Decreto ingiuntivo: il termine per l’opposizione

Redazione 08/02/18
Scarica PDF Stampa

Decreto ingiuntivo: il dies a quo per l’impugnazione

La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di procedimento per decreto ingiuntivo e, precisamente, in relazione alla successiva opposizione da proporre per contrastare l’ingiunzione di pagamento. In particolare, nel caso in cui il decreto emanato venga notificato irregolarmente dalla parte onerata, l’ingiunto può ricorrere allo strumento dell’opposizione tardiva. Ma da quando decorre il termine per la proposizione di tale strumento di difesa? La Suprema Corte ha affermato che deve aversi riguardo all’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Pertanto, ancora una volta, vige il principio dell’effettività della conoscenza del provvedimento.

Volume consigliato

Il decreto ingiuntivo

La terza edizione della presente opera è stata completamente rivista per garantire uno strumento ancor più pratico e di immediato supporto agli operatori del diritto che giornalmente si trovano a depositare ricorsi per ingiunzioni e relative opposizioni. Il volume, con formulario e giurisprudenza, è aggiornato a tutte le più recenti novità legislative apportate al ricorso per ingiunzione e al procedimento di opposizione, tra le quali si segnala il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (conv. con mod. in L. 30 giugno 2016, n. 119), in materia di esecuzione provvisoria obbligatoria del decreto ingiuntivo per le somme non contestate. Gli argomenti oggetto di analisi sono: presupposti per la tutela monitoria; soggetti creditori e prova scritta; giudice monitorio; ricorso per decreto ingiuntivo; esecuzione provvisoria; notificazione del decreto ingiuntivo, suoi effetti e mancata notifica; opposizione a decreto ingiuntivo; soggetti del processo e giudice competente; costituzione in giudizio; costituzione dell’opponente e del convenuto-opposto; istruzione della causa e istruzione probatoria; provvedimenti anticipatori in corso di opposizione; esecuzione provvisoria e sua sospensione; opposizione tardiva; rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione; decreto ingiuntivo in forma telematica; decreto ingiuntivo europeo. Il testo tiene anche conto delle numerose pronunce della giurisprudenza, di legittimità e di merito, nonché della Corte costituzionale, che hanno nel tempo precisato e confermato l’ambito di applicazione e gli effetti delle novità legislative sul procedimento per ingiunzione e sulla successiva fase di opposizione. Nel Cd-Rom allegato trovano posto un ricco formulario, in formato editabile e stampabile, contenente gli schemi degli atti processuali ritenuti più utili nel quotidiano svolgimento dell’attività professionale, un’esauriente rassegna giurisprudenziale per argomento e una raccolta dei provvedimenti normativi di riferimento. Nunzio Santi Di Paola, Avvocato, Tributarista. Specializzazione in Materia Commerciale, Societaria, Tributaria e Fiscale. Ha conseguito la qualifica di Giurista d’Impresa e successivamente quella di Giurista d’Impresa avanzato presso la LUISS Scuola di Management di Roma. Ha conseguito la specializzazione in Diritto Societario Riformato. Collaboratore di riviste giuridiche e autore di diversi volumi. Dirige il Centro Studi Tributario ASLA. Titolare dello Studio Legale Di Paola & Partners, è stato membro di commissioni consultive presso la C.C.I.I.A. di Catania. Mediatore professionista come previsto dal D.M. 180/2010.Requisiti minimi hardware e software- Sistema operativo Windows® 98 o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)

Nunzio Santi Di Paola | 2017 Maggioli Editore

40.00 €  38.00 €

Il caso di specie

Nel caso giunto al vaglio della Suprema Corte, la Corte d’Appello respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dal Ministero dell’Interno, in quanto ritenuta tardiva. In particolare, la Corte affermava che “ai fini della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l’accertamento della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre pure la prova, incombente sull’opponente, della circostanza che, a causa di tale irregolarità, egli non sia stato in grado di proporre opposizione tempestiva”. Inoltre, il giudice del merito riteneva che il tempo intercorso tra la notifica e la scadenza del termine per proporre opposizione tempestiva fosse comunque sufficiente nel caso de quo, senza che si configurasse alcuna violazione del diritto di difesa.

Il giudice non può ridurre il termine di impugnazione

La Corte di Cassazione non ha condiviso la ricostruzione operata dal giudice del merito. Più precisamente, il principio richiamato dalla Corte d’Appello, sancito in precedenza dalle Sezioni Unite, è corretto; tuttavia, il giudice si è spinto oltre, di fatto valutando discrezionalmente se il termine residuato alla parte per proporre opposizione fosse congruo o meno, optando per la soluzione positiva e, di conseguenza, respingendo l’opposizione per tardività. Infatti, in qualsiasi caso, il termine resta quello di 40 giorni, fissato dal Legislatore, e non può essere modificato arbitrariamente dal giudicante. Pertanto, nel caso in cui la notifica dell’atto non è avvenuta correttamente, occorre accertare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, al fine della decorrenza dei suddetti 40 giorni.

Per approfondire, leggi Gli aspetti sostanziali e processuali del decreto ingiuntivo

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento