Decreto ingiuntivo al condominio e opposizione tardiva del singolo condomino

Scarica PDF Stampa
Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va, (…), riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell’opposizione a precetto e dell’opposizione tardiva al decreto; in particolare, debbono essere fatte valere mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo.

Indice:

  1. La vicenda
  2. Il motivo addotto nel ricorso per Cassazione
  3. La pronuncia della Suprema Corte

La vicenda

Tizio proponeva ricorso articolato in unico motivo avverso l’ordinanza del Tribunale resa su opposizione tardiva al decreto emesso dallo stesso Tribunale su domanda di Caio per compensi professionali di avvocato, ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, nei confronti del Condominio Alfa.

Tizio aveva illustrato di aver ricevuto in data 12 giugno 2020 la contestuale notifica di atto di precetto e decreto ingiuntivo, intimati dall’avvocato Caio per il pagamento della complessiva somma di euro 10.432,77, pari alla quota di partecipazione di Tizio alla spesa condominiale. Con l’indicato decreto ingiuntivo, il Tribunale aveva ingiunto al Condominio Alfa di pagare all’avvocato Caio la somma di euro 30.212,96 per compensi professionali. Il decreto monitorio era stato notificato all’amministratore di condominio in data 12 ottobre 2018 e avverso lo stesso non era stata proposta opposizione. Tuttavia, l’opponente aveva dedotto che il decreto ingiuntivo era stato notificato a Sempronio nella qualità di amministratore di condominio, benché lo stesso fosse stato revocato dal Tribunale con ordinanza del 18 dicembre 2013.

Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, accoglieva l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’opponente, stabilendo che solo il condominio avrebbe potuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo in questione.

Leggi anche:

Il motivo addotto nel ricorso per Cassazione

A questo punto,Tizio si rivolgeva alla Corte di Cassazione, deducendo, con unico motivo, che non era possibile ipotizzare una rappresentanza del condominio in capo all’amministratore al quale era stato indirizzato il decreto ingiuntivo, dal momento che questi era stato revocato dall’autorità giudiziaria per gravi irregolarità, ben 4 anni prima della notifica del provvedimento e, conseguentemente, il condominio era privo del soggetto che potesse legalmente e validamente svolgere detta funzione e compiere atti di gestione anche conservativi, non essendo nella fattispecie ipotizzabile la prorogatio dei suoi poteri.

La pronuncia della Suprema Corte 

La Corte di Cassazione dava ragione a Tizio stabilendo che “Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va, (…), riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell’opposizione a precetto e dell’opposizione tardiva al decreto; in particolare, debbono essere fatte valere mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo”.

Dunque, in virtù del suddetto principio, il Tribunale Supremo accoglieva il ricorso, cassava l’ordinanza impugnata e rinviava la causa al Tribunale in diversa composizione.

Volume consigliato:

Sentenza collegata

117791-1.pdf 110kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento