Corte dei conti-deliberazione n. 9/2006/p- sezione regionale di controllo per la Lombardia – controllo preventivo di legittimità- decreto di conferimento di incarico dirigenziale nominale o figurato e con retrodatazione degli effetti da valere ora per a

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L’ allegata delibera di controllo preventivo di legittimità riveste particolare interesse in quanto affronta la tematica del conferimento degli incarichi dirigenziali retrodatati rispetto alla data di detto conferimento e concernenti l’ assegnazione di funzioni apicali soltanto nominali o figurate ma non effettive. Ambedue i profili sono violativi della disciplina normativa in materia conseguendone diniego di visto e di registrazione.    
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
La
Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per la Lombardia
nell’adunanza del 4 agosto 2006
* * * * *
Visto il decreto direttoriale in data 11 aprile 2006, s.n., pervenuto alla Corte dei Conti il 17 maggio 2006;
visto il rilievo istruttorio dell’Ufficio di controllo n. 21/prev. del 12 giugno 2006 e la risposta dell’Amministrazione, pervenuta in data 12 luglio 2006, prot. n. 8109/1;
viste le relazioni del Magistrato Delegato al controllo e del Consigliere delegato, entrambe in data 14 luglio 2006;
vista l’ordinanza del 14 luglio 2006, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha convocato per l’adunanza odierna il Collegio della Sezione;
vista la nota della Segreteria della Sezione in data 17 luglio 2006 con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa al Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale ed al capo di Gabinetto del Ministero, al Ministero dell’Economia e delle finanze e alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Milano;
visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, adottata nell’adunanza del 16 giugno 2000;
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
udito il relatore ********************************;
sentiti per il Ministero della Pubblica Istruzione il dott. **************, ****************** della Direzione regionale della Lombardia, nonché la **********************, Dirigente responsabile dell’Ufficio legale;
Ritenuto in
F A T T O
In data 17 maggio 2006 è pervenuto all’Ufficio per il controllo preventivo di legittimità il Decreto direttoriale, datato 11 aprile 2006, con il quale si dispone il conferimento “dell’ incarico nominale a tempo determinato di direzione presso l’Istituto Superiore “Greggiati” al dott. ****************, già collocato fuori ruolo e destinato a disposizione del MAE presso la Rappresentanza Diplomatica di Mosca (art. 1), a decorrere dal 1° settembre 2004 fino al termine dell’incarico presso il MAE (art. 3).
In sede istruttoria (rilievo n. 21 del 12 giugno 2006) sono stati sollevati dei dubbi in ordine alla corrispondenza della fattispecie esaminata con l’ordinamento vigente in relazione sia alla procedura seguita per l’affidamento posto che nel decreto direttoriale non era stata specificata in modo espresso la durata dell’incarico, che alla previsione di retroattività della decorrenza, posto che l’incarico avrebbe dovuto avere inizio dal 1° settembre 2004.
In sede di risposta al citato rilievo, pervenuta all’ufficio in data 12 luglio 2006, l’Ufficio Scolastico Regionale ha specificato che anche se la decorrenza dell’incarico era quella del 1° settembre 2004, il decreto di nomina era stato emanato solo in data 11 aprile 2006 poiché solo in tale data il dirigente aveva sottoscritto il contratto in quanto, in precedenza, si sarebbe trovato in servizio a Mosca poiché quella era la sua sede effettiva di lavoro. Inoltre, ha precisato che, a seguito del rilievo, sul decreto di conferimento dell’incarico era stata effettuata una correzione apponendo la data di scadenza dell’incarico al 31 agosto 2008.   
Le argomentazioni dell’Amministrazione non sono apparse idonee, ad avviso dell’Ufficio, a far ritenere superati i dubbi sollevati in sede istruttoria, in ordine alla legittimità del decreto de quo.
Pertanto il magistrato istruttore, con nota in data 14 luglio 2006, ha rimesso gli atti al Consigliere delegato perchè deferisse la questione alla Sezione Centrale del controllo. Il Consigliere delegato, con nota in pari data, ha trasmesso gli atti al Presidente della Sezione perchè il provvedimento stesso fosse sottoposto al vaglio collegiale della Sezione.
Il Presidente della Sezione con ordinanza del 14 luglio 2006 ha convocato per il giorno 4 agosto 2006 il Collegio per l’esame e la pronuncia sul visto e conseguente registrazione del provvedimento in parola.
All’odierna adunanza sono presenti per il Ministero della Pubblica Istruzione il dott. ************** e la **********************, che nel prendere la parola hanno ribadito le argomentazioni formulate nella memoria di risposta al rilievo e la dott. ssa **************ò, per conto della Ragioneria Provinciale dello Stato di Milano.
D I R I T T O
La questione all’esame della Sezione concerne diversi profili di legittimità del provvedimento di nomina del dott. ****************. Innanzitutto risulta che sia stato attribuito un incarico dirigenziale con effetti retroattivi rispetto al momento dell’emanazione del decreto di conferimento. Inoltre, dal decreto non si evince la durata dell’incarico che è definito “nominale” poiché il dirigente continuerebbe a svolgere altra attività, sempre per conto del Ministero della Pubblica Istruzione.
L’Ufficio di controllo, da un lato, ha preso atto del fatto che dopo l’inoltro del rilievo l’Amministrazione ha integrato il provvedimento stabilendo una data di scadenza (31 agosto 2008), ma, dall’altro, dubita che con il decreto di nomina possa essere conferito un incarico ad un dirigente che presenti una decorrenza anteriore a quella della data di emanazione del decreto stesso e che abbia valore solo “nominale”. 
L’Amministrazione della Pubblica Istruzione, di contro, rileva, da un lato, che la durata dell’incarico risultava da altri amministrativi in possesso dell’Amministrazione stessa e che comunque il decreto di nomina è stato integrato prevedendo una espressa data di scadenza e, dall’altro, precisa che il decreto di conferimento delle funzioni poteva essere emanato solo nel momento in cui il dirigente aveva sottoscritto il collegato contratto privatistico, e che, pertanto, aveva emanato il decreto di conferimento delle funzioni solo in data 11 aprile 2006 perché solo in tale data il dirigente aveva sottoscritto il contratto.
Anche in relazione agli argomenti addotti dall’Amministrazione, la questione merita un’attenta e ponderata considerazione.
Il primo aspetto da considerare riguarda la legittimità di un atto di conferimento di funzioni dirigenziali ad un soggetto a valere non solo per il futuro, ma per un periodo già trascorso.
In sostanza, con un atto di tale natura l’Amministrazione sembra prendere atto di un fatto già avvenuto (svolgimento di attività dirigenziali) accettandone i risultati e fornendo copertura giuridica allo svolgimento di fatto di mansioni lavorative.
Si tratta, quindi, di un atto a sanatoria.
La conclusione non muta qualora, come nel caso di specie, l’atto sia diretto a disciplinare in parte un rapporto già esaurito e, in parte, un rapporto che deve ancora essere eseguito.
La sanatoria, istituto tradizionale del diritto amministrativo, ha natura eccezionale ed è utilizzabile solo nei casi previsti dalle norme che disciplinano uno specifico settore.
La normativa relativa alla disciplina dell’impiego pubblico e, segnatamente, quella relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali è stabilita dall’art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che regolamenta casi e modalità relative al conferimento degli incarichi dirigenziali. La retrodatazione degli effetti del provvedimento di nomina di un dirigente non è prevista dalla norma in questione e neppure consentita dalla contrattazione collettiva (CCNL 1° marzo 2002 e CCNL 11 aprile 2006) che, anzi, stabilisce chiaramente che l’assegnazione degli incarichi ai dirigenti deve precedere l’inizio dell’attività che è demandata loro.
Prima che il dirigente assuma l’incarico, l’Amministrazione deve emanare il provvedimento di nomina e le parti devono sottoscrivere il contratto che completa la fattispecie complessa del conferimento dell’incarico.
Le giustificazioni dell’Amministrazione in ordine alla difficoltà di addivenire alla sottoscrizione del contratto non sono condivisibili poiché è suo onere predisporre gli atti di nomina prima della decorrenza degli incarichi ed onere di entrambe le parti sottoscrivere il contratto tempestivamente.
Qualora manchi uno dei due atti, il dirigente non può assumere le sue funzioni.
Peraltro, le spiegazioni fornite dall’Amministrazione mettono in luce un ulteriore grave profilo di illegittimità del provvedimento in questione.
Risulta, infatti, che al dirigente non sia stato assegnato l’incarico effettivo della direzione dell’Istituto Superiore Greggiati, ma solo un incarico di direzione nominale o figurata.
Insomma, al dirigente che sta svolgendo un altro incarico (nella specie distaccato presso l’Ufficio Scuole della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Mosca) verrebbe anche affidato in via figurata l’incarico di direzione di un istituto scolastico che, in effetti, non verrebbe mai svolto.
L’incarico dirigenziale solo nominale o figurato non risulta previsto dal d. lgs. n. 165 del 2001 e contrasta con tutte le norme ed i principi in materia di attività dirigenziale che prevedono il conferimento e lo svolgimento di un incarico specifico, con precisi obiettivi, anche al fine di verificarne i risultati ed erogare parte del trattamento retributivo.
Anche la contrattazione collettiva di settore (CCNL 1° marzo 2002 e 11 aprile 2006) detta norme relative alle modalità di conferimento degli incarichi, senza prevedere una siffatta categoria di incarichi nominali o figurati. Anzi, precisa che ai dirigenti ai quali siano affidati particolari incarichi all’estero, ovvero di studio, di ricerca o di staff venga conferito apposito incarico contenente le specificazioni relative all’attività e l’indicazione degli obiettivi.
In conclusione, anche sotto questo profilo il provvedimento appare illegittimo.
Il provvedimento all’esame, confliggendo con l’attuale assetto normativo risulta, pertanto, illegittimo.
P.Q.M.
Rifiuta il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in epigrafe.
 
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 4 agosto 2006.
 
Il Relatore                                                      Il Presidente
(*******************)                                     (*******************)
 
 
Depositato in Segreteria il 30 agosto 2006
 
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
    ( *************************)

Francaviglia Rosa

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