Corte d’appello di Caltanissetta – Sezione per i minorenni – dec. 13/ 4/ 2005 (N. E. reclamante).

sentenza 19/04/07
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Tribunale per i minorenni – minori figli di genitori separati, affidati alla madre dal Giudice della separazione – inserimento dei minori in struttura pubblica o privata di accoglienza disposto dall’autorità di polizia su delega del Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale (art.403 Cod. civile) – natura – richiesta per la convalida dell’inserimento – provvedimento del Tribunale minorile che conferma l’inserimento nella struttura di accoglien- za – natura (sostanziale di) provvedimento limitativo della potestà genito- riale – omesso conferimento di delega istruttoria – è atto reclamabile – mancata previsione termine di durata dell’allontanamento dalla madre affidataria – Illegittimità.
 
            Il provvedimento disposto in via d’urgenza dall’autorità di polizia, anche se in esecuzione di delega verbale del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minoren- ni, nei casi previsti dall’art.403 Cod. civile ha natura di provvedimento amministrativo, e costituisce l’esplicazione di un potere di intervento esercitabile da qualunque sog- getto sia titolare di una pubblica funzione. finalizzato ad assicurare in primis la tutela della vita e della incolumità fisica,e l’integrità della sfera morale, dei soggetti minorenni che si trovino in una delle situazioni specificamente individuate nella medesima dispo- sizione.
 
Il collocamento del minore in una struttura pubblica (o privata) di accoglienza previsto dall’art.403 C.c., può essere disposto direttamente dal titolare della pubblica funzione che interviene nelle situazioni ivi previste, ovvero richiedendo a tale scopo l’intervento dei Servizi sociali operanti nel territorio, che devono essere quindi informati del collocamento, unitamente all’Autorità Giudiziaria minorile.
 
Il collocamento del minore in una struttura pubblica (o privata) di accoglienza previsto dall’art.403 C.c., non deve essere convalidato dal Tribunale per i minorenni, che peraltro – a seguito dell’esercizio del potere di iniziativa da parte del Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale – può confermare l’allontanamento del minore dagli esercenti la potestà, con un proprio decreto decreto immediatamente reclama- bile, qualora non siano conferite deleghe istruttorie.
 
Il decreto del Tribunale per i minorenni che conferma l’allontanamento dei figli minori dalla residenza della madre designata affidataria a seguito di separazione consensuale omologata dal Tribunale ordinario, presuppone il contemporaneo avvio di una procedura finalizzata all’eventuale decadenza del genitore affidatario dall’eser- cizio della potestà genitoriale (art.330 Cod. civ.).
 
La mancata previsione di un termine finale di durata dell’allontanamento dei figli minori dalla madre affidataria e dell’inserimento degli stessi minori in una struttura di accoglienza contrasta con l’art.8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (sent. C.E.D.U. 13/ 7/2000: caso “Scozzari – Giunta”).
 N°35 /2005 Reg. Gen. V.G.
CORTE D’APPELLO – C.
LA CORTE D’APPELLO DI C. – SEZIONE SPECIA- LIZZATA PER I MINORENNI, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
 
Dott. Alessandro DI BENEDETTO – Presidente
           Dott. Sergio          DE NICOLA       – Consigliere rel. est.
           Dott. Francesco   PROVENZANO   – Consigliere
           Dott. Maria Vittoria   ZITO                – Comp. Privato on.
            Dott. Alfonso         VENTURA           – Comp. Privato on.
 
ha pronunziato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n°35 del registro degli affari di Volontaria Giurisdizione da trattarsi in Camera di consiglio sul reclamo proposto da:
 
N. E. , n. a C. il 18/ 8/1967, ivi residente nella via A. De Gasperi n°79/C ed ivi elettivamente domiciliata nella via Canonico Pulci n°9/C, presso lo studio dell’Avvocato Lidia ASARO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del reclamo depositato nell’interesse delle figlie minorenni G. Nidiana (n. a C. il 10/11/1989), G. Sabrina (n. a C. l’1/ 5/ 1991), e G. Jessica (n. a C. il 31/ 8/1996);   
 
per conseguire la riforma del decreto camerale deliberato dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta in data 24/ 3/2005 (comunicato alla reclamante il 30/ 3/2005), che ha disposto la conferma dell’affidamento delle suddette minori alla Responsabile dell’Istituto di accoglienza “San Giuseppe” nel Comune di S. , effettuato in via d’urgenza dalla Questura nella città di C. , con la totale interruzione dei rapporti fra le medesime minori e la madre affidataria.
 
LA CORTE
esaminati gli atti del fascicolo iscritto al n°81/2005 Reg. Gen. V.G. del Tribunale per i minorenni di C. ;
 
PREMESSO CHE
 
In data 22 marzo 2005, Agenti della Polizia di Stato addetti alla Sezione Volanti dell’Ufficio di Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura nella città di C. , in esecuzione dell’ordine verbalmente impartitogli dall’Ufficio del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale per i minorenni, affidavano le suddette minori G. Nidiana, Sabrina e Jessica, figlie della recla- mante N. E. , alla Responsabile dell’Istituto “San Giuseppe” nel Comune di S. , in applicazione dell’art.403 Codice civile (vedi il relativo verbale in pari data, agli atti del fascicolo del procedimento di primo grado).
L’Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale minorile, ricevuta la comunicazione del suddetto provvedimento, – con nota in data 23 marzo 2005 – chiedeva che lo stesso T.M. deliberasse “la convalida del provvedimento adottato” (dall’Autorità di polizia) “e la riapertura del procedimento già pendente presso codesto Tribunale per i Minorenni ed archiviato”.
All’esito alla ricezione della suddetta richiesta, il Tribunale minorile adìto rilevava – con il richiamato decreto camerale deliberato il 24 marzo 2005 – che le suddette minori figlie della odierna reclamante erano state allontanate dalla residenza della madre affidataria, ed affidate “in via d’urgenza ex art.403 c.c.” dall’Autorità di polizia alla Responsabile della predetta struttura di accoglienza, “a causa delle condotte profondamente inadeguate e pregiudizievoli poste in essere dalla madre, …, avendo costei minacciato di uccidersi insieme alle proprie figlie” e, “tenuto conto della grave situazione familiare in cui vivono le minori”, deliberava la “conferma” del predetto affidamento, “con retta a carico dell’ente di competenza”, vietando contestualmente alla madre delle minori odierna reclamante “di incontrare le figlie, senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Tribunale”.  
Nel reclamo depositato nella Cancelleria della Sezione deliberante il 5/ 4/
2005, il difensore incaricato dalla N. , ha dedotto:
– di essere stata designata affidataria delle figlie minori G. Nidiana, G. Sabrina e G. Jessica, nate dall’unione coniugale che ella aveva contratto con G. Gandolfo, a seguito della sentenza di separazione legale pronunciata dal Tribunale civile di C. in data 2/ 7/2004 (sent. n°493/04), che aveva inoltre disposto “la sospensione del diritto di visita del padre a cui è stata addebitata la separazione, condannandolo nel contempo al pagamento, in favore di N. E. , di un assegno mensile anticipato di €200,00 a titolo di contributo di mantenimento delle figlie minori, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT”;
– l’iniziativa di chiedere la separazione legale era stata assunta dal G. padre delle minori, “dopo un lungo periodo di separazione di fatto dalla coniu- ge”;
 – in conseguenza della separazione, la madre delle minori per provvedere al mantenimento delle figlie a lei affidate con la citata sentenza (ed al proprio mantenimento), svolgeva “lavori saltuari e precari” dai quali ricava un reddito modesto, inferiore ai limiti previsti dalla vigente normativa sul patrocinio legale in favore delle persone non abbienti (di cui ha chiesto di beneficiare), ma comunque sufficiente per provvedere al mantenimento delle minori;
– in considerazione delle sue condizioni reddituali, aveva beneficiato della provvidenza economica denominata “Reddito Minimo di Inserimento” che le era stato erogato dal competente Ufficio del Comune di C. : provvidenza la cui erogazione è stata sospesa e dovrebbe essere ripristinata, per quanto la N. riferisce di avere appreso “in forma non ufficiale” entro il mese di aprile del corrente anno;
– le suddette minori vivono con la madre affidataria “in un ambiente idoneo e pulito”, ricevendo dalla genitrice, che provvede regolarmente alle loro necessi- tà materiali, “il sostegno psicologico di cui hanno avuto bisogno”: in particolare, “…sono state amorevolmente seguite dalla madre nelle fasi di crescita”, e la N. “si è sempre relazionata con gli insegnanti delle figlie, collaborando con gli stessi al fine di trovare e concordare soluzioni utili per queste ultime”, ed allo scopo di favorire “un equilibrato sviluppo ed una crescita armonica” delle figlie, ha pure provveduto ad iscriverle per la frequenza di una palestra, che hanno regolarmente frequentato, e “nel mese di maggio unitamente alla madre avrebbero dovuto partecipare ad una gara agonistica di quattro giorni”;  
– la stessa reclamante affidataria delle suddette figlie minorenni, pur essendo stata emotivamente provata dal decesso dell’uomo con il quale aveva intrapreso, nell’epoca successiva alla separazione dal G. , una relazione di convivenza, il quale “con affetto e dedizione era stato punto di riferimento delle minori e figura maschile significativa per le stesse”, tuttavia, “non ha mai manifestato volontà suicide, anzi ha cercato di non far trasparire il suo malessere per la perdita del compagno tanto amato, e si è mostrata alle figlie forte ed equilibrata”;
– il giorno 22 marzo 2005 ella si era recata presso l’Ufficio di Solidarietà Sociale del Comune di C. , in compagnia di un’amica (M. S.) per chiedere l’erogazione di “un sussidio per le figlie in occasione dell’avvicinarsi delle feste Pasquali, particolarmente sentite a C. ”: e, essendole stato opposto un rifiuto, aveva pronunciato la frase: “per ottenere qualcosa per la famiglia bisogna forse suicidarsi?”, volendo esclusivamente intendere “che forse solo con gesti estremi si possono ottenere le cose, giammai pensando o minacciando di suicidarsi né” (da sola) “né tanto meno insieme alle figlie”;
– per incrementare le modeste entrate familiari senza trascurare le minori, la stessa Amministrazione comunale di C. aveva provveduto ad inserire le minori per la frequenza del “dopo-scuola” presso l’Istituto “T.” nella stessa città, che le bambine avevano avviato da circa una settimana prima di essere allontanate dalla dimora familiare, trattenendosi in tale struttura dalla fine delle lezioni presso gli istituti scolastici cittadini in cui sono iscritte per la frequenza dell’anno scolastico in corso sino alle 18.30: la N. tuttavia anticipava l’orario di uscita, e dopo averle prelevate dal suddetto Istituto le accompagnava in palestra;
– la reclamante non ha mai sofferto di alterazioni psico-fisiche;
e, sulle richiamate premesse in fatto, ha chiesto alla Sezione adìta “al fine di evitare il protrarsi di una situazione pregiudizievole per le minori” (di) “preliminarmente autorizzare N. E. ad incontrare le figlie minori e sempre in via preliminare autorizzare la responsabile dell’Istituto San Giuseppe di S. ad accompagnare le minori presso la Associazione Sportiva ^Pesistica N.^ …. poiché le minori dovranno allenarsi in vista dei campionati, ……, e previa verifica di quanto indicato in narrativa, anche mediante l’audizione delle minori, e delle persone sopra indicate, nel più breve tempo possibile affidare le minori alla madre N. E. per ricostituire il nucleo familiare”.
Il difensore della reclamante, ha inoltre depositato nell’interesse della medesima:
1) copia della citata sentenza n°423/2004 deliberata dal Tribunale civile di C. ;
2) certificazione medica rilasciata il 31/ 3/2005 dal Dottore Giuseppe M. (“medico di famiglia” della N. ), nella quale è certificato che la medesima “non presenta al momento attuale, né riferisce all’anamnesi, segni di alterazione psico-fisiche”;
3) dichiarazione in data 4/ 4/2005 del Presidente dell’Associazione sportiva “Pesistica N. ”, nella quale è riferito che le figlie minori della reclamante sono iscritte presso la medesima Associazione, frequentando regolarmente la pale- stra dove vengono condotte dalla madre nelle giornate dal lunedì al sabato (nell’arco orario dalle 16.30 alle 18.30), avendo avviato la preparazione finaliz- zata alla loro partecipazione ai Campionati regionali siciliani nelle Categorie “Speranza” (la minore Nidiana), “Esordienti” (la minore Jessica) e “Giovanissimi” (la minore Sabrina);
4) una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” resa per quanto è previsto dall’art. 47 del D.p.r. 28/12/2000 n.445 dalla sunnominata M. Silvana, nella quale la dichiarante ha in particolare riferito di avere accompagnato la N. la mattina del giorno 22 marzo 2005 nell’Ufficio di Solidarietà Sociale del Comu- ne di C., dove la reclamante chiedeva l’erogazione di un contributo che intendeva utilizzare “per comprare qualcosa alle figlie minori in occasione delle feste Pasquali” e, essendole stato risposto “che non potevano provvedere in quanto non vi erano soldi nel fondo cassa”, la donna aveva dichiarato: “ ^per ottenere qualcosa bisogna forse suicidarsi”, intendendo dire con questa frase che per ottenere qualcosa bisogna forse fare gesti estremi?
Fissata quindi la comparizione della reclamante davanti alla Sezione deliberante per l’odierna udienza camerale, la madre delle minori è comparsa, ed ha ulteriormente riferito che ella aveva sempre intrattenuto rapporti con l’As- sistente sociale Signora L.(addetta all’Ufficio di Solidarietà sociale del Comune di C. ), delegata per il quartiere cittadino dove la N. e le figlie a lei affidate abita-
no, ed in particolare:
– escludeva di avere mai attuato “comportamenti aggressivi o minacciosi nei confronti degli Operatori del Servizio sociale”, ovvero di avere mai manifestato “l’intenzione di suicidarsi o di attentare alla vita delle mie figlie”;
– escludeva inoltre di essersi lamentata con gli Operatori del Servizio sociale ovvero con quelli dell’Istituto “T. ” in ordine all’iscrizione delle figlie per la frequenza del ^dopo-scuola^”, dato che ella era “assolutamente favorevole per questo inserimento”: ed ha chiesto che il relativo servizio sia ripristinato dal suddetto Servizio;
– escludeva parimenti che le Forze dell’ordine siano intervenute accedendo agli uffici del Servizio di Solidarietà sociale nel frangente temporale in cui ella vi si era trattenuta in compagnia della Mangia, precisando che nella stessa circostanza si trattenevano sostando nei corridoi dell’edificio in cui sono ubicati tali uffici numerose altre persone anch’esse già beneficiare del predetto R.M.I. (“Reddito Minimo di Inserimento”), “i quali avrebbero sentito un eventuale alterco o litigio”.
All’esito della richiamata audizione, il difensore della N. ha dichiarato di insistere per l’accoglimento del reclamo, ed ha chiesto alla Sezione deliberante, in via preliminare urgente, di ripristinare “con effetto immediato gli incontri con la madre e le attività sportive e ludiche che le ..minori praticavano prima dell’allon- tanamento dalla madre” affidataria delle stesse minori, depositando una ulterio- re attestazione rilasciata dal Presidente della suddetta Associazione sportiva (“Pesistica N. ”), nella quale è riferito che le figlie minori della reclamante sono state convocate per partecipare ai Campionati regionali siciliani (nelle categorie “Cadetti” e “Speranza”), che si svolgeranno nella città di Palermo il giorno 17 aprile 2005.
Nel fascicolo processuale rimesso dal Tribunale minorile, è inoltre allegata
la seguente documentazione:
1) copia di una relazione datata 21 marzo 2005 (protocollata col n°331) predisposta dal Dirigente dell’Ufficio di Solidarietà Sociale del Comune di C. (Dottore G. R., sottoscritta per adesione da 7 Operatori addetti allo stesso Servizio, peraltro non compiutamente individuabili), nella quale, in merito all’episodio che ha dato origine all’allontanamento delle suddette minori dalla madre affidataria, ed all’affidamento delle medesime – disposto in via d’urgenza dall’Autorità di polizia – alla Responsabile della predetta struttura di accoglien- za, è riferito che:
– il predetto nucleo familiare “è conosciuto e seguito da circa 10 anni a causa dello stato di disagio economico e sociale”;
– la madre delle minori ha beneficiato della provvidenza economica denominata “reddito minimo di inserimento”, la cui erogazione era stata sospe- sa “su disposizione del Ministero di riferimento”;
– dall’epoca a decorrere dalla quale l’erogazione della suddetta provviden- za economica era stata sospesa, la madre delle minori si recava negli uffici dello stesso Servizio sociale, “…con frequenza settimanale, in palese stato di agitazione e aggressività e..la stessa ha più volte minacciato di uccidersi congiuntamente ai propri figli”;
– nell’occasione dell’ultimo accesso ai medesimi uffici, coincidente con la data di redazione della suddetta informativa (21/ 3/2005), la madre delle minori aveva attuato “un altro episodio di aggressione fisica e verbale nei confronti degli operatori di questo Ufficio e dei Vigili Urbani presenti, tanto da rendere necessario l’intervento dei Carabinieri. Ha inoltre ribadito l’intenzione di suicidarsi dopo avere ucciso le figlie”;
– la N. ha poi “annunciato agli operatori dell’istituto Testa Secca che rinuncerà al semiconvitto in quanto non soddisfatta del servizio”;
e, su tali premesse, nella medesima nota è espressa la valutazione secondo la quale “…la tutela e la sicurezza delle minori sia compromessa dallo stato di alterazione in cui versa la Sig.ra N. , probabilmente dovuto ad uno scorretto uso di psicofarmaci antidepressivi”, ed è riferita “l’impossibilità di seguire il caso come Servizio sociale affidatario nell’eventualità in cui venga aperto un procedimento di tutela delle minori, in quanto l’Ufficio sta procedendo con denunce penali nei confronti della Sig.ra N. data l’elevata conflittualità
tra la stessa e tutti gli operatori del Servizio”.
 2) copia di altra relazione (la cui data non è rilevabile, protocollata col n°332) predisposta dallo stesso Dirigente dell’Ufficio di Solidarietà Sociale del Comune di C. (Dottore G. R. , anch’essa sottoscritta per adesio- ne da 7 Operatori addetti allo stesso Servizio, pure non compiutamente indivi- duati),che l’ha indirizzata al Comando Carabinieri di C. ed al Coman- do della Polizia Municipale dello stesso Comune nella quale sono riferite le circostanze illustrate nella relazione sub 1), e le seguenti ulteriori circostanze:
– la N. , in occasione dell’accesso al predetto Ufficio del Servizio sociale comunale, ha chiesto all’Operatore B. l’erogazione di un sussidio in denaro da destinare all’acquisto di generi alimentari;
– avendole riferito il suddetto Operatore che tale richiesta al momento non poteva essere soddisfatta, mentre il giorno 1° aprile il Servizio sociale avrebbe provveduto direttamente al pagamento di alcune bollette, la donna aveva reagito “…con aggressività verbale, minacciando di ^ammazzare^ qualcuno e che avrebbe impedito agli operatori di continuare a lavorare”;
– nella circostanza, aveva effettuato una telefonata con il suo apparecchio telefonico mobile, mostrando di comunicare con un sottoufficiale dell’Arma dei CARABINIERI (il Brigadiere D. C.), e nello stesso frangente “ha improvvisa- mente aumentato l’aggressività, tanto da prendere una piccola palla di vetro posata sulla scrivania per tirarla con violenza contro l’Assistente sociale Bonura”;
– il contestuale intervento attuato da un Agente della Polizia municipale che vi aveva assistito, aveva evitato che l’intenzione rivelata dal suddetto gesto venisse portata a compimento, inducendo peraltro la donna a rivolgersi al suddetto Agente “invitandolo a togliersi la divisa e recarsi fuori che ^cu na muccata ti fazzu cadiri i dinti” (espressione dialettale siciliana: “con una testata ti faccio cadere i denti”);
– solamente il successivo intervento di altri appartenenti alle Forze dell’ordine (agenti della Polizia Miunicipale e Carabinieri) induceva la N. ad allontanarsi dagli uffici del Servizio sociale, peraltro “continuando a minacciare di ritornare per ottenere denaro”;
3) copia della relazione di servizio predisposta dal suddetto Agente del Corpo della Polizia Municipale di C. , nella quale sono riferite le circo- stanze illustrate nella relazione informativa sub 2), ed è precisato che la N. aveva profferito all’indirizzo del medesimo Agente la frase: “Levati a divisa. Vini fora ca cu nna muccata ti fazzu cadiri i dinti”;
4) una nota di trasmissione predisposta dal Comandante della Stazione dell’Arma dei CARABINIERI di C. in data 2 aprile 2005, con la quale l’informati- va sub 2) , e la relazione di servizio sub 3) sono stati trasmessi agli Uffici del Tribunale per i minorenni ed alla Procura della Repubblica di C. . 
Tanto premesso in fatto, la Sezione specializzata investita della decisione sul reclamo depositato nell’interesse della madre delle suddette minori
 
OSSERVA
 
Il reclamo è fondato, e deve essere accolto.
Valuta la Sezione specializzata che si deve preliminarmente individuare l’esatta natura giuridica del provvedimento in forza del quale l’Autorità di polizia ha disposto – ed eseguito (in via d’urgenza) – l’allontanamento delle minori dalla madre affidataria, e le ha quindi affidate alla Responsabile della struttura di accoglienza nella quale sono attualmente ospitate, nonché la natura del recla- mato decreto camerale emesso dal T.M. di C. : accertamento che condiziona, evidentemente, la decisione – anche in punto di diritto – sul presente reclamo.
Considera dunque il Collegio decidente che l’allontanamento delle figlie minori della N. dal nucleo familiare della madre affidataria delle medesime, è stato assunto dall’Autorità di polizia, che nella fattispecie ha agito quale Autorità amministrativa – seppure, per quanto si deve ritenere sulla base delle circostanze che la medesima Autorità ha riferito nel citato verbale 22/ 3/2005, il relativo intervento sia stato effettuato su disposizione (parrebbe, verbalmente impartita) dello stesso Ufficio del Pubblico Ministero minorile – esercitando la potestà attribuita in via generale alla “pubblica autorità” dall’art.403 C.c. (“Inter- vento della p.a. a favore dei minori”), per effetto della quale, “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.
La norma in esame conferisce dunque un potere di intervento esercitabile da qualunque soggetto sia titolare di una pubblica funzione – tale dovendo intendersi ad avviso della Sezione deliberante, in assenza di una ulteriore specificazione terminologica, la suddetta categoria concettuale – finalizzato ad assicurare in primis la tutela della vita e della incolumità fisica, e l’integrità della sfera morale, dei soggetti minorenni i quali si trovino in una delle situazioni specificamente individuate nella medesima disposizione, e precisamente:
a) in stato di abbandono fisico (si pensi al minore straniero introdotto illegalmente nel territorio dello Stato italiano, o al minore cittadino italiano abbandonato dai genitori e per tale ragione totalmente privo di mezzi di sostentamento);
b) in stato di abbandono morale (si pensi al minore straniero o di cittadi- nanza italiana che sia dedito alla prostituzione o ad altre pratiche degradanti), seppure non sia stato fisicamente abbandonato dai genitori o dalla cerchia parentale;
c) vivano in luoghi malsani o comunque strutturalmente inadeguati, seppu- re non siano stati fisicamente abbandonati dai genitori o dalla cerchia parentale;
d) vivano in luoghi trascurati sotto il profilo igienico, seppure non siano stati fisicamente abbandonati dai genitori o dalla cerchia parentale;
e) vivano in luoghi, od in condizioni, che possano pregiudicarne la vita (o l’integrità fisica), seppure non siano stati fisicamente abbandonati dai genitori o dalla cerchia parentale;
f) vivano in compagnia di persone – siano i genitori od altri congiunti – che li trascurino dal punto di vista fisico o li espongano ad un degrado sul piano morale, seppure non siano stati fisicamente abbandonati dai genitori o dalla cerchia parentale, indipendentemente dalla causa della trascuratezza.
Qualora, dunque, un soggetto titolare di una pubblica funzione venga infor- mato od accerti personalmente che un minore si trova in una delle situazioni sopra descritte, tale soggetto deve intervenire nella forma prevista dal citato art.403 C.c.,collocandolo “in luogo sicuro” in attesa che vengano adottate speci-fiche “misure di protezione”: collocamento che il Collego decidente ritiene possa essere disposto direttamente dal titolare della pubblica funzione, ovvero richie- dendo a tale scopo l’intervento “degli organi di protezione dell’infanzia” (quindi, attraverso l’intervento dei Servizi sociali operanti nel territorio, all’uopo opportu- namente informati).
La norma in esame non prevede – né potrebbe essere altrimenti, data la
natura tipicamente amministrativa dell’attività di tutela ivi disciplinata – che il collocamento del minore nel “luogo sicuro” individuato per ospitarlo tempora- neamente, in attesa che siano adottati gli interventi di protezione definitivi, debba essere “confermato” (né tanto meno “convalidato”), dall’Autorità giudizia- ria minorile o da altra A.G.
Data la natura tipicamente “interinale” dell’intervento di tutela regolato dall’art.403 C.c., si richiede invece che della condizione del soggetto minorenne nel cui interesse l’intervento è stato realizzato siano prontamente informati gli organi pubblici istituzionalmente deputati ad assicurare la protezione dei minori: quindi, nell’attuale assetto delle competenze (amministrative e giurisdizionali) della materia di riferimento, tali organi si individuano nei Servizi che operano nel territorio, e nell’A.G. minorile.
Nella fattispecie che interessa il presente giudizio, correttamente l’Ufficio del P.m. minorile, informato dall’Autorità di polizia dell’avvenuto trasferimento delle figlie minorenni della reclamante nel “luogo sicuro” individuato dallo stesso P.m.m. per garantire la temporanea ospitalità delle medesime minori, ha eserci- tato il potere di iniziativa di cui è (esclusivo) titolare nella medesima materia, chiedendo al Tribunale minorile di C. di ratificare – tale dovendo correttamente intendersi, secondo la Sezione deliberante, il termine “convalida” riportato nella citata nota in data 23/ 3/2005 dell’Ufficio del Procuratore della Repubblica pres- so lo stesso T.M. – il loro allontanamento dalla residenza della madre affidata- ria, ed il temporaneo collocamento delle stesse minori nella struttura di acco- glienza ove sono attualmente ospitate;
nonché richiedendo “la riapertura del procedimento già pendente presso Codesto Tribunale per i Minorenni ed archiviato”.
Passando quindi a valutare – ed a qualificare sotto il profilo giuridico (e procedimentale) per la finalità individuata in premessa – il provvedimento ogget-to del presente reclamo emesso dal Tribunale minorile, seppure esso non espliciti il potere concretamente esercitato dallo stesso T.M. deliberando “la conferma” del collocamento delle figlie minori della N. nella predetta struttura assistenziale, e la (sostanziale) “interruzione” dei rapporti fra la reclamante e le stesse minori, (apparentemente) temperata dalla contestuale previsione del rilascio da parte della suddetta A.G. di successive autorizzazioni per incontrare le figlie, tale deliberazione sostanzialmente configura una palese limitazione dell’esercizio della potestà genitoriale nei riguardi della madre delle stesse minori, attuata dal Tribunale minorile in via definitiva – come si deve ritenere in assenza di una contestuale delega per un eventuale approfondimento istruttorio – senza peraltro prevedere alcun limite temporale di efficacia dell’allontana- mento e della limitazione della potestà genitoriale che da esso deriva.
Il.suddetto rilievo in ordine alla natura (giuridica, e processuale) del decreto reclamato dalla madre delle minori consente quindi di ritenere pienamente ammissibile il reclamo per la rilevata “definitività” del provvedimento, che i primi Giudici hanno deliberato nell’esercizio della competenza funzionale nella mate- ria della potestà genitoriale assegnata al Tribunale per i minorenni (secondo l’attuale assetto ordinamentale).
Valuta quindi il Collegio decidente che il T.M. di C. con il decreto reclama- to nell’interesse della N. , designata affidataria delle suddette minori dalla citata sentenza deliberata dal Tribunale civile nella stessa Sede giudiziaria che ha pronunciato la separazione giudiziale dei loro genitori, ha di fatto avviato nei riguardi della N. la procedura camerale prevista dall’art.330 Cod. civile (“Decadenza dalla potestà sui figli – Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio”): rilievo, questo, che consente quindi a questa Sezione specializzata di esaminare la deliberazione camerale reclamata “nel merito” in ordine alla sussistenza dei presupposti che possono legittimare – sia pure in via temporanea (ma nella fattispecie il Tribuna- le minorile non ha previsto, come avrebbe dovuto, alcun limite temporale di efficacia dell’allontanamento) – lo sradicamento di un soggetto minorenne dalla residenza dei genitori e la contestuale interruzione dei rapporti fra gli stessi ge- nitori ed il figlio minore.
Esaminando quindi nel merito della decisione, il citato decreto camerale 24/ 3/2005 del Tribunale minorile, considera la Sezione deliberante che una rilettura “critica” dei richiamati elementi di valutazione acquisiti al fascicolo del procedimento iscritto, e definito, dai primi Giudici, consente di ritenere che nella fattispecie la N. non ha attuato alcuna condotta indicativa di una reale volontà di attentare alla incolumità fisica delle figlie minorenni, ed invero non ha neppure formulato alcuna esplicita affermazione di tale contenuto (e significato): dovendosi al riguardo opportunamente valutare la rilevanza probatoria favore- vole per la reclamante della citata relazione di servizio predisposta il 21/ 3/2005 dall’Agente della Polizia municipale n. (G. S.), non avendo questi riferito che la N. abbia esplicitato alcuna prospettazione di attentare alla vita (o alla incolumità fisica) delle figlie minorenni, rivolgendo invece la sua aggressività verbale unicamente nei riguardi dello stesso Agente Speciale, mentre la minaccia verbale (quella di “ammazzare qualcuno”) che la donna ha formulato in presenza del suddetto Agente di Polizia Giudiziaria, per la sua indeterminatezza e genericità circa i destinatari di un’ipotetica azione aggressiva diretta ad attentare alla incolumità fisica di soggetti indeterminati, si ritiene debba essere considerata alla stregua di uno “sfogo” verbale suscitato dalla particolare condizione emotiva che in tale frangente animava la madre delle minori, anche per il fatto che la richiesta verbalmente espressa nella stessa occasione per ottenere un sussidio in denaro finalizzato all’acquisto di generi di prima necessità in occasione delle festività Pasquali era stata formulata dalla N. contestualmente all’accesso negli Uffici comunali di C. ove è allocato l’Ufficio di solidarietà sociale del gruppo di cittadini che avevano beneficiato della richiamata prestazione assistenziale (il Reddito Minimo di Inserimento), fra i quali la stessa madre delle minori.
Parimenti, non risulta neppure dimostrato che la N. abbia mai trascurato i doveri che le competevano nella richiamata qualità di madre affidataria delle figlie minori, e neppure che sia portatrice di turbe psichiche o di anomalie (o disturbi) del comportamento, che abbiano imposto l’intervento delle strutture sanitarie specializzate per il relativo trattamento.
Al contrario la reclamante ha fornito quanto meno un principio di prova della cura (e attenzione) per garantire il benessere delle figlie minori, nono- stante la sua precaria condizione economica – invero, dimostrata dalla circo- stanza (attestata nelle richiamate relazioni informative dell’Ufficio di Solidarietà Sociale del Comune di Caltanisetta) che effettivamente la N. ha beneficiato della richiamata prestazione assistenziale (l’R.M.I.), ed occasionalmente anche di sussidi in denaro, o del pagamento delle bollette relative alle forniture di energia per il normale utilizzo domestico.
Assume, poi, ulteriore specifico rilievo – che legittima parimenti la presente deliberazione favorevole per la reclamante – la circostanza che i primi Giudici pur avendo interrotto la relazione delle suddette minori con la madre affidataria, allontanandole dalla dimora familiare, non hanno però previsto alcun limite temporale di durata (ed efficacia) dell’allontanamento.
Valuta quindi il Collegio decidente di richiamate l’orientamento interpretati- vo costantemente formulato da questa Sezione specializzata nella subiecta materia secondo il quale “L’esigenza della (anticipata) previsione di un termine di durata dell’inserimento di minori in strutture comunitarie (o, lato sensu, “assistenziali”), si rende – ad avviso di questa Corte – necessario, successi- vamente alla pronuncia della sentenza 13/ 7/2000 deliberata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo …. (caso “Scozzari – Giunta”). Nella predetta sentenza della C.E.D.U. – prescindendo dalle specificità del caso esaminato in quella sede (…..) appare significativo che la Corte europea ha rilevato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, …. soprattutto in relazione ^al collocamento ininterrotto e privo di limite temporale dei bambini in una comunità …..^. Valuta quindi questa Corte che l’art. 8 della richiamata Convenzione europea – entrata in vigore dall’1/11/1998 (vedi, il Protocollo n°11 integrativo del testo originario, che ha attribuito alla C.E.D.U. le funzioni già esercitate dalla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo) – intitolato “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, sancendo quale “diritto fondamentale” dell’individuo “il rispetto della sua vita privata e familiare” con l’espressa previsione dei casi in riferimento ai quali tale diritto può essere limitato dall’ “autorità pubblica” – fra i quali appare rilevante, con riferimento alla fattispecie considerata nel presente decreto, quella che fa riferimento alla necessità di assicurare “la protezione dei diritti e delle libertà altrui” – può essere interpretato nel senso di tutelare la posizione soggettiva – e la corrispondente “aspettativa” – del genitore di salvaguardare il legame affettivo nei riguardi dei figli minori, e contemporaneamente il diritto dei medesimi figli ad essere difesi dai comportamenti pregiudizievoli eventualmente posti in essere in loro danno dai genitori, con l’eventuale sacrificio della prima aspettativa, attuata attraverso l’allontanamento dei minori dalla dimora familiare (……). Pertanto, può discendere dalla richiamata interpretazione dell’art.8 della Convenzione la necessità di prevedere un limite temporale di durata ai collocamenti di minori in centri di accoglienza (o nelle Comunità educative)”(cfr.,C. d’Appello CALTANIS- SETTA – Sezione per i minorenni, decreto camerale 25/9 – 4/10/2001, annotato in MINORIgiustizia, fasc. 3-4/2001, 236 ss.).
Pertanto, dalla richiamata interpretazione dell’art.8 della Convenzione ad avviso di questa Sezione specializzata discende la necessità di prevedere un limite temporale di durata ai collocamenti di minori in centri di accoglienza (o nelle Comunità educative): e comunque tale limite deve essere fissato quanto meno nei casi in cui sia prevista – come si verifica per le minori G. – l’ “in- terruzione” dei rapporti con la madre odierna reclamante alla quale erano affidate.
Aderendo quindi all’esegesi della richiamata norma pattizia formulata dalla C.E.D.U. nella sentenza citata – peraltro ribadita anche nel testo della Carta europea dei diritti fondamentali (vedi, l’ art.7 del relativo “progetto”, coordinato con l’art. 23 – intitolato “Protezione dei minori”) – ed all’orientamento di segno sfavorevole del legislatore nazionale per il ricorso all’ “istituzionalizzazione”, chiaramente desumibile dalla L. 28/ 8/1997 n°285 (“Disposizioni per la promo- zione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”), che prevede l’ammissione al finanziamento del Fondo istituito dall’art.1 della medesima legge, fra gli altri ivi espressamente elencati, anche dei progetti ispirati alla finalità di realizzare “misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali” (espressamente richiamata anche nel titolo dell’art.4), e per lo sviluppo di “azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori … al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione” (art.3);
e dalla L. 28/3/2001 n.149, che ha successivamente riformato la disciplina dell’affidamento familiare, prevedendo che “Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento a una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia” (art. 2, comma quarto, L. 4/ 5/1983 n.184, novellato dalla citata L.149/2001).
Per le considerazioni, in fatto e diritto, svolte nella espositiva che precede, dunque, il decreto reclamato deve essere revocato, e conseguentemente disposto l’immediato riaffidamento delle minori G. Nidiana, G. Sabrina, e G. Jessica alla madre affidataria odierna reclamante, dichiarando a tale fine la presente deliberazione imme- diatamente esecutiva, per quanto prevede l’art.741 cpv. C.p.c. (“Efficacia dei provvedimenti. – ….omissis. …Se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata”).
Valuta, infine, il Collegio decidente che il ripristino dell’affida- mento delle minori alla madre per effetto della presente deliberazio- ne, determina l’esigenza di riattivare l’iscrizione presso gli Istituti scolastici pubblici frequentati dalle bambine sino alla predetta data, e l’inserimento delle medesime minori in regime di “semi-convitto” – che ha ricevuto il pieno apprezzamento della madre delle minori e la Corte valuta pienamente rispondente alle esigenze educative delle minori – presso l’Istituto “T.” nella città di C. , già disposto dall’Ufficio di Solidarietà Sociale del Comune di C. , che deve essere quindi delegato per curare i relativi adempimenti, in cooperazione – per quanto possa essere necessario ai fini della regolarità ammini- strativa – con il Provveditore agli Studi della Provincia di C. .
 
P. Q. M.
sentito l’Ufficio del Procuratore Generale;
visti gli artt. 333– 38 Disp. Att. Codice Civile – 741 secondo comma C.P.C.;
 
ACCOGLIE
il reclamo proposto da N. E. avverso il decreto camerale deliberato dal Tribunale per i minorenni di C. in data 24/ 3/2005, disponen- done la revoca, con l’immediato riaffidamento delle minori G. Nidia- na, G. Sabrina e G. Jessica alla madre affidataria;
 
INCARICA
l’Ufficio di Solidarietà Sociale del Comune di C. per proseguire l’intervento di sostegno, anche economico, già attuato nei riguardi e nell’interesse delle suddette minori, in corso di esecuzione nella data in cui sono state allontanate dalla residenza familiare ed inserite nell’Istituto “San Giuseppe”, ripristinando l’iscrizione negli Istituti scolastici pubblici frequentati dalle bambine sino alla predetta data, e l’inserimento delle medesime minori in regime di “semi-convitto” presso l’Istituto “T.” nella città di C.
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
 
MANDA al Cancelliere addetto alla Sezione deliberante per comunicare il presente decreto:
– all’Ufficio del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte;
– alla reclamante N. E. , presso il difensore domiciliatario;
– alla Responsabile dell’Istituto “San Giuseppe” nel Comune di S.;
– al DIRIGENTE dell’Ufficio di Solidarietà Sociale del Comune di C. ;
– all’Ufficio del PROVVEDITORE AGLI STUDI di C. .
Così deciso nella Camera di Consiglio in C. , il 13 aprile 2005.
Il Consigliere estensore
IL PRESIDENTE

sentenza

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