Deve anche essere osservato come nemmeno la problematica relativa all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione dell’esclusione all’Autorità possa essere presa in considerazione nel presente giudizio

Lazzini Sonia 07/10/10
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Deve anche essere osservato come nemmeno la problematica relativa all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione dell’esclusione all’Autorità possa essere presa in considerazione nel presente giudizio.

Tale problematica non è, infatti, sollevata autonomamente, per l’effetto pregiudizievole di tali punti della determinazione impugnata, ma congiuntamente a quella relativa all’aggiudicazione dell’appalto, ed anzi subordinatamente a quest’ultima.

Di conseguenza, non è consentito al Collegio scindere capi di domanda, che l’appellante intende mantenere congiunti.

Non resta pertanto, al Collegio che dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado, fermo restando che le ragioni dell’appellante rimangono affidate al ricorso straordinario al Capo dello Stato, pendente avverso l’aggiudicazione definitiva.

Con ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche il sig. *******************, quale titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, impugnava la determinazione in data 10/12/2008 con la quale il Dirigente dell’area economico finanziaria della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Macerata lo aveva escluso dalla gara per l’appalto della ristrutturazione, adeguamento e finitura di alcuni locali di sua proprietà, nella quale l’impresa suddetta era risultata aggiudicataria provvisoria, avendo accertato che egli aveva subito due condanne, non dichiarate nella domanda di partecipazione; l’Amministrazione aveva anche proceduto all’escussione della cauzione provvisoria ed aveva segnalato il fatto all’Osservatorio istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Lamentava violazione e falsa applicazione del’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, difetto di motivazione, violazione dell’art. 4 del D. Lgs. 163/2006, violazione del principio di affidamento, sostenendo che il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione, predisposto dalla stazione appaltante (allegato n. 1 al disciplinare di gara), era formulato in maniera tale da trarre in inganno il dichiarante; in perfetta buona fede, egli aveva omesso di dichiarare le condanne penali in questione (di cui una molto risalente nel tempo e l’altra, pronunciata con decreto penale, relativa ad un reato minore), sia perché riteneva i reati estinti per decorso dei termini previsti dalla legge per la riabilitazione, sia perché gli stessi comunque non incidono sulla moralità professionale dell’impresa; ciò sarebbe dimostrato anche dal fatto che in analoghe recenti gare d’appalto in cui la ditta è risultata aggiudicataria, le stazioni appaltanti non hanno sollevato questioni sul punto, pur non essendo state dichiarate nemmeno in quelle sedi le citate condanne; in ogni caso, sarebbero illegittime le sanzioni accessorie dell’escussione della cauzione e della segnalazione all’Autorità, le quali sono ammissibili solo nei casi previsti dall’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento dei danni subiti, in forma specifica o per equivalente.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Marche respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge il sig. *******************, chiedendo la sua riforma, previa sospensione, e l’accoglimento del ricorso di primo grado; estende inoltre l’impugnazione all’aggiudicazione definitiva in favore di altra impresa, nel frattempo intervenuta.

Con ordinanza n. 5644 in data 12 novembre 2009 è stata respinta l’istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Macerata in persona del legale rappresentante chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità e comunque il rigetto dell’appello.

L’appellante ha depositato memoria.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

Osserva il Collegio che gli atti oggetto del ricorso di primo grado, riguardanti il sub procedimento di aggiudicazione provvisoria, sono stati superati dall’intervento dell’aggiudicazione definitiva.

Quest’ultima è stata impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

L’appellante pretende di introdurre anche tale impugnazione nel presente giudizio mediante la proposizione di motivi aggiunti, ma l’impugnazione proposta per la prima volta in appello di atti rimasti estranei alla cognizione dei giudici del primo grado è inammissibile, in applicazione del principio di cui all’art. 345 c.p.c. (C. di S., V, 29 aprile 2009, n. 2728; IV, 18 giugno 2008, n. 3030; VI, 4 aprile 2008, n. 1442).

Il principio è stato recentemente ripreso dall’art. 7 del D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, che nel sostituire l’art. 245, secondo comma, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha introdotto il comma 2 septies, il quale stabilisce che “i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti”, in tal modo confermando, e dando valenza normativo al principio sopra esposto, consolidato in giurisprudenza.

Di conseguenza, afferma il Collegio di non poter prendere cognizione dell’aggiudicazione definitiva, non sottoposta al vaglio del primo grado di giudizio.

In ulteriore conseguenza, rileva il Collegio che gli atti relativi all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria della gara in favore dell’appellante ed alla sua esclusione dalla medesima sono superati da quelli con i quali la Camera di commercio appellata ha aggiudicato l’appalto ad altra impresa.

Non può quindi essere riconosciuta la permanenza dell’interesse dell’appellante all’annullamento degli atti relativi all’aggiudicazione provvisoria.

Deve anche essere osservato come nemmeno la problematica relativa all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione dell’esclusione all’Autorità possa essere presa in considerazione nel presente giudizio.

Tale problematica non è, infatti, sollevata autonomamente, per l’effetto pregiudizievole di tali punti della determinazione impugnata, ma congiuntamente a quella relativa all’aggiudicazione dell’appalto, ed anzi subordinatamente a quest’ultima.

Di conseguenza, non è consentito al Collegio scindere capi di domanda, che l’appellante intende mantenere congiunti.

Non resta pertanto, al Collegio che dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado, fermo restando che le ragioni dell’appellante rimangono affidate al ricorso straordinario al Capo dello Stato, pendente avverso l’aggiudicazione definitiva.

Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6475 del 6 settembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 06475/2010 REG.DEC.

N. 08238/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello numero di registro controinteressatae 8238 del 2009, proposto da:
*******************, quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti **********, *************, con domicilio eletto presso ********** in Roma, via del Babbuino n. 51;

contro

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Macerata, rappresentata e difesa dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso ***************** in Roma, via Donatello n. 23;
Controinteressata Costruzioni s.r.l.;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo delle Marche n. 00594/2009, resa tra le parti, concernente APPALTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Cons. *************** e uditi per le parti gli avvocati Forte e Villa per delega dell’avvocato Villa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche il sig. *******************, quale titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, impugnava la determinazione in data 10/12/2008 con la quale il Dirigente dell’area economico finanziaria della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Macerata lo aveva escluso dalla gara per l’appalto della ristrutturazione, adeguamento e finitura di alcuni locali di sua proprietà, nella quale l’impresa suddetta era risultata aggiudicataria provvisoria, avendo accertato che egli aveva subito due condanne, non dichiarate nella domanda di partecipazione; l’Amministrazione aveva anche proceduto all’escussione della cauzione provvisoria ed aveva segnalato il fatto all’Osservatorio istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Lamentava violazione e falsa applicazione del’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, difetto di motivazione, violazione dell’art. 4 del D. Lgs. 163/2006, violazione del principio di affidamento, sostenendo che il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione, predisposto dalla stazione appaltante (allegato n. 1 al disciplinare di gara), era formulato in maniera tale da trarre in inganno il dichiarante; in perfetta buona fede, egli aveva omesso di dichiarare le condanne penali in questione (di cui una molto risalente nel tempo e l’altra, pronunciata con decreto penale, relativa ad un reato minore), sia perché riteneva i reati estinti per decorso dei termini previsti dalla legge per la riabilitazione, sia perché gli stessi comunque non incidono sulla moralità professionale dell’impresa; ciò sarebbe dimostrato anche dal fatto che in analoghe recenti gare d’appalto in cui la ditta è risultata aggiudicataria, le stazioni appaltanti non hanno sollevato questioni sul punto, pur non essendo state dichiarate nemmeno in quelle sedi le citate condanne; in ogni caso, sarebbero illegittime le sanzioni accessorie dell’escussione della cauzione e della segnalazione all’Autorità, le quali sono ammissibili solo nei casi previsti dall’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento dei danni subiti, in forma specifica o per equivalente.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Marche respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge il sig. *******************, chiedendo la sua riforma, previa sospensione, e l’accoglimento del ricorso di primo grado; estende inoltre l’impugnazione all’aggiudicazione definitiva in favore di altra impresa, nel frattempo intervenuta.

Con ordinanza n. 5644 in data 12 novembre 2009 è stata respinta l’istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Macerata in persona del legale rappresentante chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità e comunque il rigetto dell’appello.

L’appellante ha depositato memoria.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 6 luglio 2010.

Osserva il Collegio che gli atti oggetto del ricorso di primo grado, riguardanti il sub procedimento di aggiudicazione provvisoria, sono stati superati dall’intervento dell’aggiudicazione definitiva.

Quest’ultima è stata impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

L’appellante pretende di introdurre anche tale impugnazione nel presente giudizio mediante la proposizione di motivi aggiunti, ma l’impugnazione proposta per la prima volta in appello di atti rimasti estranei alla cognizione dei giudici del primo grado è inammissibile, in applicazione del principio di cui all’art. 345 c.p.c. (C. di S., V, 29 aprile 2009, n. 2728; IV, 18 giugno 2008, n. 3030; VI, 4 aprile 2008, n. 1442).

Il principio è stato recentemente ripreso dall’art. 7 del D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, che nel sostituire l’art. 245, secondo comma, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha introdotto il comma 2 septies, il quale stabilisce che “i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti”, in tal modo confermando, e dando valenza normativo al principio sopra esposto, consolidato in giurisprudenza.

Di conseguenza, afferma il Collegio di non poter prendere cognizione dell’aggiudicazione definitiva, non sottoposta al vaglio del primo grado di giudizio.

In ulteriore conseguenza, rileva il Collegio che gli atti relativi all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria della gara in favore dell’appellante ed alla sua esclusione dalla medesima sono superati da quelli con i quali la Camera di commercio appellata ha aggiudicato l’appalto ad altra impresa.

Non può quindi essere riconosciuta la permanenza dell’interesse dell’appellante all’annullamento degli atti relativi all’aggiudicazione provvisoria.

Deve anche essere osservato come nemmeno la problematica relativa all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione dell’esclusione all’Autorità possa essere presa in considerazione nel presente giudizio.

Tale problematica non è, infatti, sollevata autonomamente, per l’effetto pregiudizievole di tali punti della determinazione impugnata, ma congiuntamente a quella relativa all’aggiudicazione dell’appalto, ed anzi subordinatamente a quest’ultima.

Di conseguenza, non è consentito al Collegio scindere capi di domanda, che l’appellante intende mantenere congiunti.

Non resta pertanto, al Collegio che dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado, fermo restando che le ragioni dell’appellante rimangono affidate al ricorso straordinario al Capo dello Stato, pendente avverso l’aggiudicazione definitiva.

Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, dichiara inammissibile, in questo grado del giudizio, l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva e, di conseguenza, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

*****************, Consigliere

****************, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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