Anna Costagliola
Nella bozza del decreto sulle semplificazioni che si avvia ad essere approvato dal Consiglio dei ministri compare una norma diretta a fornire l’interpretazione autentica dell’art. 2477 c.c. come riformulato dalla legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011), che ha introdotto rilevanti modificazioni relativamente alla composizione dell’organo di controllo nelle società di capitali, in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.
Si ricorda, in particolare, come, per le S.r.l., il legislatore abbia provveduto a sostituire integralmente l’art. 2477 c.c., il quale, al co. 1, reca la previsione circa la possibilità di contemplare in sede di atto costitutivo la nomina di un unico sindaco o di un revisore, di cui verranno determinate competenze e poteri. La nomina del sindaco diviene invece obbligatoria in presenza delle stesse condizioni che rendevano obbligatoria la nomina del collegio sindacale, con conseguente applicazione delle disposizioni in tema di S.pa. e con revisione legale dei conti, ove non diversamente disposto, affidata allo stesso sindaco.
Anche per le S.p.a. la L. 183/2011, mediante l’aggiunta di un ultimo comma all’art. 2397 c.c., ha introdotto la possibilità di un sindaco unico, limitatamente tuttavia a quelle sole società che abbiano ricavi o patrimonio netto inferiori al milione di euro.
Le descritte modifiche hanno suscitato da subito perplessità e dubbi interpretativi, evidenziati prima dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) e poi dal Consiglio nazionale del notariato (CNN), afferenti soprattutto ai seguenti aspetti:
a) differente trattamento, in materia di controlli societari, previsto per le S.p.a. ed S.r.l. che presentano medesime componenti patrimoniali e reddituali;
b) sorte degli organi di controllo già in carica alla data del 1° gennaio 2012;
c) inderogabilità o meno, per le S.r.l, del ricorso al sindaco unico in luogo del collegio sindacale.
Sul problema della permanenza degli organi di controllo è successivamente intervenuto il D.L. 212/2011 (Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile) che, integrando la L. 183/2011, ha previsto espressamente che i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati; l’eventuale sostituzione con il sindaco unico, pertanto, avverrà solo a partire da tale momento.
Più problematico, invece, è apparso il quesito relativo alla inderogabilità o meno, nelle S.r.l., della composizione monocratica dell’organo di controllo interno. Già il CNN, in uno studio dedicato proprio al sindaco «unico» nella S.r.l. e nella S.p.a. (n. 250-2011/I), aveva affrontato la questione, ritenendo che il dato testuale e la stessa rubrica del novellato art. 2477 c.c., che si riferisce al «sindaco» e non più al «collegio sindacale», dovessero orientare nel senso della inderogabilità della struttura monocratica dell’organo di controllo. L’implicazione pratica conseguente a una tale opzione interpretativa andava individuata, come sottolineato dallo stesso CNN, nell’automatica espunzione dai patti sociali di ogni eventuale specifica previsione dell’atto costitutivo che facesse riferimento al collegio sindacale, in virtù del meccanismo della sostituzione automatica delle clausole contra legem.
Interviene ora la norma che compare nella bozza del decreto sulle semplificazioni, la quale reca una interpretazione autentica del disposto di cui all’art. 2477 c.c., così dissipando ogni dubbio in ordine alla questione esposta. In base a tale disposizione, la norma del codice civile si dovrebbe interpretare nel senso che le S.r.l. hanno «in ogni caso» un unico sindaco o revisore, sancendo la inderogabile presenza in tali società di un organismo unico deputato al controllo e alla revisione nelle società a responsabilità limitata.
La soluzione prospettata, se è in linea con l’orientamento seguito dal CNN, tuttavia si pone in contrasto con l’interpretazione fornita dal CNDCEC che, nella nota del 19 novembre 2011 (si veda l’articolo su questo stesso sito), faceva discendere dal richiamo del comma 5 del rinnovato art. 2477 c.c. alla disciplina delle S.p.a. l’applicabilità anche alle S.r.l. del nuovo comma 3 dell’art. 2397 c.c., il quale prevede espressamente che «per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico».
In sostanza, a parere del CNDCC doveva ritenersi obbligatoria la designazione del collegio sindacale pluripersonale nelle ipotesi in cui la s.r.l. avesse superato i previsti parametri quantitativi (ricavi e patrimonio netto superiori ad un milione di euro) ovvero non avesse introdotto l’apposita deroga statutaria.
Resta da aspettare il testo definitivo del decreto sulle semplificazioni per verificare se il legislatore abbia effettivamente fugato ogni dubbio sulla questione esaminata, così da evitare dubbi in sede di applicazione dell’art. 2477 c.c.
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