Lilla Laperuta
Ancora interventi volti ad arginare il fenomeno del precariato. Con l’art. 4 del decreto legge sul pubblico impiego, licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 agosto, sono state introdotte modifiche e integrazioni all’art. 36 D.Lgs. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego) volte a contenere il ricorso agli strumenti di impiego flessibile nella pubblica amministrazione.
In particolare nella nuova formulazione si prevede che:
a) le pubbliche amministrazioni potranno avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzioni e di impiego per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
b) le disposizioni previste dal D.Lgs. 368/2001, che disciplina il contratto a tempo determinato, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori, compreso quello sanitario:
1. l’obbligo di indicare nel contratto la causale;
2. la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui alla lettera sub a);
3. il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Ancora, la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione dei suddetti paletti determina la nullità degli stessi e configura un’ipotesi tipica di responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti ai quali non potrà essere erogata la retribuzione di risultato.
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