Cosa è richiesto ai fini della configurabilità del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
1. La questione: vizio di motivazione
La Corte di Appello di Potenza confermava una sentenza con cui il Tribunale di Matera dichiarava l’imputato colpevole del delitto di illecita detenzione di materiale esplosivo e, concesse le circostanze attenuanti generiche ed uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di un anno di reclusione e 3.000 euro di multa.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione per avere i giudici di merito ancorato la penale responsabilità del ricorrente ad elementi (stimati) equivoci. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema riteneva il ricorso suesposto fondato.
Nel dettaglio, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui per «la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la stessa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell’agente» (Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017; Sez. F, n. 33609 del 30/08/2012; Sez. 1, n. 20935 del 20/05/2008) a nulla rilevando, per contro, «la mera coabitazione con l’illegittimo detentore dell’arma non è sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva» (Sez. 1, n. 31171 del 02/04/2021).
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3. Conclusioni: il delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo richiede una relazione stabile del soggetto con la stessa
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa è richiesto ai fini della configurabilità del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo.
Si afferma difatti in questa pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, per configurare il delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, è necessaria una relazione stabile tra il soggetto e l’arma, non essendo invece sufficiente la semplice coabitazione con chi detiene illegittimamente l’arma per configurare un concorso nel reato.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di questo illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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