Equidi animali d’affezione: nel Ddl AC 2585 nuove sanzioni penali

Alla Camera il Ddl AC 2585 sugli equidi: stop a macellazione e PMSG. Previsto un nuovo delitto con reclusione e multa fino a 100.000 euro.

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Presentato alla Camera un disegno di legge riguardante il riconoscimento degli equidi come animali di affezione e altre disposizioni per la loro tutela e per la promozione di misure per la riconversione degli allevamenti: vediamo le misure penali ivi previste. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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Indice

1. Ddl AC 2585: contesto della proposta e focus dell’analisi


È stato recentemente presentato innanzi alla Camera dei Deputati un progetto normativo concernente il riconoscimento degli equidi come animali di affezione e altre disposizioni per la loro tutela e per la promozione di misure per la riconversione degli allevamenti, vale a dire il disegno di legge AC 2585.
Orbene, tra le misure ivi previste, si segnala anche l’introduzione di una nuova figura di reato, e segnatamente un delitto, con cui, come vedremo da qui a breve, si vuole sanzionare, per l’appunto a livello penale, la violazione di alcuni dei precetti normativi contemplati in siffatto disegno di legge.
Scopo del presente scritto è dunque quello di vedere com’è stata concepita codesta ipotesi delittuosa. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Art. 6 Ddl AC 2585: nuovo delitto, condotte vietate, pene e aggravante


L’art. 6, co. 1, disegno di legge AC 2585 stabilisce quanto segue “Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni degli articoli 1, comma 2, e 5, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 100.000 euro. Qualora le carni derivanti dalla macellazione siano immesse sul mercato, la pena è aumentata di un terzo”.
Di conseguenza, fermo restando la natura sussidiaria di tale illecito penale (come si evince dall’uso delle parole “Salvo che il fatto costituisca reato”), con siffatta previsione di legge, si vuole comminare la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e quella della multa da 30.000 euro a 100.000 euro, allorché siano poste in essere le seguenti condotte (le quali sono vietate sempre da siffatto progetto normativo): 1) l’allevamento di equidi da destinare alla macellazione nonché la loro esportazione o importazione per lo stesso fine, seppur in via indiretta (in contrasto con quanto stabilito dal comma secondo dell’art. 1 di codesto progetto di legge); 2) la produzione, la commercializzazione, la distribuzione, la somministrazione, l’importazione e l’esportazione di farmaci veterinari contenenti il principio attivo della gonadotropina sierica equina (il che sarebbe vietato alla luce di quanto sancito dal comma primo dell’art. 5 sempre di siffatto disegno di legge).
Ciò posto, chiarito l’elemento oggettivo che contraddistingue questo reato, per quanto invece riguarda l’elemento soggettivo, ad avviso di chi scrive, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di porre in essere una tra tali condotte.
Chiarito anche siffatto elemento costitutivo, la norma incriminatrice qui in esame, sempre al comma primo, inoltre, prevede pure un’aggravante, evidentemente speciale (in quanto si riferisce unicamente a codesto delitto), a effetto comune (in quanto tale elemento accidentale implica un incremento sanzionatorio sino a un terzo), allorquando le carni derivanti dalla macellazione siano immesse sul mercato.
Infine, se al comma secondo di questo articolo 6, sono previste anche sanzioni amministrative (essendo ivi disposto quanto segue: “In caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 2, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 50.000 euro. La pena è aumentata di un terzo se dal fatto deriva un danno per la salute dell’animale”), al seguente comma terzo è stabilito che le “entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono destinate al sostegno delle associazioni che operano nell’ambito della prevenzione e della lotta al randagismo”.
Tal che ne discende che, in presenza di siffatte sanzioni pecuniarie, è preveduto che, una volta comminate (e naturalmente riscosse), esse siano devolute a favore di quelle associazioni, il cui ambito di attività riguarda la prevenzione e la lotta al randagismo.

3. Conclusioni: novità penali e possibili sviluppi dell’iter parlamentare


Questa sono in sostanza le novità connotano siffatto disegno di legge sotto il versante penale.
Non resta dunque che attendere di vedere se codesto progetto normativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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