Danno morale: tabelle di Milano non vincolanti

Redazione 14/04/16
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Il giudice di merito può quantificare il pregiudizio morale in una misura diversa e maggiore rispetto alla quantificazione delle Tabelle di Milano, ai fini di una integrale riparazione del pregiudizio subito.

È quanto affermato dalla Cassazione civile, sez. III, con la sentenza n. 5691 del 23 marzo 2016.

Il caso

Due genitori convenivano in giudizio una ASL affinché fosse condannata al risarcimento dei danni riportati dal figlio per non aver i medici dell’Ospedale riconosciuto immediatamente la torsione dei testicoli riportata dal minore durante una vacanza in Sicilia con la famiglia. In conseguenza della diagnosi imprecisa, il ragazzo veniva operato con ritardo, e ciò gli causò la perdita di un testicolo, nel frattempo necrotizzato.

Il Tribunale di Messina, con sentenza del 2009, accoglieva la domanda, dichiarando la responsabilità professionale dei sanitari dell’Ospedale e condannando la ASL di Messina a pagare al ragazzo la somma di Euro 14.312,28 a titolo di risarcimento danni, oltre spese.

La sentenza veniva confermata in appello. La ASL proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

La decisione

La ASL  rilevava, tra l’altro, un’erronea quantificazione del danno morale subito dal minore. Sosteneva che l’appellato avrebbe dovuto provare i patimenti effettivamente subiti alla luce della sua soglia di sopportazione del dolore interiore, diversa da individuo ad individuo. In mancanza di un parametro oggettivo di riferimento il danno morale non avrebbe potuto essere liquidato.

Sul punto, gli Ermellini hanno ritenuto corretto il distaccamento, nella quantificazione del danno morale subito dal giovane per la perdita di un testicolo, dall’ancoraggio alla quantificazione del danno biologico, ed alla determinazione automatica dello stesso in una percentuale del danno biologico riportato dal minore.

Invero, la quantificazione operata dal primo giudice prendeva correttamente in considerazione vari elementi:

– la natura e l’entità della lesione;

– la giovane età del soggetto leso;

– il grado di sofferenza morale;

– gli inevitabili riflessi sul piano neuropsichico della perdita del testicolo, che incide sulla funzione riproduttiva.

Tutti questi elementi portano ad attribuire al pregiudizio morale un maggior rilievo rispetto alla determinazione in una percentuale del danno biologico.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima di una lesione del diritto alla salute, il giudice di merito può discostarsi dalle Tabelle di Milano, laddove la situazione presenti alcuni elementi, da indicare in motivazione ai fini della sua completezza, che inducano a quantificare il pregiudizio morale subito in una misura diversa e maggiore rispetto alla quantificazione tabellare, ai fini di una integrale riparazione del pregiudizio subito.

Per quanto concerne il principio dell’onere probatorio, viene poi affermato che “la componente del danno morale non può ritenersi sussistente in re ipsa, ed è soggetta alle ordinarie regole probatorie in ordine alla sua sussistenza e alla sua gravità, e tuttavia non di meno esse sono ricostruibili facendo riferimento al ragionamento logico presuntivo, e cioè deducendo da un fatto noto – la lesione fisica e le sue ripercussioni sulla vita futura del giovane- il fatto ignoto, ovvero l’entità della afflizione morale che ne è derivata per il ragazzo”. 

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