Corte giustizia Ue: non è illegale vendere pc con sistemi operativi già installati

Redazione 08/09/16
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Se un programma installato in un determinato computer non piace all’acquirente, bisogna che ne scelga un altro che non lo abbia di default. Questo quanto stabilito da una sentenza della Corte di giustizia europea, che ha sostenuto come non ci sia niente di male né di sbagliato se nei  portatili, tablet e dispositivi informatici venduti nei punti vendita autorizzati ci sia sistemi operativi già installati.

Dietro la sentenza dei giudici di Lussemburgo ci sono sia una natura giuridica che una pratica. Da un lato, infatti, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, «vendere un computer con sistemi operativi pre-installati non è contrario alle regole Ue e «non costituisce una pratica commerciale sleale»; dall’altro la presenza di programmi informatici preinstallati «risponde alle aspettative di gran parte dei consumatori, i quali preferiscono l’acquisto di un computer così equipaggiato e di uso immediato rispetto all’acquisto separato del computer e dei programmi informatici». 

 La vicenda: rifiutare il CLUF dà diritto a un rimborso?

Tale sentenza pone fine a un caso francese che risale al 2008, quando Vincent Deroo-Blanquart acquistò un computer portatile di marca Sony dotato di un sistema operativo Microsoft Windows Vista – e relative applicazioni. Al momento di rendere il computer funzionante, però, il signor Deroo-Blanquart non ha voluto sottoscrivere il «Contratto di Licenza Utente Finale» (CLUF) del sistema operativo ed ha perciò preteso alla Sony che gli venisse rimborsata una parte del prezzo di acquisto pari al costo dei programmi informatici preinstallati. A fronte di una tale richiesta, la Sony ha rifiutato di concedere tale rimborso, scatenando così il contenzioso. 

 Il pensiero della Corte UE: vendere pc con programmi pre-installati non è contrario alle norme UE

La corte di Lussemburgo ha posto fine al caso sostenendo che un tipo d’offerta commerciale come quella in esame «non è contraria alle norme di diligenza professionale e non falsa il comportamento economico dei consumatori». Pertanto, archiviati ora i possibili dissidi con la giustizia Ue, spetterà al giudice nazionale valutare il caso, «tenendo in considerazione le circostanze specifiche del caso stesso».

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