Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale – Sezione Giurisdizionale Piemonte – Sentenza n. 228/2007 – Illecito erariale per danni da sinistro stradale – Configurabilità – Colpa grave del militare conducente – Sussisten

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La Sezione Giurisdizionale Piemonte della Corte dei conti condanna un giovane militare in servizio per l’equivalente dei danni prodotti al mezzo di proprietà dell’Amministrazione della Difesa da lui condotto in occasione di un sinistro stradale avvenuto con un’autovettura civile.
I giudici nel liquidare il danno erariale tengono conto del vantaggio comunque derivato all’Amministrazione corrispondente all’aumento di valore – sia di tipo economico che in termini di prestazioni – del mezzo incidentato derivante dal montaggio di nuovi componenti in sostituzione di quelli danneggiati.
La Sezione ritiene che la predetta circostanza sia riconducibile all’istituto dell’Utile versione così come prospettato dall’art. 1, comma 1-ter della L. 20/94.
La predetta disposizione impone al giudice contabile di tener conto, anche d’ufficio, dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione e dalla comunità amministrata; trattasi di un principio che va oltre il principio della compensatio lucri cum damno – verso cui comunque si tende nell’individuare i criteri di determinazione – desumibile dall’art. 1223 c.c., poiché prescinde dalla omogeneità tra fatti, rapporti e soggetti.
Secondo il Collegio, infatti, nella fattispecie analizzata sono agevolmente rilevabili tutti gli elementi che, secondo l’indirizzo della pacifica giurisprudenza contabile (ex multis Sezione III Centrale, Sentenza nr. 9/A in data 8 gennaio 2003, Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 129 del 2001), devono necessariamente sussistere affinché possa farsi corretta applicazione della disposizione in precedenza richiamata: accertamento dell’effettiva “utilitas” conseguita; medesimo fatto generatore determinante sia il danno che il vantaggio; appropriazione dei risultati stessi da parte dell’Amministrazione e rispondenza della medesima “utilitas” ai fini istituzionali dell’Ente che li riceve.
Infine, conformemente a quanto espressamente invocato dalla difesa del convenuto, i giudici diminuiscono ulteriormente l’importo dell’indebito così come prospettato dalla Procura Regionale.
Giova rammentare che la dottrina prevalente riconduce il potere riduttivo, previsto dall’articolo 83 del R.D. 18 novembre 1923, nr. 2440, dall’articolo 52 del T.U. 12 luglio 1934, nr. 1214 e dall’articolo 19 del D.P.R. nr. 3 del 1957, al principio civilistico del rischio (desumibile dall’art. 2049 c.c.) che consente di tener conto delle circostanze ambientali e soggettive; gli elementi soggettivi ed oggettivi presi in considerazione, infatti, lascerebbero ipotizzare un trasferimento del rischio operativo a carico dell’apparato dell’amministrazione alla stregua del rischio d’impresa che grava sull’imprenditore e non sui dipendenti (******* 2006).
La Sezione, invero, trattandosi di fattispecie colposa, riduce l’addebito, in funzione della giovane età del militare e dei precedenti di servizio nell’insieme positivi, che, raffigurando ambedue circostanze afferenti non al fatto illecito ma alla persona del predetto responsabile, ben possono costituire, secondo il prevalente orientamento seguito dai giudici contabili (ex multis Sezione I Centrale, Sentenza nr. 105/A in data 18 marzo 2003), valido motivo per l’esercizio di siffatta esclusiva facoltà di spettanza dell’AG contabile.
Qui la pronuncia.
 
               
SENT. 228/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti Magistrati:
Dr. *******************           Presidente
Dr. **************                  Primo Referendario relatore
Dr. ****************              Referendario
        ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 17598/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro M.C., nato a omissis;
Uditi, nella pubblica Udienza del 19 giugno 2007, il relatore Primo Referendario Dr. **************, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore ************************* e l’Avvocato ***********, legale del convenuto;                                   
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214 ed il relativo Regolamento di procedura;
 Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Vista la Legge 14 gennaio 1994, nr. 20;
Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Ritenuto in
FATTO
A seguito della trasmissione, da parte del Comando R.F.C. Interregionale Nord dell’Esercito, Reparto Comando Supporto Generale di omissis, del rapporto-denuncia di incidenti automobilistici nr. 33337 dell’01.07.2005, la Procura Regionale attrice, al termine della specifica istruttoria espletata, appurava che il giorno 01.06.2005, alle ore 05,45, l’odierno convenuto, soldato in servizio presso il prefato Comando, in qualità di conduttore del veicolo militare FIAT DUCATO targato omissis percorreva, in omissis, la carreggiata Nord del omissis, da Est in direzione Ovest, e, giunto in prossimità dell’intersezione presidiata da semaforo, proseguiva la marcia nonostante l’impianto proiettasse la luce rossa nella sua direzione, entrando conseguentemente in collisione fronto-laterale con l’autovettura privata FIAT PUNTO, targata omissis, condotta dal **********
In relazione al descritto incidente il nominato C. riportava una leggera cervicalgia con prognosi di un giorno, mentre il conducente dell’automobile privata veniva soccorso da un’ambulanza ed accompagnato al Pronto soccorso dell’Ospedale omissis, dal quale veniva dimesso in giornata con prognosi di giorni dieci per “policontusione emisoma sx e distrazione rachide cervicale”.
Nell’atto di citazione l’Ufficio Requirente afferma che dalla ricostruzione della vicenda, quale risulta dal verbale di accertamento delle cause e responsabilità in merito all’incidente in parola redatto dalla Commissione del Reparto Comando Supporto Generale, dalla relazione tecnico-disciplinare del Comandante del Corpo militare del 30.06.2005 e dal rapporto della Polizia Municipale intervenuta sul luogo dell’incidente, è possibile arguire che il militare era stato regolarmente comandato in servizio e che i documenti di marcia erano stati predisposti correttamente; che il predetto C. era in possesso dell’attestato provvisorio di abilitazione alla guida di autoveicoli militari, rilasciato in data 13.05.2005 dal Reparto di appartenenza; che le condizioni fisiche del militare erano idonee al tipo di servizio assegnato; che il funzionamento dell’impianto semaforico al momento del sinistro era regolare; che le condizioni di visibilità nel luogo ed al momento dell’incidente erano buone; che a seguito del sinistro veniva elevata una contravvenzione nei confronti del nominato C. di Euro 138,00, per infrazione agli articoli 41 e 146 del Codice della strada; che successivamente all’incidente veniva emesso a carico del militare un provvedimento disciplinare consistente nella consegna di rigore per giorni quattro; che, infine, l’odierno convenuto rilasciava dichiarazione spontanea, in data 01.06.2005, con la quale lo stesso asseriva di aver effettivamente attraversato l’incrocio con la luce rossa del semaforo a causa di un improvviso colpo di sonno.
Ciò premesso, la Procura Regionale, ravvisando l’esistenza di profili di responsabilità a carico di M.C., per il danno cagionato al Ministero della Difesa, ha emesso nei confronti dello stesso l’invito a dedurre previsto dall’articolo 5, 1° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr.453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr.19; a seguito del citato invito il predetto convenuto depositava deduzioni scritte.
Le giustificazioni addotte, tuttavia, non sono apparse idonee a superare il contestato addebito secondo la Procura Regionale procedente, che adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 08.11.2006, nel quale veniva contestato al presunto responsabile un danno patrimoniale di Euro 5.222,18, in relazione al costo sostenuto dall’Amministrazione per la riparazione del veicolo militare, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.
Il convenuto si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 29.05.2007, con il patrocinio dell’Avvocato ***********; in tale atto la difesa, nel contestare in radice la prospettazione attorea, deduceva, in particolare, il difetto della colpa grave nel comportamento del proprio assistito quale elemento ulteriore rispetto alla violazione della norma del Codice della strada, oltre alla circostanza che la carenza di colpa grave era stata affermata concordemente sia nell’indagine amministrativa svolta dal citato Comando R.F.C. Interregionale Nord, sia nella relazione del Comandante del Reparto, mentre, sul versante della quantificazione del danno, il legale lamenta, da una parte, il mancato svolgimento della fase procedimentale, prodromica all’accertamento del nocumento, prevista dalla Legge nr. 1833 del 1962, con conseguente violazione del contraddittorio, dall’altra, che la preliminare valutazione presuntiva dell’Amministrazione in ordine al danno complessivo subito dall’automezzo militare era di circa 2.500,00 Euro, e che la successiva liquidazione di oltre 5.000,00 Euro non appare coerente con i lievi danni indicati nel rapporto redatto dal Corpo di Polizia Municipale. In subordine, la difesa chiedeva l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito in funzione di elementi oggettivi e soggettivi.
Nel corso dell’articolata discussione sviluppatasi nell’odierna Udienza, il rappresentante della Procura Regionale ha sostanzialmente ribadito quanto già propugnato negli atti scritti, sottolineando, in dettaglio, che le indagini amministrative richiamate dal convenuto, le quali escludono la colpa grave, non sono vincolanti nel giudizio di responsabilità amministrativa e, in ogni caso, addebitano il danno a titolo di colpa, e che l’attraversamento con semaforo rosso deve essere pacificamente considerato come un comportamento connotato da colpa grave, assunto suffragato, tra l’altro, anche dalla sanzione accessoria della decurtazione di sei punti dalla patente fissata dal Codice della strada per siffatta violazione; relativamente alla quantificazione del danno, parte pubblica ha replicato alle obiezioni della difesa sostenendo, per un verso, che l’articolo 1 della Legge nr. 1833 del 1962 non configura una condizione di procedibilità dell’azione, per altro verso, che la Polizia Municipale, quando redige il proprio rapporto nell’immediatezza dell’incidente, si basa su valutazioni evidentemente sommarie e speditive, che riguardano esclusivamente i danni esterni facilmente visibili.
L’Avvocato COTTO, dopo aver richiamato quanto prospettato nella memoria di costituzione, ha insistito sulla mancanza di colpa grave, evidenziando che risulta pienamente attendibile la versione dei fatti fornita dal proprio assistito, incentrata sulla riconducibilità dell’evento al colpo di sonno, che il predetto colpo di sonno non è derivato certamente da condotta colpevole del militare, ed ha concluso ribadendo, con riferimento alla quantificazione del danno, tutte le deduzioni esplicitate nel proprio libello.
Considerato in
DIRITTO
Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, la fattispecie demandata all’esame del Collegio riguarda, in sostanza, il nocumento diretto arrecato all’Amministrazione e riconducibile al comportamento colposo dell’odierno convenuto, il quale, durante lo svolgimento di un servizio regolarmente comandato, ha cagionato il danno dell’automezzo militare di cui era alla guida, quantificato dalla Procura Regionale alla luce del consuntivo di spesa rilasciato dalla ditta privata che ha effettuato le riparazioni e le sostituzioni dei materiali.
Venendo alla disamina delle motivate argomentazioni di merito poste a fondamento dell’azione di responsabilità da parte dell’Ufficio Requirente, e delle correlate controdeduzioni formulate dal difensore del convenuto, occorre vagliare l’eccezione del legale il quale ha dedotto il difetto di colpa grave nel comportamento del proprio assistito.
La prefata doglianza non può sollecitare il favorevole scrutinio del Collegio. Quali che possano essere state le cause immediate dell’incidente (vedi il dichiarato colpo di sonno, che non si ha modo di verificare), sta di fatto che il conducente, giovane e in possesso dei requisiti per la conduzione del mezzo, ha attraversato un incrocio mentre il semaforo proiettava la luce rossa di divieto. Questo è l’unico fatto accertato, ed è violazione di norme elementari di prudenza che integrano la colpa grave.
Ciò, a prescindere dalla circostanza che l’inchiesta interna svolta dalla Commissione nominata dal Comando R.F.C. Interregionale Nord e la relazione del Comandante del Reparto hanno escluso la sussistenza della colpa grave, in quanto le conclusioni di tali procedimenti amministrativi non sono vincolanti nel giudizio di responsabilità erariale.
Passando al profilo attinente alla quantificazione del danno, la difesa del convenuto ha dedotto una serie articolata di censure, mettendo in dubbio la liquidazione del nocumento reclamato da parte pubblica; in dettaglio, il difensore lamenta, da una parte, il mancato svolgimento della fase procedimentale, prodromica all’accertamento del pregiudizio, prevista dalla Legge nr. 1833 del 1962, con conseguente violazione del contraddittorio, dall’altra, che la preliminare valutazione presuntiva dell’Amministrazione in ordine al danno complessivo subito dall’automezzo militare era di circa 2.500,00 Euro, e che la successiva liquidazione di oltre 5.000,00 Euro non appare coerente con i lievi danni indicati nel rapporto redatto dal Corpo di Polizia Municipale.
La prima deduzione della difesa, costruita sulla supposta lesione del contraddittorio, non appare persuasiva e deve essere disattesa.
L’omessa partecipazione del dipendente addetto alla conduzione di mezzi meccanici all’attività volta all’individuazione dell’ammontare del danno, in violazione dell’articolo 1, ultimo comma, della cennata Legge nr. 1833 del 1962, si riflette, infatti, solo sul procedimento amministrativo di accertamento e di liquidazione del pregiudizio erariale, ma non determina alcuna preclusione nel giudizio di responsabilità amministrativa, che si svolge su un piano diverso retto da specifiche disposizioni, nel quale il convenuto può far valere ampiamente ed in ogni momento le sue ragioni (ex multis Sezione Giurisdizionale Trento, Sentenza nr. 217 del 1999). Del resto, nella memoria di costituzione la difesa del convenuto ha esternato le proprie doglianze in ordine alla quantificazione del danno, ed il Collegio procede al vaglio puntuale delle stesse, con il precipitato che l’invocata violazione del principio del contraddittorio non trova alcun fondamento. Anche le altre due deduzioni del legale, comunque, non hanno pregio, sul rilievo assorbente che sia la preliminare stima del nocumento da parte dell’Amministrazione, sia l’indicazione dei danni subiti dall’automezzo militare espressa dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale, si riferiscono, come correttamente sottolineato dalla Procura Regionale, a valutazioni necessariamente sommarie e speditive, mentre la liquidazione precisa del pregiudizio non può che conseguire all’analisi accurata e minuziosa, svolta a seguito dello smontaggio delle parti del veicolo militare danneggiato, demandata ai tecnici della ditta privata incaricata della riparazione del medesimo che possono avvalersi di apparecchiature e strumenti tecnologicamente avanzati; in tale prospettiva, merita evidenziare che il consuntivo di spesa dell’impresa omissis, esecutrice dei lavori, riporta un costo dei materiali e della verniciatura, al netto di uno sconto del 29%, pari ad Euro 3.569,99, un costo per manodopera di Euro 781,83 e l’IVA per Euro 870,36. Il totale dei materiali e della verniciatura del predetto consuntivo, in effetti, non si discosta molto dalla preliminare stima di 2.500,00 Euro indicata nella relazione tecnico-disciplinare del Comandante di Corpo del 30.06.2005, la quale, presumibilmente, non considerava la manodopera e l’IVA, precisando, peraltro, che la valutazione del danno era quella sopra riportata, salvo perizia; in ogni caso, non emergono dal consuntivo in parola palesi ed evidenti contraddizioni od incongruenze, né la difesa del convenuto ha mosso specifici e documentati rilievi, comprensivi dei relativi risparmi, circa i supposti maggiori costi che sarebbero stati sostenuti dall’Amministrazione per la riparazione del mezzo, limitandosi ad elencare in forma generica alcuni materiali ed alcuni interventi di manodopera, asseritamente estranei ai danni subiti dall’automezzo militare con riferimento al rapporto redatto dalla Polizia Municipale.
Fermo restando l’importo del consuntivo di spesa di Euro 5.222,18, occorre apprezzare, tuttavia, a parere di questi Giudici, nell’individuazione della misura del danno da addebitare al convenuto, anche i vantaggi che si riflettono sull’Amministrazione per effetto dello stesso evento pregiudizievole, fonte del nocumento, poiché la descritta riparazione dell’automezzo militare, immatricolato nel 1995 e con una percorrenza, all’atto dell’incidente, di circa 133.000 chilometri, ma soprattutto la sostituzione di numerosi materiali usurati con pezzi nuovi di fabbrica, hanno indubbiamente originato un beneficio economicamente valutabile connesso all’aumentato valore del furgone, se non altro per la maggiore efficienza, funzionalità e sicurezza complessiva del veicolo. Sullo specifico punto, il puntuale referente normativo, mutuato dall’analogo principio riveniente dal diritto vivente in materia civilistica, si rinviene nell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994, secondo il quale “nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”.
In seno alla presente ipotesi di responsabilità vagliata dal Collegio, d’altra parte, sono agevolmente rilevabili tutti gli elementi che, secondo l’indirizzo della pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezione III Centrale, Sentenza nr. 9/A in data 8 gennaio 2003, Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 129 del 2001), devono necessariamente sussistere affinché possa farsi corretta applicazione della disposizione in precedenza richiamata: accertamento dell’effettiva “utilitas” conseguita; medesimo fatto generatore determinante sia il danno che il vantaggio; appropriazione dei risultati stessi da parte dell’Amministrazione e rispondenza della medesima “utilitas” ai fini istituzionali dell’Ente che li riceve.
Ciò premesso, il Collegio, partendo dall’importo dei costi affrontati dall’Amministrazione, pari ad Euro 5.222,18, secondo quanto emerge dalla relativa documentazione di spesa, ravvisa la necessità di ricorrere, in assenza di parametri sufficientemente precisi cui commisurare il suddetto beneficio, al potere equitativo demandato dall’articolo 1226 del Codice Civile, e, in tale ottica, stima congruo determinare il danno risarcibile, al fine di computare anche i menzionati vantaggi conseguiti dall’Amministrazione, in Euro 3.000,00.
La Sezione, infine, trattandosi di fattispecie colposa, ritiene di applicare, aderendo alla richiesta in tal senso della difesa, il potere riduttivo previsto dall’articolo 83 del R.D. 18 novembre 1923, nr. 2440, dall’articolo 52 del T.U. 12 luglio 1934, nr. 1214 e dall’articolo 19 del D.P.R. nr. 3 del 1957, in funzione della giovane età del militare e dei precedenti di servizio nell’insieme positivi, come attestato dal Direttore del Centro Amministrativo Regionale dell’Esercito di omissis, che, raffigurando ambedue circostanze afferenti non al fatto illecito ma alla persona del predetto responsabile, ben possono costituire, secondo il prevalente orientamento di questa Corte (ex multis Sezione I Centrale, Sentenza nr. 105/A in data 18 marzo 2003), valido motivo per l’esercizio di siffatta facoltà attribuita al Giudice della responsabilità; di conseguenza, il danno risarcibile deve essere ridotto ad Euro 2.000,00, comprensivi di rivalutazione, interessi e spese di giustizia.
Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore del Ministero della Difesa il nominato M.C. per l’importo di Euro 2.000,00, comprensivi di rivalutazione, interessi e spese di giustizia.  
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, definitivamente pronunciando, condanna al pagamento in favore del Ministero della Difesa il ********* per l’importo di Euro 2.000,00, comprensivi di rivalutazione, interessi e spese di giustizia.  
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 19 giugno 2007.
        L’ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE
( *********************** )                      ( **************************** )
 
 
 
Depositata in Segreteria il 21 Settembre 2007 
                                                                                 Il Direttore della Segreteria
                                                                          ( ******************* )
 
 
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
ha disposto
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 21 Settembre 2007  
 
       IL PRESIDENTE
                                      ( **************************** )
 
 
In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 21 Settembre 2007  
 
 
            Il Direttore della Segreteria
    ( ******************* )
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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