CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del 4.5.10:esclusione estensione giudicato art. 1306 CC

Redazione 27/05/10
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SEZIONE N° 8 – R.G.R. N°2850/05

UDIENZA DEL 17/03/2010

SENTENZA N° 360/08/10 

PRONUNCIATA IL 17/03/2010            

 

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE  TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI CATANIA SEZIONE OTTAVA 

 

 

 

Riunita con l’intervento dei Signori:                                                                                                        


Dott. ************à                         Presidente                                                                 

Dott. ******************                   Giudice relatore

Dott. ***************                       Giudice

DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI 04 mag.2010         

ha emesso la seguente 

SENTENZA

Il Segretario

S. Zappalà        

 

DIRITTO E OSSERVAZIONI

Il  ricorso introdotto contro l’avviso di liquidazione, ritenuto motivato, va rigettato perché  scaturisce da titoli, precisi ed autonomi, costituiti dalle  sentenze nn. 329/16/00 -330/16/00- 331/16/00 del 9 dicembre 2000 emesse dalla Commissione Tributaria Regionale,  divenute definitive  anche se sono stati introdotte le richieste   per revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 del D.Lgs. 546/92 e 395 n. 5 c.p.c. non essendo estensibile il giudicato della sentenza n. 397/08/1997 del 7 luglio 1997 ai sensi dell’art. 1306 del C.C.

La Commissione, preliminarmente,  rigetta l’eccezione sulla carenza di motivazione dell’atto impugnato in quanto indica gli atti prodromici dal quale scaturisce la liquidazione delle somme dovute. Le eccezioni della parte ricorrente sulla legittimità dell’atto impositivo vanno rigettate in quanto la motivazione risulta succinta e completa consentendo alla parte di esercitare l’azione di difesa. L’avviso di liquidazione impugnato ha  consentito  di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an e  il quantum debeatur.

La parte ricorrente ha regolarmente esercitato il diritto di difesa con delle osservazioni di carattere generale e particolare nel contesto del ricorso e la Commissione non ritiene di dover dichiarare la nullità o l’annullabilità  dell’avviso impugnato per carenza di motivazione perché la parte ricorrente è stata in grado di rilevare gli elementi  di fatto e di diritto con la conseguenza che detta eccezione  va rigettata.

Anche l’eccepita decadenza dell’azione dell’Agenzia delle Entrate va rigettato perché, nel caso in esame, non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 17 – comma 3 – del D.P.R. 602/73 per le imposte dirette ( oggi abrogato dalla legge 156/2005) , ma, trattandosi di imposte indirette, quelle di cui agli artt. 76 -comma 2- (decadenza dell’azione della finanza) e  78 (prescrizione del diritto dell’imposta) del D.P.R. 131/86.

L’iscrizione  a ruolo delle somme dovute in materia di imposta di registro ed altre, ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 131/86, attua  la riscossione coattiva per la quale si applicano le disposizioni degli artt. 2 da 5 a 29 e 31  del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 nonché quelle di cui all’art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 sulla riscossione mediante ruolo. Infatti le disposizioni del citato 17 del D.Lgs. 46/1999 prevedono che la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse delle imposte sui redditi,si effettua mediante ruolo affidato ai concessionari.

Nel caso in esame si tratta di imposte indirette e non sono applicabili le disposizioni di cui all’art.17 –comma 3- del D.P.R. 602/73 per le imposte dirette e di conseguenza il termine di decadenza non ricade dopo il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo ma, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 131/86 , dopo il termine di tre anni dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie, ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva.

Appare chiaro che la norma invocata dalla parte ricorrente inapplicabile poiché l’avviso di liquazione impugnato risulta emesso e notificato il 17 marzo 2005 cioè entro tre anni dalla definitività delle sentenze della CTR nn.329/16/00 – 330/16/00- 331/16/00 del 9 dicembre 2000, depositate il 17 maggio 2001, con la conseguenza che la definitività è da considerare a far data dal 2 luglio 2002 ( un anno e 46 giorni) ai sensi dell’art. 327del c.p.c.

Anche l’eccezione sulla decadenza dell’azione della finanza va rigettata poiché i termini di notifica dell’avviso di liquidazione  rientrano nell’ambito delle disposizioni dell’art. 76 del D.P.R. 131/86 ed, in ogni caso, ai sensi del successivo art. 78 del medesimo D.P.R. 131/86 il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni richiamando le disposizioni dell’art. 2946 del C.C.

L’eccezione sulla soggettività passiva  sulla differenziazione dell’usufruttuario dal nudo proprietario va anche rigetta perché in materia di imposta di registro,ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 131/86, vige l’obbligo solidale delle parti interessate al pagamento del tributo.

Rigettata va anche la a richiesta di estendere, ai sensi dell’art. 1306 del C.C., il giudicato formatosi nei confronti di Di **************** con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 397/08/1997, pronunciata il 07 luglio 1997 e depositata il 21 luglio 1997, poiché l’avviso di liquidazione impugnato scaturisce da precisi titoli costituiti dalla sentenze nn. 329/16/00- 330/16/00- 331/16/00 della C.T,.R. divenute definitive  che, salva la revocazione nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c., non possono mai essere sostituite, per estensione, da sentenze di grado inferiore e/o pari perché, ai sensi dell’art. 2909 del C.C. e dell’art.324 del C.P.C., trattandosi di accertamento sostanziale contenuto nelle sentenze passate in giudicato, le stesse fanno stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

L’art. 1306 del C.C. rappresenta una eccezione rispetto ai  limiti soggettivi posti dall’art. 2909 del C.C. in quanto  consente al condebitore rimasto estraneo nel giudizio di avvantaggiarsi del giudicato favorevole ad altro condebitore; tale istituto, però, non può essere invocato da chi abbia dato vita ad un processo conclusosi con autonoma efficacia nei suoi confronti.

In merito la S. Corte di Cassazione con varie sentenze  tra cui nn.7053/1991- 11400/2000- 12973/2000- 4765/2001- 4855/2001- 11175/2001- 13997/2002 ecc.  ha chiarito e statuito che “l’art. 1306 del C.C. detta una disciplina di favore, che risultando eccezionalmente diretta a tutelare il condebitore rimasto estraneo al giudizio, non può essere utilmente invocata da chi abbia dato vita ad un processo conclusosi con autonoma efficacia nei suoi confronti. L’operatività dell’effetto estensivo della pronuncia ottenuta da uno dei condebitori postula, cioè, che l’altro coobbligato non si sia attivato in giudizio perché  in tal caso, l’eventuale esito dello stesso in termini divergenti dell’altro, dà luogo ad un giudicato diretto che,indipendentemente dai motivi della pronuncia, è destinato necessariamente a prevalere su quello formatosi inter alios, atteso che le uniche ipotesi,  in cui è consentita la rimozione di una sentenza irrevocabile,  sono quelle previste dall’art. 395 c.p.c.”

Ne consegue che la parte ricorrente, avuto un giudizio con le citate sentenze della C.T.R., non può rimettere in discussione l’an e il quantum  della pretesa tributaria.

L’estensione dl giudicato è  possibile solo in assenza di titolo specifico e/o di assenza di sentenza nei confronti del soggetto rimasto inerte all’azione perchè l’accertamento giudiziale sostanziale si impone come un indiscutibile risultato di giustizia. Le sentenze della Commissione Tributaria Regionale, divenute definitive, costituiscono titolo per l’esecuzione coattiva nei confronti dei soggetti intervenuti nel giudizio formatasi per l’accertamento di valore. Dette sentenze sono di condanna passata in giudicato nei confronti della parte soccombente e costituiscono titolo esecutivo per cui l’atto impugnato risulta legittimo e fondato e, come tale va confermato,  essendo ininfluente la richiesta di revocazione per le stesse avanti la Commissione Tributaria Regionale.

Infine, le sanzioni e gli interessi liquidati nell’avviso impugnato sono dovuti proprio perché scaturiscono da titoli esecutivi, costituiti dalle citate  sentenze della C.T.R., per i quali non sussistono i termini di decadenza e di prescrizione proprio per le citate disposizioni degli art. 76 e 78  del D.P.R. 131/86.- 

In conclusione il ricorso va rigettato in toto e l’atto impugnato va confermato in quanto legittimo e fondato per tutti i motivi sopraesposti.

Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio si compensano tra le parti.    

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione rigetta ed il ricorso e conferma l’avviso di liquidazione impugnato.

Compensa le spese di giudizio  tra le parti.

Così deciso in Camera di Consiglio in Catania il 17 marzo 2010

 

 

IL RELATORE            IL PRESIDENTE 

Redazione

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