Decreti attuativi Jobs Act: i punti della riforma

Redazione 09/03/15
Scarica PDF Stampa

Sono sbarcati nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015, con entrata in vigore dal giorno successivo, i primi due decreti attuativi del Jobs Act (legge delega n. 183/2014): il d.lgs. n. 23/2015, che disciplina il nuovo contratto a tutele crescenti, e il d.lgs. n. 22/2015, che riforma gli ammortizzatori sociali introducendo, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° maggio 2015, la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego).

 

D.Lgs. n. 23/2015:

Il nuovo contratto a tutele crescenti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo scorso, prevede che in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo al progredire del rapporto di lavoro, aumenta l’entità dell’indennizzo che verrebbe corrisposto al lavoratore.

Quindi, scompare quasi del tutto la tutela reale garantita dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (l. n. 300/1970).
Le aziende che assumono a tempo indeterminato o stabilizzano un lavoratore a termine, hanno diritto a uno sgravio sui contributi che vale fino a 8.060 euro all’anno.
Tale normativa trova applicazione per i lavoratori che  non abbiano avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione. Rientrano in questo caso anche i rapporti di apprendistato, il lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, il lavoro domestico a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda i licenziamenti, il Decreto stabilisce che per licenziamenti disciplinari ed economici adeguatamente comunicati, il giudice possa disporre essenzialmente l’erogazione di un’indennità non soggetta a contributi Inps, pari a due mensilità dell’ultimo stipendio per ogni anno lavorato, con un minimo di 4 e un massimo di 24. Ciò non è valido per i licenziamenti discriminatori e intimati in forma orale, per cui rimane valida la disciplina di cui all’art. 18. Per questi ultimi casi permane il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta (di cui all’art. 4, comma 12, e all’art. 5, comma 1, l. n. 223/1991), si applica lo stesso regime di tutela risarcitoria applicabile ai licenziamenti individuali, salvo il caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta: in tal caso si applica la reintegrazione.

Per le imprese fino a 15 dipendenti la tutela reale si applica solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale, mentre negli altri casi di licenziamento ingiustificato l’ammontare dell’indennità è dimezzato (una mensilità, invece di due, per ogni anno di servizio), con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità (art. 9).

Importante poi è l’introduzione all’art. 6 del Decreto della conciliazione facoltativa incentivata tra datore di lavoro e lavoratore. Per evitare il contenzioso, il primo può offrire al secondo, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari a un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e fino a un massimo di 18 mensilità.

 

 

D.Lgs. n. 22/2015

Per ultime, ma non per questo di minor importanza le novità introdotte dal D.Lgs. n. 23/2015 per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Viene introdotta la NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), che sostituisce ASpI e mini-ASpI e che si applica alle ipotesi di disoccupazione involontaria verificatesi dal 1° maggio 2015, che riguardino lavoratori dipendenti che abbiano cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro e almeno 30 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi.
 

L’ammontare della prestazione è commisurato alla retribuzione e non può superare i 1.300 euro e  dura per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
E per coloro che dopo la scadenza della NASpI, sono ancora disoccupati e si trovano in condizioni economiche di bisogno, è prevista l’erogazione dell’ ASDI (assegno di disoccupazione): un assegno erogato per 6 mesi, in misura pari al 75% dell’indennità NASpI.

Il Decreto introduce, in via sperimentale per il 2015, la DIS-COLL (Disoccupazione per i collaboratori), che è un’indennità di disoccupazione mensile per i collaboratori, anche a progetto, iscritti alla Gestione separata INPS, che perdano il lavoro e che vantino tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data dell’evento e un mese nell’anno dell’evento.

 

Vedi il testo del d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015

Vedi il testo del d.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015

 

Vai alla circolare sulla riforma

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento