvedimenti restrittivi della libert? personale eseguiti nei confronti della medesima Sovrintendente dei Beni Culturali di Agrigento.
Pur dedotta? nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale ha esclu- so l?operativit? della predetta esimente ritenendo non adeguatamente provato che l?imputato abbia agito in stato d?ira, od in preda ad una incontenibile eccitazione psichica tale da avere provocare nell?A. la perdita di ogni potere di autocontrollo;
riteneva, inoltre, il primo Giudice che l?imputato non avesse neppure provato l?immediatezza tra la sua reazione e l?asserito fatto ingiusto del M., consistente a suo dire nell?averlo coinvolto in una indagine penale.
Lo stesso Giudice di primo grado ha per? riconosciuto che l?imputato aveva dichiarato di avere agito nella convinzione di essere oggetto di ?un vero e proprio complotto?. di una trappola giudiziaria?. di una congiura?, sottolineando di avere riferito i fatti presi in considerazione nel presente procedimento in presen- za ?di una forte emozione ? di una forte provocazione?.
Considera dunque il Collegio deliberante che, secondo la corrente inter- pretazione giurisprudenziale, l?esimente della provocazione pu? ritenersi sussi- stente in presenza? di una reazione la quale sia la conseguenza di un fatto che per la sua intrinseca illegittimita’ ? o per la sua contrarieta’ alle norme del vivere civile ? presenti in se’ la potenzialita’ di suscitare un giustificato turbamento nel- l’animo dell’agente.?
Ha, in particolare, affermato
Costituisce inoltre un principio consolidato che l’esimente in esame puo’ anche configurarsi sotto il profilo della c.d. ?putativit??, ai sensi dell’art. 59 Cod. Pen. (circostanze non conosciute o erroneamente supposte),qualora ricorra una ragionevole ? anche se erronea ? opinione dell’illiceita’ del fatto altrui, pur richiedendosi in tale ipotesi che l’errore sia plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile. Su tale questione,?
Applicando dunque i richiamati orientamenti interpretativi al caso considerato, considera
Con successiva sentenza deliberata il 18 dicembre 2003, questa Corte di Appello, in riforma della predetta condanna, ha assolto l?A. dalla suddetta imputazione perch? il fatto non costituisce reato, ritenendo raggiunta la prova che l?imputato aveva reso le dichiarazioni incriminate in un particolare stato d?animo, profondamente alterato dalle (plurime) iniziative processuali assunte nei suoi confronti dal medesimo M., che l?A. riteneva fossero ispirate da un intento persecutorio nei suoi riguardi, essendosi inoltre convinto di avere su- bito un rilevante pregiudizio per la sua credibilit? politica in conseguenza delle medesime iniziative giudiziarie, pervenendo cos? ad un vero e proprio stato d?ira, manifestatosi nell?occasione in cui ebbe a riferire su tali fatti nell?audizione che l?A. rese all?ispettore ministeriale delegato per indagare sull?operato professionale del M. presso
Avverso la suddetta sentenza assolutoria la difesa del M. costituito? parte civile anche in quel giudizio, proponeva ricorso per cassazione e
Considera, quindi, il Collegio decidente che l?applicazione del richiamato? principio giurisprudenziale al caso in esame, debba necessariamente indurre le stesse conclusioni che questa Corte di Appello, in differente composizione,? ha adottato con la predetta sentenza deliberata il 18 dicembre 2003, successiva- mente confermata dalla Suprema Corte con la richiamata sentenza n?15966 del 24 febbraio 2005.
?Invero, ? circostanza di fatto pacifica ? e non contestata dalle parti ? che alla data della successiva intervista resa il 2 maggio 1997, l?imputato *********** aveva appena ricevuto (con precisione, il giorno prima), la notifica della richiesta di rinvio a giudizio nel richiamato procedimento penale n?635/ 1995 ? che lo vedeva coinvolto unitamente alla dott.ssa ************- dente di Agrigento ? la cui istruzione l?imputato attribuiva esclusivamente al- l?operato del dott. M., seppure il relativo provvedimento risultava sottoscritto da altri Magistrati a seguito dell? (intervenuta) astensione di quest?ultimo dalla trattazione del medesimo procedimento, intervenuta in ogni caso? dopo che lo stesso M. ne aveva curato le decisive fasi iniziali, culminate nell?applicazione della misura cautelare nei riguardi della F..
Se, pertanto, nel mese di giugno del 1996 l?imputato ? come ? stato accertato a seguito di un giudizio penale irrevocabilmente definito dalla Suprema Corte di Cassazione con la citata sentenza n?15966/05 ? aveva agito in stato d?ira determinato dal fatto ingiusto altrui, ancor pi? l?A. doveva trovarsi in tale particolare condizione di turbamento dell?animo quando, ricevuta la notifica della richiesta di rinvio a giudizio, aveva conseguito la certezza che le iniziative processuali assunte dal M. nei suoi riguardi, avevano indotto ulteriori conse- guenze sfavorevoli nei suoi riguardi.
N?, peraltro, pu? assumere alcuna rilevanza la circostanza che i fatti attribuiti al M. siano stati ritenuti non integranti l?ipotesi di illecito penale per la quale quest?ultimo ? stato (a sua volta) incriminato per il delitto p. e p. dall?art. 323 C.p. in relazione alla medesima iniziativa giudiziaria (e ad altre specifica- mente contestate dall?Ufficio del Pubblico Ministero che ha esercitato l?azione penale nei suoi riguardi) dalla medesima Corte deliberante nella stessa compo- sizione collegiale, che ha contestualmente pronunciato nei suoi riguardi sentenza di proscioglimento (con la formula perch? il fatto non sussiste), sicch? dovrebbe? escludersi la ricorrenza del fatto ingiusto altrui.
Ritiene infatti
Nella fattispecie considerata, dunque, la circostanza che ? quantomeno al momento della reazione ? l?A. fosse pervaso dalla (pur erronea) convinzio- ne del fatto illecito altrui, riferibile alle richiamate condotte riferibili (anche) all?operatore professionale del dott. M., si evince dal rilievo che ? sebbene negli stessi giorni era stato chiesto il rinvio a giudizio dell?A. ? nel prece- dente mese di aprile dello stesso anno, ovvero appena un mese prima, era stato formalmente avviato il procedimento disciplinare nei confronti dello stesso M.: circostanza, questa, che il Collegio deliberante ritiene ragionevolmente abbia suscitato (e radicato) nell?A. la convinzione sullo scopo persecutorio dell?attivit? professionale esplicata ai suoi danni dal Magistrato agrigentino.
La particolare situazione venutasi a creare nel maggio dell?anno 1997, quando l?A. da un lato riceveva la notifica della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei suoi confronti, e dall?altro acquisiva (contemporaneamente)la notizia dell?iniziativa paradisciplina- re assunta dal Ministro di? Giustizia nei riguardi del M., che quelle indagini aveva avviato (e seguito) negli anni precedenti, fondatamente determinavano nell?imputato una condizione psichica che lo faceva ritenere, pur erroneamente, vittima di una ?persecuzione giudiziaria?, e dunque di una vera e propria provocazione, al punto che lo stesso A. nel corso dell?intervista incriminata? dichiarava espressamente di sentirsi ?sconvolto e vittima di cose pazzesche?, con ci? evidentemente volendo riferirsi alle iniziative giudiziarie proseguite nei suoi riguardi.
Peraltro, la sussistenza del rilevato nesso eziologico tra le iniziative giudiziarie assunte dalla Procura della Repubblica di Agrigento e le affermazioni offensive riferite dall?imputato all?indirizzo del M. in occasione dell?intervista televisiva incriminata, risulta inequivocamente dalla circostanza che nel corso della predetta intervista,l?imputato commentava proprio la genesi ? e la prosecu- zione ? del procedimento giudiziario in cui era stato coinvolto unitamente alla dott.ssa F..
Tale particolare condizione, pertanto, determinava nell?imputato A. uno stato d?animo di particolare turbamento emotivo, che lo ha determinato a reagire accusando la persona che egli riteneva essere l?unico responsabile della presunta persecuzione giudiziaria nei suoi confronti, ovvero, il Sostituto Procu- ratore ***********, di fatti risultati non rispondenti al vero.
?La condotta dell?A., pertanto, deve ritenersi scriminata? dall?esimen- te della provocazione idonea, nel caso di specie, ad escludere il dolo, e cio? la coscienza e volont? del reato, avendo agito l?A. unicamente al fine di reagi- re al presunto fatto ingiusto altrui.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l?imputato *********** deve essere assolto dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.
P.Q.M.
– visti gli artt. rubricati, 605 C.p.p.- art. 59 ultimo comma C.p.;
giudicando sull?appello proposto da A. Giuseppe, *********- do, C. Arturo, *********, avverso la sentenza del Tribunale di CALTANISSETTA in data 11 novembre 2003, e dagli stessi appellata, appellata in via incidentale dalla persona offesa *********** costituita parte civile, in riforma della suddetta sentenza;
ASSOLVE
A. Giuseppe in relazione al reato a lui ascritto perch? il fatto non costituisce reato;
ASSOLVE
gli imputati B. Gerlando, C. Arturo, ********* dall?imputazione loro ascritta perch? il fatto non sussiste.
Visto l?art.602 C.p.p., dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.
Visto l?art.544 terzo comma ******, assegna il termine di gg. 30 per il deposito della motivazione.
CALTANISSETTA, 20 giugno 2005.??
?????????????????
Il Consigliere est. *******************
?
IL PRESIDENTE ?Dott. ****************