Con decreto legge 24 febbraio 2026, n.23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno nonché di immigrazione e protezione internazionale[1], il governo della Repubblica ha varato il primo decreto sicurezza dell’anno 2026. È un provvedimento legislativo assai composito e variegato che va ad incidere, oltre che sulla normativa di diritto penale sostanziale e processuale, anche sulla normativa contenuta nella legislazione speciale, per altro già a sua volta modificata più volte nel corso del biennio 2024/2025.
In questa sede porteremo l’attenzione sulle disposizioni d’interesse per così dire penalistico, al fine di offrire all’operatore pratico di settore le coordinate generali con le quali si è riassestato il sistema penale italiano. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Le modifiche al codice penale
Sul fronte del diritto penale sostanziale si segnalano modifiche di matrice innovativa e modifiche, per così dire, di adattamento.
La fattispecie inerente alla confisca in casi particolari viene integrata contemplando le ipotesi delittuose di cui al 3° comma dell’articolo 628[2] c.p. e dell’art.628-bis[3] c.p., resta fermo il principio in virtù del quale allorquando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità indicate nella fattispecie, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, dei beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona.
Altra fattispecie adattata alla novella in rassegna è quella tipizzante la ricettazione di beni culturali. Difatti la pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali proveniente dai delitti di rapina aggravata ai sensi dei succitati articoli 628, 3° comma e 628-bis codice penale (vedi nota n.1), resta fermo il principio in virtù del quale le disposizioni dell’articolo tipizzante la fattispecie di ricettazione di beni culturali, si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Il decreto sicurezza n.23/26 procede quindi con un restyling della fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 583-quater c.p. Segnatamente essa oggi contempla le lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.
Orbene, posta tale epigrafe delittuale, nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da 2 a 5 anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è rispettivamente della reclusione da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni.
Nell’ipotesi di lesioni cagionate ad un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da 2 a 5 anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le medesime pene suddette con riferimento agli ufficiali o agli agenti di polizia giudiziaria. Medesime pene si applicano nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell’esercizio o a causa di tali attività. Le medesime disposizioni incriminatrici si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.
Il decreto sicurezza in parola, sotto il versante del diritto punitivo sostanziale, incide altresì sulla fattispecie di furto in abitazione e furto con strappo, addizionandovi l’ipotesi di furto con destrezza in casi particolari. Tale ultima locuzione vuole indicare, l’ipotesi di chi agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti info-telematici o telefoni cellulari, ovvero su denaro o beni di valore, tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità. L’indicata condotta è parificata a tutti gli effetti a quella di colui che si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante strappo di mano o di dosso alla persona.
Viene quindi inserito, dal decreto 23 in commento, il delitto di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato. La pena è della reclusione da 10 a 25 anni e della multa da 6.000,00 a 9.000,00 euro se il fatto di rapina è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie, ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica e/o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio. Se l’aggravante concorre con una o più delle circostanze di cui al 3° comma[4] dell’articolo 628 c.p. o con un’altra fra quelle indicate nell’articolo 61[5] c.p., la pena è della reclusione da 12 a 25 anni e della multa da 7.000,00 a 9.000,00 euro. Resta ferma l’applicazione del 5° comma[6] dell’articolo 628 c.p.
Nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
La fattispecie in tema di ricettazione diviene anch’essa suscettiva di adeguamento normativo. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dei già citati (articoli 628, 3° comma e 628-bis)[7].
Sempre sotto il versante del diritto penale sostanziale si va a incidere sulla fattispecie depenalizzata contemplante le grida e le manifestazioni sediziose. Chi le compie, se il fatto non costituisce reato, viene oggi punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Le modifiche al codice di procedura penale
In materia di diritto processuale penale si registra innanzitutto un ammodernamento inerente alle attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale in seno all’ufficio del pubblico ministero. Sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo distrettuale nel cui ambito ha sede il giudice competente, le ipotesi delittuose di rapina aggravata commesso da un gruppo organizzato ex art. 628-bis c.p., così come introdotto dal decreto legge n.23 del 2026.
Altra novella di rilievo concerne il registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335[8] c.p.p. Come noto il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultano contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente indizi a suo carico. Tuttavia, dal 25 febbraio 2026, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso la disposizione iscrittiva in precedenza richiamata, non si applica[9].
Il quadro di riferimento normativo novellato si completa in materia con l’introduzione della nuova fattispecie processuale in tema di attività di indagine, in presenza di cause di giustificazione. Nei casi suindicati, difatti, alla persona cui è attribuito il fatto, in presenza di una causa di giustificazione, si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa. Nei medesimi casi, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni, in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro 30 giorni dalla suindicata annotazione preliminare. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all’articolo 360 c.p.p., il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro 120 giorni dall’annotazione preliminare di cui si è detto. All’esito assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori 30 giorni.
Quando si procede ad incidente probatorio, il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona nel registro suindicato. In tali casi i termini di cui all’articolo 405[10] c.p.p. decorrono dalla data dell’annotazione preliminare.
Nell’ambito delle modifiche procedurali introdotte dal decreto legge 23/26 bisogna quindi segnalare quella che ha interpolato la fattispecie inerente all’arresto obbligatorio in flagranza. Difatti è oggi previsto, quale obbligatorio, l’arresto di chi commette il delitto di lesioni personali previsto dall’articolo 583-quater, 2°[11] e 3°[12] comma del codice penale.
Il sistema novellistico insiste in chiave novellistica anche nella fattispecie procedurale relativa al cosiddetto arresto in flagranza differito. Dal 25 febbraio 2026 le disposizioni sull’arresto in flagranza differita si applicano altresì nei casi di cui all’articolo 192 comma 7-bis[13] del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, allorquando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.
Ulteriore adattamento normativo, sempre nell’area del procedimento penale, si rinviene con riguardo ai termini di durata massima delle indagini preliminari. La durata massima è di 2 anni se le indagini preliminari riguardano la più volte citata fattispecie penale di cui all’articolo 628-bis c.p.[14]
A completamento del regime novellistico qui tratteggiato, va segnalata la fattispecie introdotta ex novo dall’articolo 10 del decreto legge in parola. Si tratta del divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti nella fattispecie in parola espressamente indicati, se ed in quanto commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo da 1 a 3 anni ovvero, se la pena applicata è superiore a 3 anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa fino a un massimo di 10 anni[15].
3. Le principali modifiche alla legislazione complementare
In materia di legislazione complementare va preliminarmente segnalata un’interpolazione della fattispecie criminosa di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. L’articolo 4 in parola, scritto in tema di porto di armi o oggetti atti ad offendere, oggi contempla l’ipotesi di chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza di 8 centimetri. La pena prevista è quella della reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Accertati i fatti, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare per un periodo fino ad 1 anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:
sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione personale per la guida di motoveicoli e del
-certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
-sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.
È prevista altresì un’integrazione della fattispecie di cui all’articolo 4-bis della legge n.110/75 in tema di porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio. Tra quelli per cui non è ammessa licenza sono inclusi gli strumenti con la lama a due tagli e a punta acuta; la pena è della reclusione da 1 a 3 anni.
La medesima pena si applica a chiunque porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a 5 centimetri, a un taglio o a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto, oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo a farfalla, oppure camuffati da altri strumenti ovvero occultati in altri oggetti.
Il prosieguo novellistico della legge 110 in commento contempla sanzioni amministrative commesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni 18, articolo 4-ter legge n.110/75, divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere, articolo 4-quater legge n.110/75, di obblighi di registrazione delle vendite di particolari strumenti atti ad offendere, articolo 4-quinquies legge n.110/75[16].
Sotto il versante della legislazione complementare rassegnata nel presente paragrafo mette in conto solo rilevare assai rapidamente un’integrazione, l’articolo 9, della legge 16 marzo 2006, n.146 in materia di operazioni sotto copertura, nonché all’articolo 22 del provvedimento legislativo n.48/2025, inerente alle disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, ex articolo 23 medesimo provvedimento, per il personale delle forze armate.
Il decreto sicurezza qui in rassegna, incide altresì sul testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773[17].
Altro settore d’intervento della legislazione complementare è quello del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286; in particolare interpolando le fattispecie sul respingimento e sull’esecuzione dell’espulsione, nonché sulla medesima a titolo misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione.
Ancora in tema di legislazione speciale vanno rammentati gli interventi sulle norme di ordinamento penitenziario di cui alla legge n.354/75. Nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 4-bis sul divieto di concessione di benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti, va segnalato l’inserimento dell’articolo 628-bis c.p. più volte richiamato nelle pagine che precedono.
Anche le disposizioni in materia di sicurezza delle città, di cui alla legge n.48/2017, constano ritoccate. In particolare le misure a tutela del decoro di particolari luoghi e quelle inerenti al divieto di accesso. Così come viene integrato il disposto di cui all’articolo 73 del d.p.r. n.309/90 in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Oggi è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati, che risultano essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti nel citato articolo 73 ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengono a persona estranea al reato.
Anche le disposizioni a tutela dell’ordine pubblico di cui alla legge n.152/1975 vengono ritoccate, con particolare riferimento all’identificazione e all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso, tra l’altro, proprio di strumenti estrattivi o comunque atti ad offendere.
Altra novità mediaticamente molto risaltata, è quella del cd. fermo preventivo contemplato nell’articolo 11-bis del decreto legge n.59 del 1978, convertito nella legge n.191 del medesimo anno. Nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali suindicati, ovvero dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia, per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e ivi trattenerli per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le 12 ore. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al PM, il quale se riconosce che non ricorrano le condizioni ordina il rilascio della persona accompagnata. Al PM è altresì data immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto[18].
Si è fatto riferimento, parlando dell’arresto in flagranza differito, al codice della strada; in particolare all’introduzione del comma 7-bis dell’articolo 192 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992. Qui mette solo in conto rilevare che chi si dà alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni[19].
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Note
[1] Pubblicato su gazzetta ufficiale n.45 del 24 febbraio 2026 e con l’entrata in vigore il 25 febbraio 2026.
[1] C.p. Art.628. Rapina. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto 6; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro 6; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
[1] C.p. Art.628-bis Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato. La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all’articolo 28, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio Se l’aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell’articolo 628 con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000. Si applica il quinto comma dell’articolo 628. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
[1] C.p. Art.628 Rapina. […] La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto 6; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro 6; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. […]
[1] C.p. Art.61. Circostanze aggravanti comuni. Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1. l’avere agito per motivi abietti o futili; 2. l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; 3. l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento; 4. l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone; 5. l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6. l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 7. l’avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 8. l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9. l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; 10. l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio; 11. l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità; 11-bis. l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale; 11-ter. l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione; 11-quater. l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere; 11-quinquies. l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza; 11-sexies. l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative; 11-septies. l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni; 11-octies. l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività; 11-novies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni; 11-decies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri. 11-undecies) l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.
[1] C.p. Art.628 Rapina. […] Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
[1] Vedi note nnrr. 2 e 3.
[1] C.p.p. Art.335. Registro delle notizie di reato. 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. 1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis. 1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.
[1] In ordine al separato modello di cui è parola nel testo, dispone l’articolo 13 del decreto legge 23 in esame. Esso rubricato disposizioni sul modello per l’annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione prevede che, con decreto del ministro della Giustizia, adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del d.l. 23/26, il registro di cui all’articolo 335 c.p.p., è adeguato con l’introduzione di un apposito modello per annotazioni preliminari.
[1] C.p.p. Art.405. Termine per la conclusione delle indagini preliminari. 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione [c.p.p. 408], esercita l’azione penale, formulando l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio [c.p.p. 416, 555] 5.
1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2. 3. Se è necessaria la querela, l’istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. 4. Se è necessaria l’autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l’autorizzazione perviene al pubblico ministero.
[1] C.p. Art.583-quater. Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. […] Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo. […].
[1] C.p. Art.583. Art.583-quater. Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. […] Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo. […].
[1] Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285. Art.192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti […] Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
[1] Vedi nota n.2
[1] Il questore quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto. La prescrizione è disposta con provvedimento motivato individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.
[1] Le disposizioni di cui agli articoli da ultimi menzionati nel testo – segnatamente, 4 quater commi 3 e 4 e 4 quinquies – si applicano decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n.23/26.
[1] Gli articoli interessati sono per la precisione gli articoli 18 e 24 T.U.L.P.S.
[1] Anche il decreto legge 152 del 1991 recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, così come convertito con modificazione dalla legge 203 del 1991, risulta interpolato, nel solo articolo 13 con riferimento al delitto di rapina aggravata di cui all’articolo 628-bis c.p. già più volte citato nel presente lavoro.
[1] Talune altre modifiche sono intervenute sulla legislazione complementare in materia di violenza giovanile e di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo. Qui, ai fine del presente lavoro mette solo in conto rilevare le interpolazioni all’articolo 5 della legge 159 del 2023 e all’articolo 7 della legge n.71 del 2017.
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