Cosa impone il principio d’immutabilità del giudice: un chiarimento da parte le Sezioni Unite

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 511, c. 2; 525, c. 2)

Il fatto

La Corte d’appello de L’Aquila, aveva dichiarato la nullità della sentenza con la quale il Tribunale di Chieti aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente nonché di estorsione, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.

La Corte di appello, richiamando un precedente giurisprudenziale (Sez. 4, n. 48765 del 15/07/2016), aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. e aveva disposto il rinvio al Tribunale competente, ai sensi dell’art. 604, comma 4, cod. proc. pen. in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, le prove richieste dalle parti erano state ammesse all’udienza 4 ottobre 2016 dal Tribunale in una composizione collegiale diversa – limitatamente ad un componente – rispetto a quella che aveva successivamente assunto le predette prove e pronunciato la sentenza e, trattandosi di una nullità assoluta, e quindi insuscettibile di sanatoria, risultava irrilevante il comportamento eventualmente acquiescente delle parti.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Contro la predetta decisione aveva proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di L’Aquila, deducendo, con un unico motivo, l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.: ad avviso del ricorrente, infatti, proprio l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte di appello avrebbe ammesso che, ai fini della rilevabilità della nullità de qua, potesse assumere rilievo l’atteggiamento tenuto dalle parti; nel caso di specie, dinanzi al collegio nella composizione successivamente mutata, non avevano avuto luogo attività istruttorie e comunque, in seguito, la difesa dell’imputato nulla aveva opposto alla rinnovazione, prestandovi quindi – sia pur implicitamente – consenso.

Pertanto, sulla scia di altro precedente giurisprudenziale (Sez. 6, n. 18615 del 16/04/2013), si chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata con l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione

Il ricorso veniva assegnato alla Sesta Sezione penale che ne aveva disposto la rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., rilevando l’esistenza di contrasti interpretativi in ordine alla portata del principio d’immutabilità di cui all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. sotto due profili: a) quanto all’applicabilità del principio soltanto all’assunzione delle prove dichiarative oppure anche alla formulazione delle richieste delle prove e/o all’adozione della relativa ordinanza di ammissione; b) quanto alle modalità con le quali deve essere prestato il consenso alla lettura dei verbali delle prove dichiarative assunte dal giudicante in diversa composizione, in particolare se limitandosi ad accertare che le parti non si siano opposte alla lettura delle dichiarazioni raccolte nel precedente dibattimento, oppure verificando la presenza di ulteriori circostanze processuali che rendano univoco il comportamento omissivo degli interessati.

Le argomentazioni giuridiche sostenute dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, prima di esaminare le questioni summenzionate, delimitavano tali quesiti nel seguente modo: I) “se il principio d’immutabilità di cui all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. richieda la corrispondenza, rispetto al giudice che abbia proceduto alla deliberazione finale, del solo giudice dinanzi al quale la prova sia stata assunta, ovvero anche del giudice che abbia disposto l’ammissione della prova stessa“; II) “se, ai fini di ritenere la sussistenza del consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio che sia poi mutato nella sua composizione, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse, ovvero sia invece necessario verificare la presenza di ulteriori circostanze che la rendano univoca“.

Si osservava a tal riguardo prima di tutto come le Sezioni Unite avessero già esaminato alcune questioni in tema di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice con la sentenza n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395 (richiamata adesivamente dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 1021 del 28/11/2001) e, precisamente, nel caso esaminato dalla sentenza Iannasso, gli imputati ricorrenti si dolevano dell’intervenuta utilizzazione previa lettura, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da un testimone esaminato da un collegio diversamente composto nonostante l’espressa opposizione della difesa e il fatto che, una volta disposta la rinnovazione del dibattimento, la nuova ammissione del teste fosse stata richiesta dal pubblico ministero (anche se con la prospettazione che la prova potesse essere acquisita attraverso la lettura delle precedenti dichiarazioni) ed ammessa dal collegio che a sua volta aveva, cionondimeno, ritenuto di non procedere all’esame – senza formalmente disporne la revoca – limitandosi a dare lettura dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi al collegio nella precedente composizione.

In particolare, in quella occasione, le Sezioni Unite ritennero che: 1) «il principio di immutabilità del giudice (“alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”) posto dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. a pena di nullità assoluta, impone che, quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale, il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dall’esposizione introduttiva [ora non più prevista] e dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all’ammissione (art. 495), dall’assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. cod. proc. pen.»; 2) è legittima (anche a parere della giurisprudenza costituzionale: sentenza n. 17 del 1994 ed ordinanza n. 99 del 1996) l’allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito; 3) se, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, ai sensi dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen. si deve ritenere che, «non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove, il giudice possa d’ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali».

Sempre in quella occasione, invece, veniva esclusa che, all’infuori dell’ipotesi eccezionale di cui all’art. 190-bis cod. proc. pen., «quando l’ammissione della prova sia nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi degli articoli 190 e 495 cod. proc. pen. abbia il potere di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente, alla quale non consentano entrambe le parti, senza previo riesame del dichiarante».

Ciò posto, si denotava che, come era stato evidenziato nell’ordinanza di rimessione, «dai passaggi argomentativi di tale sentenza era, dunque, arguibile come la disposizione dettata dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. (da leggere in collegamento con l’art. 511, comma 2, stesso codice, secondo cui “la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo”) fosse stata interpretata nel senso che, in ipotesi di mutamento della composizione del giudice, l’adozione di una nuova ordinanza di ammissione della prova dichiarativa ed il riesame del relativo dichiarante sono attività necessarie solamente se le parti ne abbiano richiesta la riaudizione; e che, al contrario, in mancanza di una tale istanza, ovvero in caso di consenso espressamente manifestato dalle parti o implicitamente desumibile dal silenzio da loro serbato, l’emissione di una nuova ordinanza di ammissione, ex artt. 190 e 495 cod. proc. pen., di quella prova non occorre e il giudice, nella sua nuova composizione, ben può dare direttamente lettura delle dichiarazioni rese nel corso della precedente istruttoria dibattimentale».

Rilevato ciò, gli Ermellini evidenziavano come due punti fossero rimasti non esplicitamente chiariti dalla sentenza Iannasso vale a dire, da un lato, se, a seguito della rinnovazione del dibattimento, fosse legittimata a formulare la richiesta di nuova assunzione dell’esame già assunto dal giudice diversamente composto soltanto la parte che ne aveva inizialmente chiesto ed ottenuto l’ammissione, od anche la controparte, dall’altro, se, investito della predetta richiesta, il nuovo giudice potesse valutarla secondo i parametri ordinari (artt. 495 e 190, comma 1, cod. proc. pen.), ed in ipotesi motivatamente non accoglierla, ovvero fosse vincolato ad ammetterla, mentre, invece, la successiva esegesi giurisprudenziale dell’art. 525 cod. proc. pen. aveva visto insorgere contrasti giurisprudenziali sulle seguenti due questioni: a) se sia, o meno, rilevante, ai fini del rispetto del principio d’immutabilità del giudice, la diversità di composizione tra il giudice che si è limitato a disporre l’ammissione della prova dichiarativa e quello dinanzi al quale è avvenuta la sua assunzione; b) entro quali limiti, in caso di mutamento della composizione del giudice, possa ritenersi rilevante il consenso alla lettura delle dichiarazioni rese prima del predetto mutamento, ed in presenza di quali presupposti detto consenso possa ritenersi effettivamente prestato.

Ebbene, in ordine alla prima questione, si faceva presente che un primo orientamento – premesso che il principio d’immutabilità mira ad assicurare l’identità tra il soggetto che delibera la sentenza e quello dinanzi al quale sono state raccolte le prove e, pertanto, esige unicamente che a decidere sia lo stesso giudice dinanzi al quale si è svolta l’istruttoria dibattimentale – ritiene che il principio non è violato (e, conseguentemente, la sentenza deliberata non è nulla) nel caso in cui il giudice, che ha disposto l’acquisizione della prova, sia composto diversamente rispetto a quello che ha proceduto all’assunzione della prova ed alla deliberazione finale (in tal senso si era pronunziata la Sez. 5, n. 1759 del 04/10/2011, richiamando la Sez. 3, n. 42509 del 25/09/2008, che a sua volta richiamava la Sez. 2, n. 16626 del 28/02/2007 e la Sez. 6, n. 9446 del 10/07/2000) e, nel medesimo senso, con riferimento a fattispecie sovrapponibili a quella attualmente in esame, si erano successivamente pronunziate la Sez. 6, n. 43005 del 03/04/2012 e la Sez. 6, n. 18615 del 16/04/2013, richiamata dalla sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Chieti e dal P.G. ricorrente, rilevandosi al contempo come entrambe avessero preliminarmente affermato che il principio d’immutabilità, funzionale al rispetto dei principi dell’oralità e dell’immediatezza, si applica soltanto al “dibattimento” inteso in senso stretto e, pertanto, esige unicamente che il giudice che decide sia quello dinanzi al quale si è svolta l’istruttoria dibattimentale, valorizzando però contestualmente l’assenza di obiezione od esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell’ordinanza ammissiva della prova e a questo orientamento, pur nella dichiarata consapevolezza della sua non conformità alle indicazioni della sentenza Iannasso, aderiva anche l’ordinanza di rimessione.

Altro orientamento (cui mostrava di aderire la sentenza impugnata) – premesso che il principio d’immutabilità riguarda l’effettivo svolgimento dell’intera attività dibattimentale che ricomprende non soltanto le acquisizioni probatorie ma anche il provvedimento di ammissione della prova, la risoluzione di questioni incidentali e le decisioni interinali inerenti all’oggetto del giudizio, restandone esclusa solo l’adozione dei provvedimenti ordinatori miranti all’ordinato svolgimento del processo – afferma che il giudice, il quale decide sulla richiesta delle prove, ammettendole o negandone l’ammissione, deve essere lo stesso che delibera la sentenza evidenziandosi a tal riguardo come, inizialmente, la Sez. 2, n. 14068 del 18/01/2007, aveva affermato che il principio d’immutabilità non opera in riferimento all’accertamento della regolare costituzione delle parti (art. 484 cod. proc. pen.), alla dichiarazione di contumacia (art. 487 abr. cod. proc. pen.) ed alla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492 cod. proc. pen.) mentre la Sez. 2, n. 31924 del 11/07/2013, aveva affermato che non viola il principio d’immutabilità del giudice, e quindi non è causa di nullità, il mutamento del giudice immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento ma prima della decisione sull’ammissione delle prove, perché “dibattimento“, ai sensi dell’art. 525 cod. proc. pen., è solo quello che inizia dopo la predetta dichiarazione di apertura e, pertanto, soltanto l’ammissione e l’assunzione delle prove devono aver luogo dinanzi al medesimo (quanto alla composizione) giudice che decide.

Oltre a ciò, si metteva in risalto il fatto come questo principio fosse stato poi ribadito dalla Sez. 4, n. 48765 del 15/07/2016 (che, in sua applicazione, aveva annullato la sentenza emessa senza procedere alla rinnovazione, e nonostante l’opposizione della difesa, all’esito di un dibattimento nel corso del quale il collegio, che aveva raccolto la conclusione dei periti, era mutato nella sua composizione rispetto a quello che aveva ammesso la prova, disposto la perizia – riguardante la cause del sinistro in contestazione – e conferito l’incarico).

In ordine alla seconda questione, un orientamento, certamente prevalente, ritiene che il mero silenzio delle parti, che non abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale o formulato opposizione alla lettura ex art. 511 cod. proc. pen. dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi al giudice diversamente composto, possa essere interpretato (pur in difetto di un provvedimento che detta rinnovazione disponga formalmente) come consenso implicito od acquiescenza alla rinnovazione del dibattimento per sopravvenuto mutamento della composizione del giudice senza ripetere le attività in precedenza svolte ed alla lettura degli atti suddetti (in tal senso, cfr. Sez. 5, n. 5581 del 30/09/2013; Sez. 6, n. 53118 del 08/10/2014; Sez. 5, n. 44537 del 10/03/2015).

Un’ampia disamina della questione, inoltre, è rinvenibile in Sez. 5, n. 36813 del 23/05/2016, riguardante un caso nel quale le parti in dibattimento avevano prestato consenso (non successivamente revocato in occasione dei plurimi mutamenti della composizione collegiale sopravvenuti) “alla utilizzabilità degli atti in caso di modifica della composizione del collegio” restando assolutamente silenti quanto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e, in particolare, quando era stato disposto l’inserimento nel fascicolo del dibattimento “dei verbali degli atti di cui è stata data lettura e dei documenti ammessi“.

In questo caso, rilevavano le Sezioni Unite nella pronuncia in commento, per escludere la nullità della sentenza, era stato osservato che «la condotta delle parti assume rilievo non in vista di una (evidentemente non configurabile) sanatoria dell’invalidità conseguente alla violazione del principio sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., ma con riguardo alle modalità procedimentali attraverso le quali si procede a quella rinnovazione del dibattimento che tale nullità impedisce», e che «la rinnovazione del dibattimento non è necessaria tutte le volte che le parti vi consentano»; quanto ai modi in cui siffatto consenso va manifestato, si è osservato che la ritenuta necessità di una sua formulazione espressa sarebbe, in realtà, priva di base legale potendo essa essere desunta implicitamente, purché inequivocamente, «anche dalla formulazione di conclusioni di merito non accompagnate da alcuna opposizione alla lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento».

Conclusa la disamina di questo indirizzo interpretativo, la Corte di Cassazione denotava come, a parere dell’ordinanza di rimessione, questo orientamento sarebbe stato «in apparenza più coerente alla impostazione offerta dalle Sezioni unite nella richiamata sentenza Iannasso».

Un orientamento minoritario, invece, ritiene che il silenzio delle parti possa essere univocamente interpretato come significativo della prestazione del consenso alla mancata ripetizione delle attività già svolte dinanzi a giudice diversamente composto soltanto quando risulti con chiarezza l’intervenuta rinnovazione del dibattimento e siano comunque acquisite circostanze ulteriori che consentano di “riempirlo” ovvero di qualificarlo come univocamente significativo della volontà di acconsentire all’utilizzo delle prove precedentemente assunte, risultando, in difetto, dato di per sé “neutro“.

Nell’ambito di tale orientamento, evidenziavano le Sezioni Unite, era abitualmente menzionata la Sez. 3, n. 12234 del 04/02/2014, peraltro non strettamente attinente al tema posto che, in quella occasione, era stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado perché, dopo essere stata disposta una prima volta, a causa del mutamento di un componente del collegio, la rinnovazione del dibattimento, acquisendo il consenso delle parti alla lettura dei verbali degli atti di istruzione dibattimentale già esperiti, ed essere stata successivamente disposta una nuova rinnovazione del dibattimento, in una udienza ancora successiva, dopo la chiusura del dibattimento, il pubblico ministero aveva rassegnato le proprie conclusioni ed a verbale non era stata menzionata la circostanza che in udienza si era verificato un ulteriore mutamento della composizione del collegio senza che fosse stata disposta una nuova rinnovazione del dibattimento e degli atti già compiuti: alla deliberazione della sentenza aveva, quindi, provveduto un collegio composto in modo difforme rispetto a quello che aveva condotto il dibattimento, in evidente violazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen..

Successivamente, la Sez. 2, n. 41932 del 03/04/2017, ancora una volta in fattispecie nella quale la rinnovazione del dibattimento non era stata formalmente disposta e le parti erano rimaste del tutto silenti, aveva ribadito che, in caso d’intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice del dibattimento è obbligato a disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attraverso nuova assunzione delle prove acquisite dal precedente collegio ovvero disponendo lettura dei relativi verbali anche tramite indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione sicché, in assenza di tali attività, la sentenza emessa dal mutato collegio è affetta da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, essendo irrilevante che le parti non abbiano formulato richiesta di rinnovazione del dibattimento.

Da ultimo, era intervenuta in argomento la Sez. 6, n. 17982 del 21/11/2017, dep. 2018, riguardante un caso nel quale, nel corso del giudizio d’appello, la discussione aveva avuto luogo dinanzi ad un collegio, ed alla successiva udienza, nel silenzio generale, la decisione era stata assunta da un collegio diversamente composto.

Ebbene – una volta ribadito che «la nullità assoluta prevista dagli artt. 525 – 179 cod. proc. pen. sussiste, in caso di omessa rinnovazione del dibattimento, anche nel caso in cui le parti non ne abbiano formulato esplicita richiesta», ed evidenziato – pur in evidente contraddizione con l’appena ricordata sanzione di nullità assoluta comminata dall’art. 525, comma 2 – che, in astratto, le parti possano manifestare acquiescenza ovvero tacito consenso alla omessa rinnovazione del dibattimento anche con un comportamento silente, purché «ad esso possa essere attribuito univocamente il significato di non voler procedere alla materiale rinnovazione dell’attività dibattimentale già compiuta» – la citata decisione aveva attribuito decisivo rilievo alla circostanza che il giudice, nella nuova composizione, abbia chiesto, o meno, alle parti «se intendano procedere alla materiale rinnovazione dell’attività dibattimentale compiuta o se, invece, intendano direttamente utilizzare quella già espletata» poiché «solo davanti a tale dato di presupposizione potrà quindi essere attribuito alla parte che resti silente, cioè che non formalizzi la richiesta di materiale rinnovazione, la volontà di utilizzare immediatamente l’attività compiuta senza procedere alla sua rinnovazione» e aveva, conseguentemente, annullato la sentenza d’appello che, nonostante l’intervenuta modifica della composizione del collegio dinanzi al quale le parti avevano concluso, non aveva dato atto della sua sopravvenuta diversa composizione, né aveva invitato le parti a pronunciarsi sul se il dibattimento dovesse essere rinnovato ovvero si potesse direttamente procedere alla deliberazione osservando che, in queste condizioni, «al silenzio della parte deve essere attribuito una significato neutro: esso non può valere come acquiescenza ovvero come consenso implicito o tacito alla mancata materiale rinnovazione».

Così riepilogati i termini dei contrasti oggetto di rimessione, le Sezioni Unite osservavano come le questioni controverse investissero, rispettivamente, la necessità o meno, in caso di mutamento della composizione del giudice, ai sensi dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., di rinnovare formalmente anche il provvedimento ammissivo delle prove reso ex art. 495 cod. proc. pen. e la possibile rilevanza del consenso prestato dalle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio che sia poi mutato nella sua composizione, oltre che eventualmente, in caso affermativo, le modalità di prestazione di detto consenso.

Chiarito ciò, una volta fatto presente che l’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. stabilisce che alla deliberazione della sentenza (che deve aver luogo subito dopo la chiusura del dibattimento) «concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento», i giudici di piazza Cavour affermavano come, secondo la giurisprudenza costituzionale, la predetta disposizione, «nel fissare la regola dell’immutabilità del giudice, attua il principio di immediatezza che postula la tendenziale identità tra il giudice che assume le prove e il giudice che decide» fermo restando che «la ratio della rinnovazione della prova dichiarativa – garantita all’imputato dall’art. 111, terzo comma, Cost. – si fonda sull’opportunità di mantenere un rapporto diretto tra giudice e prova, non assicurato dalla mera lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche non verbali, prodotti dal metodo dialettico dell’esame e del controesame, che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio. La regola del riesame del dichiarante, in presenza di una richiesta di parte, costituisce uno dei profili del diritto alla prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, e, in pari tempo, uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio, espresso dal vigente codice di rito, la cui osservanza è ragionevolmente presidiata dalla nullità assoluta, massima sanzione processuale» (Corte cost., n. 205 del 26/05/2010).

Da ciò se ne faceva discendere come tale disposizione imporrebbe, “in presenza di una richiesta di parte“, quanto meno la rinnovazione delle sole prove dichiarative, non anche di quelle precostituite.

Oltre a ciò, si evidenziava come la formulazione letterale dell’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. evidenzi inequivocabilmente che, in virtù del principio d’immutabilità del giudice, l’intero “dibattimento” deve svolgersi dinanzi al giudice nella composizione che provvederà alla deliberazione conclusiva mentre la sanzione di nullità assoluta comminata, in caso di violazione del predetto precetto, rende ininfluente il consenso eventualmente prestato dalle parti alla violazione poiché, ai sensi dell’art. 179, comma 2, cod. proc. pen., «sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge».

Tal che se ne faceva conseguire – una volta rilevato che, come già incidentalmente chiarito dalla sentenza Iannasso in motivazione, a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, il dibattimento deve essere integralmente rinnovato, il che comporta la necessità della ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all’ammissione (art. 495), dall’assunzione delle prove «che siano state ammesse ai sensi degli artt. 495, comma 1, – 190, comma 1, – 190-bis secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. cod. proc. pen.» – che il principio d’immutabilità del giudice non è violato allorché il giudice diversamente composto si sia limitato al compimento di attività od all’emissione di provvedimenti destinati ad aver luogo prima del dibattimento, quali, ad esempio: I) gli atti urgenti previsti dall’art. 467 cod. proc. pen.; II) l’autorizzazione alla citazione di testimoni ex art. 468 cod. proc. pen.; III) la verifica della regolare costituzione delle parti ex art. 484 cod. proc. pen., con connessa eventuale rinnovazione della citazione ex art. 143 disp. att. cod. proc. pen., oppure constatazione dell’assenza dell’imputato ex artt. 484, comma 2-bis, 420-bis, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen., od infine rinvio del dibattimento nei casi di impedimento (riconosciuto legittimo) dell’imputato o del difensore ex artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter cod. proc. pen.; IV) la decisione delle questioni preliminari ex art. 491 cod. proc. pen..

Quanto a quest’ultimo profilo, si sottolineava come la stessa Corte di Cassazione avesse già evidenziato che, a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen.) e pertanto – ferma restando l’improponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate (a norma dell’art. 491, comma 1, infatti, le questioni preliminari «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti») – il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente composto (cfr. Sez. 6, n. 3746 del 24/11/1998, dep. 1999, e Sez. 1, n. 36032 del 05/07/2018, entrambe in tema di competenza per territorio).

Di conseguenza, alla luce di quanto sin qui esposto, si postulava come non potesse ritenersi che la necessità della rinnovazione riguardi le sole attività istruttorie poiché l’art. 525, comma 2, prima parte, fa espresso riferimento al “dibattimento” e tale non può che essere quanto meno quello che ha inizio dopo la dichiarazione della sua apertura (art. 492 cod. proc. pen.) comprensivo, quindi, delle attività processuali disciplinate dagli artt. 493 e 495 cod. proc. pen., risultando essere arbitrario limitarne l’oggetto alla sola istruzione dibattimentale (disciplinata dagli ancora successivi artt. 496 ss. cod. proc. pen.) ovvero ad un suo mero segmento.

Allo stesso modo veniva stimato non condivisibile l’orientamento per il quale non viola il principio d’immutabilità del giudice e non è, quindi, causa di nullità della sentenza, il mutamento del giudice immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492 cod. proc. pen.), ma prima della decisione sull’ammissione delle prove posto che, ad avviso della Corte, appare, invero, evidente, in senso contrario, che la dichiarazione di apertura del dibattimento costituisca logicamente il momento iniziale di esso.

Da ciò si perveniva alla conclusione secondo la quale, nella nozione di “dibattimentoex art. 525, comma 2, prima parte, rientra anche la dichiarazione della sua apertura ex art. 492 cod. proc. pen..

Cionondimeno, si reputava come non fosse necessario che il giudice, nella diversa composizione sopravvenuta, rinnovi formalmente l’ordinanza ammissiva delle prove chieste dalle parti perché i provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto e non espressamente revocati o modificati conservano efficacia, e ciò: a) tanto si desume dall’art. 525, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen. a norma del quale, «se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati» tenuto conto altresì del fatto che la disposizione, riguardante il giudizio d’assise (l’unico nell’ambito del quale sia normativamente prevista la presenza di giudici supplenti), appare applicabile anche in tema di rinnovazione del dibattimento per mutata composizione del giudice, pur non espressamente menzionata, dato che, non essendo la rinnovazione del dibattimento, per mutata composizione del giudice, mai menzionata dal vigente codice di rito, deve ritenersi, in quanto considerata evenienza meramente “patologica“, non disciplinata espressamente (salvo quanto implicitamente previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen.) fermo restando però che la sua disciplina ben può essere enucleata applicando per analogia disposizioni che riguardino casi simili (ex art. 12, comma 2, disp. prel. cod. civ.), quale appare certamente quella menzionata, nel senso di una disciplina concettualmente analoga a quella dettata dall’art. 42, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale «il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia» atteso che ciò deve necessariamente valere, a maggior ragione, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice in origine legittimamente composto e mutato non perché “suspectus”; b) alla luce del fatto che sono stati cercati spunti per la risoluzione del problema in esame nella disciplina transitoria dettata (a seguito delle plurime sentenze della Corte costituzionale che, nei primi anni di vigenza del codice di rito, ampliarono notevolmente i casi d’incompatibilità con la funzione di giudice del dibattimento per il compimento di determinati atti nella fase delle indagini preliminari), in tema di conservazione delle prove assunte innanzi a giudice incompatibile, dall’art. 1, comma 2, I. 23 dicembre 1996, n. 652: la disposizione, derogando alla disposizione di cui all’art. 42, comma 2, cod. proc. pen. (la cui ratio, identificabile nella situazione di obiettivo sospetto sull’imparzialità del giudice successivamente astenutosi o ricusato, non si attagliava a pieno al caso in cui l’incompatibilità derivasse dall’aver compiuto nel corso del procedimento atti di ufficio, tra l’altro del tutto legittimamente prima delle menzionate dichiarazioni d’illegittimità costituzionale), stabilisce, in particolare, che le prove acquisite anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o ricusazione restano sempre valide ed efficaci, e che il giudice può, se lo ritenga necessario, disporre la rinnovazione totale o parziale degli atti in precedenza assunti, oppure limitarsi alla loro utilizzazione previa lettura od indicazione di utilizzabilità fermo restando che essa non può, peraltro, in alcun modo costituire argomento invocabile per confutare i rilievi che precedono non escludendo che lo stesso principio possa valere in caso di mutamento della composizione del giudicante tenuto conto anche del fatto che la stessa sentenza Iannasso aveva valorizzato la menzionata disciplina speciale di cui alla legge n. 652 del 1996 unicamente per escludere che, quando l’ammissione della prova sia nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta, ai sensi degli articoli 190 e 495 cod. proc. pen., abbia il potere di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente senza previo riesame del dichiarante, risultando tale interpretazione «confortata, per desunzione a contrario, dalla speciale disciplina prevista in tema d’incompatibilità dei magistrati dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 553 del 1996 convertito dalla legge  n. 652 del 1996.

Di conseguenza, alla luce di quanto appena esposto, gli Ermellini asserivano come fosse possibile ritenere che le disposizioni appena menzionate siano espressive di un principio di generale applicazione (con la sola deroga dell’art. 48, comma 5, cod. proc. pen., in tema di rimessione del processo) ovvero del principio di conservazione degli atti giuridici, e mirino a soddisfare l’esigenza (di rilievo anche costituzionale, ex art. 111, secondo comma, ultima parte, Cost.) di contenere, per quanto possibile, i tempi di durata del processo, evitando lo svolgersi di attività superflue.

D’altro canto, si evidenziava al contempo che, anche nella giurisprudenza della Cassazione, il convincimento che i provvedimenti non espressamente revocati conservano validità, può dirsi generalizzato.

Così, ad esempio, la Sez. 3, n. 30416 del 01/07/2016, aveva ritenuto, in tema di ammissibilità di un rito alternativo, che il mutamento della persona del giudice non priva di efficacia il precedente provvedimento di ammissione al rito abbreviato, dovendo quindi ritenersi preclusa, dinanzi al nuovo giudice, la possibilità di chiedere l’applicazione di pena concordata; inoltre, la Sez. 3, n. 37100 del 18/06/2015, aveva ritenuto, in tema di giudizio abbreviato subordinato ad un’integrazione probatoria su richiesta dell’imputato, che il provvedimento inerente alla decisione incidentale sull’ammissione del rito e delle sue modalità di svolgimento non perda efficacia in caso di successivo mutamento della persona del giudice; infine, la Sez. 1, n. 20351 del 10/04/2014, aveva ritenuto che, nel procedimento di esecuzione, possano essere utilizzati anche atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione.

Anche con specifico riferimento alla rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, si denotava come l’affermazione che i provvedimenti non espressamente revocati conservano efficacia non fosse nuova in quanto: la Sez. 3, n. 18516 del 06/04/2011, in motivazione, aveva già ritenuto come non sussista alcuna ragione per estendere la nullità prevista dal comma 2 dell’art. 525 cod. proc. pen. ai provvedimenti di natura ordinatoria aventi ad oggetto le prove ammesse perché lo stesso art. 525, comma 2, cod. proc. pen., prevede, sia pure con riferimento all’ipotesi dell’intervento nella deliberazione dei giudici supplenti, che i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.

Tal che se ne faceva derivare come la disposizione di cui all’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporti la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen. poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati posto che la garanzia dell’immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l’ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio, chiedendo di presentare nuove richieste di prova che andranno ordinariamente valutate mentre resta ferma anche la possibilità che il giudice ritenga necessaria, d’ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette attività.

A fronte di ciò, si evidenziava come non potesse però ritenersi necessario che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta poiché le parti, con l’insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi ineludibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata ma si sia palesata soltanto in udienza senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l’eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen., senz’altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493 cod. proc. pen.).

Dalle considerazioni sin qui esposte, pertanto, si giungeva alla conclusione secondo la quale l’ordinanza ammissiva delle prove resa ex art. 495 cod. proc. pen. dal giudice nella precedente, e poi mutata, composizione non vada, pertanto, formalmente rinnovata, se condivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta poiché conserva efficacia, se non espressamente modificata o revocata, tenuto conto altresì del fatto che, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 cod. proc. pen. ovvero presentare nuove richieste di prova che andranno ordinariamente valutate dal nuovo giudice prima di procedere, come precisato in motivazione dalla sentenza Iannasso, all’assunzione delle prove «che siano state ammesse ai sensi degli artt. 495, comma 1 – 190, comma 1 – 190-bis secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. cod. proc. pen.».

Ciò posto, con riguardo agli esami già svolti dinanzi al giudice diversamente composto, le Sezioni Unite evidenziavano come tale evenienza processuale comportasse la necessità di risolvere più problemi, ossia: 1) se la ripetizione dei predetti esami vada disposta soltanto su richiesta di parte; 2) nel caso in cui si ritenga necessaria la richiesta di parte, chi sia legittimato a formularla e se detta richiesta debba essere comunque accolta o possa essere rigettata.

Orbene, oer quanto riguarda il primo problema, in applicazione dell’ordinaria disciplina che regola l’ammissione delle prove, ad avviso della Corte, appare di tutta evidenza che l’ammissione di una qualsiasi prova (e quindi anche della reiterazione dell’esame del dichiarante già in precedenza escusso dinanzi al giudice diversamente composto) possa essere disposta soltanto su richiesta formulata, ai sensi dell’art. 493 cod. proc. pen., dalle parti così come analoga facoltà potrebbe essere esercitata d’ufficio dal giudice nella composizione sopravvenuta, anche in difetto di una sollecitazione di parte, soltanto nei limiti consentiti dall’art. 507 cod. proc. pen. tenendo conto di come la stessa sentenza Iannasso avesse già chiarito, con affermazione di principio che le Sezioni Unite, nella pronuncia qui in commento, reputavano di dovere condividere e ribadire, che la ripetizione dell’esame, già svolto dinanzi al giudice diversamente composto, deve aver luogo soltanto «se richiesta e possibile» dovendo escludersi unicamente, fuori dell’ipotesi eccezionale di cui all’art. 190-bis cod. proc. pen., «che quando l’ammissione della prova sia nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi degli articoli 190 e 495 cod. proc. pen. abbia il potere di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente, alla quale non consentano entrambe le parti, senza previo riesame del dichiarante. Tale interpretazione (…) è imposta dal carattere eccezionale delle norme che, deviando dai principi di oralità e immediatezza del processo, derogano al generale divieto di lettura (art. 514 cod. proc. pen.) dei verbali delle dichiarazioni non raccolte dal giudice stesso che deve deliberare».

D’altro canto, anche la Corte cost., n. 205 del 26/05/2010, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullità assoluta i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento, aveva ammesso che «la regola del riesame del dichiarante, in presenza di una richiesta di parte, costituisce uno dei profili del diritto alla prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, e, in pari tempo, uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio, espresso dal vigente codice di rito, la cui osservanza è ragionevolmente presidiata dalla nullità assoluta, massima sanzione processuale».

Invece, con riguardo all’individuazione delle parti legittimate a formulare detta richiesta, si evidenziava che, anche a seguito della rinnovazione del dibattimento, il procedimento di ammissione della prova continua ad essere disciplinato dal combinato disposto degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen.; invero, la stessa sentenza Iannasso, nel prevedere la necessità di ripetere la sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all’ammissione (art. 495), dall’assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. cod. proc. pen., dava atto che le regole riguardanti l’ammissione delle prove non mutano per effetto della disposta rinnovazione del dibattimento e, d’altro canto, nessuna disposizione prevede per questo caso una disciplina ad hoc.

Pertanto, in riferimento a quanto sin qui enunciato, la Cassazione riteneva come dovesse trovare applicazione, anche a seguito della rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, l’art. 468, comma 1, cod. proc. pen. a norma del quale «le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate dall’art. 210 cod. proc. pen. devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame» fermo restando che però la facoltà di chiedere la rinnovazione degli esami testimoniali può essere esercitata soltanto da chi aveva indicato il soggetto da riesaminare in lista ritualmente depositata ex art. 468 cod. proc. pen. ma ciò non vale, naturalmente, per gli esami dei soggetti (ad esempio l’imputato) che non vanno previamente indicati in lista.

D’altro canto, veniva rilevato al contempo come la giurisprudenza della Cassazione fosse assolutamente ferma nel ritenere che, quando una parte (nella specie, il P.M.) non fa richiesta di ammissione, oppure rinunzia al già ammesso esame di un proprio testimone, le altre parti (nella specie, la difesa dell’imputato) hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 23025 del 09/02/2004; Sez. 1, n. 13338 del 04/03/2015; Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017).

A sua volta la prevista necessità di legittimare le parti, a seguito del mutamento della composizione del giudice, ad esercitare nuovamente le facoltà ad esse attribuite dagli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., comporta la facoltà di presentare nuove richieste di prova il che può rendere necessario concedere, se la parte interessata ne faccia richiesta, un breve termine per consentire l’eventuale presentazione di una nuova lista nei tempi e nei modi indicati dall’art. 468 cod. proc. pen.

Tal che se ne faceva conseguire come la parte, che non abbia indicato il nominativo del dichiarante da esaminare nuovamente e le circostanze sulle quali il nuovo esame deve vertere in una lista tempestivamente depositata ex art. 468 cod. proc. pen., non abbia diritto all’ammissione, ma possa soltanto sollecitare il giudice, all’esito dell’istruzione dibattimentale, a disporre la nuova assunzione delle prove già precedentemente assunte dal collegio diversamente composto ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. (tutte, od anche una soltanto), sempre che ricorrano le condizioni di assoluta necessità ai fini dell’accertamento della verità richieste da quest’ultima disposizione posto che la stessa sentenza Iannasso, nell’osservare che, ove nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza dinanzi al giudice nella composizione poi mutata, il nuovo giudice, «non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove», può disporre d’ufficio la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante, mostrava, sia pur implicitamente, di accedere a questa interpretazione dato che il primo presupposto, per la rinnovazione dell’esame, è che le parti (una soltanto, od entrambe) hanno esercitato la «facoltà di nuova richiesta di prove», ordinariamente disciplinata, anche nel dibattimento rinnovato, dagli artt. 468 e 493 cod. proc. pen..

Secondo le Sezioni Unite, pertanto, non può dirsi, come sostenuto nell’ordinanza di rimessione, che, secondo la sentenza Iannasso, la ripetizione degli esami già svolti dinanzi a giudice diversamente composto potrebbe essere chiesta indifferentemente da una delle parti atteso che solo entro i predetti limiti è consentito valorizzare il comportamento processuale delle parti nel senso che, ferma l’irrilevanza (ai sensi del combinato disposto degli artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 cod. proc. pen.) del consenso eventualmente prestato alla violazione del principio d’immutabilità del giudice, sanzionata a pena di nullità assoluta, e quindi insanabile, è legittimo, ed anzi doveroso, valorizzare l’inerzia delle parti che non si siano attivate nei modi di rito, ovvero che non abbiano formulato la richiesta ex art. 493 cod. proc. pen., oppure non abbiano compiuto le attività preliminari alla richiesta di ammissione/rinnovazione degli esami di testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate dall’art. 210 cod. proc. pen., non depositando la prescritta lista.

Alla mancata rinnovazione dei predetti esami, quindi non si può prestare tout court consenso fermo restando che essa non è, tuttavia, dovuta se non chiesta dalla parte legittimata, tale essendo soltanto quella che abbia inserito il nominativo del dichiarante in lista ex art. 468 cod. proc. pen., ove ciò sia necessario.

La Cassazione, dopo aver svolto siffatte considerazioni, riteneva necessario conseguenzialmente stabilire se la richiesta di ripetizione dei predetti esami, già in precedenza assunti dinanzi a giudice diversamente composto, debba essere necessariamente accolta dal giudice nella composizione sopravvenuta, o possa essere rigettata.

In proposito, la sentenza Iannasso si era implicitamente pronunciata affermando che le uniche prove dichiarative da riassumere sono quelle che il giudice «ammetta ai sensi degli articoli 190 e 495 cod. proc. pen.», con ciò implicitamente evidenziando che devono essere riassunte soltanto le prove ritenute dal giudice nella composizione sopravvenuta a) non vietate dalla legge; b) non manifestamente superflue; c) non irrilevanti.

In proposito, pertanto, ad avviso della Corte, non poteva che ribadirsi che le regole riguardanti l’ammissione delle prove non mutano per effetto della disposta rinnovazione del dibattimento e che, d’altro canto, nessuna disposizione prevede per questo caso una disciplina ad hoc.

Di tal chè se ne faceva discendere la conclusione secondo cui, anche in caso di rinnovazione del dibattimento, al giudice è attribuito il potere-dovere di valutare, ai sensi degli articoli 495, comma 1, e 190, comma 1, cod. proc. pen., l’eventuale manifesta superfluità della reiterazione degli esami in precedenza svolti dinanzi al giudice diversamente composto, e conseguentemente non ammetterli; dunque, secondo la Corte, la rilevanza dei predetti esami non sembra poter essere messa in discussione ove s’intenda procedere alla successiva declaratoria di utilizzabilità degli stessi previa lettura dei relativi verbali, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen. dato che i casi in cui il nuovo giudice ritenga che la prova già ammessa ed assunta dinanzi al giudice precedente sia vietata dalla legge appaiono, nella prassi applicativa, residuali, pur essendone sempre possibile il verificarsi, né una tale decisione potrebbe sottintendere l’implicita rinunzia alla valutazione delle risultanze del precedente esame, ciò che, in ipotesi, si riterrebbe superflua è la ripetizione pedissequa dell’esame, non l’esame stesso.

D’altro canto, se è pacifico (come confermato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza Iannasso) che le parti possono ritenere superflua la ripetizione dell’esame e non farne, quindi, richiesta, ad avviso delle Sezioni Unite, non si vede per quale motivo negare la possibilità di operare analoga valutazione al giudice cui è la stessa legge processuale ad attribuire il potere-dovere di valutare preventivamente l’utilità di qualsiasi attività istruttoria ai fini della sua ammissione.

Ebbene, declinando tali valutazioni giuridiche in riferimento a casi pratici, gli Ermellini evidenziavano come il nuovo esame del dichiarante già esaminato dal giudice diversamente composto potrà, ad esempio, rivelarsi non manifestamente superfluo nel caso in cui le parti si siano avvalse del potere, legittimamente esercitabile, di indicare circostanze (in precedenza riferite in modo insoddisfacente perché incompleto, od anche nuove, purché rilevanti ai fini della decisione) in ordine alle quali esaminare nuovamente il dichiarante, o abbiano allegato elementi dai quali desumere la sua inattendibilità (anche se limitatamente ad alcuni punti della deposizione resa), e la conseguente necessità che egli venga nuovamente esaminato.

Il nuovo giudice – anche prescindendo dall’interesse delle parti – potrà, inoltre, ritenere necessario attivare i poteri di cui all’art. 506 cod. proc. pen. (che attribuisce al giudice la mera facoltà, e non l’obbligo, di rivolgere domande al teste), in precedenza non attivati.

Diversamente, il nuovo giudice potrà non ammettere, per manifesta superfluità: a) la richiesta di pedissequa reiterazione dell’esame già svolto dinanzi al diverso giudice che, secondo la stessa prospettazione della parte richiedente, debba vertere sulle stesse circostanze già compiutamente oggetto del precedente esame; b) la richiesta di reiterazione dell’esame di un verbalizzante che già nel corso del precedente esame aveva chiesto di consultare in aiuto alla memoria gli atti a sua firma, o di altro soggetto che già nel corso del precedente esame aveva palesato cattivo ricordo dei fatti, o ancora che comunque debba essere riesaminato dopo ampio lasso di tempo dal verificarsi dei fatti in ipotesi a sua conoscenza.

Ciò posto, la correttezza di tale interpretazione recepita in questo arresto giurisprudenziale, inoltre, veniva stimata testualmente confermata dall’art. 238, comma 5, cod. proc. pen. a norma del quale, salvo quanto previsto dall’art. 190-bis cod. proc. pen., le parti hanno il diritto di ottenere, ex art. 190 cod. proc. pen., previa valutazione da parte del giudice di non manifesta superfluità, l’ammissione dell’esame delle persone le cui dichiarazioni (confluite in verbali di prove di altro procedimento penale, assunte in incidente probatorio od in dibattimento) siano state acquisite, e risultino utilizzabili contro l’imputato, ai sensi dell’art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., se il suo difensore ha partecipato all’assunzione della prova.

Difatti, se il legislatore ha espressamente attribuito al giudice il potere discrezionale di non ammettere (in caso di manifesta superfluità) le istanze probatorie volte ad ottenere la pedissequa reiterazione degli esami di soggetti dei quali siano stati acquisiti verbali di dichiarazioni rese in procedimenti diversi (e quindi anche dinanzi a giudici diversi, purché in presenza del difensore dell’imputato), secondo i giudici di piazza Cavour, non si riuscirebbe francamente a comprendere la ragione per la quale dovrebbe essere preclusa al giudice la possibilità di operare analoga valutazione di non manifesta superfluità ai fini dell’ammissione della richiesta di reiterazione di esami già svolti in dibattimento nell’ambito del medesimo processo, nel contraddittorio fra tutte le parti interessate, regolarmente costituite e rappresentate, dinanzi allo stesso giudice (inteso come autorità giudiziaria competente), pur diversamente composto dal momento che un’interpretazione diversa da quella qui sostenuta, sempre ad avviso del Supremo Consesso, comporterebbe indubbi problemi di compatibilità con il principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost., e ciò non può che indurre l’interprete a prescegliere l’interpretazione costituzionalmente legittima.

D’altro canto, pure la giurisprudenza costituzionale aveva dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., nella parte in cui, in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona diversa da quella davanti alla quale si era svolta l’istruttoria dibattimentale, impongono, alla luce dell’interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, di disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni, senza che il giudice possa valutarne l’irrilevanza o la manifesta superfluità, trattandosi di prova già assunta dal primo giudice, proprio osservando che la rinnovazione della prova non contrasta con gli artt. 25 e 101 Cost., essendo imposta solo nel caso in cui sia possibile disporre l’esame e la parte ne abbia fatto espressa richiesta, e che la prova medesima potrà comunque essere recuperata, attraverso il meccanismo della lettura, qualora il nuovo esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità o per mancata richiesta delle parti; né era stata configurata l’irragionevole disparità di trattamento riguardo all’ammissione della prova, lamentata in relazione all’art. 238 cod. proc. pen., in quanto «tale disciplina deve essere mantenuta distinta da quella sulle modalità di assunzione dei mezzi di prova, che prescrive, secondo l’impugnato art. 511, comma 2, la lettura di verbali di dichiarazioni solo dopo l’esame del dichiarante, ma non priva il giudice del potere di delibazione in ordine all’ammissione delle prove, cosicché quest’ultimo, ove abbia ammesso la prova richiesta perché non manifestamente superflua o irrilevante, è poi tenuto ad assumerla secondo le modalità prescritte dalla legge, e cioè, nel caso di specie, disponendo la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni solo dopo l’esame» (Corte cost., n. 399 del 2001).

Era stato quindi ammesso che, come nei casi previsti dall’art. 238, comma 5, cod. proc. pen., anche a seguito della rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, quest’ultimo conserva il potere di delibazione in ordine all’ammissione delle prove con l’unico limite che, ove abbia ammesso la richiesta reiterazione della prova dichiarativa, perché non vietata dalla legge e non manifestamente superflua od irrilevante, costui è poi tenuto ad assumerla secondo le ordinarie modalità con possibilità di disporre la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni solo dopo lo svolgimento del nuovo esame.

Si evidenziava oltre tutto come la soluzione accolta evitava che il nuovo esame si risolvesse in una pedissequa conferma di quanto già in precedenza dichiarato e cioè in una inutile formalità, idonea soltanto ad allungare, talora a dismisura, e comunque irragionevolmente, i tempi del processo, che per loro natura dovrebbero, al contrario, essere, compatibilmente con la necessità di garantire la piena esplicazione di ogni utile attività processuale delle parti, quanto più brevi possibile; diversamente, esso sarebbe privo di qualsivoglia valenza sostanziale, ai fini dell’immediatezza del rapporto tra il giudice e la formazione delle prove, e ciò anche perché la stessa sentenza Iannasso aveva chiarito che, quando l’ammissione della prova sia nuovamente richiesta, il giudice la ammette ai sensi degli articoli 190 e 495 cod. proc. pen., e quindi previa valutazione di non manifesta superfluità.

Ritornando ad esaminare la giurisprudenza elaborata dal giudice delle leggi, si evidenziava come la giurisprudenza costituzionale avesse recentemente sottolineato le incongruità dell’attuale disciplina se interpretata nel senso che il combinato disposto degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 cod. proc. pen. obblighi il giudice del dibattimento a disporre la ripetizione dell’assunzione della prova dichiarativa ogni qualvolta muti la composizione del collegio giudicante laddove le parti processuali non acconsentano alla lettura delle dichiarazioni rese dai testimoni innanzi al precedente organo giudicante, osservando che, soltanto nel caso in cui il dibattimento sia fortemente concentrato nel tempo, celebrandosi in un’unica udienza o in più udienze che si susseguano senza soluzione di continuità, come previsto dall’art. 477 cod. proc. pen., «l’immediatezza risulta funzionale rispetto ai suoi obiettivi essenziali: e cioè, da un lato, quello di consentire “la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell’esame e del controesame; connotati che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio” (ordinanza n. 205 del 2010) e, dall’altro, quello di assicurare che il giudice che decide non sia passivo fruitore di prove dichiarative già da altri acquisite, ma possa – ai sensi dell’art. 506 cod. proc. pen. – attivamente intervenire nella formazione della prova stessa, ponendo direttamente domande ai dichiaranti e persino indicando alle parti “nuovi o più ampi temi di prova, utili per la completezza dell’esame”: poteri che il legislatore concepisce come strumentali alla formazione progressiva del convincimento che condurrà il giudice alla decisione, idealmente collocata in un momento immediatamente successivo alla conclusione del dibattimento e alla (contestuale) discussione (Corte cost. n. 132 del 2019).

Al contrario, nei trent’anni di vita del vigente codice di procedura penale, i dibattimenti, che si concludono nell’arco di un’unica udienza, costituiscono l’eccezione ad una regola rappresentata da dibattimenti che si dipanano attraverso più udienze, spesso intervallate da rinvii di mesi o di anni: in una simile situazione, «il principio di immediatezza rischia di divenire un mero simulacro: anche se il giudice che decide resta il medesimo, il suo convincimento al momento della decisione finirà – in pratica – per fondarsi prevalentemente sulla lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in udienza, delle quali egli conserverà al più un pallido ricordo» (Corte cost. n. 132 del 2019).

Nel caso in cui la nuova escussione si risolva nella mera conferma delle dichiarazioni rese tempo addietro dal testimone, quest’ultimo «avrà una memoria ormai assai meno vivida dei fatti sui quali, allora, aveva deposto: senza, dunque, che il nuovo giudice possa trarre dal contatto diretto con il testimone alcun beneficio addizionale, in termini di formazione del proprio convincimento, rispetto a quanto già emerge dalle trascrizioni delle sue precedenti dichiarazioni, comunque acquisibili al fascicolo dibattimentale ai sensi dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen. una volta che il testimone venga risentito»; risulta, pertanto, assai dubbia l’idoneità complessiva di tale meccanismo «a garantire, in maniera effettiva e non solo declamatoria, i diritti fondamentali dell’imputato, e in particolare quello a una decisione giudiziale corretta sull’imputazione che lo riguarda» (Corte cost. n. 132 del 2019).

La citata decisione ricorda, infine, che «il diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di fronte al nuovo giudice o al mutato collegio “non è assoluto, ma ‘modulabile’ (entro limiti di ragionevolezza) dal legislatore” (ordinanza n. 205 del 2010), restando ferma – in particolare – la possibilità per il legislatore di introdurre “presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio” del diritto in questione (ordinanze n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007)» (Corte cost. n. 132 del 2019).

A fronte di quanto sin qui esposto, ad avviso degli Ermellini, restava comunque ferma l’utilizzabilità, ai fini della decisione, anche delle dichiarazioni già assunte dinanzi al giudice diversamente composto, previa lettura ex art. 511 cod. proc. pen., dopo la ripetizione dell’esame dinanzi al giudice nella nuova composizione (se chiesta, ammessa e tuttora possibile), ovvero anche in difetto di essa (se non chiesta, non ammessa o non più possibile) atteso che le Sezioni Unite, con la sentenza Iannasso, avevano già rilevato, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 17 del 1994, e n. 99 del 1996), la legittimità dell’allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito in quanto i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale “fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice” e che quella fase “pur soggetta a rinnovazione conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta”: di talché “non è irragionevole, ne’ lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione”. Invero, nel fascicolo per il dibattimento sono presenti anche i verbali di dichiarazioni rese dai soggetti in precedenza esaminati dinanzi al giudice in diversa composizione.

Il principio appena citato, tra l’altro, era stato successivamente ribadito dalla Corte cost., n. 67 del 2007, che aveva dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale dell’organo giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi a giudice diverso siano utilizzabili per la decisione mediante lettura a prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti osservando, in particolare, che la disciplina censurata «non determina una lesione del principio di non dispersione dei mezzi di prova, in quanto in nessun caso la prova dichiarativa precedentemente assunta va dispersa, essendo sempre possibile acquisirla tramite lettura del relativo verbale» con l’unica differenza che, qualora l’esame del dichiarante sia possibile e sia stato richiesto dalla parte legittimata ed ammesso, la lettura dovrà seguire il nuovo esame, non sostituirlo.

Appariva, pertanto, per la Corte, di tutta evidenza che i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni, in dibattimento dinanzi a giudice in composizione successivamente mutata, fanno legittimamente parte del fascicolo del dibattimento (dove non “confluiscono“, bensì “permangono“).

Ciò premesso, l’art. 511, comma 2, cod. proc. pen. consente la lettura (e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione) dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi a giudice diversamente composto (anche in difetto del consenso delle parti, sul punto ininfluente) se, per qualsiasi ragione, «l’esame non abbia luogo».

Orbene, in detta previsione, devono ritenersi comprese, oltre al caso della prova divenuta medio tempore irripetibile, anche le altre ipotesi in cui le stesse parti non abbiano richiesto la rinnovazione dell’esame, ovvero il giudice, valutando detta rinnovazione (richiesta della parte legittimata ex art. 468 cod. proc. pen.) manifestamente superflua, abbia deciso di non ammetterla.

Tal che se ne faceva conseguire come i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizione successivamente mutata, che legittimamente permangono nel fascicolo del dibattimento a seguito del predetto mutamento della composizione del giudice, possano essere utilizzati ai fini della decisione previa lettura ex art. 511 cod. proc. pen., seguendo due distinti itinera iuris, ovvero: a) soltanto dopo il nuovo esame della persona che le ha rese, se chiesto, ammesso ed ancora possibile, ai sensi dell’art. 511, comma 2; b) anche senza la previa rinnovazione dell’esame, ove questo non abbia luogo perché non chiesto, non ammesso o non più possibile visto che è «indiscusso che nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per mutamento della persona del giudice, può essere data lettura anche d’ufficio delle prove di cui le parti non abbiano richiesto una nuova escussione» (così, richiamando la sentenza Iannasso, anche le Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, in motivazione, in fattispecie nella quale dal verbale di udienza non risultava che l’imputato avesse richiesto una nuova escussione delle prove in precedenza assunte dal giudice diversamente composto).

Quanto alla possibile rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, ad avviso della Corte, non appariva inopportuno precisare che esso: I) non è necessario, quando la ripetizione dell’esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l’ammissione, oppure perché la ripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile; II) è privo di rilievo, ex artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 cod. proc. pen. (che comminano espressamente la sanzione di nullità assoluta) quando la ripetizione dell’esame sia stata chiesta dalla parte legittimata ex art. 468 cod. proc. pen. ed ammessa dal nuovo giudice ma il nuovo esame non sia stato assunto, pur essendo tuttora possibile, ed in suo luogo sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante dinanzi al giudice diversamente composto.

Chiariti tali aspetti giuridici, si evidenziava oltre tutto come la tesi accolta apparisse essere conforme all’interpretazione che la Corte EDU dà delle garanzie di cui all’art. 6, §§ 1, 3, lett. b) e – soprattutto – lett. d), Convenzione EDU.

Si osservava in particolare che la Corte EDU (a partire da Corte EDU, Quarta Sezione, 9 luglio 2002, caso P.K. c. Finlandia) fosse ferma nel ritenere che, di norma, il mutamento della composizione del giudice dopo l’audizione di un testimone decisivo (non, quindi, di un qualsiasi testimone) impone la rinnovazione dell’esame dinanzi al giudice nella nuova composizione in quanto la diretta osservazione del comportamento del dichiarante può incidere sulla valutazione in ordine alla sua attendibilità ed avere, quindi, conseguenze decisive per l’accusato; tuttavia, il processo non potrebbe essere ritenuto iniquo sol perché, in caso di mutamento della composizione del giudice, non si sia proceduto alla riaudizione dei testimoni dinanzi al nuovo giudice in quanto il diritto alla nuova audizione dei testimoni non è assoluto ma può essere limitato, in presenza di circostanze particolari tali da giustificare un’eccezione al principio dell’oralità del dibattimento ed al principio dell’immutabilità del giudice del dibattimento, sempre che l’imputato abbia goduto di garanzie procedurali idonee a controbilanciare il fatto di non aver potuto esaminare nuovamente i testimoni nel corso del dibattimento svolto dinanzi al giudice nella nuova composizione e nel complesso sufficienti a garantire che il processo sia stato equo.

Per legittimare la mancata riaudizione dei testimoni dinanzi al nuovo giudice, ed escludere, quindi, la violazione dell’art. 6 Conv. EDU , si è, in particolare, attribuito rilievo: 1) al fatto che il presidente del collegio inizialmente insediato, e dinanzi al quale aveva avuto luogo l’audizione – successivamente non ripetuta – del testimone, fosse stato successivamente sostituito da un supplente che aveva assistito alle precedenti fasi del dibattimento (Corte EDU, Prima Sezione, 4 dicembre 2003, caso Milan c. Italia, § 1); 2) al fatto che l’imputato/ricorrente non avesse indicato in ordine a quali decisivi elementi fattuali la nuova audizione del testimone dinanzi al nuovo giudice, della quale si lamentava l’omissione, avrebbe potuto rivelarsi utile nella prospettiva difensiva (Corte EDU, Terza Sezione, 10 febbraio 2005, caso Graviano c. Italia, §§ 38 s., a parere della quale, in particolare, «la sostituzione di uno degli otto giudici componenti la sezione della corte d’assise non ha privato il ricorrente del suo diritto di interrogare i testimoni in questione, poiché gli stessi sono stati sentiti in pubblico dibattimento, alla presenza del ricorrente e del suo avvocato, che hanno avuto modo di porre loro le domande che ritenevano utili per la difesa. Inoltre, (…) il ricorrente non aveva indicato in che cosa gli interrogatori dei testimoni, da lui richiesti, avrebbero potuto apportare degli elementi nuovi e pertinenti»); 3) al fatto che soltanto uno dei giudici fosse stato sostituito e che il nuovo componente aveva comunque avuto modo di leggere le dichiarazioni rese dal teste decisivo delle quali si discuteva (Corte EDU, Terza Sezione, 2 dicembre 2014, caso Cutean contro Romania, § 61, e Seconda Sezione, 6 dicembre 2016, caso Skaro c. Croazia, §§ 28 ss.).

A tal proposito, la Cassazione faceva presente come dovesse inoltre prendersi in considerazione il fatto che, quando le dichiarazioni rese in dibattimento dai soggetti esaminati dal giudice diversamente composto siano state integralmente verbalizzate stenotipicamente, con contestuale registrazione fonografica – come oggi accade sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei processi -, il problema della mediazione del primo giudice, tra le effettive dichiarazioni e la relativa verbalizzazione, si sdrammatizza risultando le stesse invece completamente e genuinamente riportate e, come tali, integralmente conoscibili dal nuovo giudicante fermo restando che, in presenza di tale ausilio tecnico, potrà eventualmente ravvisarsi una giusta ragione per non disporre la pedissequa ripetizione dell’esame.

A prescindere da ogni ulteriore rilievo, secondo la Corte, trova, quindi conferma, anche a livello convenzionale, la possibilità di gravare legittimamente la parte che intenda ottenere il nuovo esame dinanzi al giudice nella composizione sopravvenuta di un testimone già esaminato dinanzi al giudice nella composizione poi mutata, dell’onere di: I) chiedere il nuovo esame del teste; II)  indicare le circostanze decisive in ordine alle quali la nuova audizione del teste dovrebbe avere luogo.

Alla stregua di quanto appena esposto risultano, pertanto, legittime, anche in relazione alle garanzie convenzionali: 1) la mancata rinnovazione dell’esame, in difetto di una richiesta di parte; 2) la mancata ammissione della richiesta di rinnovazione dell’esame formulata senza indicare le circostanze decisive in ordine alle quali il nuovo esame dovrebbe avere luogo ovvero quando le circostanze indicate siano dal giudice ritenute prive di concreto rilievo e, conseguentemente, la rinnovazione dell’esame risulti manifestamente superflua.

Tal che, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, le Sezioni Unite formulavano i seguenti principi di diritto: a) «il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»; b) «l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»; c) «il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».

Conclusioni

La sentenza in commento si appalesa di notevole interesse giuridico in quanto chiarisce diversi profili processuali conseguenti al mutamento della composizione del collegio giudicante.

In primo luogo, viene chiarito che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati.

Va da sé dunque che il giudice che deve deliberare deve essere lo stesso che ha disposto l’ammissione della prova nella misura in cui il provvedimento sull’ammissione della prova sia stato espressamente modificato o revocato.

Ove ciò dovesse avvenire, si verrebbe a determinare una nullità assoluta a norma dell’art. 525, c. 2, cod. proc. pen..

Tornando ad esaminare gli altri principi di diritto enunciati in tale pronuncia, è stato altresì conferito alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione.

Resta però fermo il potere del giudice di valutare se le prove, di cui si chiede la rinnovazione, risultino essere vietate dalla legge, manifestatamente superflue o irrilevanti ovvero stimare la rinnovazione manifestatamente superflua.

Il consenso per la lettura di verbali di dichiarazioni, inoltre, per effetto di questo arresto giurisprudenziale, in riferimento agli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, di conseguenza, proprio perché fa chiarezza su tali importanti tematiche processuali, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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