Consulenza tecnica d’ufficio e valutazione giudiziale. La Cassazione continua a legittimare la motivazione “per relationem”

Redazione 03/12/19
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di Vincenzo Ansanelli

Sommario

1. Consulenza tecnica d’ufficio e configurazione degli obblighi motivazionali del giudice nel caso in esame

2. Consulenza tecnica d’ufficio e configurazione degli obblighi motivazionali del giudice nel caso in esame

3. Critiche alle impostazioni tradizionali concernenti la valutazione giudiziale della consulenza tecnica d’ufficio

4. Conclusioni

1. Consulenza tecnica d’ufficio e configurazione degli obblighi motivazionali del giudice nel caso in esame

Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504

Con il proprio ricorso per Cassazione parte ricorrente censurava – fra gli altri motivi di ricorso – il fatto che il giudice di merito nella propria sentenza si fosse limitato a recepire acriticamente le conclusioni fornite dall’esperto (qualificando, peraltro, tali conclusioni alla stregua di una mera ipotesi priva di qualsivoglia validità scientifica o riscontro fattuale), lamentando pertanto l’assenza di un’adeguata motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Invero, con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ribadisce un principio alquanto consolidato in sede di legittimità, in forza del quale si ritiene che “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate”[1]. Pertanto, prosegue la Suprema Corte, non incorre nel vizio di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti della relazione peritale della quale il giudice dichiari (apoditticamente?) di condividerne il merito, “ancorché il giudice ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione”[2]. E peraltro – sempre secondo il ragionamento seguito dal giudice di legittimità nel caso di specie – deve ritenersi che il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione “con l’indicazione delle fonti del suo convincimento”.

Di conseguenza, può dirsi in sostanza sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà quindi necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio. Infine, conclude la Cassazione nel rigettare il motivo di ricorso, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d’ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare né il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c. né la violazione di legge exart. 360 n. 3 c.p.c.[3].

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31 agosto 2018 n. 21504. In senso del tutto conforme v. Cass. Civ., Sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 4352, rv. 653010-01; Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147, rv. 649560-01; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402; Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2016, n. 11482, rv. 639844. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2018, n. 30885; Cass. Civ., Sez. II, 29 dicembre 2017, n. 31142; Cass. Civ., Sez. II 16 dicembre 2016, n. 26059; Cass. Civ., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 5600; Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre 2015, n. 24340; Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2013, n. 24182; Cass. Civ., Sez. I, 6 maggio 2010, n. 11009; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2003, n. 6970; In dottrina, fra i molti possibili riferimenti, sia consentito il rinvio, anche per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali ad Ansanelli, La consulenza tecnica nel processo civile – Problemi e funzionalità, 2011, Milano, passim; Id., La consulenza tecnica, in Taruffo (a cura di), La prova nel processo civile, 2012, Milano spec. pagg. 1062 e ss.; Id., Il controllo giudiziale delle informazioni tecnico-scientifiche nel processo civile, in Aa.Vv., Problemi relativi alla prova nel processo civile, 2016, Bologna, pagg. 78 e ss.

[2] Sull’ormai pressoché pacifica possibilità di motivare per relationem attraverso il semplice richiamo alle conclusioni peritali, si v., ad es., Corte App. Catania, Sez. II, 14 giugno 2019; Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647, rv. 628930; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2013, n. 9778; Cass. Civ., Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7364 (rv. 622900). Per alcuni riferimenti in dottrina sul punto, si vedano: Agnino, Motivazione per relationem alla sentenza di primo grado e condizioni legittimanti, in ilprocessocivile.it, 2018; Ansanelli, Problemi di corretta utilizzazione della prova scientifica, in Riv. trim. proc. dir. civ., 2002, pagg. 1333 e ss.; Salomone, Sulla motivazione con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, pagg. 1017 e ss. Allo stesso modo, la Cassazione, nella sentenza dell’11 maggio 2012, n. 7364, ha precisato che il principio secondo cui non è carente di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione tecnica di cui dichiari di condividere il merito, può trovare applicazione anche con riferimento a consulenze disposte ed esperite in altro giudizio, anche aventi funzione non solo deducente ma anche percipiente. Più in generale, sulla motivazione della sentenza si veda, fra i molti possibili riferimenti, da ultimo Rasia, La crisi della motivazione nel processo civile, Bologna, 2016, passim.

[3] Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15904; Cass. Civ., Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. Civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080..

2. Consulenza tecnica d’ufficio e configurazione degli obblighi motivazionali del giudice nel caso in esame

Due circostanze concernenti l’utilizzazione delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo sembra possano considerarsi oggi parimenti p>[4].

Di qui l’immediato riflettersi del tema d’indagine sulla capacità dell’ordinamento italiano di tendere al perseguimento di decisioni giuste in quanto fondate su di un accertamento tendenzialmente veritiero dei fatti di causa.

Il nucleo essenziale delle questioni coinvolte riguarda il ruolo spettante al giudice in tale contesto. E, in particolare, se la qualità delle conoscenze tecnico-scientifiche utilizzate nel processo debba essere sottoposta a un controllo costante e pervasivo a opera del giudice. Può dirsi in effetti ad altrettanto comunemente acquisita fra l’idea che le informazioni fornite dal consulente tecnico d’ufficio incidano e contribuiscano in maniera immediata alla formazione del convincimento del giudice. E ciò in misura quantomeno uguale se non anche maggiore di altri strumenti probatori. Ove tale maggiore incidenza sembrerebbe spiegabile mediante il riferimento alla cosiddetta soggezione specialistica scontata dal giudice nei confronti dell’esperto. Soggezione che, come è stato da tempo rilevato, sembra quasi necessariamente implicare un elevato rischio di ricezione acritica, in sede decisionale, dei risultati forniti dal consulente tecnico d’ufficio[5].

Si tratta di un rischio che appare in qualche misura aggravato dalla peculiare disciplina positiva della consulenza tecnica d’ufficio. Una disciplina che, come è noto, non tiene evidentemente conto della inequivocabile funzione probatoria della consulenza tecnica e che attraversa senza incertezze l’intero novecento, rimanendo sostanzialmente immutata rispetto alla sua versione originaria del codice del ‘42. In ragione della sovrapposizione di ragioni latamente politico-ideologiche e delle impostazioni dogmatiche prevalenti al momento dell’emanazione del codice, tale disciplina privilegia la qualificazione ausiliaria del consulente a scapito della tipizzazione della consulenza tecnica quale mezzo di prova[6]. Una collocazione sistematica che, come subito si dirà, nella nostra giurisprudenza finisce per incidere ancora oggi sulla configurazione degli obblighi motivazionali gravanti sul giudice nel momento della valutazione della consulenza tecnica[7].

Ed in effetti, il principale punto fermo della nostra giurisprudenza sembra rappresentato dalla riaffermazione della vigenza del cosiddetto principio del iudex peritus peritorum, ossia del primato della valutazione giudiziale su quella peritale[8]. Un primato che – specie con riferimento all’ipotesi di adesione del giudice alle conclusioni raggiunte dal consulente – si traduce nella configurazione dell’assenza di qualsiasi obbligo per il giudice di “manifestare le ragioni del suo convincimento”[9]. L’obbligo motivazionale in questi casi risulterebbe appunto soddisfatto, come si è in precedenza anticipato, attraverso il semplice rinvio alla stessa consulenza (intesa quale “fonte tecnica dell’apprezzamento”)[10], ovvero mediante un rinvio per relationem ai risultati forniti dal consulente[11].

Sotto il profilo propriamente epistemologico questi indirizzi di soluzione giurisprudenziale trovano un naturale coté nel riconoscimento della completa libertà dell’esperto nella scelta delle teorie scientifiche da seguire o delle metodologie di indagine da applicare nel caso concreto. Ciò senza che al giudice spetti controllare e verificare la correttezza di tali scelte o opzioni metodologiche. Corrispettivamente, si consente al giudice di motivare la propria decisione mediante una mera e del tutto acritica condivisione degli accertamenti e delle valutazioni in tal modo realizzate dal consulente. Un assetto che sembra comporre una cultura del parallelismo conoscitivo o della libertà reciproca di giudice e consulente, del tutto scisso dalle responsabilità decisionali comunque incombenti al giudice[12].

Il principio della pressoché totale indipendenza e supremazia della valutazione del giudice rispetto ai risultati peritali (con assenza appunto di obblighi motivazionali in tal senso), sembra tuttavia conoscere deroghe nel caso in cui le conclusioni del consulente tecnico siano state contestate dalle parti. In questa circostanza, in linea di principio, il giudice non potrà limitarsi a motivare la propria decisione dichiarando di condividere le conclusioni raggiunte dal consulente. Si tratta di una deroga che conosce una gradazione più o meno intensa, a seconda della specificità delle critiche delle parti. Ove, infatti, le censure delle parti si qualifichino come “generiche contestazioni”, che omettano di individuare nello specifico le lacune e gli errori nell’operato del consulente e non siano supportate dal riscontro di altri elementi di prova, la giurisprudenza ritiene che il giudice non sia tenuto a prenderle espressamente in considerazione. Anche in questi casi, l’adesione alle conclusioni del consulente si ritiene sufficientemente motivata mediante il rinvio alla relazione peritale[13]. Per converso, qualora le parti (o i loro consulenti) individuino con esattezza eventuali errori od omissioni compiuti dal consulente tecnico, muovendo critiche e censure “specifiche, circostanziate e supportate da ulteriore materiale probatorio”, ovvero tali “da poter condurre, se fondati, ad una diversa decisione” il giudice ha l’obbligo di considerare e prendere posizione in ordine a tali rilievi, non potendo limitarsi a una ricezione acritica delle conclusioni del consulente[14].

Al riguardo è stato rilevato come tale orientamento risulti, del resto, in linea con la prevalente posizione giurisprudenziale relativamente al rapporto fra la motivazione e i risultati acquisiti a seguito dell’assunzione di altri mezzi di prova. A tale proposito si riscontra, infatti, la medesima distinzione configurata fra l’orientamento che ammette la motivazione implicita sugli elementi incompatibili con quelli posti a fondamento della decisione adottata, e quello che la esclude ove i rilievi prospettati siano decisivi, ovvero tali da condurre a una diversa decisione[15].

Per quanto concerne specificamente la consulenza tecnica, se le critiche sono state sollevate dalle parti nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, la decisione del giudice potrà considerarsi sufficientemente motivata anche ove nella sentenza vengano formulate considerazioni implicitamente incompatibili con le critiche delle parti. In questo caso, la giurisprudenza tende, infatti, a considerare tali critiche come implicitamente disattese, in quanto incompatibili con le argomentazioni accolte. Diversamente, qualora le obiezioni delle parti siano state sollevate dopo il deposito della relazione peritale, il giudice sarà sempre tenuto a prendere in considerazione tali censure, non potendo limitarsi a disattenderle implicitamente ove a ciò non abbia provveduto lo stesso esperto[16].

Maggiore differenziazione si riscontra fra gli orientamenti della nostra giurisprudenza con riguardo alle ipotesi nelle quali il giudice intenda discostarsi (o, comunque, non recepire) le conclusioni fornite dal consulente tecnico d’ufficio. In questi casi, inoltre, gli obblighi motivazionali tendono ad assumere conformazioni diversificate in relazione alla tipologia delle attività compiute dal consulente.

Forse in ragione della stessa accentuata fiducia che il nostro giudiziario tende a riporre negli esperti, in linea di principio si tende ad affermare che se il giudice non riterrà di condividere le conclusioni dell’esperto, sarà tenuto a fornire di convincente e adeguata motivazione il proprio convincimento[17]. In altri termini e più specificamente, qualora il giudice non intenda condividere i risultati di considerazioni o valutazioni compiute da consulente (deducente), egli avrà l’onere di motivare la propria decisione indicando il vizio logico o metodologico insito nel ragionamento seguito dal consulente tecnico d’ufficio. E ciò realizzando un’adeguata contrapposizione ai dati e alle teorie dalle quali il consulente abbia tratto il proprio convincimento[18]. Peraltro, ove il giudice non intenda invece condividere i risultati derivanti da accertamenti o rilievi di natura strettamente tecnica compiuti dal consulente, lo stesso avrà l’obbligo di motivare la propria decisione indicando le nozioni e gli elementi di natura tecnico-scientifica adottati in luogo di quelli prospettati dall’esperto.

[4] Cfr. Besso, La prova prima del processo, 2004, Torino, pag. 87.

[5] Il pericolo della soggezione del giudice all’esperto era già stato paventato da Andrioli, La scientificità della prova con particolare riferimento alla perizia e al libero apprezzamento del giudice, in Dir. e Giur., 1971, pagg. 796-797; in precedenza anche Dones, Struttura e funzione della consulenza tecnica, 1961, Milano, pag. 7. Più di recente, si veda la ricostruzione del problema offerta da Auletta, Il procedimento di istruzione probatoria mediante consulenza tecnica, 2002, Padova, pag. 47.

[6] Per gli opportuni riferimenti bibliografici a questo riguardo sia consentito il rinvio a Ansanelli, Commento sub art. 191 c.p.c. , cit., pag. 34.

[7] Il rilievo della consulenza tecnica d’ufficio quale strumento estraneo al novero dei mezzi di prova tipici è davvero molto ricorrente nella nostra giurisprudenza. Un rilievo che viene utilizzato essenzialmente come sorta di ombrello o copertura ideologica per liberare il giudice dagli obblighi di motivazione cui deve invece far fronte nell’utilizzare gli altri mezzi di prova tipici. Per alcuni riferimenti bibliografici si rinvia a Ansanelli, Commento sub art. 191 c.p.c. , cit., pagg. 37-39. Più di recente v., ad es., Cass. Civ., Sez. VI, 15 aprile 2015, n. 7639; Cass., 7 agosto 2014, n. 17757, in Giust. Civ. Mass. 2014, pag. 321.

[8] In questo preciso senso v., ad es., Cass. Civ., Sez. II, 6 giugno 2014, n. 12805, in Guida al Diritto, 2014, n. 38, pag. 39.

[9] Cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080, in Foro it. ed. on-line.

[10] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2486, in Riv. giur. edil., 2001, I, pag. 609.

[11] Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 15 luglio 2014, n. 16149, in Mass. Foro it., 2014, pag. 456; Cass. Civ., Sez. I, 4 marzo 2011, n. 5229, rv. 616633, in C.E.D. Cass.; Cass. Civ., Sez. III, 1° giugno 2010, n. 13433, in Resp. civ., 2010, pag. 629; Cass. Civ., Sez. I, 4 maggio 2009, n. 10222, rv. 607766, in Fam. e dir., 2009, pag. 773, ove si riafferma la piena legittimità della motivazione (per relationem) che richiami adesivamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Per alcune considerazioni circa la sostanziale non conformità della motivazione per relationem ai principi costituzionali in materia di processo civile v., di recente, Acierno, La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, pag. 437; Vittoria, La motivazione tra esigenza di celerità e giusto processo, in Acierno, Curzio, Giusti, La Cassazione civile, 2011, Bari, pag. 275.

[12] Si veda, a tale riguardo, Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815, rv. 634182, in Giust. Civ. Mass., 2015, pag. 435 secondo la quale “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico […] esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento“.

[13] Cass. Civ., Sez. Lav., 23 maggio 1998, n. 5158, in Giust. Civ. Mass., 1998, pag. 1120.

[14] Cass. Civ., Sez. III, 1° marzo 2007, n. 4797, rv. 596664, in Rep. Foro it., 2007, voce “consulente tecnico”, n. 23; analogamente Cass. Civ., Sez. Lav., 16 gennaio 1998, n. 334, in Rep. Giust. civ. 1998, voce “consulenza tecnica in materia civile”, n. 12; Cass. Civ., Sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2145, in Mass. Foro it., 1998, pag. 2197.

[15] Cfr. Salomone, Sulla motivazione con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, cit., pag. 1021, la quale richiama, per una diffusa rassegna delle pronunce dalle quali emerge tale distinzione, Carpi, Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, 1999, Padova, pag. 133.

[16] Cass. Civ., Sez. II, 23 giugno 1995, n. 7150, in Mass. Giust. civ., pag. 390; Cass. 21 febbraio 1995, n. 1863, ivi, pag. 390. A tale riguardo va tuttavia ribadito che la modificazione dell’art. 195 c.p.c. realizzata con la l. n. 69 del 2009 si muove proprio nel senso di rendere del tutto “fisiologiche” sia le critiche dei consulenti tecnici di parte sia la successiva risposta del consulente tecnico d’ufficio a tali critiche. Risultato che, come è noto, viene realizzato imponendo al c.t.u. di trasmettere la relazione peritale alle parti prima del deposito, proprio al fine di ricevere le critiche e le censure delle parti; nonché di provvedere al successivo deposito della relazione peritale soltanto dopo aver preso posizione e replicato alle obiezioni delle parti. Si potrebbe dunque immaginare che questa modalità di formazione della relazione peritale finisca in qualche modo per agevolare il giudice nella redazione della motivazione; ed in effetti, per disattendere le critiche dei consulenti tecnici di parte, il giudice potrà sempre fare riferimento alle argomentazioni svolte a riguardo dal consulente tecnico d’ufficio.

[17] Cass. Civ., Sez. III, 6 aprile 1998, n. 3551, in Mass. Foro it., 1998, c. 376; Cass. Civ., Sez. III, 18 novembre 1997, n. 11440, in Rep. Foro it., 1997, voce “consulente tecnico” n. 20.

[18] Cass. Civ., Sez. III, 18 ottobre 1982, n. 5425, in Rep. Foro it., 1982, voce “consulente tecnico”, n. 24; Cass. Civ., Sez. Lav., 20 marzo 1985, n. 2785, ivi, 1985, voce cit., n. 19; Cass. Civ., Sez. Lav., 17 febbraio 1987, n. 1716, ivi, voce cit., n. 29; Cass. Civ., Sez. III, 29 novembre 1997, n. 11440, ivi, 1997, voce cit., n. 20.

3. Critiche alle impostazioni tradizionali concernenti la valutazione giudiziale della consulenza tecnica d’ufficio

Le impostazioni giurisprudenziali che giungono a configurare in maniera differenziata gli obblighi motivazionali gravanti sul giudice in ragione dell’adesione ovvero del distacco dalle conclusioni del consulente, risultano del resto pressoché unanimemente criticate dalla nostra dottrina. Tale distinzione è stata ritenuta ingiustificata, oltre che in larga misura arbitraria. Si ritiene infatti auspicabile che la nostra giurisprudenza di legittimità imponga ai giudici di merito di fornire in ogni caso una motivazione articolata e sorretta da idonee argomentazioni sia sul piano logico-giuridico che sul versante propriamente tecnico-scientifico. Invero, l’esigenza di un maggiore rigore motivazionale sembra discendere direttamente dal limite garantistico dettato dall’art. 111, comma 6, Cost.; e dalla relativa configurazione di un obbligo indefettibile per il giudice di fornire una motivazione adeguata della propria decisione, in stretto rapporto con una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame[19].

Del resto, gli orientamenti giurisprudenziali più consolidati e tradizionali che continuano in buona sostanza ad esonerare il giudice dall’obbligo di motivare le ragioni della sua adesione (o dissenso) alle conclusioni formulate dal consulente tecnico d’ufficio – ammettendo la cosiddetta motivazione per relationem – appaio criticabili per ulteriori due ordini di ragioni.

In primo luogo, sembra possibile osservare che dietro l’etichetta di motivazione per relationem (equiparabile tout court alla motivazione implicita) in realtà si nasconda un’assenza di motivazione. Ed in effetti, da tale modalità motivazionale potranno al più desumersi il rigetto delle tesi di segno opposto (sottoposte all’attenzione del giudice per il tramite dell’opera dei consulenti tecnici di parte), ma non i motivi che sostengono tale rigetto o la relativa motivazione negativa[20].

Per altro verso, questa prassi interpretativa sembra in qualche maniera legittimare un atteggiamento per così dire dismissivo dei giudici di merito, troppo spesso pronti a delegare al consulente propri compiti esclusivi. A tale riguardo, infatti, è stata più volte criticata dalla nostra dottrina la tecnica – alquanto diffusa nella prassi – di una formulazione eccessivamente ampia o non sufficientemente specifica e circoscritta dei quesiti. Una prassi mediante la quale si affida al consulente il compito di fare tutto: rilevare i fenomeni, accertare le cause, attribuire le responsabilità, quantificare i danni e, mediante la tecnica di motivazione per relationem appena denunciata, in definitiva redigere la sentenza.

A ciò si aggiunga che il carattere di fondo delle linee di elaborazione giurisprudenziale concernenti il ruolo del giudice italiano nella selezione delle conoscenze esperte concretamente fornite dal consulente, sembra potersi fare consistere nella presenza di approcci denotanti una scarsa attenzione verso l’affidabilità e la qualità propriamente scientifica del materiale utilizzato per la risoluzione della controversia. Si tratta di prassi e indirizzi che denotano la scarsa attitudine dell’ordinamento processualcivilistico italiano a garantire standard elevati di affidabilità probatoria delle conoscenze esperte. E ciò sostanzialmente in quanto appare assente la configurazione di specifici doveri di controllo della loro fondatezza sotto il profilo tecnico-scientifico a opera del giudice. Ed in effetti, anche quegli indirizzi giurisprudenziali maggiormente attenti agli aspetti epistemologici sottesi al tema dell’utilizzazione delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo, sembrano influenzati o, comunque, eccessivamente rispettosi di una visione per così dire veteromoderna della scienza. Pur nella giusta prospettiva di un doveroso controllo giudiziale delle informazioni tecnico-scientifiche utilizzate per la risoluzione della controversia, i criteri o i parametri di verifica della concreta affidabilità delle stesse si risolvono nel rinvio, nel migliore dei casi, alla formale sedimentazione delle nozioni utilizzate dal consulente nella comunità scientifica di riferimento. Ossia, per utilizzare le parole della Suprema Corte, dell’avvenuta utilizzazione di nozioni che non si pongano “in palese devianza dalle nozioni correnti della scienza”, ovvero dal compimento “degli accertamenti strumentali dai quali non si può prescindere, secondo la comunità scientifica di riferimento, per una corretta diagnosi”[21]. Il che segnala il permanere di un diffuso accoglimento di criteri di affidabilità delle informazioni tecnico-scientifiche determinati esclusivamente per convenzione, ossia mediante il riferimento esclusivo a nozioni formalmente sedimentate nell’ambito della comunità scientifica di riferimento, senza che sia richiesta una verifica nel caso concreto dell’effettivo corretto utilizzo di tali nozioni o metodi di indagine da parte del consulente.

[19] Cfr. Comoglio, Le prove civili, cit., pagg. 888-891.

[20] La frase in corsivo è di Salomone, Sulla motivazione con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, cit., pagg. 1022 e ss. In precedenza, Taruffo, La fisionomia della sentenza in Italia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1986, pag. 457; Evangelista, voce Motivazione, in Enc. Dir., XXVII, pag. 162.

[21] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15 marzo 2001, n. 3748, in Foro it., 2001, I, pag. 2848. Recentemente la cassazione ha dimostrato di confermare in maniera plastica tali impostazioni, enunciando il principio secondo il quale “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza del settore, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti indispensabili, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce un’inammissibile critica del convincimento del giudice”; cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 22 dicembre 2014, n. 27235.

4. Conclusioni

A fronte di questo livello di elaborazione, appare evidente – quantomeno particolarmente opportuno alla luce delle esigenze della pratica del processo e comunque della sua funzionalità – che anche la disciplina positiva della consulenza tecnica d’ufficio imponga al giudice italiano il compito di stabilire se le conclusioni dell’esperto siano scientificamente valide ed affidabili. Un’operazione che ovviamente comporta la necessità di determinare il contenuto delle leggi scientifiche, nonché determinarne il loro concreto impiego. Ciò rende inevitabile l’interrogativo circa la capacità effettiva del giudice di svolgere il ruolo di peritus peritorum (o, se si vuole, di gatekeeper), evitando per converso che, nella pratica del processo, lo stesso sia relegato al ruolo di servus peritorum.

A tale riguardo può apparire – anche a livello di mera suggestione – in qualche misura utile richiamare l’evoluzione della giurisprudenza federale statunitense in tema di ammissibilità della scientific evidence. Come ormai anche da noi ampiamente noto, è con un leading case del 1923 che la Corte Suprema statunitense individua nel requisito della general acceptance (ossia l’avvenuta sedimentazione della informazione utilizzata dall’esperto nella comunità scientifica di riferimento, appunto) il criterio-base di selezione delle conoscenze esperte utilizzabili al trial; conoscenze o expert opinion ritenute – ove così caratterizzate – per supposto affidabili e, quindi, processualmente utilizzabili per la risoluzione della controversia. Sulla spinta delle correnti filosofiche post-empiriste (di falsificazionisti o negazionisti quali Popper, Khun e Feyerabend) si registra nel corso della seconda metà del XX secolo il progressivo sgretolarsi del mito della scienza portatrice di certezze assolute. Da ciò la correlativa presa d’atto – anche da parte della cultura giuridica statunitense – che le scientific knolowdges possano essere incomplete, variabili, soggette a revisione e a processi di falsificazione. E appare interessante rilevare come – lungi dal pervenire a un negazionismo o a un estremo relativismo circa l’affidabilità della scienza come strumento di prova nel processo – la Corte Suprema statunitense intraprende a partire dal 1993, con la nota sentenza Daubert v. Merrel, un percorso per così dire inverso. In altri termini un percorso di verificazione a opera del giudice degli standard di affidabilità dell’expert opinion attraverso la sottoposizione della stessa a un’articolata griglia di criteri selettivi: quali la testability, la peer review, la rate of error, il mantainance of standard e, in via residuale, il permanere del requisito della general acceptance. Si tratta di un’impostazione ictu oculi non priva di una qualche ingenuità. Essa verrà, in effetti, parzialmente corretta da successive sentenze quale quella emessa nel caso Khumo. E ciò nel senso di richiedere al giudice verifiche maggiormente centrate sulle specifiche e concrete caratteristiche della controversia.

Ma, occorre dire, resta tuttavia invariata la portata e il senso del mutamento della philosophy complessivamente realizzata dalla Corte Suprema con il caso Daubert. Invero, dietro all’imposizione al giudice da parte della Corte Suprema Federale statunitense del dovere di essere un competente e serio selettore – secondo parametri di affidabilità tassonomicamente predisposti – delle prove scientifiche utilizzabili nel processo, emerge un problema di fondo comune a ogni ordinamento. Si tratta della fondamentale esigenza di evitare che venga utilizzata per la risoluzione delle controversie la cosiddetta junk science; ossia conoscenze tecnico-scientifiche sostanzialmente prive di attendibilità ed affidabilità[22].

È del tutto evidente che in questo contesto il giudice è chiamato a svolgere un’indagine per certo complessa e delicata. Ossia valutare la corretta enunciazione, da parte dell’esperto, delle premesse di fatto che risultano dagli atti (i cosiddetti elementi di prova) e la validità, sul piano scientifico, delle opzioni e delle tecniche d’indagine utilizzate dall’esperto. Specie sotto tale ultimo profilo l’indagine risulta estremamente articolata e problematica, in quanto al giudice spetterà di valutare, mediante un’indagine dal carattere evidentemente interdisciplinare – oltre che manifestamente anche epistemologico – una molteplicità di aspetti di non sempre agevole percezione: quali il contenuto della legge scientifica, appunto, le condizioni presupposte per la sua validità, ovvero le condizioni di falsificabilità dei relativi risultati. Infine, e sempre in questa prospettiva, il giudice sarà tenuto a verificare la corrispondenza del procedimento seguito dal consulente tecnico alla legge o alla tecnica scientifica applicata.

Risulta altrettanto evidente che per svolgere questo compito il giudice dovrà attrezzarsi culturalmente (ossia compiere una sorta di preistruttoria della materia di riferimento); ma non si vede perché, in questo campo, non si debba richiedersi al giudice un controllo che venga esercitato per il tramite di una cultura medio-alta, che contenga le basi essenziali per una valutazione razionale e anche scientifica delle prove che si impongono per accertare i fatti[23]. Ciò tenendo anche in considerazione che, in questa attività, il giudice dovrebbe essere agevolato – oltre che da una struttura auspicabilmente adeguata, come quella dell’ufficio del processo – dalla dialettica processuale e, in particolare, dal contraddittorio fra il consulente tecnico d’ufficio e i consulenti delle parti. Una dialettica in grado di realizzare quella auspicata volgarizzazione della scienza che sembra rappresentare una delle principali risorse per contribuire a consentire al giudice di esercitare in maniera effettiva il ruolo di peritus peritorum[24].

[22] L’evoluzione della giurisprudenza statunitense in tema di expert witness e scientific evidence è stata tempestivamente segnalata dalla nostra dottrina. A riguardo, si rinvia a Dondi, Paradigmi processuali ed “expert witness testimony” nell’ordinamento statunitense, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, pag. 261; Id., Problemi di utilizzazione delle conoscenze esperte come «expert witness testimony» nel diritto statunitense, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, pagg. 1133 e ss.; Taruffo, Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, pagg. 219 e ss.; Id., La prova scientifica nel processo civile, in Scritti in onore di Federico Stella, 2007, Napoli, vol. II, sez. IV, pag. 1375; Ansanelli, Comparazione e ricomparazione in tema di expert witness testimony, in Riv. dir. proc., 2009, pagg. 713 e ss.; Comoglio, L’utilizzazione processuale del sapere extragiuridico nella prospettiva comparatistica, in Scritti in onore di Federico Stella, cit., pagg. 1342-1353. Di recente, sia pur con riferimento al processo penale, Vicoli, Riflessioni sulla prova scientifica: regole inferenziali, rapporti con il sapere comune, criteri di affidabilità, in Riv. it. med. leg., 2013, pag. 1239; più in generale Pucella, La causalità incerta, 2007, Torino, spec. pag. 97.

[23] Taruffo, La prova dei fatti giuridici. Nozioni Generali, cit., pag. 309 . L’autore correttamente rileva che “non v’è ragione per collocare la prova del fatto in giudizio ad un livello metodologico inferiore a quello che è ormai richiesto in numerosi settori di esperienza come la gestione economica, l’impiego di computer, la guida di macchine sofisticate e così via”.

[24] Sul punto si rinvia a Denti, La giustizia civile, 2004, Bologna, pag. 149; Andrioli, La scientificità della prova con particolare riferimento alla perizia e al libero apprezzamento del giudice, cit., pag.798.

Redazione

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