Decesso del destinatario della notifica ex art. 331 c.p.c. e oneri del notificante: alle Sezioni Unite una nuova questione in tema di notificazioni intempestive. Nota a Cass. Civ., Sez. II, 10 dicembre 2018, n. 31847

Redazione 12/03/19
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di Alessia D’Addazio*

* Dottoranda in diritto processuale civile presso l’università Sapienza di Roma

Sommario

Osservazioni introduttive

Il precedente delle Sezioni Unite del 2005: l’assegnazione di nuovo termine perentorio

I precedenti delle Sezioni Unite del 2009 e del 2016: l’onere di tempestiva attivazione

Conclusioni

Cass. Civ., Sez. II, 10 dicembre 2018, n. 31847

Con l’ordinanza interlocutoria in esame, la Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione se, nell’ipotesi in cui, in sede di notificazione dell’ordine di integrazione del contraddittorio, risulti il decesso del destinatario, il notificante possa richiedere al giudice l’assegnazione di un (ulteriore) termine perentorio per procedere al perfezionamento dell’integrazione del contradditorio nei confronti dell’erede della parte defunta ovvero se debba riattivarsi immediatamente e spontaneamente per perfezionare l’iter notificatorio nel più breve tempo possibile.

Nel secondo grado del giudizio che ha condotto alla rimessione de quo, infatti, la Corte d’appello aveva ordinato agli appellanti di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, all’integrazione del contraddittorio nei confronti di due soggetti. I notificanti, nel termine concesso dalla Corte d’appello, apprendevano del decesso di uno dei destinatari della notifica exart. 331 c.p.c. e solertemente si riattivavano per perfezionare l’integrazione del contradditorio nei confronti di due eredi del destinatario della notifica deceduto (il quale rivestiva la posizione di litisconsorte sia sostanziale che processuale). I notificanti mancavano, tuttavia, di notificare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una terza erede del defunto litisconsorte. Sicché, non essendosi perfezionata la notificazione exart. 331 c.p.c., stante l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della terza erede, l’impugnazione veniva dichiarata inammissibile, nonostante, a dire della Corte d’appello, “fosse agevole prendere visione della denuncia di successione”[1] e gli appellanti potessero, comunque, “chiedere la rimessione in termini per la notifica all’altro erede”.

Contro la pronuncia della Corte d’appello proponevano ricorso per cassazione gli appellanti, deducendo, fra l’altro, la violazione dell’art. 331 c.p.c.

Costituisce principio pacifico che in caso di morte della parte la legittimazione attiva e passiva si trasmetta a tutti gli eredi, a prescindere dalla scindibilità del rapporto sostanziale che costituisce oggetto del processo, configurandosi così una situazione di litisconsorzio necessario processuale, come letteralmente induce a ritenere l’art. 110 c.p.c.[2]. Di conseguenza, l’impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutti gli eredi della parte deceduta[3]. In mancanza di notificazione a tutti gli eredi della parte defunta, il giudice dell’impugnazione deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (trattandosi di litisconsorzio necessario) nei confronti degli altri coeredi e fissare un termine perentorio a pena di inammissibilità dell’impugnazione.

Nel campo delle notificazioni, invero, a partire dalle pronunce della Corte Costituzionale 26 novembre 2002, n. 477 e 23 gennaio 2004, n. 28, a seguito delle quali la regola della scissione del momento perfezionativo della notifica per taluni effetti ha trovato finalmente un addentellato nel codice di rito (v. infra), si è consolidato il principio secondo cui le conseguenze negative del procedimento notificatorio non possono incidere sul notificante che non le abbia colpevolmente causate.

Nel caso di decesso della parte nei cui confronti il giudice abbia disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., allora, le Sezioni Unite sono chiamate ad indicare di quali norme e principi debba farsi applicazione per non smentire, da un lato, la perentorietà del termine prescritta dalla norma e, dall’altro, il principio – poc’anzi richiamato – secondo cui non può farsi ricadere sul notificante che abbia tempestivamente iniziato il procedimento di notificazione l’esito negativo dello stesso in assenza di sua colpa o volontà[4].

La Sezione rimettente richiama, nella descrizione diacronica della principale giurisprudenza registrata sul punto, due sentenze delle Sezioni Unite, del 2005 e del 2009, pronunciatesi con riferimento a fattispecie diverse (di cui la prima analoga a quella sottesa all’ordinanza di rimessione de quo), l’una favorevole all’assegnazione al notificante di un ulteriore termine per il perfezionamento della notificazione, l’altra – attenta alle implicazioni del principio dell’asimmetria, rectius scissione degli effetti della notifica – favorevole alla valutazione caso per caso della tempestività con cui il notificante si sia riattivato per portare a compimento il procedimento notificatorio. Le soluzioni fornite sono dunque diverse e incompatibili sotto il profilo applicativo. Entrambe, però, risultano potenzialmente idonee a dettare, in assenza di specifica prescrizione normativa, una disciplina applicabile al notificante non volontariamente tardivo nell’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti degli eredi del destinatario originario della notificazione. Con la remissione alle Sezioni Unite, dunque, la Corte prospetta l’opportunità di individuare quale delle due soluzioni meriti accoglimento nell’attuale panorama giurisprudenziale[5].

[1] Tale rilievo del giudice di merito non pare condivisibile, atteso che la dichiarazione di successione, istituto di natura e finalità fiscale-tributaria, può essere presentata entro dodici mesi dal decesso del defunto (evento questo che potrebbe rilevare per la fattispecie in esame ben prima dei dodici mesi) e che vi sono dei casi, collegati all’effettiva consistenza e composizione dell’asse ereditario, in cui essa non risulta obbligatoria. Tanto è sufficiente per escludere che si possa estendere tale onere a tutte le ipotesi di decesso del destinatario della notificazione ex art. 331 c.p.c.

[2] Luiso, Diritto processuale civile, I, Principi generali, 367, Milano, 2017; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2014, 131.

[3] A norma dell’art. 330, comma 2, c.p.c., se il decesso della parte si verifica dopo la notificazione della sentenza, la notificazione dell’impugnazione può essere eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta; tale disposizione non rileva nella fattispecie che ha condotto all’ordinanza interlocutoria, avendo l’impugnante provveduto a notificare personalmente l’impugnazione a due eredi del destinatario deceduto e non essendo specificato se l’impugnazione sia stata proposta nel termine breve ex art. 325 c.p.c. ovvero nel termine lungo di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c.

[4] Sul punto, nell’ordinanza vengono richiamate Cass., 27 ottobre 2008, n. 25860 e Cass., 11 aprile 2016, n. 6982.

[5] Sempre in tema di decesso della parte dopo la pubblicazione del provvedimento definitivo, un aspetto non trattato dall’ordinanza interlocutoria (dalla quale non emerge se l’impugnazione sia stata proposta nel termine breve o lungo) attiene alla disciplina dell’art. 328 c.p.c., il quale dispone che il decesso della parte cui sia stata notificata la sentenza comporta l’interruzione del termine breve e che il nuovo termine (breve) decorre dal momento in cui la notificazione è rinnovata. Quanto al termine lungo, l’art. 328, ultimo comma, c.p.c. continua a stabilire, nonostante l’intervenuto dimezzamento del termine di decadenza ex art. 327 c.p.c. da un anno a sei mesi, che, se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza interviene la morte di una parte, il termine lungo è prorogato per tutte le parti di ulteriori sei mesi. Si tratta di un evidente difetto di coordinamento tra norme, rispetto al quale deve ritenersi che la norma come formulata ad oggi sia inoperante, se non tacitamente abrogata.

Sarebbe allora auspicabile, con riferimento a tale disposizione, un intervento del legislatore volto a ristabilire l’asimmetria della disciplina.

Con la sentenza del 21 gennaio 2005, n. 1238[6], le Sezioni Unite hanno affrontato la medesima fattispecie sottesa all’ordinanza interlocutoria che si annota[7] per rimeditare l’orientamento allora dominante, il quale, esprimendosi in termini restrittivi, forse dettati anche dai limiti sofferti dall’istituto della rimessione in termini nella disciplina vigente ratione temporis (atteso che, nella formulazione vigente fino al 2009, la rimessione in termini era disciplinata all’art. 184- bis c.p.c. e dunque il suo ambito applicativo veniva limitato al procedimento dinanzi al tribunale, salva l’applicazione dell’art. 359 c.p.c.), stabiliva che, in caso di decesso del destinatario della notifica ex art. 331 c.p.c., la notificazione dovesse essere rinnovata nei confronti degli eredi di quest’ultimo entro l’originario termine assegnato dal giudice dell’impugnazione[8]. Le Sezioni Unite, sulla scia della giurisprudenza costituzionale in materia di notificazioni di poco precedente, forse animate dalla tendenza a favorire l’estensione dello spazio operativo dell’istituto della rimessione in termini alla materia delle impugnazioni – oggetto di dibattito nell’ambito del progetto di riforma del codice di procedura civile ad opera della commissione presieduta dal prof. Romano Vaccarella[9] – hanno espresso il principio per il quale, in caso di morte del destinatario della notifica per integrazione exart. 331 c.p.c., al notificante debba essere assegnato un nuovo termine perentorio per il compimento della notificazione agli eredi della parte defunta. L’intervento nomofilattico ha dato seguito expressis verbis alle pronunce della Consulta rese tra il 2002 e il 2004 in tema di notificazione degli atti[10], con le quali è stato consacrato il principio – che già pervadeva la giurisprudenza di legittimità[11] – della scissione per taluni effetti (processuali, e, a seguito di un posteriore intervento del giudice di legittimità, in parte anche sostanziali[12]) del momento perfezionativo della notifica per notificante e notificato, poi codificato con l’introduzione, ad opera del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, del terzo comma dell’art. 149 c.p.c.

Dopo aver ribadito i fondamenti costituzionali che hanno sorretto l’enunciazione di tale principio, richiamando in particolare il principio di ragionevolezza[13], le Sezioni Unite esimono da responsabilità il notificante che, dopo aver tempestivamente espletato l’adempimento a lui spettante ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non riesca a portare a termine il procedimento notificatorio a causa di un evento che non era tenuto a conoscere e di cui viene messo al corrente solo a seguito della recezione della relata di notifica negativa dell’ufficiale giudiziario. E ciò in quanto addebitare gli effetti negativi (i.e. inammissibilità exart. 331 c.p.c. dell’impugnazione) al notificante risulterebbe contrario al principio di ragionevolezza e alle garanzie costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Costituzione, non potendosi equiparare l’inerzia prevista dall’art. 331, comma 2, c.p.c., con il tempestivo compimento del procedimento notificatorio, seppure non perfezionato, e non potendosi ammettere la compressione del diritto di difesa (recte, azione) alla parte che, pur attivandosi tempestivamente, non riesca a compiere l’attività prescritta dal giudice nel termine da questi fissato per una causa ad essa non imputabile.

Nel panorama giurisprudenziale non mancavano, comunque, pronunce favorevoli all’assegnazione della remissione in termini in relazione all’inosservanza incolpevole dell’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.[14]

Il quid novi della pronuncia del 2005 consiste nel collegamento creato tra la soluzione offerta della rimessione in termini del notificante e le argomentazioni costituzionali, tempestivamente recepite, focalizzate sull’“interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d’impulso”. E tanto si spiega proprio per la particolarità della fattispecie, in cui l’evidenza della non imputabilità al notificante della ragione del non perfezionamento della notificazione è quanto mai oggettiva, consistendo nel decesso del destinatario della notifica. Proprio in questo caso, allora, la soluzione offerta mostra il limite della teoria costituzionale elaborata dalla Consulta e recepita dal giudice di legittimità: l’anticipazione degli effetti della notifica per il notificante, che costituisce il nucleo del principio della scissione degli effetti della notifica per taluni effetti come elaborata dalla Corte Costituzionale – è caratterizzata da una insita precarietà e provvisorietà ed è destinata a consolidarsi definitivamente solo con la recezione dell’atto da parte del notificato (o con l’evento considerato dalla legge come equivalente alla ricezione)[15]. In assenza di tale evento, gli effetti della notificazione, seppure anticipati, vengono meno. Ma far venir meno tali effetti per il ritardo non volontariamente tenuto dal notificante è lesivo delle garanzie costituzionali in ambito processuale, sicché pare opportuno ricondurre il sistema a ragionevolezza prevedendo uno strumento (i.e. la rimessione in termini) che consente di superare la causa di inammissibilità dell’impugnazione[16].

Invero, sotto il profilo della non imputabilità degli eventi al notificante, non v’è differenza tra l’ipotesi decesso del destinatario e tutte le ipotesi in cui il ritardo nel compimento della notificazione sia riferibile agli altri soggetti che intervengono nel procedimento notificatorio, in quanto le attività di tali soggetti rimangono al di fuori della sfera di disponibilità di colui che richiede e attiva l’iter di notifica[17]. In una prospettiva generale, che oltrepassa il perimetro delineato dall’ordinanza interlocutoria in esame, per quanto, in caso di notificazione tardiva o rimasta incompiuta, sotto il profilo della dimostrazione dell’assenza di colpa del notificante, il decesso del destinatario e la responsabilità del ritardo ascrivibile ai soggetti che compiono il procedimento notificatorio su richiesta del notificante differiscano tra loro[18], non vi sono ragioni per ritenere che il principio della rimessione in termini espresso per la prima ipotesi non possa essere esteso anche alle circostanze che rientrano nella seconda ipotesi, sotto l’egida dei diritti costituzionali e del principio di ragionevolezza invocati dalla pronuncia delle Sezioni Unite.

[6] Pres. Carbone, Rel. Criscuolo, in Foro It., 2005, I, 2401 ss., con nota di Caponi, Un passo delle sezioni unite della Cassazione verso la rimessione nei termini di impugnazione.

[7] Nella pronuncia del 2005, l’ordine di integrazione del contraddittorio proveniva dalla medesima Corte di cassazione (e non dal giudice di merito, come nella fattispecie sottesa all’ordinanza in esame) a seguito di ricorso avverso una sentenza emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

[8] Ad eccezione del caso in cui il decesso si fosse verificato nella pendenza di detto termine e che tale circostanza venisse debitamente provata: Cass. 7 ottobre 1991, n. 10469; Cass. 28 novembre 1997, n. 12033; Cass. 9 ottobre 2000, n. 13393; Cass. 13 febbraio 2004, n. 2778.

[9] Caponi, Un passo delle sezioni unite della Cassazione, cit., 2402.

[10] Corte Cost., 26 novembre 2002, n. 477, in Foro It., 2003, I, 13, con nota di Caponi, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all’ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze dei terzi e Corte Cost. 23 gennaio 2004, n. 28, che ha esteso il principio affermato dalla precedente pronuncia alle notificazioni eseguite a mezzo ufficiale giudiziario, in Foro It., 2004, I, 645, con nota di Caponi, Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte Costituzionale).

[11] Dalle più risalenti pronunce era chiara la finalità di superare la concezione essenzialmente unitaria attribuita dal legislatore alla notificazione affermando che il perfezionamento differito doveva necessariamente riguardare il solo soggetto destinatario, mentre per notificante la notifica si sarebbe dovuta considerare perfezionata solo col compimento delle formalità di legge: v. Cass. 19 giugno 1962 n. 1559; Cass. 10 aprile 1970; Cass. 26 agosto 1971; Cass. 16 luglio 1975, n. 2797.

[12] Ci si riferisce alla prescrizione: al riguardo, si segnalano Cass. 19 agosto 2009, n. 18399, ove si afferma che “Sarebbe infatti del tutto irrazionale scindere gli effetti processuali e quelli sostanziali della domanda statuendo che i primi si producono dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e i secondi dal momento della ricezione dello stesso da parte del destinatario. Pertanto, ai fini della tempestività dell’interruzione della prescrizione (ai sensi dell’art. 2943, 1º co., c.c.), occorre avere riguardo non già al momento in cui l’atto viene consegnato al destinatario, ma a quello antecedente in cui esso è stato affidato all’Ufficiale Giudiziario, il quale poi lo ha notificato ricorrendo al servizio postale”, in Obbl. e Contr., 2010, 811 ss., con nota di Follieri, L’interruzione della prescrizione: recettizietà e momento perfezionativo della notifica; sul punto sono poi intervenute le Sezioni Unite con sentenza 9 dicembre 2015, n. 24822, stabilendo che “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario si estende anche all’effetto sostanziale dell’interruzione della prescrizione del diritto fatto valere con la domanda giudiziale ove possa conseguirsi solo con l’esercizio dell’azione, conseguendone che l’interruzione si verifica in virtù della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”, in Riv. dir. proc., 2016, 3, 882 ss., con nota di Mancuso, Capacità espansiva del principio di scissione degli effetti della notificazione.

[13] Sul punto, v. Cass. 9 dicembre 2015, n. 24822 (nota precedente) ove espressamente si riconosce che “nell’impostazione della Corte Costituzionale il parametro del diritto di difesa appare svolgere una funzione logica complementare e aggiuntiva: il vero parametro di costituzionalità è il principio di ragionevolezza”.

[14] Cass. 6 febbraio 2004, n. 2292 ove si afferma che “Perché, in particolare, il giudice possa, legittimamente, concedere un nuovo termine ex art. 331 c.p.c. è indispensabile, in primis , non tanto che il precedente termine non sia stata rispettato per una causa di forza maggiore ma che la parte onerata dell’ordine di integrazione del contraddittorio abbia rispettato il precedente termine, sia pure attraverso una notifica «nulla»“; Cass. 19 agosto 2003, n. 12179 che limita la proponibilità dell’istanza di rimessione in termini alla vigenza del termine assegnato originariamente ex art. 331 c.p.c.; Cass. 15 luglio 2003, n. 11072; Cass. 5 luglio 2001, n. 9090; Cass. 5 luglio 2000, n. 8952; Cass. 24 luglio 1999, n. 8009; Cass. 13 luglio 1995, n. 7658, ove si sostiene che “la sanzione di inammissibilità dell’impugnazione prevista dall’art. 331 c.p.c. per l’ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice può escludersi solo se la parte interessata non sia stata in grado di rispettare il termine a causa di fatti ad essa non imputabili né per dolo né per colpa», precisando, peraltro, contestualmente che è onere della parte fornire la prova di non avere potuto rispettare il termine per fatti a essa non imputabili”; Cass. 26 ottobre 1992, n. 11626.

[15] Caponi, Un passo delle sezioni unite della Cassazione verso la rimessione nei termini di impugnazione, in Foro It., 2005, I, 2402.

[16] Sul punto, v. ancora Caponi: “poiché il nostro sistema prevede però una pluralità di procedimenti di notificazione tra loro distinti e, sul piano della teoria della fattispecie, risulta difficile agganciare un effetto giuridico preliminare di un procedimento che poi non si è perfezionato ad un successivo e diverso procedimento, questa estensione della regola de qua [la regola introdotta dalla Corte Costituzionale di evitare che il notificante subisca una decadenza dovuta al ritardo a lui non imputabile nell’esecuzione della notificazione, ndr] si risolve in realtà in una rimessione in termini del notificante“, Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione (art. 153, 2° comma, c.p.c.), in Foro It., 2009, V, 286.

[17] Ivi, 2403.

[18] L’assenza di colpa del notificante emerge, nella prima ipotesi, in caso di notificazione eseguita a persona fisica dall’ufficiale giudiziario o a mezzo cronologico, ictu oculi, dalla relata di notifica negativa ovvero dalla ricevuta di consegna riconsegnata al notificante dal servizio postale.

Pochi anni dopo, le Sezioni Unite, si sono pronunciate, con la sentenza del 24 luglio 2009, n. 17352[19], in materia di notificazione tardiva in un caso in cui la notificazione dell’impugnazione di una pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche era avvenuta oltre il termine lungo a causa del trasferimento dell’avvocato presso cui si era eletto domicilio, essendo stata effettuata tempestivamente ma all’indirizzo sbagliato, e così rinnovata all’indirizzo corretto, ma tardivamente rispetto al termine exart. 327 c.p.c.[20].

Richiamando una precedente pronuncia delle medesime Sezioni Unite 2006[21] (seguita da ulteriori pronunce a sezione semplice[22]) nella quale era stato affermato che gli stessi principi posti alla base della scissione degli effetti della notifica (artt. 3 e 24 Costituzione, contemperamento degli interessi delle parti coinvolte, principio di ragionevolezza) giustificavano una interpretazione costituzionalmente orientata anche nell’ipotesi di incolpevole mancato esito del procedimento notificatorio, si è così rilevato che le esigenze di continuità e speditezza che caratterizzano il procedimento di notificazione – in quanto fattispecie a formazione progressiva connotata da una sequenza diacronica di atti produttivi di effetti disallineati sotto il profilo temporale per mittente e destinatario – sarebbero contraddette laddove, tramite l’istituto della rimessione in termini, venisse demandato al notificante di ricorrere al giudice per porre rimedio agli effetti negativi della tardività del perfezionamento della notificazione. E ciò anche nell’ottica di una interlocuzione necessaria e fisiologica tra notificante e ufficiale giudiziario, potenzialmente idonea a fornire “sostanziale unità al procedimento quando, dopo che una prima fase del procedimento non abbia avuto positiva conclusione per l’accertata mancata corrispondenza della situazione di fatto a quella indicata dall’istante, quest’ultimo fornisca ulteriori indicazioni ai fini del perfezionamento della notificazione”.

Il giudice di legittimità, dunque, include il principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Costituzione) nel novero delle garanzie che sorreggono la logica delle regole in tema di notificazioni e ne trae la ratio per sostenere che “la necessità di una previa costituzione in giudizio per la richiesta di un provvedimento giudiziale sulla rinnovazione della notificazione comporta un rilevante allungamento dei tempi del giudizio, oltre che un appesantimento delle procedure”.

Viene così enunciato il principio di diritto secondo cui, in caso di mancato perfezionamento dell’iter notificatorio in un termine perentorio per causa non imputabile al notificante, questi ha l’onere di chiedere la ripresa del procedimento di notificazione entro un termine ragionevole per salvare la retrodatazione degli effetti della notifica come elaborata dal principio di scissione. La ragionevolezza del termine si ricava, a detta delle Sezioni Unite, dai tempi necessari che la prassi e la comune diligenza richiedono per conoscere degli esiti di una notificazione e fornire le informazioni ulteriori necessarie per la sua ripresa.

Le pronunce successive a tale intervento hanno fatto applicazione del principio così enunciato[23] anche, come viene ricordato nell’ordinanza interlocutoria, in ipotesi di tardività della notificazione rinnovata a seguito del decesso del destinatario della notifica (Cass. 6 giugno 2012, n. 9114).

Successivamente, con la sentenza del 15 luglio 2016, n. 14594, le Sezioni Unite, tornando ad occuparsi del tema della tardività della notificazione dell’impugnazione dovuta al trasferimento del procuratore presso cui la parte aveva eletto domicilio, perfezionatasi oltre il termine lungo di un anno ex art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis, dopo aver escluso l’imputabilità della tardività alla notificante[24], affermano che “dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta. Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325 c.p.c.”[25], fatta salva la possibilità di provare che tale termine non sia stato sufficiente per le particolari e specifiche difficoltà incontrate nella rinnovazione della notifica[26].

Una siffatta pronuncia è evidentemente scaturita dalla sensazione di incertezza del diritto derivante dall’applicazione del principio (affermato nel 2009) dell’onere di immediata riattivazione del notificante, che, non constando di riferimenti e quantificazioni temporali, richiedeva di compiere singole valutazioni caso per caso, al fine di verificare se tale onere fosse stato rispettato o meno.

Tanto ha condotto la Corte ad adottare un approccio, più che nomofilattico, di vera e propria creazione legislativa, giustificata dal ragionevole fine di porre fine alle asimmetriche applicazioni del principio precedentemente enunciato e così promuovere una risposta di giustizia più equa e prevedibile[27].

[19] Pres. Elefante – Rel. Toffoli, in Giust. civ., 2009, 1274 ss.

[20] Al riguardo, le Sezioni Unite, richiamando una loro pronuncia di poco precedente (Cass. sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818) chiariscono anche che “nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorchè eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento”; indirizzo da ultimo ribadito da Cass. 28 febbraio 2019, n. 5997.

[21] Cass. Sez. Un., 4 maggio 2006, n. 10216.

[22] Cass. 21 novembre 2006, n. 24702, in Foro It., 2008, I, 889; Cass. 19 marzo 2007, n. 6360, in Giust. civ. Mass., 2007, 3; Cass. 12 marzo 2008, n. 6547, in Giust. civ. Mass., 2008, 3, 402.

[23] V. Cass. 30 settembre 2011, n. 19986 la quale onera il notificante di riattivare il procedimento di notificazione con “sollecita diligenza”; Cass. 26 marzo 2012, n. 4842, in Giust. civ. Mass. 2012, 3, 404; Cass. 11 settembre 2013, n. 20830; Cass. 19 novembre 2014, n. 24641; Cass. 25 settembre 2015, n. 19060; Cass. 26 settembre 2018, n. 23007.

[24] In quanto il difensore domiciliatario, esercente l’attività fuori dal proprio circondario, non aveva provveduto a comunicare il mutamento del proprio indirizzo: v. supra nota 20.

[25] Il ragionamento delle Sezioni Unite è che se i termini ex art. 325 c.p.c. sono stati ragionevolmente stabiliti per concepire, redigere e notificare l’atto di impugnazione, la loro metà deve ritenersi più che sufficiente per il compimento della sola ultima attività di notificazione.

[26] Tra le pronunce successive che, aderendo alle Sezioni Unite, applicano il principio de quo, v., ex multis, Cass. 28 novembre 2017, n. 28388, la quale estende il principio anche ai termini previsti per il procedimento notificatorio delle sanzioni amministrative regolate dal d.lgs. 285 del 1992 (Codice della strada), in De Jure, con nota di Summa, Per ‘salvare’ il termine di una notifica non andata a buon fine il notificante deve essere diligente e tempestivo; Cass. 5 aprile 2018, n. 8445, in De Jure; Cass. 24 ottobre 2018, n. 26915, ove si osserva che “la ripresa del procedimento notificatorio è rimessa alla parte istante e deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perché questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perché non sarebbe ‘neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata (…) in assenza del contraddittorio con la parte interessata’ (precisazione questa operata, modificando precedente indirizzo, da Cass. Sez. U. 24/07/2009, n. 17352)“, in De Jure, con nota di Papanice, Tempestività della rinnovazione della notifica del ricorso in Cassazione.

[27] La posizione assunta dalle Sezioni Unite deve ritenersi “senz’altro coraggiosa laddove sembra sostituirsi al legislatore nell’indicare precisamente tale termine, a differenza di quanto era avvenuto nella giurisprudenza precedente” potendo “apparire, prima facie, espressione della tendenza, talvolta manifestata negli ultimi anni, dalla nostra S.C. a trasformarsi in una Corte del precedente, alla medesima stregua delle Corti dei sistemi processuali di common law“, Giordano, Le Sezioni Unite precisano il termine entro il quale deve essere rinnovata la notifica non andata a buon fine, in De Jure.

Alle Sezioni Unite spetta dunque di individuare il principio da applicare alla circostanza di decesso del destinatario della notifica exart. 331 c.p.c., selezionando una soluzione tra quella formulata nel 2005, con riferimento alla medesima circostanza e incline all’applicazione della richiesta al giudice della rimessione in termini per l’esatto compimento della notificazione, e quella, successivamente formulata con riferimento alle ipotesi generiche di notificazione dell’impugnazione, che onera il notificante di attivarsi per il perfezionamento dell’iter notificatorio non conclusosi per causa a questi non imputabile senza ulteriore dispendio di tempo.

Se la prima soluzione consente di salvaguardare il rispetto delle norme (a tutta salvezza del principio di certezza del diritto) sotto i profili, da un lato, della perentorietà del termine di cui all’art. 331 c.p.c., e, dall’altro, della possibilità della parte che sia incolpevolmente incorsa in una decadenza di avvalersi dello strumento della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., la seconda soluzione offre la possibilità di garantire la contrazione dei tempi processuali, in ossequio al canone di ragionevole durata del processo (di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU) che negli ultimi tempi costituisce un crocevia fondamentale per la soluzione da parte delle Sezioni Unite delle più disparate questioni processuali loro affidate.

V’è da attendersi e auspicare che le Sezioni Unite, adottando quale criterio di scelta e argomentazione il principio di ragionevolezza (come già avvenuto con riferimento ai precedenti interventi sul tema), operino un bilanciamento dei valori in conflitto, seguendo, anche implicitamente, un preciso iter logico-sistematico per compiere una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme coinvolte e dei principi precedentemente espressi, così preferendo la soluzione che consente di salvaguardare il valore che risulta preminente[28].

Ad avviso di chi scrive, nel nostro ordinamento positivo, de iure condito, il riferimento temporale che le Sezioni Unite del 2016 hanno introdotto, per quanto animato dai nobili fini di uniformare le valutazioni condotte sulla “solerte diligenza” ovvero sulla tempestività del notificante e di contrarre i tempi processuali, non gode di una tenuta certa e stabile e potrebbe risultare, nelle contingenze e particolarità che connotano le singole vicende processuali, inidoneo per le attività e le fasi che il procedimento di notifica deve attraversare prima del suo perfezionamento.

Pare allora preferibile attenersi a quanto il codice di rito prevede per le ipotesi di decadenza incolpevole dai termini perentori e così affidare al giudice il compito di assegnare un nuovo termine (quantificato sulla base delle evidenze fornite dalla parte che chiede la rimessione in termini), con l’auspicio che all’interno degli uffici giudiziari tali questioni vengano trattate sollecitamente e tempestivamente, nel rispetto del canone della ragionevole durata del processo.

[28] V. con riferimento all’adozione del criterio del bilanciamento, Cass. 9 dicembre 2015, n. 24822 (supra, nota 12), la quale descrive ampiamente i passaggi logici e sistematici che il giudice è chiamato a svolgere con riferimento alle problematiche questioni relative alle notificazioni e alla ricerca del valore preminente tra i principi coinvolti.

Redazione

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