Contributo unificato nelle procedure esecutive: chiarimenti dal Ministero

Redazione 23/07/12
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Biancamaria Consales

La risposta del Ministero della Giustizia alle difficoltà interpretative ed applicative sul contributo unificato nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari è giunto con circolare 5 luglio 2012.

Il Ministero della Giustizia, infatti, ha dato esito ad alcune richieste di chiarimenti in merito alla esatta interpretazione di una precedente circolare (14 maggio 2012 n. 65934) con particolare riferimento del versamento del contributo nel caso di intervento nelle procedure esecutive. Il primo chiarimento riguarda l’importo del contributo unificato. L’art. 13, comma 2, del D.P.R. 115 del 30 maggio 2002 dispone che per le esecuzioni immobiliari, per i processi di opposizione agli atti esecutivi e per tutti gli altri processi esecutivi, debba essere versato un contributo unificato, in termine fisso, individuato per tipo di procedura.

Diversamente per le procedure esecutive mobiliari, lo stesso articolo 13, comma 2, del D.P.R. 115/2002, stabilisce che sia versato un contributo unificato legato al valore della procedura. Il secondo chiarimento riguarda, invece, le ipotesi in cui l’intervento nelle procedure esecutive determina il versamento del contributo unificato.

A tale proposito deve ritenersi che il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.

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