Decreto Legislativo 31 Luglio 2007, n. 113 Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3,

decreti 13/09/07
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Le nuove norme che entrano in vigore con il primo agosto 2007 riguardano: possibilità per le Società di Intermediazione Finanziari di rilasciare la cauzione definitiva, verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori , carattere pubblicistico dell’attestazione Soa, appalto integrato, eliminazione di alcuni casi di procedura negoziata, dialogo competitivo, accordo quadro, composizione  delle commissioni di gara, pubblicità degli esiti delle gare di servizi e forniture sotto soglia, consorzi stabili, forcella per i servizi e forniture, soppressione inderogabilità dei minimi tariffari nei servizi tecnici, validazione del progetto sempre obbligatoria, eliminato il diritto di prelazione del promotore,maggiori conseguenze in caso all’appaltatore in caso di mancata trasmissione alla Stazione Appaltante delle quietanze di pagamento dei subappaltatori, leasing in costruendo, arbitrati, tutela del lavoro, revoca dell’attestazione SOa e risoluzione del contratto, integrazione dell’articolo 38 sui requisiti di ordine generale, facoltà e non più obbligo di presentare l’offerta attraverso moduli predisposti dalla Stazione appaltante, richiamo da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali del capitolato generale dei lavori pubblici.

Al futuro regolamento inoltre (oltre a quelle già previste dall’articolo 5 comma 5, del decreto legislativo 163/2006 smi)  saranno demandate le disposizioni relative a requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese, intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’appaltatore, tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145

Inoltre, con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all’articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie, in particolare, tra le novità, segnaliamo le seguenti modifiche (riportate in grassetto):

 
Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento

< 9. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all’articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione.>

 
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Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori

(artt. 1 e 8, dir. 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)

1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28:

(..)

g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’ articolo 16, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all’amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere. All’esito della gara bandita ed effettuata dall’amministrazione che rilascia il permesso di costruire sulla base della progettazione presentata dal promotore, il promotore può esercitare, purché espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all’aggiudicatario il 3% del valore dell’appalto aggiudicato. Il promotore deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall’articolo 40 in relazione alla tipologia e all’importo delle opere di urbanizzazione;

 
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Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti

(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)

(..)

7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

 
(..)
 

12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

 
(…)
 

18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall’appalto

 

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire

 
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Art. 38. Requisiti di ordine generale

(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

 

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

 

 m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico

 
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Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici

(artt. 47-49, dir. 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all’articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.

 

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso l’Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell’impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di:

 

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

4. Il regolamento definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;

c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

 

d) i requisiti di ordine generale in conformità all’articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale; e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attività di qualificazione; f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;

f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l’azione coordinata in materia di vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell’autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all’esercizio della funzione di vigilanza da parte dell’Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;

 

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l’Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell’Osservatorio.

5. E’ vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all’articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.

6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

 

8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38.

9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell’attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell’attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all’articolo 5.

 

9-ter. Le SOA hanno l’obbligo di revocare l’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l’Autorità procede a revocare alla SOA l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione.

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Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

(…)
 

4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

 
 
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Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(art. 1, dir. 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)

1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all’articolo 3.

2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione; b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice

c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l’oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali

3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto.

 

3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.

 
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Art. 55. Procedure aperte e ristrette
(…)
 

6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo 177

 
 
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art. 56. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

(art. 30, dir. 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45
b) (lettera soppressa dall’articolo 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

( in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;)

 

c) (lettera soppressa dall’articolo 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)

 

            ( limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;)

 
 

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l’offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.

3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

 
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Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

(art. 31, dir. 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)

 

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

 
 

. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28.

 
 
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Art. 74. Forma e contenuto delle offerte

 

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all’articolo 77.

 

2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l’offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.

 

3. Il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

 
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Art. 83. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

(art. 53, dir. 2004/18; art. 55, dir. 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)

 

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

 
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto;

f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;

l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;

m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;

o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

 
 
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Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
 

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.

 

2. La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

 

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente.

 
(..)
 

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

 

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza

 
 
 
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Capo V – Principi relativi all’esecuzione del contratto
Art. 113. Cauzione definitiva

(rubrica così modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007)

(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)

 

1. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

 

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

 

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

 

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

 

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

 
 
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Art. 118. Subappalto e attività che non costituiscono subappalto

(art. 25, dir. 2004/18; art. 37, dir. 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)

(…)
 

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

 

4. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

 
(..)
 

6. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

 

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 
 
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Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 d.P.R. n. 554/1999)

 

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all’articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

 
(…)

8. Le disposizioni di cui all’art. 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e all’articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate all’ singolo intervento edilizio assentito, comprensivo dell’ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio, per le quali continua ad applicarsi l’articolo 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Prima dell’avvio dell’esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma

 
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Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia

(d.P.R. n. 573/1994)
 

1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

 

2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

 

3. Le stazioni appaltanti pubblicano l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7.

 
 
 
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Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi (art. 26, legge n. 109/1994)

 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all’articolo 5, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale,di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

 
 
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Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca dell’attestazione di qualificazione
 (art. 118, d.P.R. n. 554/1999)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

1-bis. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

 

2. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

 
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Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

(articolo introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera pp), d.lgs. n. 113 del 2007)

 

1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all’applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

 

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

3. L’offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

 

4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalità previste.

 
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Art. 253. Norme transitorie

1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1º agosto 2007:

 

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) (lettera soppressa dall’articolo 1 del d.lgs. n. 6 del 2007)

c) (lettera soppressa dall’articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell’articolo 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1º agosto 2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta sia inviato successivamente al 1º agosto 2007.

 
 

1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell’articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5.

 

1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5.

 

2. Il regolamento di cui all’articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.

3. Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all’adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice.


 
 

Riportiamo qui di seguito alcuni significativi comunicati dell’Ance

 
Comunicato ANCE 1/8/2007 n. 3681
 

Secondo Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici pubblicato il 31 luglio 2007 sulla Gazzetta Ufficiale.

 
 

Dopo l`approvazione da parte del Consiglio dei Ministri avvenuta il 27 luglio u.s., e` stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario n. 173 alla G.U. n. 176 del 31 luglio 2007) il secondo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. del 31 luglio 2007 n. 113). Il testo e` pubblicato sul sito informatico della Gazzetta Ufficiale – serie generale (www.gazzettaufficiale.it).

Il decreto entra in vigore oggi 1^ agosto 2007. Se ne indicano di seguito i punti di maggior rilievo.

 

1. Appalto integrato (progettare ed eseguire) Il codice prevede due ipotesi di appalto di progettazione ed esecuzione, e cioe` quella nella quale l`aggiudicazione avviene sulla base della progettazione definitiva redatta dall`amministrazione e l`aggiudicatario e` obbligato a redigere la progettazione esecutiva e ad eseguire i lavori (c.d. appalto integrato classico) e quella nella quale l`aggiudicazione avviene sulla base della progettazione definitiva redatta dal concorrente e l`aggiudicatario, dopo la stipula del contratto e prima dell`avvio dei lavori, resta obbligato a redigere la progettazione esecutiva e ad eseguire i lavori (forma atipica di appalto-concorso, in cui la progettazione esecutiva e` oggetto del contratto e non dell`offerta).

 

In base al decreto correttivo, con riferimento ad entrambe le ipotesi sopra descritte, si distingue tra: a) appalti sopra soglia per i quali l`appalto di progettazione ed esecuzione e` ammesso senza alcuna limitazione; b) appalti sotto soglia: in tal caso si puo` ricorrere alla progettazione ed esecuzione nei casi di: 1) lavori di speciale complessita`; 2) progetti integrali; 3) manutenzione, restauro o scavi archeologici. In ogni caso le innovazioni di cui sopra saranno operative per le procedure di gara i cui bandi saranno pubblicati successivamente all`entrata in vigore del Regolamento. Verra` quindi a breve superata la disciplina della legge Merloni in base alla quale: a) l`appalto integrato e` libero fino a 200.000 euro e oltre i 10 milioni di euro, nonche` per lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici; per la fascia intermedia e` ammesso qualora la componente impiantistica o tecnologica incida per piu` del 60% del valore dell`opera. b) Non e` prevista la fattispecie intermedia tra appalto concorso e appalto integrato. Con la disciplina del Codice e le modifiche introdotte dal secondo decreto correttivo si e` verificata, dunque, una sostanziale liberalizzazione dell`appalto di progettazione ed esecuzione.

 

2. Procedura negoziata (senza bando) Rispetto alle ipotesi in cui e` consentito il ricorso alla procedura negoziata nei lavori, previste dal Codice, il decreto correttivo ha eliminato la fattispecie dei c.d. lavori analoghi, che resta, viceversa, per i lavori su beni culturali. Laddove si faccia riferimento alla trattativa privata come disciplinata dalla legge Merloni, va rilevata una notevole apertura, anche tenendo conto della modifica apportata dal decreto correttivo, in senso conforme alla disciplina comunitaria.

 
3. Altri istituti sospesi ·
 

Dialogo competitivo: il decreto chiarisce che il ricorso a tale procedura, che non si applica alle opere strategiche, richiede il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La relativa disciplina trovera` applicazione alle procedure avviate successivamente all`entrata in vigore del regolamento generale. ·

 

Accordi-quadro: viene introdotta la limitazione dell`istituto ai soli lavori di manutenzione. Tale disciplina entra in vigore il 1^ agosto 2007. ·

 

Centrali di committenza: il decreto correttivo non ne modifica la disciplina, che pertanto, cosi` come prevista dal codice, entra in vigore il 1^ agosto 2007.

 
 

4. Project financing E` stata eliminata la doppia scadenza (30 giugno – 31 dicembre) per la presentazione della proposta e si prevede un solo termine, al riguardo, di 180 giorni dalla pubblicazione dell`avviso indicativo, da pubblicarsi entro 90 giorni dall`approvazione del programma triennale. E` stato eliminato il diritto di prelazione del promotore sulla base dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari, nonche` della probabile decisione che sara` assunta, a breve, dalla Corte di Giustizia CE.

 

5. Opere a scomputo degli oneri concessori Le opere di urbanizzazione primaria sopra soglia e quelle di urbanizzazione secondaria sono affidate con gara bandita dall`amministrazione su progetto preliminare predisposto dal titolare del permesso a costruire (nella versione originaria del codice la gara era bandita dallo stesso titolare del permesso a costruire). Fermo restando che quest`ultimo ha il diritto di prelazione, il decreto correttivo specifica che per eseguire le opere di urbanizzazione, il titolare del permesso a costruire deve avere idonea qualificazione SOA. Il decreto correttivo conferma la possibilita` di affidamento diretto al titolare del permesso a costruire delle opere di urbanizzazione primaria sottosoglia, precisando che detta possibilita` riguarda anche opere che siano funzionalmente connesse all`intervento edilizio. Inoltre, poiche` sopprime, nell`ambito dell`art. 122, comma 8, il riferimento al “singolo“ intervento edilizio assentito, consente l`applicazione di questa disposizione anche ai piani di lottizzazione.

 

6. Consorzi stabili Si conferma il divieto di partecipazione alle gare, cui partecipa il consorzio stabile, di tutti i consorziati e non solo di quelli designati come esecutori. Detto divieto non si applica ai consorzi di cooperative.

 

7. Garanzia definitiva Correggendo una lacuna del Codice, il decreto chiarisce che la stessa puo` essere presentata sia come garanzia bancaria, sia come polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati (art. 113 del codice).

 

8. Subappalto Si dispone che: a) in caso di mancato pagamento del subappaltatore (mancata esibizione delle fatture quietanzate) la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell`appaltatore; b) gli oneri della sicurezza sono corrisposti dall`appaltatore al subappaltatore senza ribasso; c) l`appaltatore e` solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest`ultimo relativi agli obblighi di sicurezza.

 

9. Appalti affidati dai concessionari Il decreto prevede l`obbligo per i concessionari di affidare con una gara semplificata (che rispetti le norme in materia di pubblicita` e termini) anche gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Peraltro, si segnala che il Ministero ha fornito una interpretazione della disposizione nel senso che l`obbligo di gara varra` soltanto per quei lavori indicati nel bando per i quali l`amministrazione ha previsto l`obbligo di affidamento a terzi. Ne conseguirebbe che, qualora il bando nulla dica in proposito o, comunque, per quella parte dei lavori per i quali il bando nulla disponga, il concessionario potrebbe procedere ad affidamento diretto (arg. da art. 142 quarto, 149 primo e 146).

 

10. DURC · Il decreto precisa che il regolamento di attuazione del codice dovra` includere, nell`ambito dei requisiti soggettivi di qualificazione, la regolarita` contributiva attestata dal documento unico di regolarita` contributiva. Si ritiene che il regolamento dovra` coordinare tale disposizione con l`art. 38, comma 1, lettera i) del Codice, riconfermando la rilevanza dell`assenza di regolarita` contributiva, ai fini dell`esclusione della qualificazione per partecipare alle gare, nei soli casi di violazioni gravi e definitivamente accertate delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. · Inoltre il decreto prevede che le Casse edili, sulla base di accordi con INPS ed INAIL, rilascino il documento unico di regolarita` contributiva comprensivo della verifica della congruita` della incidenza della mano d`opera relativa al cantiere interessato dai lavori, richiamando la normativa in materia gia` prevista nella legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 1173 e 1174 legge 27 dicembre 2006, n. 296), che rinvia, per l`individuazione degli indici di congruita`, ad un decreto del Ministero del lavoro da emanarsi sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

 

11. SOA · Si chiarisce che le SOA nell`esercizio della attivita` di attestazione svolgono funzioni di natura pubblicistica. · Si prevede la revoca dell`attestazione nei casi in cui si constati che questa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti di qualificazione ovvero se il possesso degli stessi requisiti sia venuto meno. Quest`ultimo punto contrasta con l`impostazione del sistema di qualificazione che prevede una validita` quinquennale dell`attestazione ed una verifica triennale limitata ad alcuni requisiti di carattere strutturale. Peraltro, lo schema di regolamento attuativo del codice approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, correttamente, introduce un temperamento al principio sopra enunciato prevedendo l`obbligo delle SOA di verificare il permanere del possesso dei soli requisiti di ordine generale (art. 67). Cio` corrisponde alla regola, gia` presente nel vigente sistema di qualificazione, secondo cui i requisiti generali sono comprovati in occasione di ogni singola gara attraverso la dimostrazione dell`assenza di cause di esclusione.

 

12. Risoluzione del contratto per revoca dell`attestazione Il decreto correttivo prevede espressamente che la stazione appaltante proceda alla risoluzione del contratto nell`ipotesi della revoca dell`attestazione di qualificazione, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

 
 

 Comunicato ANCE 1/8/2007 n. 3693

 

Codice appalti: Buzzetti, positivo l’appalto integrato ma è a rischio il project finance

 
 

Conclusa la fase di sospensione, da oggi entrano gia` in vigore le modifiche Codice appalti subito corretto Entrano in vigore subito, in piena coincidenza con la fine della sospensione di parte del Codice appalti, le modifiche al Codice stesso. Il secondo decreto correttivo (decreto legislativo 113/07) e` apparso sul Supplemento ordinario 173/L alla Gazzetta Ufficiale 176 di ieri. Ed e` in vigore da oggi. Con questa pubblicazione a tempo di record il ministero delle Infrastrutture ha evitato il pericolo di un breve periodo di confusione legato appunto alla scadenza della sospensione di alcune parti del Codice: in particolare, l`appalto integrato, il dialogo competitivo e le centrali di committenza. Ma in realta` solo queste ultime sono utilizzabili da oggi. L`appalto integrato di progettazione e lavori e il dialogo competitivo sono ora «agganciati» al Regolamento di attuazione del Codice, previsto per l`autunno. Tra le novita` che scattano subito ci sono le nuove regole per il finanziamento privato di opere pubbliche: scompare quindi ogni vantaggio per il promotore privato, che fino a ieri godeva di un diritto di prelazione anche quando non vinceva la gara per miglior progetto. «Sappiamo che e` una richiesta della Commissione europea – commenta il presidente dell`Ance, Paolo Buzzetti – ma di fatto significhera` la fine della finanza di progetto: chi e` disposto a perdere quattro anni in una gara senza avere il vantaggio di poter comunque fare l`opera?». Per Buzzetti e` necessaria «una soluzione alternativa, magari con un altro intervento di modifica del Codice al quale anche Di Pietro sta pensando». In vigore anche lo stop ad alcune forme – le piu` discrezionali – di trattativa privata. Ma, in realta`, da oggi scatta tutta la nuova trattativa privata, sospesa fino a ieri in blocco. E dunque l`Italia si allinea alle regole piu` flessibili ed estensive delle direttive europee e abbandona il rigore della legge Merloni che ammetteva l`affidamento diretto solo in casi eccezionali, oppure solo per i lavori sotto i 100mila euro. Il punto piu` controverso resta l`appalto integrato. Un sistema che la legge Merloni aveva limitato per evitare che l`impresa utilizzasse il progetto per ottenere varianti e aumenti di prezzo. «Ma la scelta non aveva funzionato – spiegano al ministero – visto che ha prodotto una valanga di ricorsi delle imprese proprio su presunti errori progettuali». Da qui il tentativo di responsabilizzare di nuovo l`impresa, liberalizzando l`appalto integrato. Il decreto legislativo 113/2007 lo limita infatti alle opere speciali, ma solo sotto la soglia dei 5,2 milioni. Questa possibilita` e` apprezzata dall`Ance: «I costruttori sono pronti ad assumersi in pieno la responsabilita` anche progettuale dell`opera», dichiara Buzzetti. Uno spiraglio di apertura dopo i primi commenti a caldo, molto negativi, arriva dall`Ordine degli architetti: «Avremmo preferito che l`appalto integrato fosse sempre limitato alle opere complesse – spiega il vicepresidente, Massimo Gallione – ma e` importante anche aver riconosciuto un peso maggiore alla qualita` del progetto rispetto al prezzo». Gli architetti guardano gia` al Regolamento, «che dovra` tradurre in pratica questa indicazione e introdurra` un`altra garanzia, la validazione dei progetti». Una garanzia, ma anche, per i professionisti, un nuovo mercato.

 
 


Decreto Legislativo 31 Luglio 2007, n. 113 Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (GU n. 176 del 31-7-2007 – Suppl. Ordinario n.173)

 
 
 
Art. 1.Disposizioni correttive
 

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

 

a) all’articolo 7, comma 4, le parole: "svolge i" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei";

b) all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: "delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto" sono inserite le seguenti: "nonché dell’amministrazione della giustizia";

c) all’articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.";

d) all’articolo 53, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.";

e) all’articolo 56, comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;

f) all’articolo 57, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28.";

g) all’articolo 58, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, è altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l’amministrazione può comunque procedere.";

h) l’articolo 59, comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.";

i) all’articolo 83, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto;";

l) all’articolo 84, comma 8:
 

1) al primo periodo le parole: "delle stazioni appaltanti" sono sostituite dalle seguenti: "della stazione appaltante";

2) al secondo periodo, dopo la parola: "scelti" sono inserite le seguenti: "tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, ovvero";

 

m) all’articolo 110, dopo la parola: "proporzionalità", sono inserite le parole: "con la procedura di cui all’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti" ed è infine aggiunto il seguente periodo: "Nel regolamento di cui all’articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l’adeguata partecipazione di giovani professionisti.";

n) all’articolo 122, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all’articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.";

o) all’articolo 124, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le stazioni appaltanti pubblicano l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7.";

p) all’articolo 135, comma 1:
 

1) le parole: "il responsabile del procedimento valuta" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante";

2) la parola: "l’opportunità" è soppressa;
 

q) all’articolo 143, alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: ", anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo";

r) all’articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell’avviso indicativo di cui al comma 3.";

2) al comma 3 le parole: "Entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni";

3) al comma 3, l’ultimo periodo è soppresso;
 

s) all’articolo 154, comma 1, gli ultimi due periodi sono soppressi;

t) all’articolo 253:
 

1) al comma 1, le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies";

2) al comma 1-bis è soppressa la lettera c);

3) al comma 1-ter, le parole: "degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56" sono sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 56";

4) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:

"1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell’articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5.

1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5.".

 
Art. 2. Disposizioni di coordinamento
 

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

 

a) all’articolo 3, comma 7, dopo la parola: "preliminare" sono inserite le seguenti: "o definitivo";

b) all’articolo 5:
 

1) al comma 5, lettera g), dopo la parola: "codice" sono aggiunte le seguenti: ", anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese";

2) al comma 9, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 8";

 

c) all’articolo 6, comma 2, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";

d) all’articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola: "aggiudicazione" è inserita la seguente: "definitiva";

e) all’articolo 11, comma 9:
 

1) dopo le parole: "Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza", sono inserite le seguenti "e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza";

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione.";

 
f) all’articolo 32, comma 1, alla lettera g):
 

1) le parole: "gara bandita ed effettuata dal promotore" sono sostituite dalle seguenti:"gara bandita ed effettuata dall’amministrazione che rilascia il permesso di costruire";

2) dopo le parole: "della progettazione presentata" sono inserite le seguenti: "dal promotore";

3) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il promotore deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall’articolo 40 in relazione alla tipologia e all’importo delle opere di urbanizzazione";

 

g) all’articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422," sono inserite le seguenti: " e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";

h) all’articolo 36:
 
1) il comma 3 è soppresso;

2) al comma 7, all’inizio del secondo periodo, sono inserite le parole: "Per i lavori";

 
i) all’articolo 37:
 
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.";

2) il comma 12 è sostituito dal seguente: "In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.";

3) al comma 18, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";

4) al comma 19, dopo le parole: "del medesimo" sono inserite le seguenti: "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";

 
l) all’articolo 40:
 

1) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con il regolamento di cui all’articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.";

2) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "da indicare nel regolamento;" sono inserite le seguenti: "il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2;";

3) al comma 7, le parole: "UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema" sono sostituite dalle seguenti: "UNI EN ISO 9000";

 
m) all’articolo 42, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.";

n) all’articolo 53, comma 3, è soppresso l’ultimo periodo;

o)all’articolo 55, comma 6, secondo periodo, le parole: "per l’affidamento di lavori pubblici" sono soppresse;

p) all’articolo 62, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "a servizi o forniture, ovvero";

q) all’articolo 74, comma 3, le parole: "Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente," sono soppresse;

r) all’articolo 84, comma 3, le parole: "da un dirigente della stazione appaltante" sono sostituite dalle seguenti: "di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali";

s) la rubrica del capo IV del titolo I della parte II è sostituita dalla seguente: "Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria";

t) all’articolo 91:
 
1) al comma 1:
 

1.1) le parole: "di cui all’articolo 90" sono soppresse;

1.2) dopo le parole: "incarichi di progettazione" sono inserite le seguenti: ", di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";

 

2) al comma 2, dopo le parole: "Gli incarichi di progettazione" sono inserite le seguenti: ", di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";

3) al comma 6:
 

3.1) le parole: "progettazione e direzione lavori" sono sostituite dalle seguenti: "progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";

3.2) dopo le parole: "direzione dei lavori" sono inserite le seguenti: "e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";

 

4) al comma 8 le parole: "progettazione, direzione lavori," sono sostituite dalle seguenti: "progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,";

 
u) all’articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
1) al comma 2 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.";

 
v) all’articolo 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 15.";

z) all’articolo 112, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: " Nel caso di opere di particolare pregio architettonico,";

aa) all’articolo 113 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Cauzione definitiva";

2) al comma 2, le parole: "La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3,";

 

bb) all’articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al comma 1 le parole: "sono tenuti a seguire" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti ad eseguire";

2) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.";

 

cc) all’articolo 122, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
1) la parola: "singolo" è soppressa;

2) dopo le parole: "edilizio assentito" sono inserite le seguenti: ", comprensivo dell’ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio,";

3) alla fine è aggiunto in fine il seguente periodo: "Prima dell’avvio dell’esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma.";

 

dd) all’articolo 133, comma 1, le parole: "dal capitolato generale" sono sostituite dalle seguenti:"dal regolamento di cui all’articolo 5";

ee) all’articolo 141, dopo il comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente: "10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.";

ff) all’articolo 142:
 

1) al comma 1 le parole: "quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall’articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all’articolo 29" sono soppresse;

2) al comma 4 le parole: ", se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall’articolo 28, calcolata con i criteri di cui all’articolo 29" sono soppresse;

3) al comma 4, dopo le parole: "le norme della parte II, titolo I" sono inserite le seguenti: "e titolo II";

 

gg) all’articolo 144, comma 4, dopo le parole: "si applica l’articolo 66" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l’articolo 122";

hh) all’articolo 145, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall’articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all’articolo 29, si applica l’articolo 122, comma 6.";

ii) all’articolo 149, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai sensi dell’articolo 146, applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dall’articolo 66 ovvero dall’articolo 122.";

ll) all’articolo 150, comma 1, dopo le parole "dell’articolo 66." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero dall’articolo 122.";

mm) all’articolo 151, comma 1, le parole: "(nelle procedure ristrette e negoziate)" sono sostituite dalle seguenti: "(nelle procedure ristrette)";

nn) la rubrica del capo III della parte II, del titolo III è sostituita dalla seguente: "Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori";

oo) all’articolo 155, comma 1, lettera a), le parole: "si applica" sono sostituite dalle seguenti: "è applicabile altresì";

pp) dopo l’articolo 160, è inserito il seguente:

"Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all’applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L’offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalità previste.";

qq) …
rr) all’articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:
 
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell’Unità tecnica-Finanza di progetto, di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell’opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità.

1-ter. Nell’ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile.";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.";

 

ss) all’articolo 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

 
1) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) cura le istruttorie per l’avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l’attività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all’Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico.";

2) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell’Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all’articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa data.";

 

tt) all’articolo 164, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "All’importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.";

uu) all’articolo 175:
 
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell’articolo 164, per le quali i soggetti aggiudicatori ritengono di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell’articolo 153. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, il termine entro cui i soggetti aggiudicatori provvedono alla pubblicazione di un avviso indicativo, nonché l’ufficio del soggetto aggiudicatore, competente a ricevere le proposte, presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili. L’avviso indicativo deve contenere i criteri, nell’ambito di quelli indicati dall’articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. Nell’avviso indicativo, pubblicato con le modalità di cui all’articolo 66, il soggetto aggiudicatore individua il termine ultimo, comunque non inferiore a quattro mesi, entro il quale i promotori possono presentare le proposte. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine di cui al precedente periodo.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. E’ facoltà dei soggetti di cui all’articolo 153, comma 2 presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell’articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può inserire, nell’ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.";

3) al comma 3 le parole: "la proposta" sono sostituite dalle seguenti: "le proposte, presentate a seguito dell’avviso indicativo di cui al comma 1,";

 

vv) all’articolo 176, comma 12, le parole: "articolo 2410" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2412";

zz) all’articolo 177, comma 2, dopo la parola: "definitivo" sono aggiunte le seguenti: "; è applicabile altresì l’articolo 53, comma 2, lettera c)";

aaa) all’articolo 185, comma 5, primo periodo, la parola: "sensibilmente" e la parola "sensibile" sono soppresse;

bbb) all’articolo 186, comma 1, dopo le parole: "previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422", sono inserite le seguenti: "e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";

ccc) all’articolo 204, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L’affidamento con procedura negoziata è altresì ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l’eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l’importo successivo al fine dell’applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale.";

ddd) all’articolo 206, comma 1,:
 

1) le parole: "Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte II, titolo I:" sono sostituite dalle seguenti: "Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli:";

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nessun altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.";

 
eee) all’articolo 241:
 

1) al comma 6, le parole: "In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile," sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall’articolo 815 del codice di procedura civile,";

2) al comma 12, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L’articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.";

 

fff) all’articolo 243, comma 4, le parole: "per i motivi previsti dall’articolo 51 del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "per i motivi previsti dall’articolo 815 del codice di procedura civile";

ggg) all’articolo 253:
 

1) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nei limiti di compatibilità con il presente codice";

2) al comma 12, dopo le parole: "mezzo esclusivo di comunicazione" sono aggiunte le seguenti: ", salvo nel caso di ricorso all’asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici";

 

hhh) all’articolo 256, comma 1, trentesimo capoverso, le parole: "88, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "88, commi 1, 2 e 3";

iii) all’allegato XXI, articolo 28, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al primo periodo, le parole: "Ministero delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";

2) al primo periodo, dopo le parole: "riconosciuti a livello europeo" sono inserite le seguenti: ", emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture";

 
lll) all’allegato XXI, articolo 31, comma 4, dopo le parole:

"norma europea UNI CEI EN ISOIEC 17020" sono inserite le seguenti:

"come organismi di ispezione di Tipo A, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti";

mmm) all’articolo 38 dell’allegato XXI, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more della procedura di cui all’articolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore può trasmettere al Ministero delle infrastrutture, nonché agli altri soggetti indicati all’articolo 165, comma 4, il progetto preliminare dell’opera, che può essere sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione che l’esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all’articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell’opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un’idonea localizzazione.".

 

Art. 3. Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici

 

1. Al fine di assicurare più penetranti forme di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di tutelare più efficacemente le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nell’esecuzione dei predetti contratti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

 

a) all’articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole: "requisiti soggettivi" sono inserite le seguenti: "compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,";

b) all’articolo 5, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

 
1) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

"r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’appaltatore;";

2) dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.";

 

c) all’articolo 7, comma 3, le parole: "dei Ministeri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati";

d) all’articolo 7, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 87, comma 2, lettera g).";

e) all’articolo 38, comma 1:
 

1) alla lettera m) dopo le parole: "divieto di contrarre con la pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248";

2) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.";

 
f) all’articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
 

1) al comma 3, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:

"Le SOA nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell’impresa richiedente.";

2) al comma 4, lettera g), dopo le parole: "commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni" sono inserite le seguenti: "nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all’esercizio della funzione di vigilanza da parte dell’Autorità,";

 

g) all’articolo 40, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell’attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all’articolo 5.

9-ter. Le SOA hanno l’obbligo di revocare l’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l’Autorità procede a revocare alla SOA l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione.";

 

h) all’articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

 
1) al comma 4 sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.";

2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.";

3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.";

 
i) all’articolo 135:
 

1) nella rubrica, dopo le parole: "Risoluzione del contratto per reati accertati" sono aggiunte le seguenti: "e per revoca dell’attestazione di qualificazione";

2) al comma 1, dopo le parole "1956, n. 1423," sono inserite le seguenti: "ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575,";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.";

 

l) all’articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell’articolo 180 del codice e del decreto dell’interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l’adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell’impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell’aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l’impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell’opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell’articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell’aliquota forfettaria di cui al comma 20.";

m) all’articolo 247, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all’articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall’articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 176, comma 20.".

 
Art. 4. Disposizioni finanziarie
 

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 
Art. 5. Abrogazioni ed entrata in vigore.
 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa comunque di avere applicazione l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6.

 

3. Sono abrogati i commi 907, 908, 912, 913 e 914 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

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