Corte dei conti – det. N. 43/2007 – sezione del controllo enti – Istituto nazionale di fisica nucleare – relazione sul controllo di gestione ex legge 21 marzo 1958 n. 259.

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 Con la determinazione n. 43/2007, la Sezione del Controllo Enti della Corte dei Conti, dispone, a norma dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n.259, la comunicazione alle Presidenze delle due Camere del Parlamento della relazione conclusiva del controllo eseguito sulla gestione finanziaria – esercizio 2005 – dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) quale ente assoggettato a tale tipo di controllo ai sensi dell’art.12 della predetta legge.
L’INFN, con sede in Frascati, è istituzione pubblica nazionale di ricerca a carattere non strumentale dotata di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell’art.33 della Costituzione e dell’art.8 della legge 9 maggio 1989, n.168; a norma del vigente Regolamento generale (pubblicato sul S.o. alla G.U. n.48 del 27 febbraio 2001 – S.g., n.37). esso “promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari in tali settori”.
Fa presente la Corte come nelle precedenti relazioni si sia posto l’accento sulla obiettiva circostanza della progressiva diminuzione, di anno in anno, del contributo erariale di funzionamento, che rappresenta per gli Enti Pubblici di Ricerca la quasi totalità delle risorse in Italia, dove sono rari e scarsissimi gli apporti rivenienti da risorse private, contrariamente a quanto avviene in molti altri paesi; trattasi, ovviamente, di decisioni di natura politica che trovano la loro sede naturale negli Organi parlamentari e di governo, in seno ai quali tuttavia non si può non rilevare l’evidente mancata convergenza delle scelte operative con i voti espressi e con le linee tendenziali che connotano anche gli ambienti scientifici della comunità di riferimento.
Per il Collegio, non può sottacersi la problematica illustrata circa le carriere del personale ricercatore tecnologo e tecnico, che presentano oggi una non giustificabile diversità e separatezza rispetto alle omologhe carriere delle università, impedendo quella mobilità che è, come è noto, sin dall’origine, alla base della stretta collaborazione fra l’INFN e il mondo accademico.
La gestione dell’INFN per l’anno 2005 è stata caratterizzata da un minor contributo dello Stato rispetto a quelli erogati nei due precedenti esercizi.
Il totale delle entrate è stato integrato dall’avanzo d’amministrazione del precedente esercizio per la copertura del totale delle spese.
Osserva la Corte come il risultato della gestione finanziaria e il riflesso di questa sulla situazione patrimoniale e sul conto economico – secondo quanto previsto dallo schema contabile introdotto col DPR n.696/1979, divenuto archetipo anche del vigente “Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” dell’INFN, come in quelli analoghi di altri enti di ricerca – esprimano esigenze espositive che si ricollegano unicamente alle fenomeniche degli enti pubblici che erogano direttamente, come gli enti territoriali, servizi alla collettività, per i quali, il legislatore dell’epoca aveva introdotto un sistema di contabilità che potesse esprimere meglio contenuti di economicità e di produttività allo scopo di evidenziare i risultati dell’esercizio del bilancio amministrativo.
Per gli enti di ricerca non strumentale come l’INFN, invece, che hanno come propria attività la ricerca scientifica di base e, quindi, le attività sperimentali, il risultato della gestione dovrebbe essere opportunamente evidenziato ponendo le erogazioni finanziarie in rapporto con il numero e la qualità delle attività scientifiche realizzate. A seconda del risultato di un siffatto confronto dovrebbero essere letti i segni della positività o negatività dell’impiego dei mezzi finanziari.
Secondo questa prospettiva appare meglio rispondente al fine la logica che ispira il “Bilancio programmatico” dell’INFN, che viene allegato come “addendum” al bilancio finanziario e che esprime l’analisi delle scelte scientifiche, secondo la loro dimensione funzionale, mettendo nel corso dell’anno in relazione l’entità delle varie spese con l’articolazione del programma scientifico.
Quanto sopra prospettato – suggerisce il Collegio – potrebbe cominciare a ricevere opportuna considerazione anche in sede di rivisitazione del vigente “Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” (inteso a realizzare un sistema di contabilità economica basata su rilevazioni analitiche per centri di costo, come previsto dal d.Lgs. n.381/1999 e dal DPR N. 97/2003) attualmente in corso e di cui viene sollecitato all’ente il completamento.
Segue la determinazione – per la relazione si rinvia al sito www.corteconti.it – ultimi documenti pubblicati.
 
 
Determinazione n. 43/2007
 
 
nell’adunanza del 15 giugno 2007;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n.259;
visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 gennaio 1968, e il decreto del Presidente della Repubblica n. 873 del 9 febbraio 1987 con i quali l’Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;
visto il conto consuntivo dell’Ente suddetto relativo all’esercizio finanziario 2005; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore Presidente di Sezione dottor Glauco de Seta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per l’esercizio 2005;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;
 
P . Q . M .
 
comunica, a norma dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l’esercizio 2005 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.
 
ESTENSORE
 
PRESIDENTE
Glauco de Seta
 
Mario Alemanno
 
 
Depositata in Segreteria il 4 luglio 2007
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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