Crisi d’impresa e insolvenza in attuazione della legge 155 del 2017

Redazione 15/10/18
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Con la nuova  legge delega, approvata a ottobre 2017, il fallimento è stato trasformato in liquidazione giudiziale.

La legge delega per la riforma della disciplina fallimentare consta di 16 articoli, volti a cambiare una normativa che trova il suo fondamento nel Regio decreto del 1942. La legge fallimentare era già stata precedentemente riformata con la L. 132 del 6 agosto 2015 di conversione del D.L.27 giugno 2015, n. 83.

Cosa verrà modificato?

I punti nevralgici che il Governo dovrà toccare riguardano: le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare); la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012); infine, il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Il termine fallimento sarà sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale” , così facendo il Governo sarà tenuto a dare debita distinzione tra i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.

La disciplina della procedura di liquidazione giudiziale dovrebbe sostituire l’attuale disciplina del fallimento e saranno potenziati i poteri del curatore, vero dominus della liquidazione giudiziale che sarà legittimato a promuovere o proseguire specifiche azioni giudiziali: dall’azione sociale di responsabilità, all’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), all’azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, settimo comma, c.c.), alle azioni di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (art. 2497 c.c.).

Il nuovo procedimento fallimentare

Il modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza sarà unico per tutte le categorie di debitori e dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente previsto.

Verranno privilegiate le proposte che assicurino una continuità aziendale, pre cui saranno semplificate le procedure con il fine anche di ridurre i costi e verranno attribuite maggiori responsabilità agli organi di gestione e di controllo – amministratori, sindaci e revisori.
Sarà istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione.
Verranno incentivati tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento.
Verrà prevista una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l’emersione della crisi.
Verrà riformato l’istituto del concordato preventivo oggi disciplinato dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare.

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