Credito imposta ex art.8 legge 388/2000-Sospensione utilizzo ex d.l.n.253 del 12.11.2002 ,non convertito in legge-Avviso di recupero-Illegittimità ex art.77 III comma Cost. e artt.3-6 e 10 Statuto del Contribuente.

sentenza 23/02/06
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FATTO

Con ricorso spedito in data 9.1.2004 all?Agenzia delle Entrate di Cosenza e ritualmente depositato in data 20.1.2004 nella cancelleria di questa Commissione,il sig.:::::??.,residente in ::::::::::::::::::::::, impugnava l?avviso di recupero n.RH1CR0100326/2003 ,notificato dalla predetta Agenzia delle Entrate in data 18.11.2003, con il quale veniva richiesta la restituzione della somma di ? 2.085,82, quale credito di imposta indebitamente utilizzato,maggiorata di interessi e sanzioni.

Assumeva il ricorrente :

-di aver utilizzato detto credito in compensazione ai sensi dell?art.8 della legge 388/2000 in data 13.11.2002,non essendo a conoscenza del fatto che lo stesso giorno era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana era contestualmente entrato in vigore il decreto-legge n.253 /2002 che aveva disposto la sospensione dell?utilizzo del credito di imposta fino alla data del 9 aprile 2003.

Chiedeva,quindi,l?annullamento dell?avviso di recupero impugnato perch? illegittimo.

Produceva,unitamente all?atto impugnato, copia del mod.F24 attestante l?avvenuta fruizione mediante compensazione in data 13.11.2002 della somma pretesa dall?ufficio.

Con controdeduzioni depositate in data 26.2.2004 si costituiva in giudizio l?Agenzia delle Entrate-Ufficio di Cosenza,impugnando e contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Sosteneva l?Ente impositore che :

-l?utilizzo del credito di imposta era stato sospeso dal decreto-legge n.253 del 12.11.2002,pubblicato nella G.U. n.266 del 13.11.2002 con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore,ossia il 13.11.2002, e fino al 30.3.2003;

-detto decreto-legge non era stato convertito,ma analoga disposizione era stata riprodotta dall?art.62 della legge 289/2002,che aveva previsto la sospensione della fruizione del credito di imposta dal 1? gennaio 2003 fino al 9 aprile 2003 e nel contempo aveva fatto salvi gli atti ed i provvedimenti adottati nonch? gli effetti prodottisi ed i? rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del decreto-legge;

-l?avviso di recupero era pertanto legittimo, traendo esso origine dall?omesso versamento dell?imposta dovuta,a causa della illegittima compensazione del credito di imposta effettuata nel periodo di sospensione fissato dal d.l. n.253/2002.

Evidenziava,inoltre,che l?Agenzia delle Entrate,in ossequio al disposto di cui all?art.5 dello Statuto del contribuente,si era attivata con idonee iniziative,volte a consentire la conoscenza delle disposizioni tributarie, attraverso il sito internet www.agenziaentrate.it, accessibile liberamente e gratuitamente e che con risoluzione n.360/E del 18.11.2002 non solo era stata data comunicazione della sospensione disposta ma era stata offerta ai contribuenti, che avessero fruito in quel periodo della compensazione,la possibilit? di riversare il credito stesso con la sola applicazione degli interessi.

?All?udienza pubblica del 28 novembre 2005 la causa,presenti le parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, veniva trattenuta in decisione e quindi decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda contenziosa ha per oggetto la ?vexata quaestio? della sospensione dei crediti di imposta disciplinati dall?art.8 della legge n.388/2000.

Evidenzia in diritto il Collegio che tale norma ha previsto agevolazioni,da utilizzare nella forma di credito di imposta e mediante lo strumento della compensazione, a favore di soggetti titolari di reddito di impresa che avessero effettuato nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e precisamente in quelle aree individuate dalla Commissione delle Comunit? europee come destinatarie di aiuti a finalit? regionale.

Secondo la originaria formulazione della norma (poi modificata dalla legge n.289/2002) ,il credito di imposta era determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo di imposta , andava indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed era utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dalla data di sostenimento dei costi (cos? il 5? comma dell?art.8 citato).

Senonch?,a causa di problemi di insufficiente copertura finanziaria dell?agevolazione in questione,il decreto-legge n.253 del 12.11.2002,pubblicato nella G.U. n.266 del 13.11.2002, ha disposto,a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (appunto il 13.11.2002) ,la sospensione dell?utilizzo del credito di imposta fino alla data del 30.3.2003.

E l?Agenzia delle Entrate,con risoluzione n.360/E del 18.11.2002 ha sospeso ?con effetto immediato? (cos? testualmente) l?operativit? dei codici tributo ?6734? e ?6742? relativi alla fruizione dei crediti di imposta,istituendo solo in quella data (ossia il 18.11.2002) i nuovi codici tributo ?6747? e ?6748? relativi alla restituzione del credito utilizzato,maggiorato di interessi.

Il decreto-legge n.253/02 ,poi, ? decaduto per mancata conversione in legge, e la successiva legge n.289 del 27.12. 2002 ,nel sottoporre l?agevolazione a pi? restrittive condizioni, ha previsto una sospensione della fruizione del credito di? imposta a decorrere dal 1? gennaio 2003 e fino al 9 aprile 2003,disponendo espressamente all?art.62 la salvezza degli atti e provvedimenti adottati nonch? degli effetti gi? prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in virt? delle norme del decreto-legge non convertito.

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Rileva poi in punto di fatto il Collegio che :a)nessuna contestazione ? stata mossa dall?Ufficio circa la spettanza dell?agevolazione, essendo in discussione solo ed esclusivamente l?utilizzo del credito di imposta nel periodo di sospensione previsto dal decreto-legge 253/02;b) il ricorrente ebbe a compensare il credito di imposta nello stesso giorno in cui il decreto-legge 253/02 entr? in vigore.

A fronte degli incontrovertibili elementi? normativi e di fatto su menzionati,la soluzione della controversia non pu? prescindere dalla analisi di due distinti problemi: il primo,di ordine costituzionale, relativo alla efficacia delle norme di un decreto-legge non convertito ,il n.253/02,ed alla portata della sanatoria di cui alla legge n.289/02;il secondo relativo al rispetto delle norme di cui alla legge n.212/2000 (cd.Statuto del contribuente), che costituiscono ,per espressa disposizione del legislatore (vedasi art.1), ?principi generali dell?ordinamento tributario?,il cui rango ? stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione superiore a quello delle altre disposizioni di legge vigenti in materia (Cass.14/4/2004 n.7080).

Quanto al primo problema, si deve osservare che? ,ai sensi dell?art.77 terzo comma della Carta Costituzionale,?i decreti perdono efficacia sin dall?inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti?.

Sotto quest?ultimo aspetto, ? da ritenere che il legislatore ,se pu? regolare con legge i rapporti sorti o gli atti emanati sulla base del decreto-legge non convertito,non possa ,nella predetta sede,convalidandone integralmente gli effetti,procedere ad una sorta di conversione tardiva del decreto-legge non convertito in termini.

In altre parole e con riferimento alla fattispecie che ci occupa, l?art.62 della legge 289/2002 ,nel far salvi gli effetti gi? prodottisi in virt? del decreto legge n.253/02,non pu? essere interpretato nel senso di attribuire all?amministrazione finanziaria il diritto al recupero del credito di imposta nei confronti del contribuente che di tale credito si sia avvalso nel periodo di sospensione,perch? ci? non solo equivarrebbe a svuotare di ogni sostanza la norma costituzionale che sancisce la perdita di efficacia ?ex tunc? delle norme del decreto-legge non convertito,ma avrebbe la conseguenza di far retroagire solo ed esclusivamente la sospensione dell?esercizio di un diritto (l?agevolazione di cui alla legge 388/2000), da considerarsi oltretutto, per quanto appresso si dir?,definitivamente acquisito dal contribuente;tanto ? vero che la legge 289/02 ha poi stabilito nuovi termini di sospensione (dal 1? gennaio 2003 al 9 aprile 2003) successivi alla sua entrata in vigore .

La stessa Corte Costituzionale (sent.23.12.1997 n.429) ha affermato che ?l?interpretazione di norma di sanatoria degli effetti del decreto-legge non convertito deve essere condotta tenendo presente che tale potere attribuito al legislatore ? ontologicamente diverso,anche per le conseguenze giuridiche,da quello di conversione in legge del decreto-legge,in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto,la cui provvisoria efficacia ? venuta meno ex tunc; pertanto possono essere salvati solo gli effetti realmente gi? prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto? .

Quanto al secondo problema, va rilevato che l?art.10 dello Statuto del contribuente, prevede non solo che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria debbano essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede,ma anche che non possano essere irrogate sanzioni n? richiesti interessi moratori al contribuente ,qualora questi si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell?amministrazione finanziaria,ancorch? successivamente modificate dall?amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi,omissioni od errori dell?amministrazione stessa.

L?art.3 secondo comma dello Statuto dispone ,poi,che ?le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall?adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti?.

Infine l?art?6 secondo comma dello Statuto prevede l?obbligo dell?amministrazione di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare ?il mancato riconoscimento di un credito ovvero l?irrogazione di una sanzione?.

Nella fattispecie in esame,il contribuente:

a)ha esercitato un diritto gi? acquisito (quello alla fruizione del credito di imposta) che,ai sensi dell?art.8 comma 5 della legge 388/2000 ? sorto sin dalla data di sostenimento dei costi dell?investimento;

b)ha esercitato tale diritto il giorno stesso della entrata in vigore della norma di sospensione,coincidente con quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la cui mancata conoscenza non pu? certo imputarsi al contribuente;

c) la stessa Agenzia delle Entrate ha materialmente inibito l?utilizzo dei codici tributo relativi alla fruizione del credito di imposta solo in data 18.11.2002,come emerge dalla risoluzione n.360/E di pari data;

d)il credito di imposta sospeso ? divenuto nuovamente utilizzabile a decorrere dal 10 aprile 2003.

Pertanto,fermo restando il diritto del contribuente a fruire del credito di imposta, diritto che non ? oggetto di contestazione in questa sede? e ferma restando,alla luce dei principi sopra richiamati la inapplicabilit? di sanzioni ed interessi, del tutto illegittimo si appalesa l?avviso di recupero impugnato,che oltretutto contiene non solo l?applicazione di interessi e sanzioni ma anche richiesta di restituzione del credito utilizzato.

L?atto impugnato ,dunque,va,in accoglimento del ricorso,annullato.

La particolarit? delle questioni controverse costituisce giusto motivo per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza sez.IX,definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe indicato,lo accoglie annullando l?avviso di recupero impugnato.Spese compensate.

Cos? deciso in Cosenza,li 28 novembre 2005.

Il Presidente relatore

?????????? Avv.C. *************

Depositata in cancelleria il 10.2.2006.

sentenza

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