Corte dei conti – det. N. 44/2007 – sezione del controllo enti – autorita’ portuale di Trieste – relazione sul controllo di gestione ex legge 21 marzo 1958 n. 259.

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Con la determinazione n. 44/2007, la Sezione del Controllo Enti della Corte dei Conti, dispone, a norma dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, la comunicazione alle Presidenze delle due Camere del Parlamento della relazione conclusiva del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Trieste, corredandola dei conti consuntivi per gli esercizi 2004 – 2005 nonché delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell’Ente stesso.
Giova ricordare che il controllo di gestione di cui si discute è quello attribuito alla Corte dal legislatore del 1958 in attuazione dell’art. 100 Cost. II comma, sulle gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
La Corte rileva come nel corso dell’anno 2004 siano stati rinnovati gli organi di amministrazione e di controllo dell’Autorità portuale di Trieste.
E’ pur vero che persiste ancora un consistente contingente di personale in esubero di difficile collocazione presso le imprese che svolgono attività portuali, comunque, va evidenziato che nell’esercizio 2005 si è verificata una sensibile riduzione del costo complessivo per il personale, grazie alla cessazione dal servizio di alcuni dipendenti ed alla riduzione di alcune particolari spese riguardanti la gestione di tale risorsa.
Mentre la spesa per incarichi di consulenza rispetto all’esercizio 2004 è scesa di alcune migliaia di euro nel 2005, sono invece sensibilmente aumentate nel corso del biennio le spese legali e quelle per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.
Secondo il Collegio, risulta ancora assai elevato il contenzioso in atto anche se appare notevolmente diminuito nel corso degli ultimi anni; è altresì sensibilmente diminuita la spesa di rappresentanza, grazie alla soppressione delle rappresentanze presso alcuni Paesi europei.
L’Autorità è impegnata nella realizzazione di importanti opere di grande infrastrutturazione, interamente finanziate con risorse pubbliche.
Il traffico di merci ha registrato un incremento rispetto ai livelli raggiunti nell’anno 2003, pur restando sempre al di sotto dei livelli raggiunti nell’anno 2001.
Il traffico dei passeggeri ha subito una sensibile riduzione nell’anno 2005, a causa dell’abbandono della linea diretta con la Grecia.
L’Autorità detiene partecipazioni al capitale di alcune società operanti prevalentemente nel settore dei trasporti; per alcune la partecipazione è totalitaria.
Al riguardo, la Corte, ritiene che la costituzione di nuove società e la partecipazione al capitale di società già esistenti deve avere come unico scopo quello indicato negli artt. 6, comma 6, e 23, comma 5, della legge n.84/1994, evitando, ove ciò non sia espressamente previsto da apposita disposizione di legge, che i nuovi soggetti possano in qualche modo entrare in concorrenza con l’iniziativa privata nello svolgimento delle attività  portuali.
Come è noto, eventuali interferenze dell’Autorità, tramite società controllate o collegate, anche in via indiretta, nello svolgimento di attività non direttamente collegate ai compiti di istituto, oltre al rischio di contenziosi che rallenterebbero il normale esercizio dei poteri dell’Autorità stessa, ostacolerebbero il perseguimento del principale obiettivo posto dal legislatore del 1994, che è quello della netta separazione tra i compiti delle Autorità portuali, enti pubblici non economici, e le iniziative riservate alla libera concorrenza.
La gestione finanziaria di competenza ha registrato in entrambi gli esercizi risultati negativi, nonostante una sensibile riduzione, nell’esercizio 2005, della spesa per l’acquisto di beni e servizi e quella per il personale.
L’avanzo di amministrazione, ancorché positivo, ha subito nell’esercizio 2005 una riduzione di 2,2 milioni di euro.
Il disavanzo finanziario di competenza di parte corrente ha comportato, in entrambi gli esercizi, un consistente disavanzo economico; di importo più elevato quello dell’esercizio 2005.
Qui la determinazione – per la relazione si rinvia al sito www.corteconti.it – ultimi documenti pubblicati.
 
Determinazione n. 44/2007
 
nell’adunanza del 15 giugno 2007;
        visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;
        vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
        visto l’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale é stata istituita l’Autorità portuale di Trieste;
        visto l’art. 6, comma 4, della predetta legge, come sostituito con l’art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle autorità portuali al controllo della Corte dei conti;
        vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato art. 8 bis del decreto legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell’art. 2 della indicata legge n. 259 del 1958;
        visti i conti consuntivi dell’Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2004 e 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;
        esaminati gli atti;
        udito il relatore Consigliere dott. Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il


risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per gli esercizi 2004 e 2005;
        ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;
 
P. Q. M.
 
        comunica, a norma dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2004 e 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell’Autorità portuale di Trieste, l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.
 
 
 
ESTENSORE
 
PRESIDENTE
Ruggero Antonietti
 
Mario Alemanno
 
 
 
 
Depositata in Segreteria il 3 luglio 2007.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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