Secondo la dottrina quando la legge penale presuppone, nomina sia implicitamente che esplicitamente una legge extrapenale, allora questa deve essere considerata ai fini dell’art. 43, comma 3° c.p.
In realtà è stato fatto notare che questa spiegazione su quale norma debba assumere carattere extrapenale risulti in pratica abrogativa del 3° comma, art. 43 c.p. Una contraddizione in termini, in pratica.
L’errore sussiste solo se si concretizza in una falsa rappresentazione della realtà fenomenica e quindi del fatto, ma non se la falsa rappresentazione riguarda la tipicità nella misura in cui l’agenti si rappresenti in modo errato il fatto tipico pur avendo tutti gli strumenti a disposizione per comprendere la corrispondenza tra il fatto così come se lo è rappresentato nella mente e il costrutto tipico esposto dalla norma, errore sul divieto.
Facciamo alcuni esempi pratici:
1. un mussulmano contrae matrimonio in Italia e, senza avere adito alle vie legali per ottenere il divorzio, contrae nuovamente matrimonio nel suo Paese di origine nella convinzione che essendo mussulmano il disposto ex art. 8 Cost. non sia per lui valido (errore sul divieto);
2. chi eserciti una qualunque professione cui sia necessaria l’iscrizione ad un albo dei professionisti senza avere i relativi titoli, pensando che basti la semplice esperienza, cade in errore sul divieto;
3. un sindaco di un Comune italiano che iscrisse il figlio di una donna italiana maritata e di un italiano disperso in Russia come figlio naturale della donna cade in errore non sul disposto normativo ex art. 567 c.p. ma sulla legge civile all’epoca vigente, errore sul fatto;
4. ex art 527 c.p. , atti osceni in luogo pubblico, l’errore risulta irrilevante data la capziosità di una configurazione politico-criminale socio-oggettiva del concetto di “atti osceni”;
5. l’errore su norma penale in bianco è irrilevante quando cada sul divieto per gli stessi motivi di cui art. 527 c.p. (è il caso di chi commetta un errore sull’elenco delle sostanze ritenute tossiche e pericolose per la salute).
Le norme di qualificazione penali debbono di pari oggetto essere considerate ai fini di una valutazione di un errore su legge extrapenale; si discute se sia da considerare in errore il comportamento di chi accusi taluno di un reato pur sapendolo innocente (reato di calunnia, ex art. 368 c.p.) ma nella convinzione che esso costituisca minore reato, tale errore è ritenuto generalmente ammissibile.
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