Deve essere pronunciato l’annullamento dell’aggiudicazione impugnata e l’inefficacia del contratto per l’illegittimità delle valutazioni delle offerte tecniche da parte della Commissione

Lazzini Sonia 16/12/10
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Ai sensi dell’art. 245-ter (introdotto con il d.lgs. n.53/2010) si ritiene di dover dichiarare l’inefficacia del contratto a far tempo dal 1 ottobre 2010 onde consentire all’amministrazione di rinnovare le operazioni di cui sopra, considerati lo stato di esecuzione del contratto e la possibilità per la ricorrente di subentrarvi;

Si dispone il risarcimento in forma specifica, per cui l’Amministrazione dovrà rinnovare il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza a mezzo fax a cura della segreteria, o dala sua notificazione a cura della parte ricorente se anteriore.

Ove la ricorrente consegua l’aggiudicazione avrà diritto ad effettuare il servizio per l’identico periodo di 24 mesi originariamente previsto all’art.2 del Disciplinare di Gara;

Secondo le regole generali le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00 di cui 1500,00 a carico del Ministero dell’Interno e € 1.500,00 a carico della controinteressata, importo così limitato stante la tempestiva decisione nel merito, su cui le parti hanno concordato.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 18650 del 17 giugno 2010 pronunciata dal Tar Roma, Lazio

 

N. 18650/2010 REG.SEN.

N. 04084/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2010, proposto da Ricorrente Onlus, rappresentato e difeso dall’avv. Mariadolores Furlanetto, con domicilio eletto presso *********************** in Roma, via A. Vivaldi, 15;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Coop Consorzio Controinteressata People Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. *****************, ****************, ********************, con domicilio eletto presso ***************** in Roma, via A. Bertoloni, 35;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento, comunicato a mezzo fax in data 26 febbraio 2010, del Direttore Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Ministero dell’Interno, di aggiudicazione definitiva dell’affidamento della gestione dei servizi per il progetto – Piccoli Comuni Grande Solidarietà- nell’ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013, al Consorzio Controinteressata People a conclusione dell’iter procedimentale della gara d’appalto;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di *************************************************;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 il Cons. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

 

Il Collegio, in rito, ritiene preliminarmente che:

— la causa possa essere immediatamente definita ai sensi dell’art. 245, comma 2-octies (introdotto con il D.Lgs. n.53/2010) del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

— possa essere considerata ammissibile la memoria ed i documenti del Consorzio controinteressato Controinteressata People. La fattispecie si è infatti radicata in un momento antecedente alla data del 17 maggio 2010, non può farsi applicazione del comma 2-duodecies dell’art. 245 del Codice dei Contratti (per cui in caso di istanza cautelare istanze e memorie delle controparti devono essere prodotte nei cinque giorni dalla ricevuta notificazione).

Nel merito la ricorrente impugna l’aggiudicazione definitiva al controinteressato della gara d’appalto per la gestione dei servizi per il progetto – Piccoli Comuni Grande Solidarietà 2007-2013.

____1. E’ infondato il primo profilo dell’unica rubrica – con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità e la disparità di trattamento, rispetto alle altre, dell’offerta aggiudicataria che non avrebbe rispettato la prescrizione del capitolato che imponeva il limite delle 60 cartelle e che , con tale escamotage, avrebbe potuto meglio esplicare la propria offerta- in relazione:

— al principio, che è stato canonizzato all’art. 74 terzo comma (come modificato prima dall’articolo 2 del D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113 e successivamente dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 11 settembre 2008 , n. 152) per cui — in linea di massima e fatto salvo il caso dell’offerta a prezzi unitari– il mancato utilizzo di moduli e dei modelli prescritti per la presentazione delle offerte non può costituire causa di esclusione;

— al fatto che tali sforamenti dal numero minimo delle pagine “vitiatur sed non vitiat” e non appaiono comunque risolutive ai fini del presente contendere.

____ 2. E’ invece fondato, nei sensi e negli assorbenti limiti che seguono, il secondo profilo con cui si lamenta l’illogicità manifesta, l’erroneità, la disparità di trattamento delle valutazioni delle offerte tecniche effettuate dalla Commissione valutatrice in violazione dell’art. 83 prima comma del Codice degli appalti.

In particolare nel giudicare:

— la “Formazione linguistica Italiana” (punto G), la Commissione non avrebbe dettagliato il contenuto dal punto di vista quantitativo, come richiesto dal Capitolato a pag. 28, ed avrebbe attribuito il medesimo punteggio (BUONO e punti 8) alle due offerte. Non si sarebbe dunque tenuto conto del fatto per cui, mentre l’offerta della aggiudicatario prevedeva un numero minore di ore (18), il progetto della ricorrente prevedeva ben 40 ore settimanali e quattro livelli differenziati di apprendimento(da linguaggio “base” a “professionale”) con 480 ore complessive di laboratorio di apprendimento della lingua italiana.

— analogamente, per la voce “Mediazione culturale ed attività di inclusione sociale”(punto H), entrambe le offerte hanno ricevuto il medesimo giudizio (“Ottimo” e punti 5) nonostante il fatto che l’offerta della ricorrente prevedesse una prestazione articolata su 24 ore per quattro operatori, mentre quella dell’aggiudicataria ne indicava due soli per un orario del servizio limitato a 20 ore settimanali. Chiede in conseguenza l’attribuzione di 2 punti e l’affidamento dell’appalto.

L’assunto merita di essere condiviso nei sensi che seguono.

Nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni della commissione giudicatrice costituiscono un giudizio complesso di carattere multidisciplinare nel quale confluiscono:

— “giudizi di risultato”, cioè valutazioni, della qualità e dell’utilità delle soluzioni del progetto, da effettuarsi sulla base di un paradigma di carattere matematico o numerico, ovvero alla stregua della scienza, della tecnica, nei quali in sostanza il punteggio è l’esplicazione quantitativa e la sintesi astratta di dati oggettivamente congrui nel loro rilievo ontologico o funzionale(es. tipico consumo di una certa apparecchiatura, ma anche numero di ore di prestazione del servizio, ecc. );

— a “giudizi di valore” cioè valutazioni delle singole proposte (non esprimibili in termini quantitativi numerico-proporzionali) ma ancorate a discrezionali ponderazioni sulla maggiore o minore idoneità dell’offerta di garantire il perseguimento delle pubbliche finalità ( qui l’esempio classico nei servizi è la c.d. qualità progettuale dell’offerta), che sono espressioni tipiche della discrezionalità amministrativa, in senso stretto, e che come tali possono essere sindacate dal giudice amministrativo non attraverso una sostituzione dei giudizi ma soltanto per manifesta illogicità o per palese travisamento dei fatti, alla stregua degli elementi oggettivi di riscontro evidenziati nel ricorso (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 2 aprile 2007 n. 2799, Tar Parma 15 aprile 2008 n.225).

La facoltà di individuare i punteggi da assegnare ai singoli elementi non può infatti sconfinare in un illogico ed arbitrario ricorso a giudizi che si risolvono in un iniquo schiacciamento di elementi oggettivamente tra di loro differenziati.

La libertà della stazione appaltante di valutare discrezionalmente le offerte di un appalto deve infatti essere, in ogni caso, inquadrata nell’ambito dei principi fondamentali di imparzialità, di par condicio, e di proporzionalità che presidiano l’affidamento degli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 2 secondo comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m. .

In definitiva, nel giudizio finalizzato ad accertare la migliore proposta confluiscono diversi elementi la cui eventuale illegittimità può essere accertata, in via sintomatica, in relazione a palesi ed ingiustificate incongruità, inadeguatezze, sproporzioni tra i diversi giudizi, errori di calcolo, assunzioni paradigmatiche di presupposti di fatto dimostratamente insussistenti o irrealistici.

Nel caso di specie deve invero rilevarsi, sotto il profilo della logica e della razionalità, come il giudizio della Commissione appaia ampiamente strutturalmente carente in relazione alla illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta delle valutazioni. La commissione, nell’applicazione degli elementi qualitativi delle proposte, relativamente ai sottocriteri concernenti i servizi di formazione linguistica e quelli di mediazione sociale e culturale illegittimamente ha ritenuto di poter prescindere del tutto dal profilo quantitativo delle offerte, limitandosi ad un “giudizio di valore” apoditticamente collegato ad una aggettivazione (‘ottime’, ‘buone’ ovvero ‘sufficienti’) con i connessi punteggi, anche relativamente ad elementi di offerta che assumono un tipico rilievo “di risultato”– quali nella specie il n.° delle ore della formazione e quello della operatività del centro ore di mediazione sociale e culturale. In tali ambiti, infatti è evidente come la messa a disposizione di un maggior numero di ore costituisce un elemento anche qualitativo dell’offerta e doveva essere valutato attraverso un “giudizio di risultato” che tenesse conto dell’evidente ed oggettivo divario quantitativo delle offerte.

In tale direzione, non può essere seguita la difesa dell’aggiudicataria quando nella sua memoria afferma che il “tempo non qualificava” l’appalto.

In ogni caso, la Commissione avrebbe dovuto far luogo ad una compiuta scomposizione ed analisi dei diversi elementi dell’offerte, e comunque – in presenza di due offerte estremamente differenziate quantitativamente ed anche qualitativamente — doveva comunque specificare una compiuta – ancorché sintetica — motivazione delle ragioni per cui, assegnando identico punteggio, non potevano che essersi reputate equivalenti due offerte invece strutturalmente differenziate ed in misura sifìgnificativa.

Dall’analisi degli atti versati in giudizio è evidente come, nella specie, più che un’attribuzione comparativa dei punteggi, la Commissione abbia fatto luogo ad una sorta di cooptazione dell’offerta ritenuta senz’altro meritevole, prescindendo del tutto dai singoli elementi costitutivi delle stesse.

In altre parole la Commissione ha preso visione della consistenza tecnica delle offerte, ed ha attribuito i relativi punteggi senza fornire – anche minimo – nesso di causalità tre gli elementi ritenuti decisivi ai fini ed i punteggi attribuiti.

Si è dunque in presenza di un caso di “motivazione apparente” delle operazioni di valutazione delle offerte La Commissione infatti ha ritenuto di aggettivare le offerte limitandosi ad affermazioni assolutamente generiche, e comunque assolutamente scollegate con gli elementi costitutivi delle relative prestazioni. As es. nel caso della ricorrente: si motiva il punteggio di 8/10 con l’affermazione per cui “ la formazione linguistica proposta è tale da assicurare buoni risultati”; mentre nel caso dell’aggiudicataria “Di buon livello (sarebbero) le modalità di espletamento del servizio”, senza dare altre indicazioni.

In tale direzione è evidente l’illogicità di un giudizio uguale per due offerte delle quali una con la (più che doppia) differenza di ore di insegnamento (18 dell’aggiudicataria a fronte di 40 ore settimanali) e con l’articolazione su quattro livelli differenziati di apprendimento, quando è notorio che un corso di lingua è tanto più efficace quanto più è esteso “il contatto” con l’idioma studiato.

Analogamente per il servizio di mediazione culturale e di assistenza sociale per cui si giudica “Ottimo” sia un servizio di sole 20 ore settimanali sia uno che copre le 24 ore come quello offerto dalla ricorrente, perché per comune esperienza sono proprio le ore della notte e dei festivi nei quali più si manifesta la domanda di intervento.

In conclusione negli assorbenti profili esaminati il ricorso deve essere accolto e per l’effetto:

___ 1. deve essere pronunciato l’annullamento dell’aggiudicazione impugnata per l’illegittimità delle valutazioni delle offerte tecniche da parte della Commissione ;

___ 2. ai sensi dell’art. 245-ter (introdotto con il d.lgs. n.53/2010) si ritiene di dover dichiarare l’inefficacia del contratto a far tempo dal 1 ottobre 2010 onde consentire all’amministrazione di rinnovare le operazioni di cui sopra, considerati lo stato di esecuzione del contratto e la possibilità per la ricorrente di subentrarvi;

___ 3. si dispone il risarcimento in forma specifica, per cui l’Amministrazione dovrà rinnovare il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza a mezzo fax a cura della segreteria, o dala sua notificazione a cura della parte ricorente se anteriore.

Ove la ricorrente consegua l’aggiudicazione avrà diritto ad effettuare il servizio per l’identico periodo di 24 mesi originariamente previsto all’art.2 del Disciplinare di Gara;

___ 4. secondo le regole generali le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00 di cui 1500,00 a carico del Ministero dell’Interno e € 1.500,00 a carico della controinteressata, importo così limitato stante la tempestiva decisione nel merito, su cui le parti hanno concordato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater:

1. annulla l’aggiudicazione impugnata per i motivi di cui in motivazione;

2. dichiara inefficace il contratto, ai sensi dell’art. 245-ter (introdotto con il d.lgs. n.53/2010), a far tempo dal 1 ottobre 2010;

___ 3. dispone il risarcimento in forma specifica per cui dichiara:

___ 3.a. l’obbligo per la Stazione appaltante di rinnovare e completare il procedimento entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione nelle forme sopra specificate ;

___ 3.b. dispone che ,ove la ricorrente consegua l’aggiudicazione definitiva, la medesima avrà diritto ad un contratto per l’identico periodo di 24 mesi originariamente previsto all’art.2 del Disciplinare di Gara.

___ 4. Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono complessivamente liquidate in € 3.000,00 di cui 1500,00 a carico del Ministero dell’Interno ed € 1.500,00 a carico della controinteressata Soc Coop Consorzio Controinteressata People Onlus.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

***********, Presidente

*****************, ***********, Estensore

*********************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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