Corte dei conti – pensionistica – assegno funzionale ex legge n. 468/1987- inclusione nella base pensionabile – esclusione- nota a sentenza n. 1506/2005 sezione giurisdizionale Emilia-Romagna –

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Con la sentenza in allegato, il Giudice Unico delle Pensioni della Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per l? Emilia-Romagna si? pronunzia su due questioni inerenti la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento da parte di sottoufficiali in congedo della Guardia di Finanza :

1) l? inclusione nella base pensionabile ed, in particolare, nella retribuzione individuale di anzianit? con conseguente maggiorazione del 18% ex art. 16 L. n. 177/1976 dell? assegno funzionale di cui all? art. 1, comma 9?, L. n. 468/1987? nella misura di cui all? art. 4 della L. n. 231/1990 o comunque alla stregua della documentazione in atti;

2) la rideterminazione sulla base dell? assegno? funzionale spettante ai ricorrenti dei sei scatti? attribuiti dall? art. 1, comma 15 bis, della L. n.? 468/1987, come sostituito dall? art. 11 della L. n. 231/1990 e del tre aumenti di cui all? art. 2, comma 1?, della L. n. 336/1970.

Il tutto come da atto introduttivo del giudizio? con gli oneri accessori di legge sui ratei maturati e non riscossi dalla scadenza al saldo e con vittoria delle spese di lite.

Previa riunione dei ricorsi per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c. ed in merito al primo motivo, viene acclarato che l? assegno funzionale non risulta includibile nella base pensionabile, non soddisfacendo nessuna delle due regole normativizzate di cui al primo ed al secondo comma dell? art. 16 della L. n. 177/1976. Difatti, esso non pu? essere ricompreso fra gli assegni ed indennit? di cui al primo comma, n? parimenti? ? suscettibile? di essere munito della clausola espressa di valutabilit? nella base pensionabile.

Peraltro, sebbene la tesi di parte ricorrente trovi conforto in un certo orientamento? della Corte ( rectius: II Sez. Giur.?? ?Appello n. 66/1999 ) deve rilevarsi che pronunzie successive?? si sono discostate dallo stesso e che, quindi, sia pure a fronte di contrapposti oscillazioni giurisprudenziali, ? indubbio che debba ritenersi consolidato e prevalente l? indirizzo volto alla esclusione dell? assegno funzionale dalla base pensionabile con la maggiorazione del 18%. Ne consegue l? infondatezza anche del secondo motivo di ricorso. ???????

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA

N. 1506/2005? DEL 30 NOVEMBRE 2005 – GIUDICE UNICO: P. Sullo

??????????????????????????????????????????????? FATTO

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? Con i ricorsi all?esame i sunnominati – sottufficiali in congedo della Guardia di Finanza – invocano la riliquidazione della pensione con:

a) 1’inclusione nella base pensionabile (con relativa maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge 177/76) dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1, comma nove, della legge n. 468/87, nella misura di cui all’art. 4 della legge 231/90;

b) la conseguente rideterminazione, sulla base anche dell’assegno funzionale, dei sei scatti attribuiti dall’art. 1, comma 15 bis, legge n. 468/87, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/90 e dei tre aumenti periodici ex art. 2, comma 1, della legge n. 336/70.

? A fondamento della domanda osservano:

1) che l’art. 16 della legge n. 177/1976 ha concesso un aumento del 18% della base pensionabile al personale militare collocato in quiescenza con effetto non anteriore al 1? gennaio 1976;

2) che i ricorrenti sono stati collocati in quiescenza a partire dal 1988;

3) che i medesimi ricorrenti, all’atto del pensionamento, percepivano 1’assegno funzionale, introdotto con l’art. 1, comma n. 9, del D.L. n. 379/87 (legge n. 468/87), in quanto sottufficiali che avevano compiuto, senza demerito, chi 19 chi 29 anni di servizio;

4) che 1’assegno funzionale di cui all’art. 1, comma 9, legge n. 468/87 fa parte dello stipendio ed ? quindi valutabile e suscettibile dell?incremento del 18% di cui all’art. 16 1. n. 177/76 (come da Sentenza della Corte dei Conti Sezione II Giurisdizionale Centrale n. 66 depositata il 05 feb. 1999) in quanto:

contrariamente a quanto illegittimamente ed infondatamente sostenuto dall?Amministrazione, non appare di alcuna rilevanza che l?assegno funzionale non fosse ricompreso tra gli emolumenti indicati dal richiamato art. 16 legge n. 177/76, in quanto ci? si spiega agevolmente ricordando che l’assegno funzionale ? stato introdotto nell’ordinamento da legge posteriore (n. 468/87);

– il trattamento economico dei pubblici dipendenti, civili e militari, ? composto da due voci: il livello retributivo e la retribuzione individuale di anzianit? (r.i.a.) e l’assegno funzionale, ai sensi del menzionato comma 9 dell’art. 1 legge n. 468/87, si aggiunge alla r.i.a. e quindi, come questa, entra, nel novero degli imporli che contribuiscono alla formazione dello stipendio;

il fatto che l’assegno funzionale ? stato previsto contestualmente al riconoscimento di benefici economici concessi agli ufficiali (art. 1, comma 8, della stessa legge n. 468/87) "quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia" significa che ad esso va riconosciuta la stessa natura di questi e che limitazioni sotto tale aspetto creerebbero un’ingiustificata disparita di trattamento fra le due categorie di militari;

– ulteriore conferma verrebbe dalla norma contenuta nel successive comma 10 (art. 1, legge 468/87) secondo cui i nuovi importi – quelli, cio?, previsti, quale omogeneizzazione stipendiale, per gli ufficiali e, quale assegno funzionale, per i sottufficiali – hanno effetto sulla tredicesima mensilit?, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennit? di buonuscita e di licenziamento, sull’assegno alimentare, ecc…

5) che, pertanto, poich? 1’assegno funzionale va incluso tra gli emolumenti che compongono lo stipendio, lo stesso assegno funzionale ? computabile nella determinazione dei sei scatti previsti dall’art. 1, comma 15 bis, 1. 468/87, come sostituito dall’art. 11 1. n. 231/90 e degli aumenti periodici di cui all’art. 2, comma 1, 1. 336/70 attribuiti ai sottufficiali (anche qui viene citata la Sentenza della Corte dei Conti Sezione II Giurisdizionale Centrale n. 66 depositata il 5 febbraio 1999 da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta quanto alle sue motivazioni ed a sostegno della fondatezza del ricorso);

6) che, poich? in occasione dell’emissione dei provvedimenti pensionistici, 1’amministrazione, illegittimamente, non ha concesso ai ricorrenti l’incremento del 18% sull’assegno funzionale e l’inclusione dello stesso nella base pensionabile e non ha computato quest’ultimo in occasione della determinazione dei benefici di cui al precedente punto n. 5 del presente ricorso, i ricorrenti hanno inviato apposite istanze all’Ufficio Amministrazione della GUARDIA DI FINANZA qui convenuto, formulando le richieste di cui al presente ricorso;

7) che 1’Ufficio Amministrazione della Guardia di Finanza non ha accolto le istanze avanzate anzidette adducendo motivazioni ritenute infondate ed in netto ed aperto contrasto con quanto sentenziato dalla Corte dei Conti – Sezione II Giurisdizionale Centrale n. 66/99.

?Conclusivamente i ricorrenti

??????????????????????????????????????????????? CHIEDONO

alla Corte dei Conti di accertare e dichiarare il loro diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con:

a) l’inclusione?? nella?? base?? pensionabile,?? e?? precisamente nella retribuzione individuale di anzianit? (r.i.a.), (con relativa conseguente maggiorazione del 18% ex art. 16 l. n. 177/76 dell’assegno funzionale) dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1, comma 9, l. 468/87, nella misura di cui all’art. 4 della 1. n. 231/90 o comunque risultante dai documenti di causa;

?b) la rideterminazione, sulla base dell’assegno funzionale spettante ai ricorrenti, dei sei scatti attribuiti dall’art. 1, comma 15 bis, della 1. n. 468/87, come sostituito dall’art. 11 1. n. 231/90 e dei tre aumenti di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 336/70.

Con interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione maturati e non corrisposti dalla naturale scadenza e fino al soddisfo e con vittoria di spese del presente giudizio.

? Il Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo dell?Emilia-Romagna della Guardia di Finanza si ? costituito in giudizio depositando, in data 19 settembre 2005, una memoria nella quale, dopo un riepilogo delle vicende che hanno condotto al presente processo, si contestano le tesi dei ricorrenti e si chiede la reiezione del ricorso.

? In data 26 settembre 2005 l?avv. **************, in difesa del ricorrente, ha depositato una memoria nella quale ha richiamato i principi affermati nell?allegata sentenza di questa Sezione n. 969/2005/PM.

? Nell?odierna pubblica udienza l?avv. **************, in difesa del ricorrente, ha fatto riferimento agli scritti gi? depositati (e, in particolare, alla sentenza allegata alla memoria anzidetta) per chiedere l?accoglimento del ricorso mentre il Maresciallo Capo Umberto D., in rappresentanza del Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo dell?Emilia-Romagna della Guardia di Finanza, citando la memoria gi? depositata, ha chiesto la reiezione del ricorso e, in via subordinata, per l?ipotesi di accoglimento, ha eccepito la prescrizione quinquennale degli emolumenti non riscossi.

? In tale stato la causa ? stata riservata per la decisione.

Considerato in

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??????????????????????????????????????????? DIRITTO

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Con i ricorsi all’esame ? che, per evidenti ragioni di connessione, devono essere riuniti ai sensi dell?art. 274 del codice di procedura civile – viene chiesto il riconoscimento del diritto all’inclusione?? nella?? base?? pensionabile,?? e ??precisamente nella retribuzione individuale di anzianit? (r.i.a.) – (con relativa conseguente maggiorazione del 18% ex art. 16 legge n. 177/76) – dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1, comma 9, legge 468/87, nella misura di cui all’art. 4 della legge n. 231/90 o comunque risultante dai documenti di causa nonch? alla rideterminazione, sulla base dell’assegno funzionale spettante ai ricorrenti, dei sei scatti attribuiti dall’art. 1, comma 15 bis, della legge n. 468/87, come sostituito dall’art. 11 1. n. 231/90 e dei tre aumenti di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 336/70.

??Al riguardo si deve ricordare che per l?art. 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, (che ha sostituito l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1? gennaio 1976) ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell’art. 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennit? pensionabili, integralmente percepiti, indicati nella norma stessa – a) indennit? di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall’art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonch? dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall’art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all’art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 – ? aumentata del 18% (primo comma). ?Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennit?, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile? (secondo comma).

? L?assegno di funzione di cui trattasi non soddisfa nessuna delle due anzidette regole per l?inclusione nella base pensionabile, non essendo compreso tra gli assegni e indennit? di cui al primo comma e non essendo assistito dalla clausola espressa di valutabilit? nella base pensionabile di cui al secondo dei commi succitati.

? La Difesa della Parte privata, peraltro, ha coltivato altra argomentazione, invocando la sentenza della II^ Sezione Giurisdizionale di Appello n. 66 del 1999 che, partendo dal dato normativo secondo cui l?assegno di funzione ?si aggiunge? alla R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianit?) ne evince la conclusione che l?assegno di funzione assume la stessa natura della R.I.A., della quale viene a far parte, in quanto l?assegno viene attribuito, a prescindere da ogni elemento attinente alla funzione, in virt? solo di anzianit? (dopo 19 anni di servizio o, dopo 29 anni, in maggior importo), cos? da assumere identica natura della retribuzione individuale di anzianit?.

? La Sezione rileva che le argomentazioni assunte dalla II^ Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello con la citata sentenza n. 66/99 sono state espressamente disattese da successive sentenze n. 314, n. 315, n. 317, n. 336 e n. 337 del 2 ottobre 2003 della stessa II^ Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello che ? re melius perpensa ? (cfr. sent. 347), ha osservato come l?assegno de quo, in quanto entit? che si aggiunge ad un?altra (nella specie: ******) costituisce emolumento distinto e separato dalla stessa ****** e non pu?, in ipotesi, affermarsi che esso ? inglobato nella R.I.A. o essere considerato di natura analoga alla R.I.A.. Invero, l?uso del termine ?si aggiunge? sta a significare che l?assegno di funzione non confluisce nella R.I.A. ma ne rimane distinto ponendovisi accanto e non al suo interno, in posizione di cumulo e non di assorbimento perch? altrimenti diversa avrebbe dovuto essere l?espressione usata dal legislatore (anzich? dire l?assegno di funzione ?si aggiunge? alla R.I.A., avrebbe dovuto esprimersi con altra pi? congrua: ?la R.I.A. ? aumentata di importi pari a .. ..?).

? Questo giudice non ignora che sulla inclusione o meno dell?assegno di funzione de quo nella base pensionabile, con aumento del 18%, si sono formati, nella giurisprudenza di questa Corte dei Conti, orientamenti contrapposti, uno negativo di detta inclusione e l?altro di segno contrario: rileva peraltro questo giudice che, nel punto controverso, l?orientamento consolidato della II^ Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello (cfr. la sentenza dianzi citata), rivisitando il precedente giurisprudenziale segnato dalla sentenza n. 66/99, ? nel senso che l?assegno di funzione de quo non pu? essere incluso nella base pensionabile con la maggiorazione del 18%.? E la Sezione non ravvisa motivi per discostarsi dal suindicato orientamento (cfr., in tal senso, Corte dei Conti ? Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, 31 gennaio 2005, n. 75).

? Risulta di conseguenza privo di fondamento anche il secondo motivo di ricorso.?

? La pretesa azionata dai ricorrenti risulta pertanto infondata; sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia.

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???????????????????????? PER QUESTI MOTIVI

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Il Giudice, definitivamente pronunciando, previa loro riunione in rito,

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?i ricorsi in epigrafe.

? Spese compensate.

? Cos? deciso in Bologna, il 7 ottobre 2005.

Depositata in Segreteria in data 30 novembre 2005

?

Francaviglia Rosa

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