Controversie tra sostituito e sostituto d’imposta e giurisdizione

sentenza 04/11/10
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La controversia che intercorra tra sostituito e sostituto d’imposta, relativa alla legittimità delle ritenute d’acconto operate dal secondo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie.

 

N. 07630/2010 REG.SEN.

N. 06307/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso r.g.n. 6307 del 2006, proposto da:
Auriemma Giovanna, rappresentata e difesa dall’avv. **********************************, con domicilio eletto presso lo studio legale ******************, in Roma, via Portuense, 104;

contro

comune di Parolise, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. **********************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ********************, in Roma, via Monte Zebio, 19;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sezione I, n. 01117/2005, resa in sede di ottemperanza tra le parti e concernente il pagamento di somme a titolo d’indennità di occupazione (in esecuzione di sentenze civili).

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l ‘art. 114, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (cod. proc. amm.);

visti tutti gli atti e le memorie di causa;

relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010, il Consigliere di Stato ********** ed udito, per la parte appellante, l’avv. ************************ D’*******;

ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

 

FATTO

***************** agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 909/1993, emessa dal Tribunale civile di Avellino in data 17 settembre 1993; n. 880/00, emessa dalla prima sezione civile della Corte d’appello di Napoli in data 7 aprile 2000; infine, n. 5718/2003, emessa dalla Corte di cassazione in data 11 aprile 2003 tra la ricorrente e il comune di Parolise.

1.- Con ricorso notificato e depositato, in data 29 luglio 2004, presso il T.a.r. di Salerno *****************, come in atti rappresentata e difesa, esponeva che: a) con sentenza n. 909, in data 17 settembre 1993, il Tribunale civile di Avellino aveva condannato il comune di Parolise al pagamento in favore di ****************, a titolo di risarcimento del danno, dell’importo di £. 157.180.920, oltre agli interessi dal 1° gennaio 1988 al saldo ed alle spese di giudizio, liquidate in complessive £. 9.200.000, oltre agli accessori di legge; b) con cessione di credito, in luogo di adempimento, per notaio ***********, in data 31 maggio 1995, rep. n. 41921 e racc. n. 7325, notificata al comune di Parolise in data 13 giugno 1995, il Di ***** aveva ceduto tutti si suoi crediti, nascenti dalla ridetta sentenza, all’********; c) con sentenza n. 880, in data 7 aprile 2000, la Corte d’appello di Napoli, prima sezione civile, in parziale accoglimento del gravame proposto dal comune di Parolise, aveva condannato quest’ultimo a pagare, in favore dell’originaria ricorrente, la somma di £. 15.691.984, con rivalutazione istat, con decorrenza dal 7 giugno 1984 al saldo, interessi legali sulla stessa somma gradualmente rivalutata, anno per anno, secondo gli indici istat, a far tempo dal 7 giugno 1989 al saldo, nonché la somma di £. 3.092.110 per l’indennità di occupazione, con interessi da calcolarsi sulle singole annualità di occupazione, decorrenti dal 7 giugno 1984; d) con la stessa statuizione aveva, altresì, condannato il comune a rimborsare a **************** (dante causa dell’attuale interessata) i due terzi delle spese liquidate dal Tribunale di Avellino ed i due terzi delle spese anticipate da *****************, liquidate, per l’intero, in complessive £. 1.800.000; e) la ridetta sentenza di secondo grado era stata confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 5718, in data 11 aprile 2003, così divenendo cosa giudicata.

Ciò premesso, essa lamentava che fossero ampiamente decorsi i termini di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il comune resistente prestasse spontanea esecuzione agli ordini di pagamento impartiti dal giudice ordinario, ad onta del fatto che, con atto notificato in data 9 novembre 2000, l’******** avesse intimato precetto di pagamento dei crediti vantati in forza dei menzionati titoli esecutivi, in ragione di complessive £. 78.166.246, come analiticamente specificate.

Aggiungeva che il comune era rimasto inerte anche dopo la notificazione, avvenuta in data 30 settembre 2003, di atto di diffida e messa in mora per il pagamento della complessiva somma di € 44.754.84 ed invocava, per l’effetto, l’ottemperanza al giudicato civile, con fissazione ope judicis di un termine per l’adempimento e la designazione, per l’eventualità di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta.

2.- Si costituiva in giudizio il Comune di Parolise che, nell’argomentare circa l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, deduceva che: a) all’esito della pronunzia di seconde cure si era premurato di contattare immediatamente la ricorrente, intrattenendo una documentata corrispondenza epistolare con il suo difensore, con il chiaro ed inequivocabile proposito di ottemperare alle statuizioni economiche della pronunzia; b) l’adempimento, tuttavia, non era stato possibile in quanto l’******** aveva preteso di incamerare somme asseritamente non dovutele, esponendo conteggi a suo dire privi di riscontro nel giudicato; c) per tale via, il comune aveva notificato alla ricorrente, in data 29 settembre/4 ottobre 2000, verbale di offerta reale per il tramite dell’ufficiale giudiziario di Nola, mettendo per l’effetto a disposizione le somme che riteneva di dover pagare; d) peraltro, l’******** aveva deciso di non accettare l’offerta reale, ritenuta non pienamente satisfattiva, inducendosi piuttosto (all’esito di ulteriore corrispondenza) alla notificazione, in data 9 novembre 2000, di apposito atto di precetto; e) avverso tale precetto il comune si era ritualmente opposto, instaurando dinanzi al Tribunale civile di Avellino il giudizio r.g.n. 2834/2000, allo stato in fase decisoria; f) costituitasi in siffatto giudizio, l’******** aveva comunque dato impulso al pignoramento mobiliare presso terzi, notificato in data 21 novembre 2000, avverso il quale detto comune aveva pure spiegato opposizione, incardinata presso il Tribunale di Avellino al r.g.n. 1126/2000; g) in siffatto procedimento, il giudice dell’esecuzione aveva sospeso il procedimento esecutivo con ordinanza in data 23 febbraio 2001.

Tanto premesso, rappresentava, quanto al merito, che: a) non erano dovute all’******** le spese relative al primo grado di giudizio, sia perché le stesse risultavano espressamente liquidate in favore dell’***************** (alla quale erano state, peraltro, integralmente corrisposte), sia perché – rispetto ad esse – l’******** risultava priva di legittimazione e, soprattutto, di titolo esecutivo per richiederle, essendo state liquidate espressamente in favore di ****************; b) non era dovuta una parte della somma pretesa a titolo di interessi sulle indennità di occupazione acquisitiva e per interessi erroneamente calcolati tra il 23 febbraio 2000 e il 31 ottobre 2000; c) non le spettavano le spese e competenze di precetto, atteso che – prima della sua notificazione – il comune aveva messo a completa disposizione le somme dovutele, che l’******** aveva rifiutato, disattendendo l’offerta reale notificata; d) non le erano dovuti gli interessi di mora in ragione del rifiuto dell’offerta reale; e) non le era dovuta quella parte della somma relativa alle liquidate indennità di espropriazione per la quale doveva essere operata la ritenuta di legge a titolo di imposta, ai sensi dell’art. 11, comma 7, legge 31 dicembre 1991 n. 413.

Ciò posto, concludeva per la reiezione del ricorso.

3.- Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2004, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione ed il ricorso veniva respinto, nessuna influenza potendo avere, ai fini dell’ammissibilità del gravame, la circostanza che fosse allo stato pendente un procedimento civile di esecuzione forzata, quale che ne fosse lo stato ed indipendentemente dalla disposta sospensione, perché: a) il giudizio di ottemperanza aveva lo scopo di dare puntuale esecuzione ad un comando del giudice (anche ordinario), ormai immodificabile sul piano sostanziale; b) la spiegata opposizione all’esecuzione forzata dimostrava proprio la volontà della p.a. di non eseguire il giudicato; c) l’eventuale accoglimento dell’opposizione stessa non avrebbe potuto comunque avere influenza sul predetto giudizio.

Detta pronuncia veniva prontamente impugnata dall’********, che deduceva gli errori di calcolo e di giudizio asseritamente commessi dai primi giudici, mentre il comune appellato si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, condividendo l’operato del T.a.r. di Salerno.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio la vertenza passava in decisione

DIRITTO

L’appello è fondato e va accolto, con decisione in forma semplificata, ex art. 114 n. 3, d.lgs. n. 104/2010, per le ragioni che seguono.

A) – Occorre procedere, preliminarmente, all’esatta quantificazione delle somme dovute all’attuale appellante, sulla base del titolo esecutivo di cui alla sentenza della Corte d’appello di Napoli, interamente confermata in Cassazione.

La Corte partenopea, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal comune contro la sentenza resa dal Tribunale di Avellino, aveva stabilito spettare all’******** (cessionaria del credito originariamente vantato da **************** ed in tale qualità intervenuta nel giudizio di secondo grado): a) la somma di £. 15.691.984, da rivalutarsi istat, dal 7 giugno 1984 all’attualità (ai fini di cui al presente giudizio, settembre del 2000, data della notificazione della rifiutata offerta reale, da prendere in considerazione ai fini della verifica della legittimità del rifiuto opposto dall’interessata creditrice); b) gli interessi compensativi sulla somma accertata come dovuta, rivalutata anno per anno, alla data del 7 giugno 1989 (in cui si era verificato il danno, a seguito della denunziata accessione invertita), a decorrere da tale data fino all’attualità (sempre al settembre 2000); c) la somma di £. 3.092.110 (a titolo di indennità per l’occupazione protrattasi per cinque anni); d) gli interessi legali su detta somma (debito di valuta), da calcolarsi sulle singole annualità.

B) – Effettuando i dovuti calcoli, ne risultava il seguente prospetto, secondo i primi giudici:

a) sorte capitale: £. 15.691.984;

b) rivalutazione al 29/09/2000: £. 16.694.550;

c) interessi compensativi (sulla somma di £.21.184.509, risultante dalla rivalutazione al 07.06.1989 della sorte capitale) dal 07.06.1989 al 29.09.2000: £. 17.472.867;

d) indennità di occupazione, pari a £. 3.092.110;

e) interessi legali sull’indennità dal 07/06/84 al 29/09/2000: £. 3.323.806,

per un totale di £. 56.275.317, che corrisponde sostanzialmente a quanto calcolato dal comune resistente, ammontante, per la parte in esame, a £. 56.204.442 (£. 49.790.220 + £. 6.414.222: v allegati 2 e 3 della produzione della parte ricorrente in prima istanza) ed invano posto in offerta reale.

Donde l’opinabilità, per quanto di ragione, di ogni diverso calcolo effettuato dall’attuale appellante, talvolta incorsa in imprecisioni, peraltro successivamente temperate (significativamente, v. la nota in data 20 settembre 2000 – doc. n. 3 della produzione del comune resistente – con la quale, nell’opporsi alla quantificazione prodromica alla successiva offerta reale, l’********, mediante il suo difensore, richiamava il calcolo effettuato dall’Ufficio del registro ai fini della rivalutazione, apoditticamente assumendone la terzietà ed imparzialità e confondendo la somma spettante a titolo di rivalutazione con quella risultante, invece, dalla sommatoria capitale-rivalutazione).

C) – Quanto alle spese processuali, la Corte d’appello aveva: a) compensato per 2/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio; b) condannato il comune di Parolise a rimborsare a **************** i 2/3 di quelle liquidate dal Tribunale di Avellino (pari a complessive £. 9.200.000, oltre agli accessori di legge) ed i 2/3 di quelle anticipate per il secondo grado di giudizio (da attribuirsi all’avv. *************, antistatario, e liquidate, per l’intero, in £. 4.800.000, ivi comprese £. 1.948.732 per il compenso al c.t.u.); c) condannato il comune al rimborso, in favore di *****************, dei 2/3 delle spese da costei anticipate per il secondo grado di giudizio (liquidate, per l’intero, in complessive £. 1.800.000).

D) – L’unica statuizione concernente l’******** (ed integrante, ai fini del presente giudizio, un titolo esecutivo suscettibile di essere portato ad esecuzione) era quella sopra riassunta al punto c), poiché la circostanza dell’intervenuta cessione dei crediti da parte del Di ***** non poteva avere alcuna conseguenza ai fini in esame, in quanto: a) la sentenza in questione aveva consapevolmente tenuto conto della sopravvenuta cessione, regolando di conseguenza i relativi rapporti litigiosi, per cui il riferimento al Di ***** doveva ritenersi effettuato espressamente a favore del cedente e non della cessionaria; b) il punto in questione riguardava il regolamento delle spese processuali, in ordine alle quali era logico tener conto della diversa attività processuale spiegata in prime cure dal solo cedente ed in seconde cure dal cedente insieme alla cessionaria interveniente; c) il capo in questione riconosceva la pretesa al rimborso delle spese non già al Di ***** ma all’avv. *************, antistatario, per cui, anche sotto tale profilo, dette spese (già integralmente riscosse) erano del tutto estranee alla ricordata vicenda circolatoria del credito; d) ove mai il capo della sentenza in esame fosse stato eventualmente erroneo, esso avrebbe dovuto essere fatto oggetto di tempestivo gravame, rilevando solo il formale decisum, non modificabile in sede di esecuzione.

E) – Correttamente il comune, nell’offerta formale del 29 settembre 2000, aveva dunque quantificato il debito in £. 1.438.936, pari ai 2/3 delle spese liquidate a favore dell’******** (compensate per il residuo terzo), comprensive di accessori.

Inoltre: a) il comune ebbe spontaneamente a liquidare, sempre in sede di offerta reale, i diritti successivi alla sentenza nonché le spese di registrazione della sentenza, sulle quali non sussisteva controversia; b) in applicazione dell’art. 11, commi 5 e ss., legge n. 413/1991, dalla somma dovuta fu detratto, a titolo di imposta sostitutiva, il complessivo importo di lire 1.897.206, calcolato nella misura del 20% su di un imponibile pari a £. 9.486.028.

Su quest’ultimo punto l’attuale appellante assumeva trattarsi di tassazione erronea, in quanto le aree oggetto di occupazione e successiva acquisizione sarebbero rientrate “in larga misura nelle zone omogenee E ed F del piano regolatore di Parolise” e, come tali, sarebbero state insuscettibili di creare la plusvalenza richiesta dall’evocato parametro normativo quale presupposto impositivo.

F) – Peraltro, la controversia tra sostituito e sostituto d’imposta relativa alla legittimità delle ritenute d’acconto operate dal secondo è devoluta alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie, atteso che l’indagine su detta legittimità non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria di carattere pregiudiziale, da definirsi con effetti di giudicato sostanziale dal giudice cui spetti la relativa giurisdizione, in litisconsorzio necessario con l’amministrazione finanziaria, dato che la vertenza tributaria, anche in rapporto al solo importo della ritenuta d’acconto operata su somme dovute, è integrata dalla semplice controversia circa la legittimità della trattenuta fiscale, indipendentemente dal fatto che la lite sia insorta o meno a seguito d’iniziativa della p.a. (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 6 giugno 2003 n. 9074).

Comunque, l’assunto dell’esonero delle somme spettanti dall’imposta ex legge n. 413/1991, per la citata ricomprensione “in larga misura” dei suoli oggetto di acquisizione in zona E ed F del p.r.g., è rimasto solo in parte provato, quanto a detta “larga misura”, per cui ogni residua incertezza sarà chiarita dal commissario incaricato della piena esecuzione del giudicato civile in questione.

G) – Concludendo: a) con l’offerta reale del 29 settembre 2000 (integrata dalla successiva corresponsione delle spese di registrazione della sentenza civile) il comune di Parolise ha ritualmente messo a disposizione della ricorrente le somme ritenute effettivamente dovute; b) il comune stesso non è lontano dall’aver adempiuto all’obbligo nascente dal giudicato; c) allo stato, non risultano dovute tutte le somme rivendicate in difformità dalla quantificazione di cui sopra (salve, in ipotesi, quelle ulteriori per il precetto successivo alla richiamata offerta reale e gli interessi di mora a decorrere da tale data), salvi gli ulteriori accertamenti affidati ad un apposito commissario ad acta, che chiarirà in proposito ogni residuo dubbio (sulla base dei criteri qui enunciati) e provvederà, ove del caso, ai correlativi versamenti in favore dell’appellante *****************.

H) – In tale prospettiva il ricorso è fondato e va accolto, poiché qualora dall’esecuzione di un giudicato derivi alla p.a. non soltanto un semplice vincolo orientativo per la sua attività discrezionale, ma un obbligo puntuale che non lasci spazio alcuno all’esercizio delle sue prerogative, essa è del tutto carente del potere di provvedere diversamente e l’ottemperanza si concreta nell’adozione di un atto il cui contenuto appare integralmente desumibile dalla sentenza, in relazione al thema decidendum introdotto nel giudizio dalle parti (cfr. C.S., A.p., dec. n. 7/1995).

Nella specie, il giudicato formatosi sulla sentenza di cui alla narrativa in fatto non lasciava alcun margine apprezzabile per l’esercizio delle prerogative discrezionali della p.a. procedente, donde la sua natura sostanzialmente del tutto autoesecutiva, che avrebbe dovuto indurre il comune di Parolise a trarne le debite conclusioni, per cui le nuove determinazioni amministrative (ritenute non satisfattive della pretesa sostanziale della parte interessata) non potevano che essere censurate nella medesima sede dell’ottemperanza, onde non vedere completamente vanificata la vittoria riportata nella sede civile, per il caso che la p.a. avesse inteso eludere il vincolo nascente dal giudicato di cui sopra.

I) – Conclusivamente, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso in ottemperanza va accolto, con declaratoria di nullità dei provvedimenti assunti in violazione od elusione del giudicato, nonché fissazione di un ulteriore termine per il comune procedente e nomina di un apposito commissario ad acta per il caso di una sua perdurante inerzia (nella persona del Dirigente l’Ufficio di ragioneria e contabilità presso la Prefettura di Salerno, con facoltà di subdelega ad altri dirigenti del medesimo Ufficio), mentre gli oneri processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per l’esecuzione del giudicato civile e dichiara nulli gli atti adottati in sua violazione od elusione, nei sensi di cui in motivazione;

fissa un termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, per la piena ottemperanza da parte dell’amministrazione onerata, come precisato in motivazione;

nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta di cui in motivazione;

condanna il comune di Parolise a rifondere alla parte appellante tutte le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio in ottemperanza, liquidati in complessivi euro duemila/00, oltre agli accessori di legge ed all’onorario spettante al commissario ad acta (eventualmente attivatosi), dietro presentazione di apposita sua relazione illustrativa;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010, con l’intervento dei giudici:

*****************, Presidente

**********, ***********, Estensore

********************, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

***************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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