Decorrenza del termine per impugnare l’esclusione dalla gara

Redazione 24/10/18
Scarica PDF Stampa
L’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. non implica l’assoluta inapplicabilità del generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, c.p.a., per cui, in difetto della formale comunicazione dell’atto o in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di esclusione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante il termine decorre, comunque, dal momento dell’intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, conoscenza che per i provvedimenti di esclusione è insita nella percezione della sua adozione da parte dell’impresa esclusa, tanto più se acquisita congiuntamente a quella delle relative ragioni determinanti.

L’art. 120 c.p.a.

Sebbene il comma 2-bis dell’art. 120 c.p.a., inserito dall’art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016, nella disciplina del c.d. rito speciale impiegato per l’impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione dalle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, riguardi, ai fini della decorrenza dell’ivi previsto termine d’impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, ciò non implica l’inapplicabilità del generale principio sancito dall’art. 41, comma 2, c.p.a. e riaffermato nel comma 5, ultima parte, dell’art. 120 c.p.a.

In caso di difetto della formale comunicazione dell’atto , nella specie di mancata pubblicazione dell’atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante, il termine decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto stesso, purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale.

Conoscibilità dell’atto d’ammissione

In altri termini, in difetto di un’espressa e univoca correlativa espressa previsione legislativa a valenza derogatoria e in assenza di un rapporto di incompatibilità, deve escludersi che il comma 2-bis dell’art. 120 c.p.a. abbia apportato una deroga all’art. 41, comma 2, c.p.a. e al principio generale della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza completa dell’atto. La piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

Volume consigliato

Il soccorso istruttorio – Disciplina giuridica e casistica alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici è confermata, in continuità con la disciplina previgente, la natura facoltativa dell’istituto del soccorso istruttorio che diventa un esercizio doveroso ogniqualvolta consenta alla stazione appaltante di evitare l’esclusione dalla procedura di un concorrente in possesso di tutti i requisiti. Il soccorso istruttorio, è uno strumento per la migliore conduzione del procedimento amministrativo, nonché un mezzo che consente all’autorità di garantire una celere conclusione del procedimento mediante rettifica delle dichiarazioni e delle istanze erronee o incomplete in deroga alla rigidità delle forme. Questo nuovissimo testo esamina la complessa disciplina del suddetto istituto e fornisce, attraverso l’analisi delle casistiche di esclusione dalle procedure di gara, un indispensabile supporto per gli operatori di settore nel dover decidere in merito all’adozione o reazione a determinati atti. Salvatore Gallo, Avvocato amministrativista, specializzato in appalti pubblici, già consulente per numerose stazioni appaltanti e autore di diversi articoli e manuali, si occupa di fornire supporto normativo nelle procedure di gara sopra soglia indette dalla stazione appaltante.Alice Castrogiovanni, Avvocato amministrativista, specializzata in appalti pubblici, autrice di diversi articoli pubblicati sulla rivista Forum PA. Attualmente legale presso Lombardia Informatica S.p.A., si occupa di fornire supporto normativo nelle procedure di gara sopra soglia indette dalla stazione appaltante.Giuseppina Squillace, Avvocato, responsabile della funzione Affari Legali e Contrattuali di Lombardia Informatica, già autrice di pubblicazioni in materia di appalti pubblici e relatrice in diversi convegni in tema di acquisti centralizzati e acquisti telematici.

Salvatore Gallo, Alice Castrogiovanni, Giuseppina Squillace | 2018 Maggioli Editore

18.00 €  17.10 €

Redazione