Il danno morale deve essere ricompreso e liquidato nel danno non patrimoniale

Malasanità e risarcimento: il Tribunale di Salerno ribadisce che il danno morale non è autonomo ma si liquida nel non patrimoniale.

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Malasanità e risarcimento: il Tribunale di Salerno ribadisce che il danno morale non è autonomo ma si liquida nel non patrimoniale. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Salerno – Sentenza n. 3435 del 08-08-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_SALERNO_N._3435_2025_-_N._R.G._00003948_2023_DEPOSITO_MINUTA_08_08_2025__PUBBLICAZIONE_08_08_2025.pdf 157 KB

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Indice

1. Dallo sperone calcaneare all’osteomielite: l’intervento e le omissioni post-operatorie


Una signora si sottoponeva, prima, ad un esame RX al piede sinistro dal quale emergeva la presenza di un grosso sperone calcaneare plantare e, poi, ad una visita presso il locale ospedale per effettuare gli accertamenti diagnostici preventivi all’intervento chirurgico per la rimozione del predetto sperone calcaneare plantare.
Qualche giorno dopo la visita, la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale per l’asportazione dello sperone calcaneare.
Il giorno successivo all’intervento chirurgico, la paziente veniva dimessa con terapia farmacologica da eseguire a domicilio, senza che i sanitari la sottoponessero ad alcun esame diagnostico (RX) di controllo del piede dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico.
Nei giorni successivi, comparivano delle tumefazioni nella pianta del piede della paziente con fuoriuscita di materiale puruloide, associata a tallodinia e plantalgia con zoppia e impossibilità di appoggiare il piede.
In considerazione di ciò, la paziente si sottoponeva a delle visite mediche da cui emergeva la presenza di una osteomielite. Così la stessa adiva il tribunale di Salerno con un ricorso per accertamenti tecnico preventivo, al fine di far accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra l’evento lesivo subito e la condotta imprudente, imperita e negligente dei sanitari dell’ospedale.
All’esito del giudizio per ATP, il collegio di periti nominato dal giudice accertava che i sanitari del nosocomio avevano errato nell’esecuzione dell’intervento chirurgico per la rimozione dello sperone calcaneare, causando i danni alla salute lamentati dalla paziente. In particolare, i sanitari non avevano asportato completamente lo sperone, lasciando dei residui, ed avevano così favorito la comparsa dello stato infettivo e infiammatorio che era comparso dopo l’intervento.
All’esito del procedimento per ATP, la paziente conveniva quindi in un giudizio ordinario la struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

 

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2. Responsabilità della struttura e danno non patrimoniale: perché il danno morale non si liquida a parte


Preliminarmente, il Tribunale di Salerno ha ricordato che la giurisprudenza consolidatasi negli ultimi decenni (poi recepita anche nei più recenti interventi normativi) ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria all’interno della responsabilità contrattuale. In particolare, tra la struttura sanitaria e il paziente si configura un contratto atipico (detto di spedalità) a prestazioni corrispettive, che si conclude al momento in cui paziente viene accettato all’interno della struttura sanitaria e che fa sorgere a carico della struttura degli obblighi di messa a disposizione del personale medico e delle attrezzature necessari per l’esecuzione della prestazione medico-sanitaria richiesta dal paziente (il tutto a fronte dell’obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo, gravante sul paziente, sull’assicuratore o sul servizio sanitario nazionale).
In ragione di detta natura contrattuale della responsabilità della struttura, il paziente dovrà provare l’esistenza del contratto, senza avere l’onere di provare specifici aspetti di responsabilità professionale. Mentre la struttura sanitaria dovrà provare che la prestazione è stata eseguita in maniera diligente e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevedibile.
Per quanto concerne i danni che possono essere conseguenza di una responsabilità per malpractice medica, il tribunale ha evidenziato come la giurisprudenza abbia ricondotto a tale forma di responsabilità due tipologie di danni: quelli patrimoniali e quelli non patrimoniali.
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e va risarcito in tre casi: 1) qualora si verifichi una ipotesi di reato; 2) negli altri casi previsti dalla legge; 3) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla costituzione.
Pertanto, deve essere risarcito il danno che deriva dalla lesione del diritto inviolabile della salute (cioè il danno biologico), così come devono essere risarciti il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale, che si verifica nel caso di morte o grave invalidità di un congiunto, e il danno da lesione del diritto all’immagine, alla reputazione, al nome e alla riservatezza.
Secondo la giurisprudenza, poi, il danno non patrimoniale, essendo determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, è una categoria unitaria e non è suscettibile di essere diviso in sottocategorie.
Conseguenza di tale impostazione, secondo il tribunale salernitano, è che il danno morale, inteso come sofferenza morale e turbamento dell’animo, non può essere considerato come una figura autonoma di danno; ma tali tipologie di sofferenze devono rientrare ed essere ricomprese nella categoria del danno non patrimoniale.
Infatti all’interno di detta categoria il giudice deve tenere conto e liquidare tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento del danno attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
In altri termini, il danno morale potrà essere tenuto conto dal giudice solo per personalizzare in aumento il danno biologico da liquidare a favore del paziente che ha subito l’evento lesivo della salute, mentre non potrà essere liquidato separatamente.

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3. Condanna al risarcimento e no alla personalizzazione: il danno morale assorbito nel biologico


Nel caso di specie, il giudice ha fatto propri i risultati della perizia svolta in sede di ATP ed ha rilevato che le cure prestate dalla convenuta durante l’intervento chirurgico di asportazione dello sperone calcaneare erano state conformi alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle linee guida, ma che non erano state invece osservate dette buone pratiche e linee guida necessarie per garantire le condizioni di sepsi indispensabili nella catena assistenziale. In altri termini, il giudice ha ritenuto che l’osteomielite subita dal paziente dopo l’intervento chirurgico era dipesa dalle omissioni dei sanitari nella fase operatoria e post-operatoria.
Il giudice ha quindi ritenuto che le lesioni alla salute lamentate dalla paziente sono riconducibili causalmente alla condotta inadeguata dei sanitari ed ha così condannato la convenuta al risarcimento dei danni da quest’ultima subiti.   
Per quanto concerne i danni subiti dal paziente, il giudice ha liquidato a suo favore il danno non patrimoniale nella misura dell’importo complessivo di circa €.9.000. In particolare, il giudice ha accertato e liquidato a favore del paziente il danno biologico per invalidità permanente nella somma di circa €.4.000 e quello per l’invalidità temporanea in circa €. 5.000; mentre non ha ritenuto di applicare alcuna personalizzazione in aumento di detto danno, in quanto le condizioni di sofferenza ed i disagi lamentati dalla paziente (che costituirebbero il danno morale) possono ritenersi conseguenze del danno biologico stesso e tali da essere adeguatamente risarcite con la liquidazione di detto ultimo danno.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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