Cosa accade all’abitazione principale del debitore già aggiudicata alla data di entrata in vigore dell’art. 54 ter della legge n. 27/2020? Il tribunale di Napoli Nord si pronuncia a favore del decreto di trasferimento.

Redazione 27/08/20
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di Concetta Marino

Sommario

1. La sospensione legale delle espropriazioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore ai sensi dell’art. 54 ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18

2. Sull’operatività della sospensione legale nel caso in cui l’immobile adibito ad abitazione principale del debitore sia stato aggiudicato, ma non ancora trasferito.

1. La sospensione legale delle espropriazioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore ai sensi dell’art. 54 ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Con la legge 24 aprile 2020, n. 27 è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le novità introdotte in sede di conversione particolare importanza ha assunto l’inserimento dell’art. 54-ter rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”. In particolare, il primo comma della citata norma dispone che “è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore“. Il periodo di sospensione è dunque dal 30 aprile al 30 ottobre[1].

Com’era prevedibile la disposizione ha suscitato molti dubbi interpretativi che hanno generato una moltitudine di circolari, linee guida e protocolli approntati dagli uffici giudiziari per tentare di offrire agli operatori e alle parti del processo esecutivo direttive uniformi. L’intento del legislatore è quello di contenere la diffusione del contagio, evitando al debitore il rilascio dell’immobile destinato alla sua abitazione principale.

Il primo dubbio ha riguardato già il modo di intendere la locuzione utilizzata dal legislatore “abitazione principale”, per indicare, si presume, l’immobile in cui la persona fisica, che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Invero, a parte la disarmonia tra la rubrica, in cui si parla di “prima casa”, ed il testo, in cui si parla di “abitazione principale”, si tratta di un’espressione per intendere la quale occorre far ricorso alla normativa tributaria[2].

Non basterebbe dunque a determinare la sospensione della procedura espropriativa che nell’immobile dimori un familiare del debitore non convivente con questo. Dubbia è la necessità che in quell’immobile il debitore vi abbia la sua residenza anagrafica o se sia sufficiente che il debitore abiti l’immobile in modo continuativo[3]. Certamente ciò che conta è che il debitore risieda con la propria famiglia nell’immobile già al momento della notificazione dell’atto di pignoramento, essendo assolutamente irrilevanti eventuali spostamenti di residenza successivi a quella data.

La sospensione opera ex lege, dunque senza che sia necessario alcuna istanza di parte[4], né il provvedimento del giudice, che pertanto è dispensato da qualsiasi apprezzamento sullo stato di bisogno in cui versi il debitore. L’esigenza cui il legislatore intende venire incontro è quella di evitare in questo periodo di emergenza epidemiologica al debitore in difficoltà il disagio di dover lasciare la propria abitazione, ma anche evitare, in periodo di piene emergenza sanitaria, il trasferimento suo e della sua famiglia presso altre abitazioni, evenienza questa che potrebbe contribuire alla diffusione del contagio. La disposizione ha dunque una finalità di tutela della salute pubblica, ma anche un intento socio-assistenziale, esigenza quest’ultima che avrebbe reso possibile una valutazione sulla meritevolezza che, però, il legislatore ha preferito evitare, comprensibilmente, considerando la complessità di un’indagine su tale condizione[5] e considerando altresì il periodo di emergenza, che non avrebbe consentito di attendere i tempi di una valutazione da parte del giudice chiamato a verificare lo stato di bisogno del debitore.

Pertanto, indipendentemente dallo stato in cui versi il debitore già sottoposto alla procedura esecutiva, questa rimarrà sospesa fino al 30 ottobre, purché il pignoramento abbia colpito la sua abitazione principale[6]. In tal caso gli atti esecutivi compiuti durante questo periodo di sospensione legale saranno affetti da nullità da far valere con l’apposito rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.

Nonostante l’ambiguità del dettato normativo che parla di sospensione di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, non esiterei a riconoscere l’applicabilità dell’art. 54-ter unicamente alle procedure esecutive già pendenti alla data del 30 aprile, escludendo dunque che la sospensione ex lege di cui parla l’art. 54 ter possa operare fino ad impedire lo stesso compimento del pignoramento immobiliare dell’abitazione principale del debitore nel periodo di sospensione legale[7]. Pertanto il creditore potrà procedere durante questo periodo al pignoramento dell’abitazione principale del debitore ai sensi dell’art. 555 c.p.c., senza temere che il suo atto sia invalido e dunque opponibile ex art. 615 c.p.c. [8]. È vero che qualora un pignoramento immobiliare sulla casa di abitazione del debitore venisse compiuto durante questo arco temporale il suo destino è già segnato, perché il processo espropriativo appena iniziato verrebbe immediatamente sospeso. Ma, a ritenere diversamente, si impedirebbe al creditore di costituire un vincolo giuridico sul bene immobile del debitore (il quale potrebbe frattanto disporne, con un atto che potrà poi essere opposto al creditore con suo grave nocumento). Tra l’altro, tenendo conto della finalità della norma, che è quella di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’imposizione di un vincolo giuridico sulla casa di abitazione del debitore per effetto del pignoramento non pregiudicherebbe tale finalità. L’intento del legislatore è infatti quello di evitare la vendita forzata o comunque ogni attività esecutiva diretta a privare il debitore della casa di abitazione[9].

È rimasta pertanto isolata la voce di chi ha ritenuto che la previsione dell’art. 54 ter implicasse l’esclusione di qualsiasi iniziativa espropriativa sull’abitazione principale del debitore, sì da ritenere sospeso lo stesso diritto del creditore di agire esecutivamente, almeno fino al 30 ottobre. Tra l’altro, a fronte di un’applicazione tanto ampia della disposizione emergenziale, si renderebbe quantomeno opportuna la previsione di una misura a garanzia del creditore costretto a temporeggiare. Così per evitare che nel periodo di sospensione legale il debitore possa compiere atti dispositivi della sua casa d’abitazione, si potrebbe immaginare di riconoscere al creditore la possibilità di compiere un sequestro conservativo su quel bene. Si tratterebbe di una forma sui generis di sequestro, che non starebbe a garantire il presunto creditore nel tempo necessario al conseguimento del titolo, dato che il creditore già dispone di un t.e., ma piuttosto di una misura a garanzia del suo diritto di agire esecutivamente su un bene temporaneamente non pignorabile. Si avrebbe così un bilanciamento degli interessi in gioco, dato che l’art. 54 ter sembra voler tutelare unicamente il debitore a discapito del creditore.

Ammesso dunque il compimento del pignoramento immobiliare sulla casa d’abitazione del debitore, è indubbio che l’espropriazione su tale immobile iniziata con il pignoramento notificato dopo il 30 aprile venga subito sospesa.

Rimane da chiedersi se il creditore debba provvedere all’iscrizione a ruolo del p.e., da compiersi secondo le modalità e i termini prescritti dall’art. 557 c.p.c., a pena di inefficacia dell’atto di pignoramento. è vero che in tal caso dovrebbe trovare applicazione la sospensione dei termini processuali prevista dal tanto discusso art. 83, comma 2 del d.l. n. 18/2020, prorogata fino all’11 maggio dal d.l. n. 28/2020. Il dubbio è dunque se per questo adempimento possa trovare applicazione la “specifica” sospensione introdotta dall’art. 54 ter, oppure se, trattandosi di un termine successivo all’inizio dell’esecuzione, ma anteriore alla vera e propria instaurazione della procedura esecutiva, esso rimanga sottoposto alla sospensione dei termini di cui all’art. 83, comma 2 appena richiamato.

Si tratta di una questione non facilmente risolvibile, ma certo particolarmente delicata, considerata anche la conseguenza della mancata iscrizione a ruolo del processo espropriativo. Nel caso di specie è rilevante l’operatività ex lege della sospensione che potrebbe tollerare la mancata designazione del giudice dell’esecuzione che avverrà solo dopo la formazione del fascicolo e dunque successivamente all’iscrizione a ruolo del p.e.[10]. A favore dell’applicabilità dell’art. 54 ter, e dunque della sospensione legale anche del termine prescritto per l’iscrizione a ruolo del processo espropriativo, potrebbe invocarsi l’attuale pendenza della procedura esecutiva che, com’è noto, è riconducibile al compimento del pignoramento che già segna l’avvio dell’esecuzione forzata ex art. 491 c.p.c. Pertanto ciò potrebbe bastare a ritenere sospeso il p.e. e dunque sospesi i termini endoprocedimentali perentori che scandiscono lo svolgimento del p.e., quali quelli per: l’iscrizione a ruolo ex art. 557 c.p.c. [11]; per il deposito dell’istanza di vendita ex art. 497 c.p.c.; per il deposito della documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c.; per il deposito della somma necessaria alla pubblicazione della notizia dell’esperimento di vendita sul Portale delle vendite pubbliche ex art. 631 bis c.p.c. [12].

[1] Trattandosi di una norma speciale, tale termine non subirà alcun ulteriore allungamento per effetto della sospensione feriale di cui alla legge n. 742/1969.

[2] In ambito fiscale occorre fare riferimento all’art. 10, comma 3-bis, d.P.R. n. 917 del 1986 che così stabilisce: “Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Ulteriore riferimento normativo si rinviene -sempre in ambito fiscale -nell’art. 13 D.L. n. 201 del 2011 il quale prevede che “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Sulla normativa di riferimento, per un’adeguata interpretazione della locuzione utilizzata dal legislatore, Soldi, La sospensione della espropriazione immobiliare ai tempi del coronavirus, in www.judicium.com, § 2. Qualora unitamente all’immobile adibito ad abitazione principale del debitore e della sua famiglia fossero stati pignorati anche altri beni a quello collegati, quali potrebbero essere il box-auto o un locale destinato a deposito, trattandosi di beni separabili, per essi la procedura esecutiva potrebbe proseguire. Sebbene non sia mancata l’opinione di chi ritiene che anche per i beni di pertinenza dell’abitazione principale del debitore l’espropriazione vada sospesa.

[3] Sul punto non vi è uniformità di vedute nelle diverse p>

[4] Sebbene non si possa escludere che sia proprio il debitore interessato ad avvalersi della sospensione ad avanzare apposita istanza. In tal caso egli sarà tenuto a documentare di essere nelle condizioni di poter beneficiare della sospensione (così Tribunale Napoli Nord, 4 giugno 2020, in www.InExecutis.it). Per Soldi, op. cit., in tal caso il giudice dovrebbe procedere ad una “mini istruttoria endoesecutiva” per verificare il ricorrere di questo presupposto necessario per la sospensione della procedura espropriativa. Più frequentemente sarà il custode ovvero il professionista delegato alla vendita (qualifiche che spesso convergono in capo ad una stessa persona) a segnalare la situazione abitativa dell’immobile pignorato. Al riguardo nelle Linee guida approvate dal CSM con delibera plenaria del 4 giugno scorso per l’organizzazione del settore delle procedure esecutive e concorsuali nella “fase 2” dell’emergenza COVID-19, si suggerisce al giudice di avvalersi dei suoi ausiliari (esperto stimatore, custode e professionista delegato) per effettuare una ricognizione delle procedure espropriative iscritte a ruolo. A tal fine si auspica che, laddove non sia stato ancora nominato, il giudice provveda alla designazione del custode, affinché possa informarlo dello stato abitativo dell’immobile.

[5] Requisito che, com’è noto, pur non essendo esplicitamente prescritto, deve essere valutato dal giudice chiamato ad omologare il piano del consumatore nei procedimenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento e che già in quella sede ha destato molteplici perplessità ed interpretazioni discordanti.

[6] Ricordiamo che già la riforma dell’art. 560 c.p.c., intervenuta lo scorso anno, aveva previsto una tutela a vantaggio del debitore esecutato ogniqualvolta l’immobile pignorato fosse adibito a sua abitazione. Quella norma prevede infatti che il debitore esecutato possa continuare ad occupare l’immobile pignorato qualora sia destinato a sua abitazione, almeno fino al decreto di trasferimento a favore dell’aggiudicatario.

[7] In tal senso Sassani, Capponi, Panzarola, Farina, Sulla sospensione delle espropriazioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, in www.judicium.com, §2.

[8] Sebbene tale attività subisca comunque la sospensione dei termini imposta per tutti i procedimenti civili dall’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 (prorogata fino all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del D.L. n. 23 del 2020). Dunque, verosimilmente, la notifica del pignoramento immobiliare potrà aver luogo a partire dal 12 maggio.

[9] Tra le attività sospese dovrebbe farsi rientrare anche quella di stima dell’immobile pignorato, trattandosi di un’attività funzionale alla vendita. In tal senso le p>

[10] Se la sospensione sia disposta senza il ricorrere della condizione prescritta, cioè ritenendo erroneamente che quella pignorata sia la casa di abitazione del debitore, il rimedio proponibile sarebbe quello dell’opposizione agli atti esecutivi. L’uso del condizionale è d’obbligo perché questo si rivelerebbe invero uno strumento inutile, dato che il tempo necessario per la sua definizione sarebbe più lungo di quello della sospensione semestrale. Così Sassani, Capponi, Panzarola, Farina, op. cit., § 5. Qualora invece il g.e. abbia negato la sospensione che avrebbe dovuto essere concessa, il debitore avrà l’onere di impugnare il primo atto compiuto dopo il provvedimento negativo reso dal g.e.

[11] Di diverso avviso, Sassani, Capponi, Panzarola, Farina, op. cit., § 4, che ritengono tale adempimento prudente per il creditore, considerando che la sospensione opera unicamente per l’immobile destinato ad abitazione principale del debitore, presupposto questo che potrebbe essere contestato ex post.

[12] Tutte queste attività sono ritenute sospese per effetto della previsione dell’art. 54 ter da Soldi, op. cit., § 4.

2. Sull’operatività della sospensione legale nel caso in cui l’immobile adibito ad abitazione principale del debitore sia stato aggiudicato, ma non ancora trasferito.

Un problema molto delicato è quello dell’operatività della sospensione legale prescritta dall’art. 54 ter con riferimento all’immobile pignorato definitivamente aggiudicato. Le tesi prospettate sono due:

1) secondo l’una, avvenuta l’aggiudicazione l’esecuzione non ha più ad oggetto l’immobile del debitore che costituisce la sua abitazione principale, ma il denaro ricavato dalla vendita. Pertanto, il g.e. deve pronunciare il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. e l’esecuzione deve proseguire con la distribuzione del ricavato[13];

2) secondo l’altra, anche a seguito dell’aggiudicazione definitiva, oggetto dell’esecuzione è l’immobile che costituisce l’abitazione principale del debitore esecutato, pertanto continuerebbe a sussistere il presupposto che ha indotto il legislatore a prevedere la sospensione legale, che interesserebbe anche il decreto di trasferimento.

La soluzione interpretativa preferita in dottrina è la seconda, nel presupposto che l’interesse del debitore a non lasciare la casa in cui abita durante il periodo dell’emergenza sanitaria vada protetto anche dopo l’aggiudicazione del bene, considerando l’esigenza di cui ha tenuto conto il legislatore nell’imporre la sospensione delle espropriazioni immobiliari in questo caso. A riprova di questo assunto viene invocato il disposto dell’u.c. dell’art. 560 c.p.c. a mente del quale: “se l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586 “. Da questa disposizione si evince la rilevanza della situazione abitativa del debitore anche dopo l’aggiudicazione, che viene salvaguardata sino al decreto di trasferimento. Sarebbe dunque ragionevole ritenere che il regime di sospensione legale impedisca l’emissione di questo decreto fino al 30 ottobre, anche quando sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva.

Di diverso avviso il Tribunale di Napoli Nord che lo scorso 5 giugno è intervenuto per affermare che l’art. 54-ter d.l. n. 18/2020 non trova applicazione ove sia già avvenuta l’aggiudicazione del bene, sicché l’adozione del decreto di trasferimento costituisce in questa evenienza atto dovuto[14].

Il giudice partenopeo, pur consapevole che l’interpretazione letterale di tale disposizione condurrebbe ad opposta conclusione, ritiene che la stessa debba essere letta nel contesto della disciplina codicistica dell’esecuzione forzata e dei principi generali che tale disciplina informano.

In particolare, viene invocato quanto disposto dall’art. 187-bis disp. att. c.p.c. che preserva l’aggiudicatario dalla eventuale estinzione (tipica o atipica) del processo esecutivo, mantenendo fermi gli effetti della vendita. Pertanto, a maggior ragione, il suo acquisto andrebbe fatto salvo se la procedura è semplicemente sospesa, anche tenuto conto della dimensione pubblicistica degli interessi tutelati.

Invero sulla questione incide il noto dibattito sulla decorrenza dell’effetto traslativo della vendita forzata immobiliare, rinvenuta da dottrina e giurisprudenza maggioritarie nel decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., fino al quale l’aggiudicatario verserebbe in uno stato di mera aspettativa[15], contrastata da chi invece ritiene che il trasferimento della proprietà dell’immobile avvenga al momento dell’aggiudicazione, sia pure sotto condizione del pagamento del prezzo[16]. Indipendentemente dalla soluzione preferibile, certamente l’aggiudicatario versa in una situazione giuridica meritevole di tutela e il decreto di trasferimento costituisce l’atto in cui culmina la vendita forzata, che è una fattispecie processuale a formazione progressiva[17].

Posta questa necessaria, quanto sintetica premessa, il caso sottoposto all’esame del giudice napoletano riguardava un bene immobile aggiudicato anteriormente al 30 aprile, per il quale però non era stato ancora emesso il decreto di trasferimento. Infatti, se l’aggiudicatario avesse già versato il saldo prezzo e il decreto di trasferimento fosse stato già reso anteriormente a quella data, la trasformazione del bene pignorato in denaro anzitutto avrebbe reso possibile l’avvio della fase distributiva[18].

Qualche dubbio residuerebbe sulla possibilità di dare esecuzione al decreto di rilascio già reso. Infatti, pur essendo indubbio che la sospensione legale ex art. 54 ter operi esclusivamente a beneficio dell’abitazione principale del debitore e che dopo il versamento del saldo-prezzo e l’emanazione del decreto di trasferimento l’immobile pignorato, che era dimora abituale del debitore, ha perso questa connotazione[19], è altresì vero che l’emergenza sanitaria che ha indotto alla previsione dell’art. 54 ter imporrebbe l’esclusione della liberazione dell’immobile per l’intero periodo di sospensione legale[20].

Insomma secondo questa interpretazione, sebbene l’aggiudicatario abbia versato interamente la somma corrispondente al prezzo del bene venduto forzatamente ed abbia ottenuto il decreto di trasferimento, non potrebbe ancora beneficiare della liberazione dell’immobile[21].

Nel provvedimento in esame si fa riferimento al caso in cui il bene immobile destinato all’abitazione principale del debitore sia stato aggiudicato al 30 aprile, ma a quella data non sia stato ancora reso il decreto di trasferimento. Invero il carattere socio-assistenziale dell’art. 54 ter, oltre che l’esigenza di contenere il contagio nel periodo di emergenza epidemiologica, inducono a ritenere che la sospensione debba riguardare anche l’emanazione di questo decreto[22].

Anche a voler accedere alla soluzione preferita dal giudice napoletano, che ritiene dovuta l’emissione del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato nell’arco temporale della sospensione legale, comunque l’efficacia di questo decreto, benché contenga l’ingiunzione al debitore di rilasciare l’immobile destinato a sua abitazione principale, rimarrebbe sospesa per tutto il periodo imposto dal legislatore nell’art. 54 ter. In tal modo, come è stato efficacemente evidenziato, la protezione del debitore verrebbe comunque assicurata dalla temporanea inefficacia del decreto di trasferimento la cui eseguibilità riprenderà a partire dal 31ottobre[23].

A riprova di ciò va ricordato che il nuovo 6° comma dell’art. 560 c.p.c., modificato dalla legge n. 8 del febbraio di quest’anno, di conversione del d.l. n. 162 del 2019, prevede che su istanza dell’aggiudicatario, nel decreto di trasferimento, possa essere contemplato un ordine di liberazione informale dell’immobile da compiersi ad opera del custode ed a spese della procedura senza il ricorso alle forme esecutive dell’art. 605 c.p.c.

Le disposizioni del novellato art. 560 c.p.c. sono immediatamente applicabili a tutte le procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore (1° marzo 2020). Per esse il delegato alla vendita dovrà interpellare l’aggiudicatario, informandolo del diritto di avvalersi dell’ordine di liberazione semplificata, invitandolo ad esprimersi al riguardo entro e non oltre il saldo prezzo.

Insomma questa forma di liberazione semplificata del bene immobile aggiudicato costituisce un atto endoesecutivo che dunque incapperà nella sospensione legale di cui all’art. 54 ter. Pertanto, qualora si ritenesse possibile anche nel periodo di sospensione legale del processo espropriativo l’emanazione del decreto di trasferimento, per evidenti ragioni di parità di trattamento, sia che l’aggiudicatario intenda avvalersi del meccanismo semplificato di liberazione dell’immobile interno all’esecuzione secondo la previsione dell’art. 560, comma 6 c.p.c., bypassando l’applicazione dell’art. 605 c.p.c., sia che intenda servirsi del decreto di trasferimento come t.e. per il rilascio ai sensi dell’art. 605 c.p.c., dovrà comunque attendere il 31 ottobre per la liberazione dell’immobile acquistato, in ossequio alla speciale protezione garantita al debitore in questo periodo di emergenza socio-sanitaria.

[13] Si tratterebbe di una scelta in linea anche con i suggerimenti del CSM (cit. supra nota 4) che considera di primario interesse per l’economia nazionale che le somme già ricavate dalle vendite forzate e dunque disponibili vengano distribuite prontamente tra i creditori, sì da immettere liquidità nel sistema.

[14] Il provvedimento è pubblicato in www.inExecutivis.it.

[15] In dottrina Andrioli, Commentario al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957, 259 ss.; Bonsignori, Esecuzione forzata, Torino, 1996, 265 ss., Micheli, Dell’esecuzione forzata, in Comm. Scialoja-Branca, Libro VI, Tutela dei diritti (artt. 2910-2969), Bologna-Roma, 1977, 112. In giurisprudenza, tra le tante, Cass. civ. Sez. III, 18 aprile 2003, n. 6272.

[16] Satta, Commentario codice di procedura civile, III, 385 ss.; Cerino Canova, Vendita forzata ed effetto traslativo, in Riv. dir. civ., 1980, I, 137 ss. Dopo l’introduzione dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c., secondo alcuni Autori sarebbe rafforzata la tesi del trasferimento della proprietà già al momento dell’aggiudicazione, addirittura a seguito dell’aggiudicazione provvisoria. Così Balena, Bove, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 231; Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, IV, Il processo di esecuzione, Torino, 2008, 170.

[17] In tal senso Cass. civ. Sez. III, 16 settembre 2008, n. 23709.

[18] Se l’immobile è stato non solo aggiudicato, ma anche trasferito anteriormente al 30 aprile, non vi sono ragioni per sospendere la distribuzione della somma ricavata dalla vendita, anche al fine di favorire l’immissione di liquidità nel sistema economico. Così LEUZZI -ROSSI, Procedure esecutive e prima casa nel diritto emergenziale anti-covid, in www.ilcaso.it, 30 aprile 2020, i quali rilevano che dopo il decreto di trasferimento il procedimento non ha più ad oggetto l’abitazione principale del debitore, ma il denaro versato dall’aggiudicatario. La soluzione favorevole all’avvio della fase distributiva sembra anche rispondente alle linee guida elaborate dal CSM e richiamate alla nota 4. Nello stesso senso Soldi, op. cit. § 7, la quale evidenzia però che nell’ipotesi in cui il custode fosse stato chiamato alla liberazione semplificata dell’immobile su istanza dell’aggiudicatario, ai sensi del nuovo 6° comma dell’art. 560 c.p.c., sino a quando non abbia portato a termine le operazioni di sgombero dell’immobile non potrebbe determinarsi la somma da ripartire, dato che gli oneri di tale ulteriore attività rimarranno a carico della procedura esecutiva.

[19] Al riguardo è bene ricordare che anche la predisposizione del piano di riparto è un atto esecutivo e, dunque, a stretto rigore dovrebbe essere vietato durante il periodo della sospensione legale. Però la trasformazione del bene in denaro farebbe perdere alla dimora abituale del debitore l’identità che ne caratterizzava la destinazione, sì da rendere possibile la predisposizione del piano di riparto. Così Soldi, op. cit., § 7.

[20] Così Sassani, Capponi, Panzarola, Farina, op. cit., § 8.

[21] Opzione questa necessaria qualora l’aggiudicatario non avesse ancora versato interamente la somma corrispondete al prezzo di vendita del bene. Infatti, nonostante l’art. 587 c.p.c. prescriva a pena di decadenza il termine per il versamento del saldo prezzo, questo termine dovrebbe ritenersi sospeso fino al 30 ottobre. Ciò compenserebbe l’interesse dell’aggiudicatario ad acquisire l’immediata disponibilità del bene, essendo esonerato dal versamento del prezzo fino al 30 ottobre e dagli obblighi di carattere fiscale derivanti dall’acquisto della proprietà. Così Soldi, op. cit., § 7.

[22] Quanto alla possibilità che l’esecutività del decreto di trasferimento incappi nel disposto dell’art. 103, comma 6 del d.l. 18/2020 (c.d cura Italia), che rinvia, come previsto in sede di conversione del D.L. Rilancio, ormai al 31 dicembre (a fronte del 1° settembre, come originariamente prescritto) l’esecuzione del rilascio di tutti gli immobili, mi sembra evenienza non ipotizzabile, considerando che tale disposizione, per quanto estremamente generica “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020”, nell’intenzione del legislatore dovrebbe riguardare unicamente la sospensione degli sfratti, con una funzione essenzialmente di tipo assistenziale per lo stato di bisogno in cui potrebbe versare il conduttore, sia privato che imprenditore, proprio a causa dell’emergenza epidemiologica. A riprova di ciò il nuovo art. 17 bis del D.L. 34/2020 è rubricato “Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo” e recita così:
“Al comma 6 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “1° settembre 2020″ sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020”.

[23] Così Sassani, Capponi, Panzarola, Farina, op. cit., § 8, per i quali, comprensibilmente, questa sarebbe anche la sorte del decreto di trasferimento ancorché reso anteriormente al 30 aprile.

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