Convivenze di fatto e prescrizione: la Consulta estende la sospensione

La Corte cost. n. 7/2026 sospende la prescrizione tra conviventi di fatto: effetti su crediti, prove, contenzioso e contratti di convivenza.

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Con la sentenza n. 7 del 2026, depositata il 23 gennaio, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto. La pronuncia segna un passaggio ulteriore nel riconoscimento della famiglia di fatto quale formazione sociale tutelata dall’art. 2 Cost., con impatti per l’attività forense in ambito civilistico e nella consulenza d’impresa. L’avvocato deve ora ripensare l’approccio alla governance dei rapporti patrimoniali tra conviventi, sia in fase fisiologica che in fase patologica del rapporto. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale -sentenza n. 7 depositata il 23-01-2026

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Indice

1. Portata del pronunciamento, dal formalismo alla sostanza del rapporto affettivo


La Corte costituzionale è andata oltre il proprio precedente orientamento (sentenza n. 2 del 1998) che negava la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto, invocando la necessità di “precisi elementi formali e temporali” ritenuti presenti solo nel matrimonio. A distanza di oltre un quarto di secolo, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale consente alla Consulta di rimeditare tale imprinting. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Nucleo della decisione


La ratio dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c., non risiede nel dato formale dello status coniugale, bensì nella tutela del vincolo affettivo e nella inesigibilità di comportamenti interruttivi della prescrizione che potrebbero compromettere l’unità familiare. Come evidenzia la Consulta, “sia che il vincolo affettivo scaturisca dal matrimonio sia che origini da una convivenza stabile”, non si può esigere l’esercizio di atti interruttivi che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca.
L’alternativa tra il sacrificio del rapporto affettivo e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto costituisce, secondo la Consulta, una violazione non solamente dell’art. 3 Cost. (sotto il profilo della disparità di trattamento e della irragionevolezza intrinseca), bensì pure dell’art. 2 Cost., che tutela le formazioni sociali familiari.

3. Evoluzione giurisprudenziale e normativa


La pronuncia ripercorre l’iter che ha condotto al riconoscimento della convivenza di fatto quale formazione familiare dotata di “piena dignità”:

  • la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 237 del 1986, ha progressivamente affermato la rilevanza del “consolidato rapporto, ancorché di fatto” ai sensi dell’art. 2 Cost., culminando nelle più recenti pronunce n. 148 del 2024 (estensione dell’impresa familiare) e n. 197 del 2025 (congedo straordinario per assistenza);
  • la giurisprudenza di legittimità ha equiparato i conviventi ai coniugi in plurimi ambiti: risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, detenzione qualificata della casa comune, tutele in sede di scioglimento del rapporto (arricchimento senza causa, obbligazioni naturali);
  • Il legislatore, con la legge n. 76/2016, ha introdotto una disciplina organica delle convivenze di fatto, definendole (art. 1, comma 36) come rapporti tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”.

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4. Quando opera la sospensione nella convivenza di fatto


Ambito soggettivo
La sospensione si applica ai “conviventi di fatto” di cui alla definizione contenuta nella legge n. 76/2016, ricomprendendo quindi:

  • convivenze stabili tra persone di diverso sesso;
  • convivenze stabili tra persone dello stesso sesso.

Il requisito è la stabilità del legame affettivo di coppia e della reciproca assistenza morale e materiale, non la mera coabitazione occasionale.

Decorrenza e cessazione
La prescrizione resta sospesa:

  • dal momento dell’inizio della convivenza stabile;
  • fino alla cessazione effettiva della medesima.

La Corte chiarisce che non è richiesta la registrazione anagrafica della convivenza (art. 1, comma 37, legge n. 76/2016), che costituisce solamente uno strumento probatorio agevolato. L’esistenza e la durata della convivenza possono essere provate con ogni mezzo, anche a posteriori in sede giudiziale.

Prova della convivenza
Come indicato dalla Consulta, la possibilità di accertare ex post il periodo di convivenza trova conferma in molteplici previsioni legislative e posizioni giurisprudenziali:

  • adozione: somma del periodo di convivenza pre-matrimoniale (legge n. 149/2001);
  • assegno divorzile: computo della convivenza prematrimoniale (Cass., sez. un., sentenze nn. 35969 e 35385 del 2023);
  • permessi e congedi: riferimento al periodo di convivenza (sentenze Corte cost. nn. 213/2016 e 197/2025).

5. Ricadute pratiche per la professione forense


Contenzioso in corso e rapporti pregressi

  • Giudizi pendenti: nei procedimenti ove sia stata eccepita la prescrizione di crediti tra conviventi, la pronuncia in commento impone di ricalcolare il termine prescrizionale tenendo conto della sospensione durante il periodo di convivenza. La vicenda esaminata dal Tribunale di Firenze è emblematica: il credito derivante da mutuo del 16 marzo 2006 non era prescritto al momento della cessazione della convivenza (3 novembre 2016), rendendo tempestivi gli atti interruttivi successivi.
  • Crediti già dichiarati prescritti: per i rapporti esauriti tramite sentenze passate in giudicato, opera il principio di intangibilità del giudicato. Tuttavia, per i crediti non ancora oggetto di pronuncia definitiva, si applica la declaratoria di illegittimità costituzionale, che opera retroattivamente.
  • Termini di prescrizione in corso: la sospensione opera dal momento dell’inizio della convivenza fino alla sua cessazione effettiva. Il calcolo richiederà l’accertamento in concreto della durata del rapporto.

Consulenza preventiva e gestione dei rapporti patrimoniali

  • Contratti tra conviventi: la sospensione della prescrizione non esime dalla necessità di regolamentare per iscritto i rapporti patrimoniali, adoperando lo strumento del “contratto di convivenza” (articolo 1, commi 50-64, legge n. 76/2016), con forma pubblica o scrittura privata autenticata. La disciplina della prescrizione interviene solo in ipotesi di inadempimento, tuttavia non sostituisce la chiarezza contrattuale.
  • Prestiti e contribuzioni economiche: i trasferimenti di denaro tra conviventi devono essere documentati mediante atti scritti che qualifichino la natura della prestazione (mutuo, donazione, adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.). Nella specie esaminata, la sentenza valorizza la scrittura privata del 16 marzo 2006 che escludeva in modo espresso l’adempimento di obbligazione naturale.
  • Opere su beni di proprietà esclusiva: peculiare attenzione va riposta alle ipotesi in cui un convivente contribuisca in senso economico a migliorie su immobili di proprietà esclusiva dell’altro. Occorre disciplinare in modo esplicito la natura dell’investimento e le modalità di restituzione, evitando di affidarsi esclusivamente ai rimedi generali (arricchimento senza causa, obbligazioni naturali).

Difesa in sede di scioglimento della convivenza

  • Azioni restitutorie: l’avvocato del convivente creditore può, alla luce del pronunciamento in disamina, agire senza il timore che la prescrizione sia già maturata durante la convivenza. Gli atti interruttivi dovranno essere posti in essere solo dopo la cessazione del rapporto, momento in cui viene meno la ratio della sospensione.
  • Eccezioni di prescrizione: chi assiste il convivente debitore deve verificare attentamente quando si è verificata la cessazione effettiva della convivenza, dal momento che solo da quel momento riprende il decorso del termine prescrizionale. La separazione di fatto, come evidenziato dalla giurisprudenza in ambito di coniugi (Cass. n. 7981/2014, confermata da Cass. n. 3979/2025), determina la cessazione della sospensione anche in assenza di formalizzazione.
  • Onere della prova: grava sul convivente che invoca la sospensione l’onere di provare l’esistenza e la durata della convivenza stabile. La registrazione anagrafica costituisce prova privilegiata, tuttavia non esclusiva. E’ necessario utilizzare ogni mezzo di prova: testimonianze, corrispondenza, documentazione bancaria, atti pubblici, certificazioni anagrafiche.

Coordinamento con altre tutele
La pronuncia si inserisce in un quadro di crescente equiparazione tra coniugi e conviventi di fatto, che il professionista del diritto deve presidiare in modo sistematico:

  • Impresa familiare: a seguito del pronunciamento n. 148/2024, il convivente che presta lavoro nell’impresa dell’altro ha diritto agli utili, ai beni acquistati e agli incrementi, secondo le previsioni degli artt. 230-bis e 230-ter c.c.
  • Arricchimento senza causa: la giurisprudenza riconosce al convivente che abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune il diritto al rimborso ex art. 2041 c.c. (Cass. nn. 14732/2018, 11330/2009). L’azione di arricchimento è soggetta a prescrizione decennale, ora sospesa durante la convivenza.
  • Obbligazioni naturali: le prestazioni eseguite dal convivente in adempimento di doveri di assistenza morale e materiale possono configurare obbligazioni naturali ai sensi dell’art. 2034 c.c., con conseguente irripetibilità (Cass. nn. 28/2025, 16864/2023). Occorre distinguere ipotesi per ipotesi tra obbligazioni naturali e crediti veri e propri.
  • Assegno di mantenimento: pur in assenza di previsione legislativa, le Sezioni unite (sentenza n. 32198/2021) hanno affermato che nel corso della convivenza stabile sussiste un reciproco dovere di assistenza materiale, rilevante anche ai fini del calcolo dell’assegno divorzile nel caso di matrimonio successivo.

Profili processuali e probatori

  • Accertamento incidentale: nei giudizi in cui venga eccepita la prescrizione, il giudice dovrà accertare incidentalmente l’esistenza e la durata della convivenza di fatto. Tale accertamento, pur non avendo efficacia di giudicato esterno, vincola le parti nel giudizio in corso.
  • Mezzi di prova: la Corte costituzionale esclude che siano necessari “precisi elementi formali” per accertare la convivenza. Sono ammissibili tutti i mezzi di prova, inclusi: testimonianze di parenti, amici, vicini; corrispondenza e comunicazioni elettroniche; estratti di conto corrente cointestato; contratti di locazione o acquisto della casa comune; certificati anagrafici; fatture e utenze intestate a entrambi.
  • Presunzioni: il giudice può avvalersi di presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2729 c.c., valorizzando elementi quali la coabitazione prolungata, la condivisione delle spese, la presenza di figli comuni, la partecipazione congiunta a eventi familiari e sociali.
  • Controprova: il convivente debitore che eccepisca la prescrizione può offrire la prova contraria in merito all’assenza di una convivenza stabile, dimostrando ad esempio la mera occasionalità della coabitazione ovvero l’assenza di un progetto di vita comune.

6. Strategia forense e compliance


L’impatto della sentenza n. 7/2026 impone all’avvocato una riconfigurazione dell’approccio alle convivenze di fatto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

  • Revisione della prassi contrattuale: per i professionisti che assistono conviventi diventa prioritario redigere contratti di convivenza che regolino in modo analitico i rapporti patrimoniali (contribuzione alle spese, acquisto di beni, gestione dei risparmi, prestiti reciproci) adoperando lo strumento disciplinato dalla legge n. 76/2016. La forma pubblica o la scrittura privata autenticata garantisce certezza e opponibilità ai terzi.
  • Audit sui rapporti in corso: per le law firms che assistono clienti coinvolti in convivenze di fatto, è necessario effettuare una ricognizione dei rapporti di credito/debito reciproci, verificando l’eventuale insorgenza di crediti prescritti secondo la disciplina previgente, tuttavia recuperabili alla luce della pronuncia costituzionale.
  • Gestione del contenzioso pregresso: nei giudizi pendenti ove sia stata eccepita la prescrizione, occorre valutare l’opportunità di depositare memorie integrative che diano conto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, offrendo prova della convivenza stabile e della relativa durata.
  • Coordinamento con la crisi da sovraindebitamento: nelle procedure di composizione della crisi ex legge n. 3/2012, l’avvocato deve considerare che i crediti tra conviventi, pure se anteriori, potrebbero non essere prescritti qualora il rapporto di convivenza sia proseguito oltre il momento della nascita del credito. Ciò incide sulla massa passiva e sul piano di ristrutturazione.
  • Formazione continua: la materia delle convivenze di fatto è in veloce evoluzione. L’avvocato deve monitorare continuamente la giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito, e anche gli eventuali interventi legislativi di adeguamento (si pensi alla possibile estensione di ulteriori istituti tipici del matrimonio).

7. Principio di diritto


È costituzionalmente illegittimo l’art. 2941, I comma, n. 1, c.c., nella parte in cui esclude che la prescrizione resti sospesa anche tra conviventi di fatto. La sospensione della prescrizione nei rapporti interni alla coppia non può basarsi solamente sul vincolo matrimoniale:

  • ciò che rileva è la dimensione sostanziale del rapporto affettivo e di solidarietà, non il dato formale del matrimonio;
  • pure nella convivenza stabile gli atti interruttivi della prescrizione risultano inesigibili poiché idonei a compromettere la stabilità e l’armonia del rapporto familiare;
  • per l’effetto, le medesime ragioni che giustificano la sospensione tra i coniugi si applicano ai conviventi di fatto, intesi secondo la definizione dell’art. 1, comma 36, legge n. 76/2016.

Consegue che la prescrizione dei diritti resta sospesa per tutta la durata della stabile convivenza di fatto, allo stesso modo di quanto già previsto per i coniugi.

8. Impatti e prospettive


La sentenza analizzata rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’iter di riconoscimento della famiglia di fatto quale formazione sociale dotata di piena dignità costituzionale. L’estensione della sospensione della prescrizione ai conviventi di fatto non costituisce un mero aggiustamento tecnico, bensì il riconoscimento che il vincolo affettivo stabile merita tutela a prescindere dalla sua formalizzazione in un atto giuridico. Per l’avvocato, la pronuncia in commento impone un duplice impegno: da un lato, la rivisitazione della consulenza in tema di rapporti patrimoniali tra conviventi, privilegiando la regolamentazione preventiva e la certezza documentale; dall’altro, la capacità di valorizzare in sede contenziosa le nuove tutele riconosciute dall’ordinamento, tramite un’attenta ricostruzione probatoria della convivenza e della sua durata. La sentenza della Corte costituzionale in disamina conferma che la tutela dei diritti e l’evoluzione sociale impongono una visione della professione legale non più ancorata a pattern formalistici, bensì capace di cogliere la sostanza dei rapporti affettivi e solidaristici, garantendo a tutti i membri delle formazioni familiari, siano essi coniugi o conviventi di fatto, la completa protezione dei loro diritti patrimoniali e personali.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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