Danno biologico: la prova e la liquidazione

Redazione 26/06/20
Scarica PDF Stampa

Danno biologico: come fornire la prova?

Questo contributo è tratto da

I danni non patrimoniali

L’Opera ricostruisce in modo chiaro ed esauriente l’attuale assetto del danno non patrimoniale, esplicando la normativa di riferimento alla luce del decalogo di San Martino del 2019 che, non senza contrasti, ha dato risposta a molte delle criticità della disciplina.  Completo e puntuale, il testo offre un’analisi dell’istituto del risarcimento del danno non patrimoniale, con una specifica attenzione rivolta alla ricerca della maggiore attualizzazione delle tematiche e dei problemi affrontati. La trattazione supporta il Professionista nell’individuazione della tipologia di danno e dei presupposti per la richiesta di risarcimento, mediando concretamente tra teoria e pratica.   Gianluca PascaleAvvocato del Foro di Roma. Si occupa di contenzioso in materia di Diritto di famiglia e Responsabilità civile. Dottore di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani presso l’Università La Sapienza di Roma e presso la cattedra di Diritto Internazionale Pubblico dell’Università di Jaén. Autore di numerosi saggi ed articoli nei campi di diritto civile e di diritto internazionale, nonché di diverse monografie tra cui: Responsabilità del medico e risarcimento del danno dopo la riforma Gelli – Bianco (Maggioli).

Gianluca Pascale | 2020 Maggioli Editore

28.00 €  26.60 €

Il danno biologico trova definizione nel codice delle assicurazioni, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2006, negli artt. 138 e 139, quale lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico-legale, quale menomazione della persona in sé considerata riconducibile a tutte le funzioni naturali proprie del soggetto danneggiato, che determinano non solo conseguenze economiche, ma anche biologiche e relazionali. Il danno biologico è creazione giurisprudenziale; tale categoria di danno ha trovato riconoscimento nella sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986, che richiama l’art. 32 della Costituzione quale fonte normativa del danno biologico e concettualmente lo distingue dal danno morale e da quello patrimoniale in senso stretto.
Il danno biologico viene quindi risarcito in funzione del valore uomo in sé e per sé considerato, non per la lesione alla sua capacità lavorativa e produttiva. Il danno biologico risarcisce, quindi, i pregiudizi riguardanti i danni permanenti o temporanei alla salute, alla vita di relazione, estetici, alla capacità lavorativa generica, perdita della qualità della vita, perdita delle qualità relazionali, sociali e lavorative. Punto di partenza, per la conformazione del sistema della responsabilità civile e dell’illecito civile determinante danno ingiusto, è la storica sentenza della Corte Costituzionale del 14 giugno 1986, n. 184, che collegando la clausola generale del neminem laedere, contenuta nell’art. 2043 c.c., al precetto dell’art. 32 della Costituzione, ha configurato la disciplina della tutela del diritto della salute, in relazione ai danni ingiusti, primari e consequenziali, che derivavano dal fatto lesivo, nella struttura tipica dell’illecito civile, con le sue componenti di imputabilità soggettiva (per colpa in senso lato, inclusiva del dolo) oggettiva (per il nesso causale tra condotta ed evento) ed in relazione alla dicotomia del danno ingiusto nelle due categorie generali di danno patrimoniale e non patrimoniale. A partire da questa decisione interpretativa e sistematica, che tuttavia non prendeva una chiara posizione sulla natura non patrimoniale del danno, mentre più chiara era la distinzione tra il danno primario (poi indicato come danno biologico o lesione della salute, dove il termine lesione indica l’evento lesivo di danno) e gli altri danni consequenziali (patrimoniali e non), il diritto vivente ha elaborato una nozione complessa di danno biologico, che include la componente della menomazione fisica e psichica (componente a prova scientifica, che esige una valutazione medico-legale conforme ai principi della eziologia della scienza medica e biologica) ed una componente che attiene alla sfera della persona, e che è stata scomposta in sottovoci “storiche” quali il danno alla vita di relazione, la perdita delle qualità della vita personali in relazione al concreto vivere della persona attiva, la perdita delle qualità relazionali, sociali e lavorative. In breve, sulla base del comma 2 dell’art. 3 della Costituzione, il danno biologico da illecito (incluso l’illecito per fatto della circolazione) può essere letto come un ostacolo allo sviluppo della persona umana e del lavoratore, che ne impedisce la effettiva partecipazione alla vita politica, economica, culturale e sociale, della comunità (fondamento costituzionale del danno biologico interrelazionale).

Potrebbe interessarti anche Le novità dopo il Decalogo di San Martino

La liquidazione del danno biologico

Attualmente il danno biologico viene liquidato in via equitativa sulla base del criterio del c.d. “punto tabellare” che consente di individuare la somma da liquidare attraverso l’applicazione di tabelle che attribuiscono, ad ogni punto di invalidità, un valore monetario crescente e prevedono un demoltiplicatore ad ogni fascia di età. Sul versante probatorio il danno biologico dovrà essere provato attraverso documentazione medica accertante la menomazione all’integrità psicofisica. Il danno biologico infatti può essere scomposto nel danno all’integrità fisica e nel danno all’integrità psichica (spesso denominato “danno psichico”). Decisiva valenza probatoria avrà sul piano pratico la consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, effettuata sul danneggiato, a conferma delle risultanze documentali prodotte in giudizio. private, con decorrenza dal 1° gennaio 2006 ed effetto nei termini desumibili dal combinato disposto degli articoli 354, comma 4, e 355, comma 2 del medesimo provvedimento.
Tuttavia è necessario evidenziare che la CTU non costituisce un mezzo di prova, “ma uno strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, degli elementi acquisiti al processo attraverso l’attività delle parti” (4). Il consulente, al fine di svolgere l’indagine, si avvarrà dell’esame sulla vittima, sulla documentazione medica in suo possesso (preferibilmente originale). Valuterà, altresì, quanto dedotto in atti. Il quesito standard che il giudice rimette al CTU è il seguente: Esaminati gli atti di causa, la documentazione medica, visitato l’infortunato ed esperito ogni altro accertamento del caso: 1. descriva le lesioni riportare dalla parte lesa nel sinistro de quo, ne indichi le cause, i trattamenti praticati, la presumibile evoluzione e lo stato attuale del medesimo; 2. descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando al momento dell’evento dannoso e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate; 3. determini la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, indicandone le rispettive misure; 4. precisi se sussistono esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psicofisica, indicando se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento; in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione, il suo grado di probabilità e, nel caso si ritenga necessario un nuovo esame, precisi la data nella quale si dovrà procedere ad esso; 5. nel caso sussistano esiti di carattere permanente, dica se essi siano tali da incidere sulla capacità produttiva del periziando e li valuti percentualmente; a tal fine, tenga presente la effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo alla età del periziando stesso e alle sue condizioni psicofisiche e attitudini professionali; 6. dica, inoltre, se in conseguenza delle lesioni e in considerazione degli esiti permanenti delle stesse, si sia concretizzato un rischio di sopramortalità e, eventualmente, in quale percentuale; 7. indichi, infine, l’ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali. Ovviamente, il quesito si adatterà, poi, al caso di specie. Ad esempio, nel caso di decesso della vittima, il consulente potrà essere incaricato di accertare in che tempi sia avvenuto il decesso e se la vittima sia rimasta lucida in attesa della fine. In presenza di stati morbosi precedenti, il consulente potrebbe essere incaricato di valutare il nesso di causalità con il sinistro. Il quesito, quindi, si adatterà alle richieste delle parti ed al caso sottoposto all’esame del giudice. Le parti in causa hanno facoltà di nominare un proprio consulente che affianca il CTU nell’indagine ed hanno facoltà di proporre osservazioni in merito alle deduzioni che il consulente introduce nella prima stesura della relazione. Il giudice, infatti, assegna un primo termine per la comunicazione del primo elaborato del CTU ai consulenti di parte; un secondo termine, entro il quale i consulenti di parte devono scambiarsi osservazioni in merito, ed un ultimo termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria l’elaborato definitivo, comprensivo della prima stesura, delle osservazioni dei consulenti di parte e le risposte alle osservazioni.

Questo contributo è tratto da

I danni non patrimoniali

L’Opera ricostruisce in modo chiaro ed esauriente l’attuale assetto del danno non patrimoniale, esplicando la normativa di riferimento alla luce del decalogo di San Martino del 2019 che, non senza contrasti, ha dato risposta a molte delle criticità della disciplina.  Completo e puntuale, il testo offre un’analisi dell’istituto del risarcimento del danno non patrimoniale, con una specifica attenzione rivolta alla ricerca della maggiore attualizzazione delle tematiche e dei problemi affrontati. La trattazione supporta il Professionista nell’individuazione della tipologia di danno e dei presupposti per la richiesta di risarcimento, mediando concretamente tra teoria e pratica.   Gianluca PascaleAvvocato del Foro di Roma. Si occupa di contenzioso in materia di Diritto di famiglia e Responsabilità civile. Dottore di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani presso l’Università La Sapienza di Roma e presso la cattedra di Diritto Internazionale Pubblico dell’Università di Jaén. Autore di numerosi saggi ed articoli nei campi di diritto civile e di diritto internazionale, nonché di diverse monografie tra cui: Responsabilità del medico e risarcimento del danno dopo la riforma Gelli – Bianco (Maggioli).

Gianluca Pascale | 2020 Maggioli Editore

28.00 €  26.60 €

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento