Decreto di inammissibilità sul carattere reiterativo dell’istanza: allegati

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Che cosa deve allegare la parte ricorrente quando si impugna un decreto di inammissibilità fondato sul carattere reiterativo dell’istanza proposta al giudice dell’esecuzione

    Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

1. Il fatto

Il Presidente della Corte di Appello di Perugia, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile una richiesta avente ad oggetto l’applicazione dell’indulto, ai sensi della legge n. 241/2006, su una pena inflitta per reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 

Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore del condannato, che deduceva violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in quanto, a suo avviso, la nuova istanza non era mera reiterazione di precedente, essendo stata prospettata la necessità di una rivalutazione del tempus commissi delicti del reato associativo, in specie con riguardo all’inizio della consumazione del reato associativo.


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era stimato generico e ne veniva, perciò, dichiarata l’inammissibilità.

In particolare, il Supremo Consesso, a sostegno di siffatta reiezione, osservava, una volta fatto presente che è consolidato l’orientamento secondo il quale il così detto giudicato esecutivo preclude la riproposizione della medesima istanza fondata sulle medesime ragioni già prospettate e valutate dalla precedente decisione, irrevocabile, del giudice dell’esecuzione, ma non anche la proposizione di nuova istanza che abbia il medesimo oggetto, ma sia fondata su ragioni, di fatto o di diritto, non valutate in occasione dell’esame della precedente istanza (Sez. U, Sentenza n. 18288 del 21/01/2010), che, in sede di impugnazione di decreto di inammissibilità, fondato sul carattere reiterativo dell’istanza proposta al giudice dell’esecuzione, è onere della parte ricorrente, che denunci la violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in ragione della “novità” dell’istanza proposta rispetto alla precedente già valutata, allegare al ricorso le due istanze e il precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione così da consentire al giudice di legittimità di valutare il denunciato travisamento del contenuto dell’istanza e del precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Orbene, a fronte di tale approdo ermeneutico, gli Ermellini ritenevano come il ricorrente, invece, si fosse limitato a produrre la sentenza di cognizione, così sollecitando la Cassazione ad una diretta valutazione del merito della questione relativa all’accertamento della data di consumazione del reato associativo. 

4. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito che cosa deve allegare la parte ricorrente quando costei impugni un decreto di inammissibilità fondato sul carattere reiterativo dell’istanza proposta al giudice dell’esecuzione.

Difatti, in tale pronuncia, dopo essere fatto presente che il così detto giudicato esecutivo preclude la riproposizione della medesima istanza fondata sulle medesime ragioni già prospettate e valutate dalla precedente decisione, irrevocabile, del giudice dell’esecuzione, ma non anche la proposizione di nuova istanza che abbia il medesimo oggetto, ma sia fondata su ragioni, di fatto o di diritto, non valutate in occasione dell’esame della precedente istanza, si afferma che, in sede di impugnazione di decreto di inammissibilità, fondato sul carattere reiterativo dell’istanza proposta al giudice dell’esecuzione, è onere della parte ricorrente, che denunci la violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in ragione della “novità” dell’istanza proposta rispetto alla precedente già valutata, allegare al ricorso le due istanze e il precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione così da consentire al giudice di legittimità di valutare il denunciato travisamento del contenuto dell’istanza e del precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta sia impugnato un decreto di questo genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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