Corte dei conti –legge Pinto -questioni di massima – sentenza n. 1/2006/qm del 20 febbraio 2006 – in tema di individuazione del procuratore competente ad azionare il giudizio di responsabilità derivante dalla condanna per irragionevole durata dei processi

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Con la sentenza allegata, la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ha affrontato talune problematiche interpretative insorte dalla applicazione della Legge Pinto risolvendole nel senso che – non potendosi ritenere che detta legge abbia introdotto un’ ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile tipizzata – per destinatario naturale dei decreti di accoglimento dell’ equa riparazione deve intendersi il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ma soltanto ai fini dell’ esercizio del potere di coordinamento, mentre al Procuratore Regionale presso la competente Sezione Giurisdizionale spetta la titolarità dell’ azione.  
 
Sentenza n. 1/2006/QM del 20 febbraio 2006
 
CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
Presidente: A. Coco – Relatore: M. T. Arganelli
 
F A T T O
 
         Con atto di citazione n. V2002/002770/PRO del 29 giugno 2005, il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Sicilia ha convenuto in giudizio di responsabilità, presso la locale Sezione giurisdizionale, il sig. S.F., nella sua qualità di consulente tecnico d’ufficio del giudice civile presso il Tribunale di Marsala, per sentirlo condannare al risarcimento, a favore del Ministero della Giustizia, del danno erariale di euro 4.207,34, (oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio) da esso prodotto per non aver esperito – senza alcun giustificato motivo – la consulenza affidatagli dal giudice, così provocando un notevole ritardo nello svolgimento del processo in corso (oltre 8 anni), che ha poi dato luogo alla corresponsione dell’equa riparazione prevista dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. “legge Pinto”), liquidata dalla Corte d’appello di Palermo con decreto n. 55 del 7-16 maggio 2002, alla quale si erano rivolte le parti del processo lamentando, appunto, l’eccessiva durata del giudizio civile.
         Avuta notizia dell’azione, la Procura generale ha ritenuto necessario sottoporre all’esame di queste Sezione Riunite alcune problematiche interpretative dell’art. 5 della “legge Pinto”, la cui risoluzione si presenta rilevante ai fini della decisione del giudizio e, probabilmente, anche in ordine alla sua procedibilità.
         L’azione autonomamente esercitata dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Sicilia, attivatosi su diretta informativa della Corte d’appello, potrebbe infatti non essere coerente con la lettera e lo spirito della disposizione applicata e si renderebbe pertanto necessario, oltrechè opportuno, effettuare una preliminare verifica in ordine al contenuto della norma che disciplina la materia, ai fini della sua più corretta applicazione ed alle relative conseguenze.
         La questione che è stato ritenuto necessario sottoporre al giudizio delle Sezioni riunite di questa Corte in sede di questione di massima riguarda l’applicazio-ne della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. “legge Pinto”), concernente “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile”, con specifico riferimento all’art. 5, che prevede testualmente che “il decreto di accoglimento della domanda è comunicato (…) al procuratore generale della Corte dei conti ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità (…).”
         Ricorda in via preliminare il Procuratore Generale che, in materia di azione di responsabilità amministrativa-contabile- l’art. 2 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 (recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”), convertito, con modificazioni, con la legge 14 gennaio 1994, n. 19, ha disposto che:
         “1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore generale.
         2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore generale (recte: procuratore regionale) o da altro magistrato assegnato all’ufficio.
         3. Il procuratore generale coordina l’attività dei procuratori regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.
         I quesiti posti a queste Sezioni riunite sono stati illustrati, secondo il seguente ordine logico:
         "Se l’art. 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. “legge Pinto”) abbia:
individuato come effettivo ed insostituibile destinatario dei decreti di accoglimento dell’equa riparazione il Procuratore generale presso la Corte dei conti;
 introdotto (o meno) nell’ordinamento giuridico un’ipo-tesi tipizzata di responsabilità amministrativa connessa al ruolo svolto dai soggetti nel processo conclusosi oltre il termine ragionevole;
affidato l’esercizio della relativa azione al Procuratore generale presso la Corte dei conti, in deroga al regime ordinario previsto dal decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la legge 14 gennaio 1994, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni;
voluto far esercitare l’azione davanti il giudice presso il quale svolge ordinariamente il proprio ufficio il Procuratore generale (Sezioni centrali d’appello e Sezione giurisdizionale d’appello per la regione Siciliana e/o Sezioni riunite) ovvero davanti a quello istituito dall’art. 1 del più volte richiamato decreto-legge n. 453/1993”.
         Contestualmente la parte ricorrente ha fatto istanza al Sig. Presidente della Corte dei conti per la fissazione dell’udienza di discussione della questione deferita e per la fissazione del termine alle parti utile per il deposito di eventuali atti e documenti.
All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2006 il Vice Procuratore Generale Mario Condemi ha illustrato gli scritti.
 
D I R I T T O
 
         Va anzitutto chiarito che l’art. 5 della legge 24 marzo 2001 n. 89, nella parte in cui individua come destinatario dei decreti di accoglimento dell’equa riparazione il Procuratore Generale presso la Corte dei conti, in effetti a quest’ultimo fa riferimento quale destinatario delle “comunicazioni” del decreto ivi previsto; cosicché detta comunicazione costituisce mera denunzia al Procuratore Generale della corte dei conti ai fini dell’”eventuale” avvio del procedimento di responsabilità amministrativo-contabile ma nulla più di tanto.
In altri termini si vuol dire che il giudizio sull’equa riparazione di cui alla legge 2001 n. 89 (legge Pinto) costituisce il presupposto, in caso di accoglimento – pacificamente appartenente alla giurisdizione dell’A.G.O per un autonomo e differenziato giudizio di responsabilità amministrativo-contabile appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti.
Ed il criterio per l’attribuzione di competenza alle Sezioni regionali della Corte dei conti è costituito dall’incardinazione del pubblico dipendente – supposto autore del comportamento causativo del danno derivante dal decreto di accoglimento dell’equa riparazione – nella sede o ufficio ubicati nella regione; e qualora nella produzione del danno confluiscano o concorrano più comportamenti causativi del danno erariale – da accoglimento della equa riparazione da parte di soggetti incardinati in uffici o sedi di diverse regioni, – criterio ulteriore per la determinazione del giudice competente è quello della individuazione del fatto giuridico causativo del danno derivato dall’accoglimento dell’equa riparazione e la sua iscrizione al soggetto/i che ha/hanno causato l’esborso ex legge Pinto da parte dell’Erario – Ministero della Giustizia in forza della sua/loro incardinazione nella P.A.
         La denunzia di cui al citato art. 5 legge 2001 n. 89 è una denunzia qualificata all’organo che ha il potere di coordinamento degli uffici dei Procuratori Regionali ed anche la titolarità dell’azione disciplinare a termini di legge (cfr. in tal senso art. 2 nn. 1, 2 e 3 Legge 1994 n. 19 e successive modificazioni).
Dal che consegue che il Procuratore Generale della Corte dei conti, in ragione come detto della sua funzione di coordinamento delle Procure Regionali, trasmetterà il decreto di accoglimento dell’equa riparazione al Procuratore Regionale competente.
Quest’ultimo nella sua autonoma valutazione ove lo ritenga, citerà in giudizio di responsabilità amministrativo contabile il/i soggetto/i responsabile/i del danno erariale derivato dall’esborso in argomento – sia esso il giudice, o altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuirvi, del procedimento che ha dato luogo al diritto all’equa riparazione (art. 2 legge 2001 n. 89).
         Il giudizio sull’equa riparazione è infatti un giudizio per responsabilità oggettiva (ritardo del processo) ed è chiamato a rispondere il Ministero della Giustizia a titolo oggettivo, quale che sia il soggetto che ha determinato il ritardo – sia esso il giudice o anche chi ha concorso o contribuito al procedimento – e il conseguente danno patrimoniale o non patrimoniale causato a terzi e la giurisdizione appartiene all’A.G.O.
Il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile invece è un giudizio per colpa e per danno ed il soggetto è chiamato a rispondere all’Erario – Ministero della Giustizia – in ragione della sussistenza di un rapporto di impiego o di un rapporto di servizio con la P.A. ed in ragione della sussistenza di un comportamento ascrivibile a colpa grave o a dolo nel procedimento presupposto che poi ha dato luogo all’equa riparazione per i ritardi al medesimo imputabili.
         Nell’atto di citazione del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia il C.T.U. F. infatti è stato convenuto in giudizio di responsabilità amministrativa per il “lunghissimo, ingiustificato ed inammissibile ritardo che ha determinato la inevitabile soccombenza giudiziale del Ministero della Giustizia in esito alla quale è emerso un danno complessivamente quantificato in Euro 4.207,34 pari alle somme liquidate…..” (cfr. pag. 3 citazione Proc. Reg. presso Sez. giur. per la Sicilia).
Con la conseguenza che in ragione dell’autonomia del processo contabile rispetto al procedimento giudiziario che ha dato luogo all’equa riparazione, il giudice contabile liberamente valuterà il comportamento dei soggetti innanzi a lui chiamati e l’imputabilità ai medesimi del danno erariale derivato dal riconoscimento del diritto all’equa riparazione quale individuato dal giudice competente.
         Conclusivamente la ricostruzione dell’istituto come innanzi prospettata comporta che il danno derivante dall’applicazione delle legge Pinto costituisce l’elemento oggettivo del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile nel quale viene però in rilievo autonomo il comportamento tenuto nell’esercizio di attribuzioni pubbliche dal soggetto cui viene imputato il ritardo nell’emanazione della sentenza. Nei termini si tratta di una normale azione di responsabilità amministrativo-contabile per la quale non vi può essere una diversa dislocazione delle competenze giurisdizionali in assenza di espressa deroga legislativa.
 
P. Q. M.
 
destinatario naturale dei decreti di accoglimento dell’equa riparazione è il Procuratore Generale presso la Corte dei conti solo ai fini dell’esercizio del potere di coordinamento;
la legge 24 marzo 2001 n. 89 non ha introdotto nell’ordinamento una ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile tipizzato cosicché il Procuratore Generale non ha la titolarità dell’azione, che spetta invece al competente Procuratore Regionale da esercitarsi presso la competente Sezione Giurisdizionale Regionale.
         Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2006.
Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2006
                                                              

Francaviglia Rosa

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