Bis in idem e giudice dell’esecuzione: la Consulta dichiara illegittimi gli artt. 34 e 623 c.p.p.

La Consulta (sent. n. 27/2026) dichiara illegittimi gli artt. 34 e 623 c.p.p.: il giudice dell’esecuzione non può partecipare al giudizio di rinvio

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La Consulta dichiara “illegittimi” costituzionalmente gli artt. 34, co. 1, e 623, c. 1, lettera a), c.p.p.: vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale – sentenza n. 27 del 28-01-2026

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Indice

1. Il caso: richiesta di revoca della condanna e questione di bis in idem


Il Tribunale ordinario di Milano, ottava sezione penale, in composizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione, era chiamato a decidere su un’istanza con cui si chiedeva la revoca di una sentenza di condanna ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen., rilevandosi la configurabilità di un bis in idem rispetto alla condanna già emessa nei confronti di colui che aveva proposto la suddetta istanza.
Orbene, codesto organo giudicante aveva negato la sussistenza del bis in idem, ma l’ordinanza reiettiva, impugnata dal condannato, era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, che l’aveva ritenuta erroneamente fondata.
Alla luce di ciò, quindi, ritenendo di versare in situazione di incompatibilità, siffatto Collegio giudicante aveva rimesso gli atti al magistrato designato per tale evenienza che, tuttavia, gli aveva nuovamente assegnato il giudizio di rinvio in applicazione dell’art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., non ravvisando alcuna incompatibilità ai sensi dell’art. 34 dello stesso codice e rilevando che la decisione non verteva «in tema di rideterminazione [della] pena, né di quella che la Corte Costituzionale n. 7 del 2022 individua[va] come “parentesi cognitiva” della sede esecutiva».
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2. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale


Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il Tribunale summenzionato sollevava questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 34 e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio in capo al giudice dell’esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o di accoglimento) della richiesta di revoca (anche parziale) ex art. 669 c.p.p. di sentenze di condanna irrevocabili emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto», annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.
In particolare, se, in punto di rilevanza, il giudice a quo osservava che, ove fosse stata accolta la questione sollevata, gli sarebbe stato precluso valutare nuovamente l’oggetto dell’istanza di revoca, invece, quanto alla non manifesta infondatezza, nell’ordinanza di rimessione si osservava che l’approfondimento dei temi evidenziati dalla Corte di Cassazione richiedeva al giudice del rinvio «un giudizio sostanzialmente di “merito”, dato che la verifica dei presupposti per ritenere l’unicità o meno di due associazioni postula un non secondario esame sugli autori, sulle modalità e circostanze delle condotte anche attraverso le prove assunte e le intercettazioni acquisite», che il Collegio rimettente aveva già svolto e che, «laddove fosse chiamato nuovamente a pronunciarsi sulla questione, non potrebbe che ribadire le proprie valutazioni già esposte nell’ordinanza annullata avendo già illustrato gli elementi di fatto in forza dei quali le due associazioni devono ritenersi distinte», posto che, si trattava di «valutazioni che non possono non integrare gli estremi del “giudizio” che la previsione dell’art. 34 c.p.p. pone come limite al Giudice chiamato nuovamente a decidere e ciò anche se trattasi di annullamento di una ordinanza (e non di una sentenza)».
Da quanto appena esposto, di conseguenza, si faceva conseguire come le disposizioni censurate sarebbero state in contrasto, sia con il principio dell’imparzialità e terzietà del giudice di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., consentendo che a «(ri)pronunciarsi sulla istanza» presentata ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen., sia il «medesimo Tribunale che si è già espresso sulla stessa» (recte: i medesimi giudici-persone fisiche, che si siano già espressi nell’ordinanza annullata con rinvio dalla Corte di cassazione), sia con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento tra le fasi della cognizione e dell’esecuzione, e ciò in quanto, in sede di cognizione, laddove si tratti di decisioni attinenti alla valutazione di più sentenze di condanna emesse nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, l’annullamento con rinvio comporta, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., l’impossibilità per il medesimo giudice-persona fisica di pronunciarsi nuovamente sulla vicenda e che analoga incompatibilità è prevista dall’art. 34 cod. proc. pen..

3. La decisione della Corte costituzionale: incompatibilità del giudice dell’esecuzione nel giudizio di rinvio


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata e stimato le questioni suesposte rilevanti e, quindi, ammissibili – reputava come le medesime fossero anche fondate.
Nel dettaglio, il Giudice delle leggi osservava prima di tutto che il tema afferente ai limiti di operatività della incompatibilità cosiddetta “verticale”, con specifico riferimento all’incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio per il giudice dell’esecuzione che abbia pronunciato l’ordinanza annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, era già stato sottoposto al suo esame stante il fatto che, con le sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022, era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen..
In particolare, si notava come la prima abbia ritenuto confliggente con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. la mancata previsione dell’incompatibilità a «partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento [per] il giudice che [abbia] pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.», nonché «della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale, ai sensi dell’art. 671 dello stesso codice», dal momento che tale lacuna determina una incongruenza interna tra la ratio dell’art. 671 cod. proc. pen. e i suoi effetti, mentre la seconda pronuncia ha ritenuto contrastante con i medesimi parametri la mancata previsione «che il giudice dell’esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione».
Ad ogni modo, in entrambi i casi, si faceva presente come la medesima Consulta, dopo aver ribadito il costante orientamento secondo il quale «le norme sull’incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, di cui all’art. 34 cod. proc. pen., presidiano i valori della sua terzietà e imparzialità, attualmente oggetto di espressa previsione nel secondo comma dell’art. 111 Cost.», al fine di «evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla “forza della prevenzione” – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda» (sentenza n. 183 del 2013, punto 4 del Considerato in diritto, e nello stesso senso sentenza n. 7 del 2022, punto 4.2. del Considerato in diritto), abbia ritenuto che l’accertamento demandato al giudice dell’esecuzione avesse caratteristiche «eccezionali», integrando un «frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale» (ancora sentenza n. 183 del 2013, punto 6 del Considerato in diritto).
Più nel dettaglio, tale «frammento di cognizione» è stato ravvisato ove il giudice dell’esecuzione sia chiamato a verificare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, trattandosi di accertamento che – essendo volto a verificare che «l’interessato, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria – implica […] valutazioni tecnico-giuridiche attinenti al fatto, tanto sul piano teorico che su quello operativo, avuto riguardo al materiale probatorio da scrutinare», comportando, altresì, «l’apertura di una evidente breccia nel principio di intangibilità del giudicato» (sentenza n. 183 del 2013, punto 6 del Considerato in diritto), osservandosi al contempo come ad analoga conclusione la Corte costituzionale sia giunta con riferimento all’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione sia chiamato a rideterminare la pena in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale che, riguardando la misura della pena edittale, rende recessivo il giudicato penale sul punto, dal momento che, anche in questo caso, «[n]on si tratta di una operazione da condurre alla stregua di criteri oggettivi, di mero riproporzionamento automatico della pena già quantificata in sede di cognizione, nell’ambito della diversa cornice edittale, in quanto […] il giudice deve effettuare una nuova valutazione alla stregua dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., per assicurare la finalità rieducativa della pena ai sensi dell’art. 27 Cost.», così esercitando, al pari del giudice della cognizione, «un potere discrezionale di commisurazione della pena per adeguare la risposta punitiva al fatto concreto» (sentenza n. 7 del 2022, punto 7 del Considerato in diritto).
Premesso ciò, si evidenziava dunque come il problema, nel caso in esame, si ponesse perché, se, ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., il tipico provvedimento decisorio emesso dal giudice nel procedimento di esecuzione è l’ordinanza, ove, però, l’annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione abbia a oggetto un’ordinanza, l’art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. non prescrive, come la successiva lettera d) con riferimento alla sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, che il giudice debba essere diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato.
Senonché, si faceva tuttavia presente che, come emerge dalle due pronunce sopra citate, anche nell’ambito del procedimento di esecuzione può verificarsi il rischio che il giudice sia esposto alla “forza della prevenzione” allorquando sia «chiamato a una valutazione che travalica la stretta esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione» (ancora sentenza n. 7 del 2022, punto 6 del Considerato in diritto), facendosene conseguire da ciò che, nella verifica della ragionevolezza di un simile regime differenziato, non possono non essere considerate le eccezionali caratteristiche dell’intervento del giudice dell’esecuzione nell’accertamento della eventuale violazione del divieto di bis in idem.
Ciò posto, si reputava opportuno a tal proposito ricordare che, ai sensi dell’art. 669, comma 1, cod. proc. pen., «[s]e più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre», evidenziandosi al contempo che la disposizione de qua è finalizzata a garantire, anche nella fase esecutiva, l’applicazione del principio generale del ne bis in idem, che trova diretta espressione nell’art. 649, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale «[l]’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze […]», fermo restando che, se la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai costante, dal canto suo, ha chiarito che, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, la locuzione «medesimo fatto» va intesa come «coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi, onde il “medesimo fatto” esprime l’identità storico-naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell’evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona» (Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 28 giugno-28 settembre 2005, n. 34655 e precedenti ivi richiamati), il Giudice delle legge ha comunque già avuto modo di prendere atto che «[è] in questi termini, e soltanto in questi, in quanto segnati da una pronuncia delle sezioni unite, che l’art. 649 cod. proc. pen. vive nell’ordinamento nazionale» e che «si tratta di un’affermazione netta e univoca a favore dell’idem factum, sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed evento naturalistico», oltre che a precisare che «[a] condizione che tali elementi siano ponderati con esclusivo riferimento alla dimensione empirica, si è già testata favorevolmente la compatibilità di questo portato normativo con la nozione di fatto storico, sia nella sua astrattezza, sia nella concretezza attribuita dalla consolidata giurisprudenza europea» e che «l’evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all’azione o all’omissione dell’agente», tenuto conto altresì del fatto che, poi, quanto all’orientamento minoritario, che vorrebbe tener conto «non solo [del]la dimensione storico-naturalistica del fatto ma anche [di] quella giuridica; ovvero [delle] implicazioni penalistiche dell’accadimento», sempre la Consulta ha affermato che «[q]ueste e altre simili formule celano un criterio di giudizio legato all’idem legale, che non è compatibile, né con la Costituzione, né con la CEDU, sicché è necessario che esso sia definitivamente abbandonato» (sentenza n. 200 del 2016, punto 8 del Considerato in diritto).
Sicché, nel decidere sull’istanza di revoca ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen., si riteneva come il giudice dell’esecuzione non possa limitarsi alla verifica dell’idem legale, essendo tenuto a confrontare tutti gli elementi costitutivi del reato, con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, tanto è vero che, ove, poi, tali elementi non emergano in modo preciso né dalla sentenza né dal capo di imputazione, la giurisprudenza di legittimità valorizza il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di «interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive», evidenziando, altresì, che «[c]on specifico riguardo al tempus commissi delicti, che sia stato indicato in modo impreciso e senza riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l’effettiva data del reato, la cui determinazione sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata» (Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 aprile-11 luglio 2014, n. 30609 e precedenti ivi richiamati).
Tale accertamento, quindi, pur svolgendosi nella fase esecutiva, richiede valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato (sia pure lato sensu intesa) delle pronunce di condanna delle quali si discute e attingono il livello della cognizione, poiché non si tratta di un’operazione da compiere alla stregua di criteri puramente oggettivi, ma implica valutazioni tecnico-giuridiche che, seppur ai soli fini del rispetto del ne bis in idem, non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio, considerato oltre tutto che, del resto, proprio nel giudizio a quo, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal collegio rimettente e, al fine di accertare se le due condanne riportate dall’istante, entrambe per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, riguardino il medesimo fatto storico-naturalistico, ha richiesto un nuovo «esame del merito» dei due provvedimenti, al fine di «acclarare e spiegare con adeguata motivazione l’evenienza – o meno – di una pluralità di fatti di reato […] vale a dire, se siano identificabili due organismi associativi distinti e autonomi a cui […], nello svolgimento del ruolo apicale riconnesso alla sua condotta, abbia contemporaneamente preso parte, ovvero si sia trattato, piuttosto, di due articolazioni della medesima compagine criminale», precisando che «quando risultino due associazioni criminali a cui il medesimo soggetto abbia prestato adesione, l’accertamento dell’esistenza di un’unica associazione o di distinte organizzazioni criminali costituisce una questione di fatto, da risolversi attraverso la disamina e la valutazione degli indici materiali emersi, da ponderare in modo congruo e conforme a logica, tenendo conto delle regole di esperienza rilevanti per il corrispondente apprezzamento» (Corte di Cassazione, Sezione prima penale, sentenza 19 giugno-9 ottobre 2024, n. 37181), e tenuto conto altresì del fatto che, all’esito del riconoscimento dell’identità del fatto, il giudice dell’esecuzione si è trovato abilitato a intervenire sul trattamento sanzionatorio inflitto in sede cognitiva, potendo, in deroga al principio dell’intangibilità del giudicato, revocare condanne già emesse, sulla base dei criteri fissati dai commi 2 e seguenti dell’art. 669 cod. proc. pen..
La decisione assunta dal giudice dell’esecuzione, integrando, dunque, per la Corte, un «frammento di cognizione» inserito nella fase esecutiva penale, presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», così come delineate dalla stessa giurisprudenza costituzionale, che ritiene pregiudicante «ogni sequenza procedimentale – anche diversa dal giudizio dibattimentale – la quale […] implichi una valutazione sul merito dell’accusa» (sentenza n. 224 del 2001, punto 2.2. del Considerato in diritto).
Sicché, ad avviso della Consulta, la valutazione complessiva del fatto illecito, che il suddetto giudice è tenuto a compiere per verificare se sia stato violato il divieto di bis in idem, è idonea a integrare il «secondo termine della relazione di incompatibilità […], espressivo della sede “pregiudicata” dall’effetto di “condizionamento” scaturente dall’avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res iudicanda» (sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022), in guisa tale che ambedue le norme censurate confliggono con entrambi i parametri evocati dal rimettente (artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost.).
In conclusione, i giudici di legittimità costituzionale, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, giungevano alla conclusione secondo la quale gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. dovevano essere dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di Cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 669 del medesimo codice di rito penale.

4. Effetti della sentenza n. 27/2026: illegittimità degli artt. 34 e 623 c.p.p.


Fermo restando che, per un verso, l’art. 34, co. 1, c.p.p. stabilisce che il “giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento o al giudizio per revisione”, per altro verso, l’art. 623, co. 1, lett. a), c.p.p. dispone che, fuori “dei casi previsti dagli articoli 620 e 622: (…) se è annullata un’ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento”, con la decisione in esame, entrambe codeste disposizioni codicistiche sono state dichiarate in contrasto con la Costituzione nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 669 c.p.p. il quale, com’è noto, prevede quanto sussegue: “1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre. 2. Quando le pene irrogate sono diverse, l’interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l’interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice dell’esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità, se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l’arresto o l’ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest’ultima. 4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima. 5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l’esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore. 6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente. 7. Se più sentenze di non luogo a procedere o più sentenze di proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l’interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l’esecuzione della sentenza più favorevole, revocando le altre. 8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest’ultima. 9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto”.
Pertanto, per effetto di tale decisione, è espressamente stato chiarito da parte della Consulta che, dopo l’annullamento da parte della Corte di Cassazione, è consentito al giudice, che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, partecipare al giudizio di rinvio.
Questa è dunque la novità che connota il provvedimento qui in commento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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