Conti correnti: il potere di modifica delle banche

Redazione 04/05/20
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Conti correnti: in cosa consiste lo ius variandi?

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Anatocismo bancario e vizi nei contratti

Il libro, aggiornato alle più recenti sentenze, si pone come manuale di riferimento per tutti coloro che si trovano a risolvere le problematiche connesse al calcolo dell’anatocismo e all’individuazione dei vizi nei contratti bancari. L’opera offre un approccio operativo sul modo di affrontare le questioni attinenti alle procedure bancarie, spesso condannate dalla giurisprudenza, a danno dell’ignaro utente, analizzando tutta l’evoluzione del rapporto bancario: il CONTRATTO DI APERTURA DI CONTO CORRENTE BANCARIO e, in particolare, la contestazione del saldo debitore su conto corrente, la minaccia di ingiuste azioni legali ed estorsioni, la determinatezza o determinabilità del TASSO D’INTERESSE anche ultralegale e la procedura per richiedere la restituzione dei pagamenti ingiusti. È stato anche considerato il RISARCIMENTO DEL DANNO da segnalazioni alle CENTRALI RISCHI, e i danni alla salute e altri pregiudizi NON PATRIMONIALI da abusi bancari. Tra gli altri, il volume affronta i seguenti argomenti:- Gli obblighi dell’istituto bancario;- L’azione ingiusta della banca;- Il mutuo fittizio;- I danni morali da abuso bancario. FORMULARIO E GIURISPRUDENZAL’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale online. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area.   Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. È autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012. È titolare del proprio blog www.robertodinapoli.it

Roberto Di Napoli | 2020 Maggioli Editore

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Accade quasi sempre che, nel corso del rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca modifichi il costo del denaro finanziato e, cioè, il tasso d’interesse debitore.Tale mutamento – sia pur motivato, in un rapporto che si protrae nel tempo, principalmente dalla variazione dei costi, a carico della banca, per l’acquisto della provvista o da qualsivoglia altra scelta di politica aziendale – non consente, però, al correntista di conoscere previamente l’effettivo onere dell’operazione (108). La giurisprudenza, anche anteriormente agli interventi legislativi a tutela della trasparenza nelle operazioni bancarie (vd., prima ancora dell’entrata in vigore del d.lgs. 385/1993, la legge 154/1992) nonché sui contratti col consumatore (vd. Cap. II, § 9 e segg.), ha, spesso, riconosciuto l’inefficacia di simili variazioni unilaterali disponendo, in caso di addebito di interessi al tasso superiore a quello legale, l’applicazione dell’art. 1284 cod. civ. con conseguente ricalcolo, quindi, al tasso legale.

Nell’attuale quadro normativo, invece, il problema della eventuale inefficacia di simili variazioni unilaterali, nel corso del rapporto, può porsi solo nel caso in cui manchi una valida convenzione scritta oppure nel caso in cui non siano osservate le formalità prescritte dalla legge a tutela del correntista.L’art. 118 T.U.B., infatti, al primo comma, prevede espressamente la possibilità, nei contratti a tempo indeterminato, di variare unilateralmente – e, dunque, anche in senso sfavorevole al cliente – i tassi, i prezzi e le altre condizioni del contratto qualora sussista un giustificato motivo e purché tale facoltà sia convenuta con clausola approvata specificamente dal cliente (109); negli altri contratti di durata, come in quelli a tempo determinato, invece, tale possibilità di variazioni, in forza di quanto disposto dalla seconda parte del primo comma dell’art. 118, può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse e sempre che sussista un giustificato motivo.Il comma successivo inoltre, prevede che la banca che eserciti la facoltà di variare unilateralmente qualunque condizione contrattuale deve prima comunicare espressamente ai clienti tali variazioni.

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La trasparenza è un principio inviolabile

Avvertita, probabilmente, anche dall’Organo di vigilanza l’esigenza di uniformare regole di trasparenza e correttezza tra gli intermediari e la clientela, con provvedimento del 29 luglio 2009 (114) la Banca d’Italia ha prescritto agli istituti bancari precise regole riunite in un testo dal titolo: “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”. Ispirata dalla consapevolezza che il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela “attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell’intermediario”, scopo della disciplina, come affermato dalla Banca d’Italia sin dalla presentazione, è quello di rendere effettiva, sia pure nei limiti dell’autonomia negoziale di ogni intermediario, la conoscibilità da parte della clientela degli elementi essenziali del rapporto contrattuale: ciò prima ancora della sua instaurazione.Tali regole, applicabili a tutte le operazioni e servizi aventi natura bancaria e finanziaria (anche fuori dai locali commerciali), tranne ai servizi ed attività di investimento di cui all’art. 23 del Testo Unico Finanziario, ovviamente, non costituiscono fonte di legge, bensì, sotto vari aspetti, ribadiscono quanto già imposto dal Testo Unico Bancario, dal codice civile, dal codice del consumo o da altre specifiche norme (ad esempio, in tema di variazioni contrattuali, art. 2 sezione IV che richiama il testo dell’art. 118 T.U.B.; oppure, in merito al diritto del cliente di ottenere copia della documentazione, art. 4 sezione IV che ribadisce quanto già disposto dall’art. 119 T.U.B.).

È stato, infatti, precisato che la disciplina deve essere considerata unitamente alle altre norme previste dall’ordinamento a tutela della correttezza e trasparenza.
“Nello svolgimento delle proprie attività gli intermediari considerano l’insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalità, adottando le misure necessarie. Vengono in rilievo, ad esempio, le norme concernenti la distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette nonché la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, il commercio elettronico, il recesso dai rapporti di durata, l’estinzione anticipata dei mutui immobiliari e la portabilità dei finanziamenti, i diritti e gli obblighi relativi alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento” (sez. I, art. 1.2).

Suddiviso in sezioni, il provvedimento, dopo avere dedicato la sezione I ai principi generali, ricordando, in particolare, i principi di buona fede e di correttezza cui devono essere improntate le relazioni d’affari (art. 1.2, sez. I), nonché l’esigenza, nelle informazioni e nei documenti, della massima comprensibilità e completezza “così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli”, impartisce dettagliate istruzioni agli intermediari, soprattutto, in merito alla pubblicità degli elementi essenziali dei contratti prescrivendo le modalità con le quali devono essere rese conoscibili le informazioni più rilevanti, quali, la tipologia del prodotto, il costo delle operazioni, il raffronto tra altri prodotti e i diversi profili cui sono destinati.

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