DDL Pillon: le novità introdotte e le motivazioni che hanno spinto a una riforma

Scarica PDF Stampa
Dott.ssa  Lucia di Palermo ha intervistato la Dott.ssa Guendalina Scozzafava, Assistente Sociale, Consulente Socio Giuridico, per aver partecipato al tavolo tecnico per la stesura delle rettifiche al testo originale DDL  Pillon.

Dott.ssa Scozzafava di cosa si occupa?

Da diversi anni mi occupo, in qualità di assistente sociale specialista e consulente socio giuridica, delle situazioni di padri separati che vedono compresso, se non addirittura compromesso, il proprio diritto/dovere di esercitare una piena funzione genitoriale anche successivamente alla conclusione della relazione coniugale o comunque di coppia.

Nelle maglie di questa mia attività professionale, sono stata contattata dal referente del Movimento 5 Stelle di Trento che ha avviato, su indicazione del proprio gruppo consigliare, un tavolo di lavoro per riflettere attorno al principio della bigenitorialità e alla sua valenza sociale partendo dallo spunto dato dal disegno di legge n. 735 e dalla discussione pubblica che attorno al tema si è sollevata, anche a seguito dell’intervento dei media.

Volume consigliato

Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

110.00 €  104.50 €

Qual è il contributo apportato dal “ tavolo di lavoro” al quale ha partecipato?

Il tavolo di lavoro a cui ho partecipato apportando il mio contributo tecnico professionale aveva quale obbiettivo prioritario ed esclusivo quello di far chiarezza sugli articoli proposti dal DDL analizzando  il disegno di legge come proposto, discutendone e predisponendo emendamenti di senso da sottoporre al vaglio della Commissione Permanente di Giustizia.

Ritengo opportuno ricordare come il dibattito mosso attorno al DDL 735 riproduce, per alcuni versi, quello che si ebbe in occasione dell’approvazione della legge 54 del 08 febbraio 2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

Anche in quell’occasione vi furono contrasti ideologici e scontri dogmatici, ma il risultato finale è da cogliere comunque come un successo in termini di crescita culturale e sviluppo della società, per quanto riguarda, nello specifico, il raggiungimento di due importanti caposaldi: la diffusione sempre più ampia della cultura della bigenitorialità nelle relazioni fra genitori e figli anche successivamente alla crisi di coppia e la ripartizione paritetica del tempo trascorso con i figli da parte di entrambi i genitori, il cosiddetto affido condiviso.

Come tutte le norme la loro emanazione non è direttamente proporzionale alla loro capacità di sortire effetti pregnanti in termini di effettivo ottenimento del principio massimo che tendono a raggiungere, soprattutto laddove questo prevede un cambiamento culturale fortemente radicato nell’antropologia e nelle dinamiche sociologiche istitutive di una società e dell’organizzazione che questa si è data nel corso della storia.

La legge 54/2006 ha dunque certamente contribuito e dei buoni risultati ha già prodotto in termini di avanzamento verso il riconoscimento della pari dignità dei genitori non solo nella crescita e nell’accudimento dei propri figli, ma anche nella valorizzazione delle figure genitoriali in quanto portatrici di pari diritti e doveri e in quanto fondamentali – entrambi nello stesso modo e con lo stesso peso – per un equilibrato sviluppo psico emotivo dei propri figli

Molti tribunali (non tutti purtroppo, non ancora) hanno superato la limitazione temporale del genitore non collocatario al fine settimana alternato, a cui si aggiungeva qualche settimana di vacanza, per traghettare su un’organizzazione temporale più vicina al principio della bigenitorialità.

Quanto accaduto è stato indubbiamente importante, fosse anche solo perché ha gettato il seme del cambiamento verso il principio della bigenitorialità, ma tanta strada ancora è da fare.

Secondo lei qual è il ruolo della mediazione?

Scorrendo verso un’analisi del disegno di legge che concentri l’attenzione su quelli che sono stati gli elementi centrali della novella e che maggiormente hanno attenzionato l’opinione pubblica e politica, non si può non partire da una riflessione attorno alla mediazione famigliare, quale strumento certamente utile nella gestione delle crisi famigliare e per la conversione del conflitto in una nuova risorsa da investire per identificare un percorso differente e generativo della coppia che sia in grado di costruire nuove forme di dialogo funzionali all’esercizio delle responsabilità genitoriali, ma per sua natura avulso da ogni forma e misura di obbligatorietà.

La mediazione è stata, fin’oggi uno strumento, disponibile gratuitamente o comunque attraverso il principio della voucherizzazione dei servizi contemplato dalla Legge  328/2000,  diretto a favorire o a ripristinare il dialogo tra i genitori che si separano puntando il proprio focus sull’aspetto relazione e dunque partendo dalla consapevolezza che i problemi non sono generati esclusivamente dal comportamento dell’altro e che dunque è necessario definire nuove regole generali che consentano la definizioni di un nuovo equilibrio, da entrambi voluto e condiviso.

Che cosa pensa dell’obbligatorietà della mediazione proposta dal DDL Pillon?

Personalmente ritengo che sia poco opportuno violare il principio costitutivo della mediazione famigliare, imponendola come procedimento obbligato e finalizzato al raggiungimento di un accordo, al pari di altre forme di mediazione già considerate propedeutiche al dirimere delle liti in altre materie del procedimento civilistico.

In presenza di figli minori, la mediazione diviene – secondo il DDL 735 – obbligatoria, pena improcedibilità del giudizio di separazione o di divorzio.

Dunque riconoscendo e valorizzando lo strumento della mediazione quale importante ausilio per redimere le liti e favorire il dialogo, si marca nuovamente l’attenzione sull’importanza – in termini di efficacia possibile dello strumento stesso – della determinazione attiva da parte dei soggetti direttamente interessati dal procedimento conciliatorio.

Al fine di favorire l’accesso allo strumento conciliatorio della mediazione, per sostenerne la diffusione e la conoscenza della sua utilità, ritengo possa essere positivamente accolta l’ipotesi di un primo incontro di mediazione gratuito, quando liberamente scelto dalle parti in causa, mantenendo però sempre alta l’attenzione anche sul contenimento dei tempi affinché l’intento di degiurisdizionalizzare il conflitto non comporti il costituirsi di una zona grigia dove i tempi si dilatano, gli attori si moltiplicano, i costi lievitano e, alla fine, si finisce nuovamente dinnanzi ad un giudice ancora più arrabbiati e con un carico di problemi da gestire amplificato dal tempo trascorso nel tentativo di trovare una soluzione extra giudiziale, anche in quelle situazioni che per loro natura non sono mediabili e che potrebbero trovare giovamento solo da un intervento giudiziario solerte.

Oltre alla mediazione famigliare il DDL 735 introduce, quale ulteriore risorsa per la gestione del conflitto, quella del coordinatore genitoriale, di cosa si tratta?

A tal riguardo è opportuno precisare che è attualmente in corso una definizione sostanziale della figura del coordinatore genitoriale presso i differenti ordini professionali e pertanto la sua organizzazione non può oggi essere predeterminata e dunque rientrare all’interno di un complesso normativo che ne prevede l’utilizzo in caso di conflittualità delle figure genitoriali.

Altrettanto rilevanti sono le riflessioni nate attorno al principio del tempo paritetico che non hanno escluso, neanche in questo caso, la rilevanza prevalente dell’interesse superiore del minore chiamata ad avere sempre un ruolo centrale nella gestione della crisi famigliare.

In tale prospettiva non si può escludere la valutazione delle peculiarità specifiche di ogni caso concreto e la sua attenta valorizzazione da parte del giudice, anche laddove la definizione di una ripartizione paritetica del tempo debba tenere in considerazione, in maniera ragionevole, gli impegni lavorativi delle due figure genitoriali prevedendo dunque altre formule confacenti a garantire un tempo equivalente (ad esempio ricorrendo ad una gestione differenziata e compensativa dei periodi di vacanza).

Considerata l’impossibilità di prevedere in maniera sistematica e standardizzata le differenti ipotesi alle quali applicare una regola generale, è necessario ragionare in termini astratti partendo da principi fondamentali affinché il figlio minore possa effettivamente esercitare il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, ricevendo da loro cura, educazione, istruzione e assistenza morale.

In tale cornice ogni provvedimento adottato non può esimersi dall’uniformarsi al principio di uguaglianza morale e giuridica delle figure genitoriali che mantengono dunque, anche successivamente alla separazione, stessi diritti e doveri, salvo comprovato pericolo di pregiudizio per la salute psico fisica del minore (violenza endo-famigliare sia fisica che psichica e sia agita che assistita, abusi sessuali, trascuratezza).

Affinché tale principio della bigenitorialità diventi effettivamente e concretamente realizzabile è opportuno definire il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ambo i genitori anche ai fini delle comunicazioni istituzionali, scolastiche e sanitarie. Tale aspetto potrà essere realizzato solo grazie ad un intervento del legislatore che ne dia regolamentazione.

Altro aspetto importante trattato dal disegno di legge in questione è stato quello del piano genitoriale, mutuato dalla coordinazione genitoriale di Debra Carter, da considerarsi come uno strumento in grado di articolare e definire pressoché tutti gli aspetti della genitorialità, offrendo così alle coppie genitoriali una struttura solida a cui riferirsi per la gestione dei minori e mantenendo una gestione funzionale de una comunicazione efficace sulle questioni relative ai figli, ce ne può parlare?

Il piano genitoriale ha indubbiamente una natura personalistica che lo chiama ad una costante rimodulazione e flessibilità  affinchè possa essere sempre  uno strumento “su misura” delle specifiche esigenze del minore e affinchè ciò accada deve essere garantito un sistema di accesso facilitato e semplificato al giudice ogni qualvolta risulti necessario apportare delle modifiche al piano genitoriale.

Dovrà dunque essere previsto un sistema similare a quello oggi esistente per il ricorso al giudice tutelare nei casi di protezione giuridica delle fragilità, e nello specifico nei ricorsi ex lege 6/2004, per i quali l’amministratore di sostegno può ricorrere al giudice ogni qualvolta le esigenze del beneficiario necessitano di una rimodulazione del decreto di nomina, ottenendo da questi risposte in tempi rapidi e filtrate da burocrazie ostative all’effettiva realizzazione del superiore interesse del beneficiario.

Concludo dicendo che la corretta applicazione dei principi fin qui esposti potrà fungere da effettivo contrasto all’alienazione genitoriale, che ricordiamo essere una grave forma di abuso contro bambini coinvolti nelle dinamiche conflittuali di separazione dei genitori e che può portare a serie conseguenze per il loro sviluppo psico emotivo.

Tutto ciò sarà possibile quando sarà chiaramente diffuso il significato effettivo della bigenitorialità, che non significa trascorrere uguale tempo con entrambi i genitori, ma significa partecipazione attiva da parte di entrambe le figure genitoriali nel progetto educativo, di crescita, di assistenza alla prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell’evento della separazione.

È una partita che può essere vinta, se ognuno saprà giocare attivamente e responsabilmente il proprio ruolo.

 

Lucia Di Palermo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento